TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2693/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in PEIA in data 13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno 1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati i figli (il ER
pagina 1 di 6 4 aprile 1979), affetta da disabilità psichiatrica e attualmente ricoverata in una struttura psichiatrica,
(il 10 giugno 1982), invalido civile al 100% per patologia psichiatrica e per un ritardo Per_2
cognitivo, e (il 5 aprile 1989), maggiorenne e economicamente indipendente, Persona_3
domandando altresì l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto in favore dei due figli disabili e per sé stessa.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 8/05/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. All'esito dell'udienza, sentita la sola parte ricorrente, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., richiedendo altresì la trasmissione dei dati reddituali relativi al resistente contumace all'Agenzia delle
Entrate e all'INPS, nonché sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato.
All'udienza del 11/12/2024, fissata per la discussione orale della causa, la difesa della parte ricorrente dava atto che il resistente si era allontanato dalla casa familiare, ove era rientrata la moglie unitamente al figlio, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti – malgrado la mancata trasmissione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero – è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, vista anche l'assenza di istanze istruttorie diverse da quelle già accolte dal Giudice relatore d.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di pagina 2 di 6 disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti di violenza allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
2. I provvedimenti relativi ai figli maggiorenni con gravi disabilità
Per quanto riguarda i due figli nati dal matrimonio e affetti da disabilità psichiatrica, occorre rilevare che (nata il [...]) è stata dichiarata invalida all'80% ed è attualmente Persona_4
ricoverata in una struttura di riabilitazione psichiatrica a Verdello, mentre (nato il 10 Persona_5
giugno 1982) è invalido al 100% in quanto affetto da psicosi NAS e ritardo mentale medio grave (v. doc. 3 e 4).
Per espressa previsione normativa (art. 473bis.9 c.p.c.), “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori (…), in quanto compatibili”, in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. civ. sez. I, 30/01/2023, n.2670).
Dalle deduzioni della ricorrente confermate in sede di udienza, è emerso che, a differenza del marito, la madre si è sempre occupata dei figli e che dal mese di marzo 2024 fino al 21/09/2024 la stessa – già allontanatasi dalla casa coniugale a seguito di asseriti episodi di violenza agiti dal marito, denunciato per maltrattamenti in data 27/01/2023 (v. doc. 5) – ha convissuto con il figlio presso una stanza Per_2
di albergo, accudendolo fino al momento in cui si è dovuta recare in pronto soccorso poiché stremata dagli sforzi di convivere nei ristretti spazi dell'hotel con il figlio, affetto dalla suddetta patologia e a tratti aggressivo.
In tale ottica, appare opportuno confermare il collocamento prevalente del figlio maggiorenne Per_2
presso la madre nella casa familiare, essendo quest'ultima la genitrice che si è sempre occupata delle esigenze morali e materiali del figlio. Per analoghe ragioni, si ritiene che anche la figlia maggiorenne potrà eventualmente rientrare presso la casa familiare e convivere con la madre, una volta che ER
verrà dimessa dalla struttura di Verdello.
Quanto ai rapporti con il padre, pare opportuno rimettere agli accordi diretti tra e il resistente Per_2
l'organizzazione delle loro frequentazioni, tenuto conto dell'età del figlio e della sua capacità di mantenere rapporti con entrambi i genitori.
3. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa coniugale, di proprietà di entrambi i CP_1
coniugi.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono pagina 3 di 6 cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11). Nel caso di specie, , seppur maggiorenne è tuttavia affetto da grave Per_2
disabilità (essendo invalido al 100%) ed è sempre rimasto a vivere nella casa familiare – ad eccezione del breve periodo in cui ha convissuto con la madre nell'albergo ove ella si era trasferita – per cui non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per il figlio.
Pertanto deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, in favore della ricorrente affinchè vi possa risiedere unitamente al figlio , Per_2
anche nella prospettiva del possibile rientro a casa della figlia ER
4. Il mantenimento dei figli maggiorenni con gravi disabilità
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere osservato che la ricorrente non ha mai lavorato durante l'union coniugale, avendo dichiarato di aver svolto saltuari lavori di pulizia delle stanze dell'albergo in modo da pagare una parte del suo alloggio dopo l'allontanamento forzato dalla casa familiare.
Il resistente invece percepisce una pensione di vecchiaia che, dall'analisi della documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS su ordine del Giudice relatore d., risulta di importo mensile pari a circa € 1.000, con il quale egli deve fare fronte anche agli oneri abitativo atteso che egli ha rilasciato la casa familiare, giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Deve essere inoltre rilevato che per entrambi i figli disabili viene riconosciuto l'assegno unico e universale in misura pari a € 378,40 mensili;
inoltre i due figli maggiorenni, in quanto invalidi, sono beneficiari di indennità mensili di importo rispettivamente pari a € 300 per e a circa € 700 per ER
. Per_2
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione della situazione economica e personale delle parti, tenuto comunque conto dell'indennità erogata dallo Stato in favore dei due figli e dell'attuale ricovero di in una struttura sanitaria, il Collegio ritiene equo confermare in capo ai genitori l'obbligo di ER
provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese mediche straordinarie, come da schema riportato in dispositivo.
5. L'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto attiene, infine, la richiesta di mantenimento avanzata per sé dalla moglie, occorre premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso
pagina 4 di 6 di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la signora non ha mai svolto un'attività lavorativa Pt_1
regolare e stabile, atteso che la stessa ha dichiarato di aver svolto, dopo il suo allontanamento forzato dalla casa familiare a causa delle violenze agite dal marito, occasionali attività lavorative di pulizia delle stanze di un albergo, per potersi pagare l'alloggio in detta pensione. Attualmente, la ricorrente è rientrata nella casa familiare ove vive con il figlio . Per_2
Il resistente è invece percettore di una pensione di vecchiaia e che, dalla documentazione in atti trasmessa da INPS, risulta che egli percepisce il seguente trattamento previdenziale:
“- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2021 IMPORTO NETTO EURO 970,76
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2022 IMPORTO NETTO EURO 1029,53
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2023 IMPORTO NETTO EURO 1076,35
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2024 IMPORTO NETTO EURO 1147,60”
Il resistente, dopo aver lasciato la casa familiare, deve sostenere costi abitativi, tuttavia non noti.
Orbene, alla luce delle sopraesposte risultanze, tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, attesa comunque una disparità reddituale tra i coniugi e la loro situazione personale e abitativa, sussistono i presupposti per la conferma di un assegno di mantenimento in favore della moglie, equamente determinato nella misura di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili con indici Istat con decorrenza da febbraio 2026.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PEIA Controparte_1
in data13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno
1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1);
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Mornico al Serio (BG) via Zerra n. 17, alla ricorrente
, affinchè vi risieda con il figlio maggiorenne e disabile;
Parte_1 Per_2
3. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai due figli maggiorenni e disabili e secondo il Per_2 ER
seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 250, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da febbraio 2026, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
5. DICHIARA le spese di lite irripetibili;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PEIA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2693/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in PEIA in data 13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno 1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1), dalla cui unione sono nati i figli (il ER
pagina 1 di 6 4 aprile 1979), affetta da disabilità psichiatrica e attualmente ricoverata in una struttura psichiatrica,
(il 10 giugno 1982), invalido civile al 100% per patologia psichiatrica e per un ritardo Per_2
cognitivo, e (il 5 aprile 1989), maggiorenne e economicamente indipendente, Persona_3
domandando altresì l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto in favore dei due figli disabili e per sé stessa.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 8/05/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 26/09/2024, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. All'esito dell'udienza, sentita la sola parte ricorrente, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., richiedendo altresì la trasmissione dei dati reddituali relativi al resistente contumace all'Agenzia delle
Entrate e all'INPS, nonché sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato.
All'udienza del 11/12/2024, fissata per la discussione orale della causa, la difesa della parte ricorrente dava atto che il resistente si era allontanato dalla casa familiare, ove era rientrata la moglie unitamente al figlio, e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione come da conclusioni rassegnate in ricorso.
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti – malgrado la mancata trasmissione degli atti richiesti ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero – è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, vista anche l'assenza di istanze istruttorie diverse da quelle già accolte dal Giudice relatore d.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di pagina 2 di 6 disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti di violenza allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
2. I provvedimenti relativi ai figli maggiorenni con gravi disabilità
Per quanto riguarda i due figli nati dal matrimonio e affetti da disabilità psichiatrica, occorre rilevare che (nata il [...]) è stata dichiarata invalida all'80% ed è attualmente Persona_4
ricoverata in una struttura di riabilitazione psichiatrica a Verdello, mentre (nato il 10 Persona_5
giugno 1982) è invalido al 100% in quanto affetto da psicosi NAS e ritardo mentale medio grave (v. doc. 3 e 4).
Per espressa previsione normativa (art. 473bis.9 c.p.c.), “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori (…), in quanto compatibili”, in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. civ. sez. I, 30/01/2023, n.2670).
Dalle deduzioni della ricorrente confermate in sede di udienza, è emerso che, a differenza del marito, la madre si è sempre occupata dei figli e che dal mese di marzo 2024 fino al 21/09/2024 la stessa – già allontanatasi dalla casa coniugale a seguito di asseriti episodi di violenza agiti dal marito, denunciato per maltrattamenti in data 27/01/2023 (v. doc. 5) – ha convissuto con il figlio presso una stanza Per_2
di albergo, accudendolo fino al momento in cui si è dovuta recare in pronto soccorso poiché stremata dagli sforzi di convivere nei ristretti spazi dell'hotel con il figlio, affetto dalla suddetta patologia e a tratti aggressivo.
In tale ottica, appare opportuno confermare il collocamento prevalente del figlio maggiorenne Per_2
presso la madre nella casa familiare, essendo quest'ultima la genitrice che si è sempre occupata delle esigenze morali e materiali del figlio. Per analoghe ragioni, si ritiene che anche la figlia maggiorenne potrà eventualmente rientrare presso la casa familiare e convivere con la madre, una volta che ER
verrà dimessa dalla struttura di Verdello.
Quanto ai rapporti con il padre, pare opportuno rimettere agli accordi diretti tra e il resistente Per_2
l'organizzazione delle loro frequentazioni, tenuto conto dell'età del figlio e della sua capacità di mantenere rapporti con entrambi i genitori.
3. L'assegnazione della casa familiare
Così come già disposto con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa coniugale, di proprietà di entrambi i CP_1
coniugi.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono pagina 3 di 6 cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11). Nel caso di specie, , seppur maggiorenne è tuttavia affetto da grave Per_2
disabilità (essendo invalido al 100%) ed è sempre rimasto a vivere nella casa familiare – ad eccezione del breve periodo in cui ha convissuto con la madre nell'albergo ove ella si era trasferita – per cui non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per il figlio.
Pertanto deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, in favore della ricorrente affinchè vi possa risiedere unitamente al figlio , Per_2
anche nella prospettiva del possibile rientro a casa della figlia ER
4. Il mantenimento dei figli maggiorenni con gravi disabilità
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere osservato che la ricorrente non ha mai lavorato durante l'union coniugale, avendo dichiarato di aver svolto saltuari lavori di pulizia delle stanze dell'albergo in modo da pagare una parte del suo alloggio dopo l'allontanamento forzato dalla casa familiare.
Il resistente invece percepisce una pensione di vecchiaia che, dall'analisi della documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS su ordine del Giudice relatore d., risulta di importo mensile pari a circa € 1.000, con il quale egli deve fare fronte anche agli oneri abitativo atteso che egli ha rilasciato la casa familiare, giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Deve essere inoltre rilevato che per entrambi i figli disabili viene riconosciuto l'assegno unico e universale in misura pari a € 378,40 mensili;
inoltre i due figli maggiorenni, in quanto invalidi, sono beneficiari di indennità mensili di importo rispettivamente pari a € 300 per e a circa € 700 per ER
. Per_2
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione della situazione economica e personale delle parti, tenuto comunque conto dell'indennità erogata dallo Stato in favore dei due figli e dell'attuale ricovero di in una struttura sanitaria, il Collegio ritiene equo confermare in capo ai genitori l'obbligo di ER
provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese mediche straordinarie, come da schema riportato in dispositivo.
5. L'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto attiene, infine, la richiesta di mantenimento avanzata per sé dalla moglie, occorre premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso
pagina 4 di 6 di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la signora non ha mai svolto un'attività lavorativa Pt_1
regolare e stabile, atteso che la stessa ha dichiarato di aver svolto, dopo il suo allontanamento forzato dalla casa familiare a causa delle violenze agite dal marito, occasionali attività lavorative di pulizia delle stanze di un albergo, per potersi pagare l'alloggio in detta pensione. Attualmente, la ricorrente è rientrata nella casa familiare ove vive con il figlio . Per_2
Il resistente è invece percettore di una pensione di vecchiaia e che, dalla documentazione in atti trasmessa da INPS, risulta che egli percepisce il seguente trattamento previdenziale:
“- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2021 IMPORTO NETTO EURO 970,76
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2022 IMPORTO NETTO EURO 1029,53
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2023 IMPORTO NETTO EURO 1076,35
- PERIODO DI RIFERIMENTO 10/2024 IMPORTO NETTO EURO 1147,60”
Il resistente, dopo aver lasciato la casa familiare, deve sostenere costi abitativi, tuttavia non noti.
Orbene, alla luce delle sopraesposte risultanze, tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, attesa comunque una disparità reddituale tra i coniugi e la loro situazione personale e abitativa, sussistono i presupposti per la conferma di un assegno di mantenimento in favore della moglie, equamente determinato nella misura di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili con indici Istat con decorrenza da febbraio 2026.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PEIA Controparte_1
in data13/01/1979 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di PEIA – anno
1979 , n. 1, P. II, S. A, Uff. 1);
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Mornico al Serio (BG) via Zerra n. 17, alla ricorrente
, affinchè vi risieda con il figlio maggiorenne e disabile;
Parte_1 Per_2
3. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai due figli maggiorenni e disabili e secondo il Per_2 ER
seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 250, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da febbraio 2026, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
5. DICHIARA le spese di lite irripetibili;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PEIA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 6 di 6