CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 107/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OFFREDI GEDDO NICOLA, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 24/C 24121 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CAMERA GIUSEPPE, CP_1
elettivamente domiciliato in Bisignano (CS) Viale della Repubblica, n. 121 presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2746/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 9 data 19/12/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito in via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo
nell'ambito del giudizio RG. N 311/2021, accogliere tute le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare che Parte_1
nulla deve a titolo di competenze professionali legali a così come CP_1
richieste nel decreto ingiuntivo opposto o in altra e diversa misura per tutte le
ragioni rappresentate in fatto ed in diritto nel presente atto dichiarando quindi che
null'altro è più dovuto a quest'ultimo, revocando pertanto il decreto ingiuntivo
oggetto di opposizione” , e di conseguenza disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate per dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Rifuse integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con
distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: Si insiste affinché la Corte d'Appello voglia ammettere e
provvedere all'escussione i testi indicati dall'appellante nella propria memoria
istruttoria del 13.07.2021, oltre ad assolvere ball'ordine di esibizione della
quietanza di pagamento trasmessa da a Controparte_2 CP_1
relativa alla definizione del sinistro stradale di nonché della fattura Parte_1
relativa agli emolumenti professionali incassati dall' e allo stesso corrisposti CP_1
dalla Compagnia a saldo.
Dell'appellato: nel merito, dichiarare inammissibile l'appello avversario e,
comunque, rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, per tutte
pagina 2 di 9 le ragioni indicate, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da parte appellante
perché inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e, comunque, per tutte le ragioni
indicate in atti, a cui si rinvia. non si accetta il contraddittorio su fatti eventualmente
tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o
illegittimamente modificate;
si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e
conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono
in nessun caso intendersi abbandonate.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di
legge, anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3534/2020 del 26-27/11/2020 del Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 12.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a favore di a titolo di compensi per prestazioni di consulenza da quest'ultimo rese CP_1
in materia di infortunistica stradale.
Esponeva che:
in seguito all'incidente occorsole in data 09/06/2019 veniva conferito ad (doc. CP_1
2 ) il mandato (sottoscritto invero da suo padre) per patrocinare stragiudizialmente il sinistro al fine di ottenere congruo ristoro;
l'appellato assicurava che gli emolumenti di sua spettanza come di prassi sarebbero stati assolti direttamente dalla compagnia di assicurazione;
pagina 3 di 9 la lettera d'accettazione del 02.07.2020 (docc.5-6) della proposta concordata con la compagnia veniva da lei sottoscritta, ma nell'occasione le faceva presente che CP_1
la voce“ Competenze Professionali Legali” era stata fittiziamente inclusa per accrescere il valore del risarcimento totale delle lesioni fisiche precisando ancora che le sue competenze gli sarebbero state corrisposte esclusivamente dalla compagnia;
in seguito provvedeva a liquidare in favore della signora la Controparte_3 Pt_1
somma di euro 32.500,00 ed in favore di le competenze legali pari a CP_1
circa 4.500,00;
nulla in più quindi doveva riconoscersi all'appellato, tantopiù che l'importo di €
12.000 risulta del tutto sproporzionato al risarcimento che sarebbe stato riconosciuto
(€ 19.500) e contrario alle tabelle professionali.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della condanna al pagamento della somma di euro 12.000 ed in subordine di accertare ai sensi dell'art. 2233 c.c. e quantificare il suo compenso professionale per l'attività professionale espletata.
La causa era istruita con l'interrogatorio formale dell'opposto, dato che all'udienza del 06/09/2022, fissata per l'audizione dei due testimoni di parte opponente, questa non si presentava e veniva dichiarata decaduta dalle prove.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
il credito trovava conferma nella lettera del 02/07/2020 di accettazione del pagina 4 di 9 risarcimento (doc.6), contenente il prospetto di liquidazione delle somme
(comprensive di quelle per competenza legale) dovute dall'assicurazione all'opponente, e da questa debitamente sottoscritta, dove tra l'altro era previsto l'impegno di a fronte della ricezione della somma, a versare le predette Pt_1
“competenze professionali Legali” a mezzo bonifico bancario;
il contenuto chiaro della suddetta lettera, privo di ambiguità nell'elencare le varie poste risarcitorie (lesioni fisiche, spese mediche, competenze professionali Legali),
escludeva la paventata condotta decettiva e ingannevole di peraltro rimasta CP_1
del tutto indimostrata, dal momento che l'opponente era decaduta dal diritto di far assumere la prove orali ammesse, in conseguenza della mancata comparizione all'udienza del 06/09/2022;
ribadiva poi l'inutilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc dato che anche l'eventuale pagamento a favore di da parte dell'assicurazione non avrebbe CP_1
inficiato l'accordo intervenuto tra le parti in causa, così come esplicitato nella citata comunicazione
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 14/05/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non aveva accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto a
[...]
della documentazione (quietanza di pagamento da parte della CP_2
assicurazione e fattura di relativa agli emolumenti professionali) ritenuta CP_1
necessaria ai fini della decisione e, in questo grado, reitera la predetta istanza.
Assume che, tale documentazione dimostrerebbe che l'importo concordato con il liquidatore di da per la definizione del sinistro Controparte_3 CP_1
era verosimilmente pari ad euro 32.500 per il solo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di sua spettanza.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la normativa posta a tutela del consumatore consentisse l'intervento giudiziale, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, in ordine all'entità del corrispettivo pattuito tra le parti.
Fa rilevare che il compenso percepito dall'appellato di euro 12.000 + 4.500 (a suo dire già pagati dall'assicurazione) sarebbe del tutto ingiustificato, in contrasto con l'articolo 2233 c.c. comma 2, in quanto non adeguato all'importanza e all'effettiva attività svolta.
A riprova dell'esorbitanza del compenso in confronto a quanto liquidato per danno biologico vi sarebbero anche le risultanze della perizia medico legale di parte che riconoscevano un'invalidità permanente del 12% monetizzabile, in applicazione delle tabelle di Milano, in euro 37.293 (comprensiva della temporanea).
pagina 6 di 9 ***
L'appello va rigettato.
L'appellante ritiene che l'istanza di esibizione in giudizio ex art. 210 cpc della documentazione richiesta, relativa alla quietanza di pagamento dell'assicurazione ed alla presunta fattura di se accolta avrebbe consentito di dimostrare che CP_1
l'importo concordato (32.500) con il liquidatore di Controparte_3
rappresentava il solo risarcimento del danno biologico sofferto, mentre le competenze di risultavano già versate dalla compagnia. CP_1
Al riguardo non può che confermarsi quanto già ritenuto dal giudice di primo grado,
ovvero l'irrilevanza della citata documentazione (che peraltro quale Pt_1
danneggiata, avrebbe potuto procurarsi rivolgendosi direttamente all'assicurazione)
di per sé non idonea ad escludere l'accordo intervenuto tra le parti e chiaramente rappresentato nella lettera del 02/07/2020 di accettazione della somma concordata con l'assicurazione (docc.
5-6 fs appellante).
Nella predetta missiva, sottoscritta espressamente dall'appellante, venivano infatti elencate le singole voci oggetto del risarcimento così rappresentate: € 19.500 lesioni fisiche € 1.200 spese mediche dott. ; € 12.000 Parte_1 Persona_1
competenze professionali legali.
Inoltre era ivi espressamente pattuito che si impegnava a versare a mezzo Pt_1
bonifico le spese mediche (€ 1.200) e le competenze professionali (€ 12.000) già
inserite nel risarcimento accettato.
L'assunto che l'accettazione della proposta sia stata viziata da una inveritiera pagina 7 di 9 rappresentazione, suggerita da che la voce “competenze professionali Legali” CP_1
era stata fittiziamente inclusa nel conteggio all'unico scopo di consentire un accrescimento del risarcimento totale del danno biologico, non solo non è stato provato (tra l'altro per l'intervenuta decadenza di dall'assunzione delle prove Pt_1
orali ammesse), ma è palesemente contraddetto dal tenore letterale della citata accettazione.
Anche il presunto diretto pagamento (€ 4.500) ad delle sue competenze da CP_1
parte della compagnia è rimasto indimostrato, ed ugualmente è in netto CP_3
contrasto con la comunicazione di accettazione (doc.6), indirizzata alla stessa compagnia assicurativa, che non avrebbe certo riconosciuto una duplicazione delle competenze legali.
Ugualmente irrilevante è l'asserita sproporzione del compenso richiesto rispetto all'attività compiuta.
L'esecuzione del mandato di consulenza stragiudiziale e l'espletamento degli adempimenti elencati e documentalmente provati non sono stati contestati.
L'art. 2233, comma 1, c.c evidenzia il principio della libera pattuizione del compenso tra le parti e come già sottolineato dal giudice in sentenza anche il Codice
del Consumo (art. 34, comma 2 D.Lgs. n. 206/2005) stabilisce che la valutazione della vessatorietà di una clausola contrattuale non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, come peraltro indicato nella citata lettera di accettazione.
pagina 8 di 9 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede,
nei valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla semplicità delle questioni affrontate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (valore dichiarato da euro 12.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2746/2023 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 19/12/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 107/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. OFFREDI GEDDO NICOLA, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 24/C 24121 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CAMERA GIUSEPPE, CP_1
elettivamente domiciliato in Bisignano (CS) Viale della Repubblica, n. 121 presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2746/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 9 data 19/12/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito in via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo
nell'ambito del giudizio RG. N 311/2021, accogliere tute le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare che Parte_1
nulla deve a titolo di competenze professionali legali a così come CP_1
richieste nel decreto ingiuntivo opposto o in altra e diversa misura per tutte le
ragioni rappresentate in fatto ed in diritto nel presente atto dichiarando quindi che
null'altro è più dovuto a quest'ultimo, revocando pertanto il decreto ingiuntivo
oggetto di opposizione” , e di conseguenza disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate per dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Rifuse integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio con
distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: Si insiste affinché la Corte d'Appello voglia ammettere e
provvedere all'escussione i testi indicati dall'appellante nella propria memoria
istruttoria del 13.07.2021, oltre ad assolvere ball'ordine di esibizione della
quietanza di pagamento trasmessa da a Controparte_2 CP_1
relativa alla definizione del sinistro stradale di nonché della fattura Parte_1
relativa agli emolumenti professionali incassati dall' e allo stesso corrisposti CP_1
dalla Compagnia a saldo.
Dell'appellato: nel merito, dichiarare inammissibile l'appello avversario e,
comunque, rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, per tutte
pagina 2 di 9 le ragioni indicate, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da parte appellante
perché inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e, comunque, per tutte le ragioni
indicate in atti, a cui si rinvia. non si accetta il contraddittorio su fatti eventualmente
tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o
illegittimamente modificate;
si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e
conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono
in nessun caso intendersi abbandonate.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di
legge, anche del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3534/2020 del 26-27/11/2020 del Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 12.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a favore di a titolo di compensi per prestazioni di consulenza da quest'ultimo rese CP_1
in materia di infortunistica stradale.
Esponeva che:
in seguito all'incidente occorsole in data 09/06/2019 veniva conferito ad (doc. CP_1
2 ) il mandato (sottoscritto invero da suo padre) per patrocinare stragiudizialmente il sinistro al fine di ottenere congruo ristoro;
l'appellato assicurava che gli emolumenti di sua spettanza come di prassi sarebbero stati assolti direttamente dalla compagnia di assicurazione;
pagina 3 di 9 la lettera d'accettazione del 02.07.2020 (docc.5-6) della proposta concordata con la compagnia veniva da lei sottoscritta, ma nell'occasione le faceva presente che CP_1
la voce“ Competenze Professionali Legali” era stata fittiziamente inclusa per accrescere il valore del risarcimento totale delle lesioni fisiche precisando ancora che le sue competenze gli sarebbero state corrisposte esclusivamente dalla compagnia;
in seguito provvedeva a liquidare in favore della signora la Controparte_3 Pt_1
somma di euro 32.500,00 ed in favore di le competenze legali pari a CP_1
circa 4.500,00;
nulla in più quindi doveva riconoscersi all'appellato, tantopiù che l'importo di €
12.000 risulta del tutto sproporzionato al risarcimento che sarebbe stato riconosciuto
(€ 19.500) e contrario alle tabelle professionali.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma della condanna al pagamento della somma di euro 12.000 ed in subordine di accertare ai sensi dell'art. 2233 c.c. e quantificare il suo compenso professionale per l'attività professionale espletata.
La causa era istruita con l'interrogatorio formale dell'opposto, dato che all'udienza del 06/09/2022, fissata per l'audizione dei due testimoni di parte opponente, questa non si presentava e veniva dichiarata decaduta dalle prove.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
il credito trovava conferma nella lettera del 02/07/2020 di accettazione del pagina 4 di 9 risarcimento (doc.6), contenente il prospetto di liquidazione delle somme
(comprensive di quelle per competenza legale) dovute dall'assicurazione all'opponente, e da questa debitamente sottoscritta, dove tra l'altro era previsto l'impegno di a fronte della ricezione della somma, a versare le predette Pt_1
“competenze professionali Legali” a mezzo bonifico bancario;
il contenuto chiaro della suddetta lettera, privo di ambiguità nell'elencare le varie poste risarcitorie (lesioni fisiche, spese mediche, competenze professionali Legali),
escludeva la paventata condotta decettiva e ingannevole di peraltro rimasta CP_1
del tutto indimostrata, dal momento che l'opponente era decaduta dal diritto di far assumere la prove orali ammesse, in conseguenza della mancata comparizione all'udienza del 06/09/2022;
ribadiva poi l'inutilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc dato che anche l'eventuale pagamento a favore di da parte dell'assicurazione non avrebbe CP_1
inficiato l'accordo intervenuto tra le parti in causa, così come esplicitato nella citata comunicazione
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 14/05/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non aveva accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto a
[...]
della documentazione (quietanza di pagamento da parte della CP_2
assicurazione e fattura di relativa agli emolumenti professionali) ritenuta CP_1
necessaria ai fini della decisione e, in questo grado, reitera la predetta istanza.
Assume che, tale documentazione dimostrerebbe che l'importo concordato con il liquidatore di da per la definizione del sinistro Controparte_3 CP_1
era verosimilmente pari ad euro 32.500 per il solo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di sua spettanza.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la normativa posta a tutela del consumatore consentisse l'intervento giudiziale, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, in ordine all'entità del corrispettivo pattuito tra le parti.
Fa rilevare che il compenso percepito dall'appellato di euro 12.000 + 4.500 (a suo dire già pagati dall'assicurazione) sarebbe del tutto ingiustificato, in contrasto con l'articolo 2233 c.c. comma 2, in quanto non adeguato all'importanza e all'effettiva attività svolta.
A riprova dell'esorbitanza del compenso in confronto a quanto liquidato per danno biologico vi sarebbero anche le risultanze della perizia medico legale di parte che riconoscevano un'invalidità permanente del 12% monetizzabile, in applicazione delle tabelle di Milano, in euro 37.293 (comprensiva della temporanea).
pagina 6 di 9 ***
L'appello va rigettato.
L'appellante ritiene che l'istanza di esibizione in giudizio ex art. 210 cpc della documentazione richiesta, relativa alla quietanza di pagamento dell'assicurazione ed alla presunta fattura di se accolta avrebbe consentito di dimostrare che CP_1
l'importo concordato (32.500) con il liquidatore di Controparte_3
rappresentava il solo risarcimento del danno biologico sofferto, mentre le competenze di risultavano già versate dalla compagnia. CP_1
Al riguardo non può che confermarsi quanto già ritenuto dal giudice di primo grado,
ovvero l'irrilevanza della citata documentazione (che peraltro quale Pt_1
danneggiata, avrebbe potuto procurarsi rivolgendosi direttamente all'assicurazione)
di per sé non idonea ad escludere l'accordo intervenuto tra le parti e chiaramente rappresentato nella lettera del 02/07/2020 di accettazione della somma concordata con l'assicurazione (docc.
5-6 fs appellante).
Nella predetta missiva, sottoscritta espressamente dall'appellante, venivano infatti elencate le singole voci oggetto del risarcimento così rappresentate: € 19.500 lesioni fisiche € 1.200 spese mediche dott. ; € 12.000 Parte_1 Persona_1
competenze professionali legali.
Inoltre era ivi espressamente pattuito che si impegnava a versare a mezzo Pt_1
bonifico le spese mediche (€ 1.200) e le competenze professionali (€ 12.000) già
inserite nel risarcimento accettato.
L'assunto che l'accettazione della proposta sia stata viziata da una inveritiera pagina 7 di 9 rappresentazione, suggerita da che la voce “competenze professionali Legali” CP_1
era stata fittiziamente inclusa nel conteggio all'unico scopo di consentire un accrescimento del risarcimento totale del danno biologico, non solo non è stato provato (tra l'altro per l'intervenuta decadenza di dall'assunzione delle prove Pt_1
orali ammesse), ma è palesemente contraddetto dal tenore letterale della citata accettazione.
Anche il presunto diretto pagamento (€ 4.500) ad delle sue competenze da CP_1
parte della compagnia è rimasto indimostrato, ed ugualmente è in netto CP_3
contrasto con la comunicazione di accettazione (doc.6), indirizzata alla stessa compagnia assicurativa, che non avrebbe certo riconosciuto una duplicazione delle competenze legali.
Ugualmente irrilevante è l'asserita sproporzione del compenso richiesto rispetto all'attività compiuta.
L'esecuzione del mandato di consulenza stragiudiziale e l'espletamento degli adempimenti elencati e documentalmente provati non sono stati contestati.
L'art. 2233, comma 1, c.c evidenzia il principio della libera pattuizione del compenso tra le parti e come già sottolineato dal giudice in sentenza anche il Codice
del Consumo (art. 34, comma 2 D.Lgs. n. 206/2005) stabilisce che la valutazione della vessatorietà di una clausola contrattuale non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, come peraltro indicato nella citata lettera di accettazione.
pagina 8 di 9 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede,
nei valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla semplicità delle questioni affrontate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (valore dichiarato da euro 12.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2746/2023 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 19/12/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 567 per la “fase di studio”, euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro
956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 9 di 9