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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13412 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 58755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 29.09.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 22.09.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Giudice ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito in Roma, via G. Nicotera n. 29, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Porciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LL Eclano (Av), via Eclano n. 56, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha convenuto in Parte_1 giudizio domandando, in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in executivis da parte dell'ente concessionario del servizio di riscossione e l'accertamento e la declaratoria delle conseguenti nullità ed inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, in ragione di due motivi di opposizione: a) dell'asserita estinzione per prescrizione quinquennale anche dei crediti erariali, “con particolare riguardo alla” cartella esattoriale “nr. 09720120143281391000”, e dell'asserita “decadenza dal diritto di riscossione”; b) dell'asserita “Inapplicabilità dell'IRAP nei confronti del contribuente sig.
per insussistenza dell'elemento oggettivo di assoggettabilità al detto tributo”. Parte_1
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, Controparte_1
ha dedotto ex adverso ed ha eccepito l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza
[...] nel merito dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente domanda di rigetto della stessa opposizione e con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3 - Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., emesso in data 10.04.2024, questo Tribunale: in primis, ha ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, della nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto proposto nella forma dell'atto di citazione in luogo di quella del ricorso, evidenziando che l'atto introduttivo riveste la forma della citazione o del ricorso secondo la natura del rito ordinario o speciale da applicare ex art. 616 c.p.c. e, comunque, per il principio della c.d. “fungibilità dei riti”, anche laddove la parte erri nella scelta dell'atto introduttivo, la domanda giudiziale produce egualmente i propri effetti (Cass. civ., ordinanza 21.02.2022, n.
5659), stante l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo legale, alla sola condizione che il giudizio di merito sia stato introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza definitoria della fase sommaria e cautelare;
in secundis, ha ordinato, d'ufficio,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_2 in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tal senso, nei giudizi di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (Cass. civ., ordinanza n. 13533/2021), assegnando, all'uopo, termine perentorio fino al
30.06.2024 al fine della notificazione dell'atto di citazione e dello stesso decreto. Quindi, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 06.07.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 19.05.2025, una volta dato atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione r.g.e. n.
80257/2023, a cura della Cancelleria, ha rilevato, su eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto terzo pignorato entro il suddetto termine perentorio assegnato e, per l'effetto, la ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie dell'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102, co. 2, e dell'art. 307, ult. co., c.p.c., con conseguente rinvio della causa all'udienza del 22.09.2025, al fine della rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni entro il 30.07.2025, delle memorie conclusionali entro il
08.09.2025 e delle memorie di replica entro il 16.09.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c..
2 4 - L'omessa ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, - in quanto litisconsorte Controparte_2 necessario ex art. 102 c.p.c., alla luce della sentenza n. 13533/2021 con la quale la Corte di
Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. -, così come eccepita tempestivamente nella prima difesa dalla convenuta costituita e, comunque, così come rilevata d'ufficio con l'ordinanza del 06.07.2025, ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889).
5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 58755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 e trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 29.09.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 22.09.2025 e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni;
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Giudice ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito in Roma, via G. Nicotera n. 29, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Porciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LL Eclano (Av), via Eclano n. 56, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ha convenuto in Parte_1 giudizio domandando, in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto di agire in executivis da parte dell'ente concessionario del servizio di riscossione e l'accertamento e la declaratoria delle conseguenti nullità ed inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73, in ragione di due motivi di opposizione: a) dell'asserita estinzione per prescrizione quinquennale anche dei crediti erariali, “con particolare riguardo alla” cartella esattoriale “nr. 09720120143281391000”, e dell'asserita “decadenza dal diritto di riscossione”; b) dell'asserita “Inapplicabilità dell'IRAP nei confronti del contribuente sig.
per insussistenza dell'elemento oggettivo di assoggettabilità al detto tributo”. Parte_1
2 - Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ed opposta, Controparte_1
ha dedotto ex adverso ed ha eccepito l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza
[...] nel merito dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente domanda di rigetto della stessa opposizione e con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3 - Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., emesso in data 10.04.2024, questo Tribunale: in primis, ha ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, della nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto proposto nella forma dell'atto di citazione in luogo di quella del ricorso, evidenziando che l'atto introduttivo riveste la forma della citazione o del ricorso secondo la natura del rito ordinario o speciale da applicare ex art. 616 c.p.c. e, comunque, per il principio della c.d. “fungibilità dei riti”, anche laddove la parte erri nella scelta dell'atto introduttivo, la domanda giudiziale produce egualmente i propri effetti (Cass. civ., ordinanza 21.02.2022, n.
5659), stante l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo legale, alla sola condizione che il giudizio di merito sia stato introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza definitoria della fase sommaria e cautelare;
in secundis, ha ordinato, d'ufficio,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_2 in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tal senso, nei giudizi di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (Cass. civ., ordinanza n. 13533/2021), assegnando, all'uopo, termine perentorio fino al
30.06.2024 al fine della notificazione dell'atto di citazione e dello stesso decreto. Quindi, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 06.07.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 19.05.2025, una volta dato atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione r.g.e. n.
80257/2023, a cura della Cancelleria, ha rilevato, su eccezione di parte convenuta e, in ogni caso,
d'ufficio, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto terzo pignorato entro il suddetto termine perentorio assegnato e, per l'effetto, la ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie dell'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102, co. 2, e dell'art. 307, ult. co., c.p.c., con conseguente rinvio della causa all'udienza del 22.09.2025, al fine della rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni entro il 30.07.2025, delle memorie conclusionali entro il
08.09.2025 e delle memorie di replica entro il 16.09.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c..
2 4 - L'omessa ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, - in quanto litisconsorte Controparte_2 necessario ex art. 102 c.p.c., alla luce della sentenza n. 13533/2021 con la quale la Corte di
Cassazione ha affermato la natura di litisconsorte necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. -, così come eccepita tempestivamente nella prima difesa dalla convenuta costituita e, comunque, così come rilevata d'ufficio con l'ordinanza del 06.07.2025, ha prodotto l'effetto dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. A mente dell'art. 307, ult. co., c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
La norma de qua è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219). Parimenti, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889).
5 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 307 c.p.c.;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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