Art. 32. 1. La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i piu' diffusi nella regione.
Articolo 32 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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Articolo 32 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
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