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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
Il dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 283/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
AMENTA VIRGINIA presso lo studio del quale in VIALE SANTA PANAGIA 136/E
96100 SIRACUSA è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 11/09/2025 .
1 La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.02.2025, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Catania, II Sezione Penale, in data 20.01.2025, gli liquidava il compenso per l'attività difensiva svolta in favore di Per_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 6076/2016
[...]
R.G. App. Il compenso veniva quantificato in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto tre motivi di opposizione:
1. Errata applicazione dei parametri medi: il decreto impugnato, pur affermando di applicare i parametri medi, avrebbe in realtà liquidato importi inferiori a quelli previsti dalle tabelle del D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
2. Erronea esclusione della fase istruttoria: il giudice della liquidazione avrebbe omesso di riconoscere il compenso per la fase istruttoria, nonostante l'attività svolta dal difensore, consistita nel deposito di una memoria difensiva e di copiosa documentazione su espressa richiesta del Presidente del Collegio giudicante.
3. Mancata applicazione dell'aumento per la particolare complessità del procedimento: non sarebbe stato concesso l'aumento previsto dall'art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, nonostante la natura di "maxi processo" del giudizio, la gravità dei reati contestati (associazione di stampo mafioso e reati fine aggravati), l'elevato numero di udienze (29) e la complessità dell'attività difensiva prestata, culminata in una parziale riforma della sentenza di primo grado.
Il , pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Sul secondo motivo di opposizione (sul primo vedi oltre).
Risulta fondata la censura relativa all'omesso riconoscimento della fase istruttoria. Il ricorrente ha documentato di aver depositato, su invito della stessa Corte, una memoria difensiva corredata da produzione documentale al fine di approfondire specifici aspetti della linea difensiva. Tale attività, finalizzata a sostenere le argomentazioni della difesa attraverso l'introduzione di nuovi elementi di valutazione, rientra a pieno titolo nella nozione di "fase istruttoria o dibattimentale" di cui all'art. 12, comma 3, lett. c) del D.M. n. 55/2014 [8]. L'esclusione di tale fase dal computo del compenso si traduce in una mancata remunerazione di un'attività professionale effettivamente svolta e rilevante ai fini della decisione, e risulta pertanto illegittima.
Sul terzo motivo di opposizione.
Fondato è il terzo motivo avendo il ricorrente ha fornito ampia e dettagliata prova della particolare complessità del procedimento penale, evidenziando la gravità delle imputazioni, la natura di "maxi processo", l'articolata attività difensiva richiesta (atto di appello di 32 pagine), il numero eccezionale di udienze (29) e l'esito favorevole di parziale riforma della
2 condanna, elementi questi che a fronte di tali elementi, porta da un lato all'applicazione dei valori medi e dall'altro al riconoscimento dell'aumento aumento per la complessità.
Assorbito il primo motivo di opposizione.
Pertanto, tenuto conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera prestata, sanciti dall'art. 2233 c.c. e dai parametri, forensi appare corretto liquidare i valori medi e concedere l'aumento.
Accertata la fondatezza delle doglianze, occorre procedere a una nuova liquidazione del compenso. Liquidazione che in astratto andrebbe operata sulla base della tariffa attuale (secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri per la liquidazione giudiziale devono essere quelli in vigore al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita l'udienza del 04.03.2024, quando era già in vigore il D.M. 13 agosto 2022, n. 147) e che, tuttavia (divieto di ultra petizione), va in concreto limitata tenuto conto di quanto richiesto (l'opponente, invece, fonda i propri calcoli sulle tabelle "2014-2018", facendo riferimento al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018).
Ciò posto, si procede quindi a rideterminare il compenso riconoscendo tutte le fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), applicando nei limiti della domanda i valori medi previsti dalla Tabella 15 del D.M. n. 147/2022 l per i giudizi penali innanzi alla Corte di Appello, e concedendo un congruo aumento (50%) per la complessità del caso.
Considerati gli elementi addotti dal ricorrente (natura del processo, gravità dei reati, numero di udienze, impegno profuso), si ritiene invero equo applicare un aumento del 50% sui valori medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 147/2022.
Il calcolo è dunque il seguente:
➢ Fase di studio: € 450,00
➢ Fase introduttiva: € 900,00
➢ Fase istruttoria/dibattimentale: € 1350,00
➢ Fase decisionale: € 1.350,00
➢ Compenso tabellare: € 4050,00
➢ Aumento 50% per complessità (art. 4, co. 1, D.M. 147/22): + € 2025,00
➢ Compenso base lordo: € 6075
➢ Riduzione di 1/3 per patrocinio a spese dello Stato (art. 106-bis D.P.R. 115/02): - € 2025
➢ Compenso netto liquidabile: € 4050
A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Sulle spese del giudizio di opposizione. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di opposizione devono essere poste a carico del Controparte_1
resistente. Le stesse si liquidano, in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto
[...] conto del valore della controversia (determinato sulla differenza tra il liquidato e il richiesto) e dell'attività svolta, in complessivi € 950,00 per compensi (di cui € 250,00 per la fase di
3 studio, € 200,00 per la fase introduttiva e € 500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. , accoglie l'opposizione e, per l'effetto, Parte_1 in riforma del decreto di liquidazione emesso dalla corte di appello di CATANIA, ii sezione penale, in data 20.01.2025; liquida in favore dell'avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta nel procedimento penale n. 6076/2016 r.g. app., la somma di € 4050 a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 950,00 (novecentocinquanta/00) per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Virginia Amenta, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania, 05/09/2025
Il Presidente [Massimo Escher]
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