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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 19223/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 19223/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in qualità di figlia ed erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1
di , con l'avv. SEPPI MARCO E MIATTO MATTEO, Persona_2
attore, contro
, contumace Controparte_1
e contro
Controparte_2
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI VENEZIA, convenuti,
In punto: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Conclusioni della parte attrice: “1 IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della di quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il CP_1 CP_1 CP_1
pagina 1 di 16 , per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, CP_2 Persona_1
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di erede di e di Parte_1 Persona_1 [...]
, ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
ii. per l'effetto, condannare Per_2 Persona_1
la , in solido con il al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
in qualità di erede di e di , dei seguenti importi: − Euro 20.299,50 a titolo Parte_1 Persona_1 Persona_2
di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 168.847,12 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 189.146,62, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua
(od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Conclusioni MEF: “
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n.
4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato CP_1 Controparte_1
Cont essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; Controparte_2
4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione
e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, – nella sua veste di figlia ed erede di Parte_1 Per_1
e di – ha convenuto in giudizio la ed il MEF per
[...] Persona_2 Controparte_1
sentirli condannare al pagamento della somma di euro 20.299,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed Euro 168.847,12 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, maggiorata di pagina 2 di 16 interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da a seguito dei Persona_1
crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati nei confronti di quest'ultimo dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio di Cassibile, e consistiti nella sua cattura, deportazione in ed CP_1
internamento con sottoposizione ai lavori forzati presso lo Stammlager XI-B di Fallingbostel.
In punto di fatto l'attrice ha esposto che il 4.3.1943 veniva arruolato nel 17° Settore Guardia Persona_1
alla Frontiera (GAF) a Moggio Udinese, il 9.9.1943 è stato prelevato a forza da militari appartenenti al
RZ Reich e deportato in e, in particolare, è stato caricato su un vagone ferroviario adibito al CP_1
trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie, per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva internato – con matricola n. 154092 – presso lo Stammlager XI-B di
Fallingbostel, reclutato in un distaccamento di lavoro ( ) e costretto ai lavori forzati Controparte_4
presso una fabbrica locale, relegato in baracche prive di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi ed in cui le condizioni igienico-sanitarie erano oltremodo precarie;
egli contraeva nel campo la pleurite duodenale destra e l'ulcera, per le quali veniva ricoverato nel reparto TBC dell'ospedale del campo;
perciò egli ha vissuto condizioni di vita disumane fino al 16.4.1945, allorquando lo Stammlager XI-B veniva liberato per mano degli Pt_2
La nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi Controparte_1
confronti, non si è costituita in giudizio ed è restata contumace.
Con atto di costituzione depositato in data 26.4.2024, si è costituito in giudizio il
[...]
dei danni subìti dalle vittime del , eccependo, in via Controparte_2 CP_2
preliminare di rito la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 c.p.c. e chiedendo nel merito di dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore; in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 Controparte_1
Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; in Controparte_2
subordine, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
in ulteriore subordine, di rigettare la pagina 3 di 16 domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile, anche per ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
in estremo subordine, di rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata.
Dopo il deposito da parte di parte attrice delle memorie ex art. 171ter c.p.c., con Ordinanza del 3.9.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata l'udienza del 9 ottobre 2025 di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies, primo comma c.p.c., con concessione alle parti i termini massimi ex art. 189, comma 1, nn. 1, 2 e 3 per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
Dopo il deposito degli scritti sopra indicati, con Decreto del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Appare necessario, in premessa, ripercorrere seppure sinteticamente l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto i ristori/risarcimenti in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.), ossia di coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e gli Alleati dell'8 settembre 1943, non hanno accettato di mettersi agli ordini delle forze di occupazione naziste e sono stati perciò deportati e rinchiusi in campi di lavoro forzato, senza alcun rispetto delle garanzie riservate ai prigionieri di guerra dal diritto internazionale.
In primo luogo, si deve far riferimento ai due Accordi di Bonn del 2 giugno 1961, conclusi tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica aventi ad oggetto, l'uno, il regolamento di Controparte_1
questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
In esecuzione dei suddetti accordi la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla
Repubblica italiana 40 milioni di marchi “a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia” fossero stati oggetto di “misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni”.
pagina 4 di 16 Contestualmente l'Italia si è obbligata a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa verso la Repubblica CP_1
posto che lo scopo dei suddetti accordi era stato quello di regolamentare in modo definitivo
[...]
tutte le questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario derivanti dalla tragica vicenda dei danni patiti dai deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale.
A seguito della ratifica degli Accordi avvenuta con legge n. 406/1963, è stato adottato il D.P.R. 6 ottobre
1963, n. 2043 (“Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in CP_1
base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”), con la finalità di regolare la distribuzione delle somme versate dalla a favore di CP_1
cittadini italiani vittime della deportazione nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
Il diritto al risarcimento è stato garantito, tuttavia, soltanto agli “ex internati” che erano stati detenuti nei campi di concentramento e costretti ai lavori forzati e non anche agli “ex internati militari non deportati” che sono rimasti esclusi da forme di adeguata riparazione.
Anche nell'ambito della legislazione tedesca gli internati militari italiani sono stati presi in considerazione, in particolare con la legge federale che ha istituito la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro
(“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ”) del 12 agosto 2000, introducendo il riconoscimento di forme riparatorie a favore dei militari deportati benché, per ragioni di opportunità politica, i ristori sono stati limitati anche in questo caso ai soli deportati costretti ai lavori forzati.
In questo contesto, alcuni Tribunali di merito hanno sostenuto l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri in presenza di particolari condotte delittuose qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di ius cogens, commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività iure imperii allo scopo di garantire il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti con gli Accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca del 2000.
In tale momento, tuttavia, era costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass.
Sez. Un. n. 8157/2002), secondo cui “gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad
pagina 5 di 16 ogni sindacato giurisdizionale”.
La prima storica pronuncia di legittimità che ha segnato un nuovo corso ermeneutico in materia d'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii è stata la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 5044/2004, che ha affermato il principio in base al quale la deportazione del popolo civile nel corso di una guerra, consumatasi nella fattispecie sul territorio italiano, e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati, sono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato che li ha posti in essere, in applicazione del principio della giurisdizione universale.
È stato inoltre stabilito che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali l'ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”.
Pertanto, la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non ha carattere di assolutezza, nel senso che non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, dato che tale immunità non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare crimini internazionali, lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Alla luce di tale revirement, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'esistenza di crimini di tale gravità commessi iure imperii che non consentivano di accedere alla prerogativa dell'immunità giurisdizionale e ha pronunciato sentenze di condanna emesse nei confronti della Repubblica TE per il CP_1
risarcimento delle vittime dei crimini per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal
RZ Reich tedesco nel lasso temporale tra il 1943 ed il 1945.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione nel 2004 sono stati, tuttavia, contraddetti dalla Corte
Internazionale di Giustizia che, con sentenza del 3 febbraio 2012, nella causa Germania c. Italia, ha accolto il pagina 6 di 16 ricorso promosso dallo Stato tedesco per non aver l'Italia riconosciuto alla l'immunità dalla CP_1
giurisdizione che ad essa andava riconosciuta in applicazione delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dagli Stati membri.
Tale pronuncia, in particolare, ha affermato che: “La Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare
l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943
e il 1945”, e ha sollecitato lo Stato italiano ad “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
Alla luce della pronuncia della CIG, con la legge n. 5/2013, lo Stato italiano ha adottato una disciplina che ha previsto, in particolare, all'art. 3 che: “quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
Detta legge è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità e la Corte Costituzionale, con sentenza n.
238/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., l'art. 3 della l.
n. 5/ 2013, affermando che: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost., entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale «controlimite» all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento”.
Tale pronuncia ha, inoltre, dichiarato l'incostituzionalità della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente pagina 7 di 16 all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano a adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di declinare la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato straniero fossero qualificabili crimini di guerra o contro l'umanità.
A seguito di tale pronuncia della Consulta, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la giurisdizione civile dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica Federale di Germania, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.
In particolare, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente non applicabilità del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una “prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale
(cfr. Cass. n. 20442/2020).
Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale orientamento pronunciando diverse sentenze di condanna della al risarcimento dei danni per gli atti criminosi commessi durante il secondo CP_1
conflitto mondiale.
Ne è conseguita una nuova azione da parte della la quale ha introdotto in Controparte_1
data 29.4.2022 un nuovo ricorso nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, lamentando la mancata osservanza da parte dello Stato Italiano della decisione emessa dalla CIG il 3 febbraio 2012 e contestando la violazione dell'immunità giurisdizionale dello Stato estero rispetto alle pagina 8 di 16 azioni di cognizione, nonché la violazione del principio d'immunità dalla giurisdizione esecutiva alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato dirette conto i beni immobili tedeschi presenti nel territorio italiano.
In esito al nuovo ricorso proposto dalla Germania, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente con l'adozione del decreto-legge n. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022), il cui art. 43 ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del CP_2
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
[...]
Tale disposizione prevede che: “
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_2
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso Controparte_1
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle CP_2
condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta CP_2
ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. 3.
In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1.
Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del RZ Reich nel periodo tra
pagina 9 di 16 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
La disposizione prevede:
- il diritto di accedere al alle condizioni e secondo le modalità indicate nel combinato disposto del CP_2
medesimo art. 43 e di un decreto interministeriale, in capo a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato – a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e comunque entro un termine decadenziale – avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_2
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945;
- che resta a carico del anche il pagamento delle spese processuali eventualmente liquidate nelle CP_2
sentenze di cui trattasi;
- la possibilità, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definire in via transattiva la lite, costituendo tale accordo pagina 10 di 16 un ulteriore titolo che legittima l'accesso al CP_2
- la deroga all'art. 282 c.p.c. anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, prevedendo che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni acquistino efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e che siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo, con conseguente improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata su titoli analoghi;
- che il pagamento effettuato dal estingua ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese CP_2
risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
- che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c., con obbligo a carico del giudice adito di assegnare un termine perentorio a parte attrice per l'esecuzione di tale incombente qualora la notifica sia stata omessa.
La ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, tenendo indenne la Repubblica Federale TE dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_2
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, è ciò per non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2023, n. 159, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della
Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del che le procedure esecutive CP_2
fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti, ha affermato la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei pagina 11 di 16 risarcimenti dei danni da crimini di guerra.
Da un punto di vista sostanziale, l'art. 43 prevede, dunque, una sorta di espromissione avente carattere peculiare, che non ne consente una piena identificazione normativa con la disciplina codicistica di quanto previsto dall'art. 1272 c.c., dato che l'espromissione, come ha rilevato la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 159/2023, ha un'eccezionale portata liberatoria ex lege con piena traslazione dell'onere economico in capo al MEF nella fase esecutiva e conseguente estinzione della procedura esecutiva in corso nei confronti della (debitore) e non proponibilità di una nuova. CP_1
Sul piano processuale, tali disposizioni operano prevalentemente sul piano esecutivo, tutelando la dall'eventuale aggressione dei suoi beni presenti nel territorio della Repubblica italiana, mentre CP_1
soltanto alcune norme sulla decadenza e deroga all'art. 282 c.p.c., hanno rilievo nel processo di cognizione, nel quale va comunque operato un prioritari accertamento della responsabilità per il crimine commesso, che non può che essere imputabile alla quale successore del RZ Reich, Controparte_1
per poi procedere alla liquidazione del risarcimento riconosciuto.
Per l'accesso al Fondo è necessario e sufficiente il mero “accertamento” e la “liquidazione dei danni”, non già una sentenza di condanna della Repubblica di Germania;
infatti, hanno diritto ad accedere al CP_1
coloro che hanno conseguito un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto CP_2
esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito, di talché la disposizione esclude la possibilità di emettere una sentenza di condanna nei confronti della che valga peraltro CP_1
da titolo per l'esecuzione ordinaria espressamente esclusa dalla legge, titolo che, a ben vedere, potrebbe esse fatto valere in diverso stato per il quale i limiti esecutivi posti dall'art. 43 non potrebbero operare.
La previsione di un titolo per accesso la Fondo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito fa desumere la permanenza della giurisdizione e della legittimazione passiva nei confronti della non potendosi CP_1
ipotizzare, come già sottolineato, una sentenza di accertamento della responsabilità nei confronti del MEF, del tutto estraneo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, non potendosi dunque prospettare alcuna pagina 12 di 16 traslazione di responsabilità, ma la sola previsione del MEF quale pagatore esclusivo.
Del resto, lo stesso meccanismo successorio dell'espromissione ex 1272 c.c. presuppone che venga prima accerta la sussistenza di un debito rispetto ad un soggetto ( , per poi consentire la traslazione CP_1
dello stesso ad altro soggetto (Stato italiano).
In tal senso anche la previsione che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato opera all'evidenza una litis denuntiatio, volta a permettere al soggetto pagatore finale di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese.
Ne consegue sul piano del procedimento di cognizione che, se da un lato non sussiste la legittimazione processuale esclusiva del MEF a stare in giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione/legittimazione passiva/titolarità passiva della dato che l'art. 43 non offre in tal senso un esplicito supporto CP_1
normativo, necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c., dall'altro, il medesimo art. 43 costituisce la base normativa che rende necessaria la partecipazione del MEF al giudizio, in quanto unico soggetto che sarà tenuto a soddisfare le pretese risarcitorie ed al quale, perciò, va notificato il ricorso presso l'Avvocatura dello Stato.
Pertanto, il MEF ha legittimazione passiva a stare nel procedimento e, sul piano sostanziale, ai sensi dell'art. 1272 c.c., può opporre al creditore le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre al debitore originario, oltre a poter sollevare le eccezioni in rito derivanti dalla sua legittima partecipazione al processo.
Per effetto, dunque, del subentro nella posizione debitoria della il CP_1 Controparte_2
è legittimato a sollevare tutte le eccezioni non strettamente personali al debitore originario
[...]
inerenti al diritto oggetto del giudizio e perciò anche quella inerente la prescrizione.
Va, dunque, esaminata in via preliminare l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio prospettata dal e tempestivamente sollevata. CP_2
L'art. 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha fatto salva in modo esplicito “la decorrenza degli ordinari termini prescrizionali”, facendo dunque richiamo all'applicabilità dell'istituto della prescrizione dei diritti, così come disciplinata dal codice civile.
pagina 13 di 16 Il legislatore con tale puntuale riferimento, ha pertanto escluso che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli internati possa essere qualificato imprescrittibile, come ritenuto da parte della giurisprudenza di merito, ma in quanto mero credito risarcitorio è soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Del resto sarebbe contraddittorio considerare tale credito come imprescrittibile e sottoporre lo stesso ad un breve termine decadenziale per esercitarlo, dato che la decadenza è istituto di carattere eccezionale, che di fatto priverebbe la facoltà del titolare di tale diritto soggettivo di esercitarlo senza limiti di tempo.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3642/2024 che ha rilevato come “deve osservarsi come i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, come sopra rammentato al § 3, primo capoverso (nella rievocata requisitoria si richiamavano, tra le altre, Cass., Sez. U., 03/02/1996,
n. 919, Cass., S.U., 12/06/1999, n. 328); fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.; questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi» (art. 1); del resto, come osserva la difesa erariale, la convenzione seguiva il clamore causato dal processo, celebrato in
Israele, a carico di , dove fu posto il tema dell'assenza di una specifica disciplina internazionale in tema Parte_3
d'imprescrittibilità dei crimini in discussione, in quel caso superata in ragione di una norma di diritto interno (Attorney
General of Israel v. Eichmann, Trial Court Decision 36 Intl. L. Rep.
5 - Israel, Dist. Ct. Jerusalem, 1961, 53, Decision
A); non potrebbe però ipotizzarsi l'ancoraggio dell'azionabilità a tale ultima data, ossia al 1968, piuttosto che al 2004; sul punto, infatti, furono sollevate alcune critiche dottrinali poiché quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva
pagina 14 di 16 dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione
[…] dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014;
5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili”.
Pertanto, sino alla pronuncia della Cassazione n. 5044 del 2004 era escluso ogni dubbio circa il fatto che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta e deve pertanto ritenersi che i diritti in questione non fossero fino ad allora di fatto “legalmente” esercitabili, di tal che la prescrizione non può decorrere da data anteriore a tale pronuncia.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato;
non viene in rilievo, come chiarito dalla stessa sentenza della
Cass. n. 3642/2024, né il limite costituzionale dell'art. 25 Cost., riferito all'ambito penale, e neppure il principio penalistico dell'applicazione della norma più favorevole per cui, per determinare sul piano civilistico la prescrizione ai sensi del III comma del citato articolo, si deve considerare l'astratta previsione della prescrizione prevista per il reato al momento della sua consumazione. Nella specie, le condotte contestate di privazione della libertà con connotazione proprie della riduzione in schiavitù, integravano all'epoca della loro commissione reato allora punibile con pena dai 5 ai 15 anni, per cui ai sensi dell'art. 157
c.p. allora vigente il termine di prescrizione è di 15 anni.
Conclusivamente, considerando il diritto risarcitorio esercitabile dal 2004, in difetto di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004, il termine prescrizionale di 15 anni risulta decorso alla data del dicembre 2023, quando è stato introdotto il presente giudizio.
pagina 15 di 16 Il diritto risulta, dunque, prescritto.
Le novità delle questioni affrontate, la loro complessità e la presenza di orientamenti contrastanti, giustificano l'integrale compensazione dele spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9619/2023 R.G. promossa da contro Parte_1
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e contro il
[...]
Controparte_2
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- Rigetta le domande attoree.
- Spese di lite compensate.
Venezia, 4/11/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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