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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/09/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 548/2024 del R.G. Trib. in data 20/3/2024, promossa d a
- Parte_1
, con sede in Arba (PN) Via Pascoli, 19 (C.F. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 liquidatore e legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_2
Martorana;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- nato a [...] il [...] – C.F. e Parte_3 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Martinuzzi
a p p e l l a t o
avente per oggetto: “mandato” – appello avverso la sentenza n. 30/2024 Giudice di Pace di
Pordenone, depositata il 12/2/2024 nel procedimento n. 1580/2021 R.G, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 11/7/2025, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da nota scritta depositata in data 2/5/2025 e pertanto:
“in via pregiudiziale: rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata da controparte, in quanto errata ed infondata;
nel merito in via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi d'appello
e conseguentemente accertata l'infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie, per i motivi di cui agli atti depositati, e previo accertamento che il sig. ut supra, è Parte_3 debitore, per i fatti di cui è causa, della somma di € 330,00 e/o € 320,00 accogliere la domanda contenuta in atto di citazione introduttiva del 17/5/2021 e, per l'effetto, condannare, il sig.
ut supra, al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_1
F.V.G. in , ut supra, della somma di € 330,00, in subordine € 320,00, maggiorata dagli Parte_1 interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo o dalla data di messa in mora o dalla diversa data che risulterà dovuta, al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa, ma sempre maggiorata dagli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado oltre che di quelle relative alla negoziazione assistita;
in via istruttoria: ammettersi le prove indicate in memoria ex art. 320 c.p.c. dd 8/3/2022 pagg. 18-
20 da intendersi in questa sede trascritte.”;
- per parte appellata, come da nota scritta depositata in data 5/5/2025 e pertanto:
“nel merito in via principale:
- respingersi e rigettarsi l'appello formulato da E_
, anche se del caso ex art. 339 secondo comma cpc, per tutte le ragioni esposte in
[...] narrativa, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 30/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Pordenone in data 11.03.2023 e notificata in data 12.02.2024; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore, anche del precedente grado di giudizio. in via istruttoria: 1. “vero che” ogni qualvolta il sig. si recava presso la sede di Parte_3 [...]
sita in viale Lino Zanussi n. 3, per consegnare della documentazione fiscale o Parte_1 richiedere qualche servizio (es. domanda PAC, predisposizione buono carburante agevolato, etc.)
2 mi chiedeva se vi fossero somme da pagare per servizi resi;
2. “vero che” il sig. Parte_3 era tempestivo nei pagamenti;
3. “vero che” in data 22.09.2017 accompagnavo il sig. Parte_3 presso Liberi Agricoltori FVG in viale Lino Zanussi n. 3 a Pordenone e lo vedevo
[...] consegnare all'impiegato/a preposto/a la somma di € 230,00 in contanti;
4. “vero che” in data
22.09.2017 vedevo e sentivo il sig. chiedere all'impiegata/o: “vi devo ancora altro per Parte_3 attività svolta” e l'impiegato/a rispondere: “è tutto pagato, non risultano scoperti”; 5. “vero che” in data 31.12.2017 accompagnavo il sig. presso e lo vedevo Parte_3 Parte_1
FVG in viale Lino Zanussi n. 3 a Pordenone e lo vedevo consegnare all'impiegato/a preposto/a la somma di € 100,00 in contanti;
6. “vero che” in data 31.12.2017 vedevo e sentivo il sig. Parte_3 chiedere all'impiegata/o: “vi devo ancora altro per attività svolta” e l'impiegato/a rispondere: “è tutto pagato, non risultano scoperti”; 7. “vero che” il sig. pagava sempre in contanti le Parte_3 fatture emesse da Liberi Agricoltori;
8. “vero che” quando l' Parte_1 riceveva soldi dagli Associati li indicava in fattura sotto la voce “contributi volontari”; Si indicano come testimoni: - sig. , c/o – P.tta Furlan 9 - Testimone_1 Pt_1 Controparte_2
Pordenone; - signora , di Cordenons;
- signora , di Testimone_2 Testimone_3
Pordenone; - signora , di Pordenone;
- signor , via Manzoni Testimone_4 Parte_4
Zoppola; - salvo altri;
Si chiede altresì che il Giudice voglia disporre l'acquisizione integrale, ex art. 210 c.p.c e seguenti, del “processo verbale di constatazione” redatto dalla Guardia di Finanza di Pordenone redatto in data 30.07.2021, nonché degli eventuali provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate dallo stesso derivanti, se emessi”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, che in primo grado aveva agito per ottenere la Parte_1 condanna di l pagamento della somma di euro 330,00 oltre accessori per la Parte_3 prestazione di servizi di natura amministrativa, contabile e fiscale, ha proposto appello avverso la sentenza n. 30/2024, con la quale il Giudice di Pace di Pordenone aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo della decisione nel quale era stato escluso l'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice. Sono stati dedotti il travisamento
3 dei fatti, causato dall'omesso integrale esame del compendio documentale prodotto in atti e dall'omessa ammissione delle prove testimoniali richieste, nonché l'errore di diritto, per l'erronea esclusione del valore probatorio delle scritture contabili depositate.
Con il secondo motivo è stato impugnato, sempre per travisamento dei fatti originato da un'errata valutazione del materiale probatorio, il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace aveva ritenuto essere stato dimostrato l'avvenuto pagamento da parte del debitore.
Infine, l'appellante ha ritenuto sia stato ulteriormente travisato in fatto, nella decisione di primo grado, il ruolo svolto da , quale soggetto cui sarebbero stati riferibili, oltre Parte_5 all'associazione parte attrice, anche altri enti svolgenti la medesima attività imprenditoriale.
2. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio di impugnazione il soggetto appellato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, essendo stati a tal fine specificamente contestati i motivi d'appello, con particolare richiamo dell'eccezione di inesistenza del credito e di intervenuto pagamento.
3. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., avendo il Giudice di Pace deciso la causa secondo equità cosiddetta necessaria e non essendo stata proposta l'impugnazione per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie, né per violazione dei principi regolatori della materia.
L'inammissibilità è stata eccepita dalla parte appellata, essendo comunque la questione rilevabile anche d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione (tra le altre, Cass. 22256/2017).
Innanzitutto, non è contestato il valore della causa, che non eccede i 1.100 euro. In effetti, nelle conclusioni proposte in primo grado, l'attrice aveva richiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di 320,00 euro, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo, non potendo la clausola “ovvero della diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche con valutazione equitativa”, in assenza di ulteriori elementi, ritenersi “... di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano
4 potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.” (Cass. 9970/2025).
Ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., la causa di valore inferiore ai 1.100 euro va decisa secondo equità se, come nel caso in esame, non deriva da rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Il Giudice di Pace non ha esplicitato di aver deciso secondo equità. Non per questo si deve ritenere che abbia deciso secondo diritto, perché la Suprema Corte ha chiarito che, nei casi di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., l'equità è necessaria, nel senso che la decisione non può che derivare dal ricorso a criteri equitativi: “... La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito
(Cass. n. 26528 del 12/12/2006 Rv. 594117 - 01) afferma: «Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato
l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art
360 cod. proc. civ. per violazione di legge...” (in motivazione, Cass. 14609/2020). Nello stesso senso, ancora più esplicitamente, Cass. 769/2021, secondo cui: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma
3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.”
Su tale premessa, va rilevato, ancora, che con l'impugnazione non è stata invocata la violazione delle norme sul procedimento, dovendosi le stesse identificare “... unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo ...” (Cass. 31830/2022).
5 Analogamente, escluso che sia stata dedotta la violazione di norme costituzionali o comunitarie, la stessa conclusione vale per i principi regolatori della materia.
A quest'ultimo proposito, l'appello è inammissibile innanzitutto perché non ha indicato il principio regolatore della materia assunto come violato e la regola con esso contrastante applicata dal giudice, così come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass.
18064/2022, così massimata: “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.”). Già questo primo profilo è decisivo e assorbente, precludendo l'accoglimento dell'impugnazione.
Solo negli scritti conclusivi, quindi tardivamente, replicando in punto ammissibilità, l'appellante ha precisato che la decisione impugnata avrebbe erroneamente applicato il principio dell'onere della prova (primo motivo d'impugnazione) e la “questione dell'avvenuto pagamento” (secondo motivo d'impugnazione). Tuttavia, se anche in ipotesi si fosse trattato di veri e propri principi regolatori della materia, il che va escluso, l'appellante avrebbe dovuto dedurre i profili della loro erronea applicazione. Invece, nella sostanza, con entrambi i motivi di appello è stata censurata la ricostruzione dei fatti svolta dal Giudice di Pace, in tesi dell'appellante travisati per erronea valutazione del materiale probatorio. Conseguentemente, si può escludere che, sia nell'atto di appello, sia dopo, siano stati indicati il principio regolatore della materia violato e le ragioni di tale violazione. Più semplicemente, sono state contestate le valutazioni svolte nel merito dal giudice di prime cure, nell'ambito di un giudizio sul fatto di natura tipicamente equitativa.
4. In conclusione, statuita l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase istruttoria o di trattazione, per la quale non è stata svolta alcuna attività.
In aggiunta, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 548/24 R.G., così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto conferma la sentenza n. 30/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Pordenone;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pordenone, il giorno 1 settembre 2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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