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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Unica
N.R.G. 1171/2018
Il Giudice Dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to SARNICOLA VINCENZO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROTOLO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
resistente in persona del Presidente legale rappresentante p.t., in proprio e CP_2
quale mandatario della Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Bove che lo rappresenta
[...] e difende in forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
altro resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2018 la Parte_2
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a: 1) la cartella esattoriale n.
10020130017865331 001, notificata presumibilmente in data 29.04.2013; 2) la cartella esattoriale n. 10020140032060447 000, notificata presumibilmente in data
07.04.2015; 3) la cartella esattoriale n. 10020150000287077 000, notificata presumibilmente in data 12.10.2015; 4) la cartella esattoriale n.
10020150022005413 000, notificata presumibilmente in data 15.01.2016; 5) cartella esattoriale n. 10020150032370461 000, notificata presumibilmente in data
26.04.2016; 6) cartella esattoriale n. 10020160003648206 001, notificata presumibilmente in data 05.12.2016; 7) avviso di addebito n. 40020120002822787
000, notificato presumibilmente in data 21.06.2012; 8) avviso di addebito n.
40020130005885306 000, notificato presumibilmente in data 08.03.2014; 9) avviso di addebito n. 40020140000167910 000 notificato presumibilmente in data
28.05.2014; 10) avviso di addebito n. 40020140001934910 000, notificato presumibilmente in data 07.07.2014; 11) avviso di addebito n.
40020140001994144 000, notificato presumibilmente in data 07.07.2014; 12) avviso di addebito n. 40020140005953116 000, notificato presumibilmente in data
01.12.2014; 13) avviso di addebito n. 40020140006252433 000, notificato presumibilmente in data 23.01.2015; 14) avviso di addebito n.
40020150000408574 000, notificato presumibilmente in data 18.06.2015; 15) avviso di addebito n. 40020150005861715 000, notificato presumibilmente in data
Pag. 2 di 6 27.01.2016; 16) avviso di addebito n. 40020160004039504 00, notificato presumibilmente in data 18.11.2016.
Il ricorrente deduceva la inesistenza delle cartelle esattoriali nonché la nullità della intimazione di pagamento n. 10020189007407883/000 e delle cartelle esattoriali in essa evidenziate, chiedendo, dunque:“a)accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, all'interno delle buste inviata a mezzo posta, dal Concessionario al ricorrente;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate al ricorrente;
c) conseguentemente dichiarare la nullità della intimazione di pagamento N.
10020189007407883/000, sia per i motivi su descritti che per la sua incompletezza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l'
[...]
e l' in proprio e per conto della Controparte_4 CP_2 CP_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Giova premettere che la ha preso le mosse dagli Parte_2
estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2)
<sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
Pag. 3 di 6 addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.
372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in
Pag. 4 di 6 concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa
Pag. 5 di 6 dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola,
l'area dell'interesse ad agire.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' e Parte_2 Controparte_4
dell' (costituitosi anche in nome e per Controparte_5
conto della ), così provvede: Controparte_6 CP_7
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14.01.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 6 di 6
Unica
N.R.G. 1171/2018
Il Giudice Dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to SARNICOLA VINCENZO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to ROTOLO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
resistente in persona del Presidente legale rappresentante p.t., in proprio e CP_2
quale mandatario della Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Bove che lo rappresenta
[...] e difende in forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
altro resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2018 la Parte_2
proponeva ricorso avverso estratti di ruolo relativi a: 1) la cartella esattoriale n.
10020130017865331 001, notificata presumibilmente in data 29.04.2013; 2) la cartella esattoriale n. 10020140032060447 000, notificata presumibilmente in data
07.04.2015; 3) la cartella esattoriale n. 10020150000287077 000, notificata presumibilmente in data 12.10.2015; 4) la cartella esattoriale n.
10020150022005413 000, notificata presumibilmente in data 15.01.2016; 5) cartella esattoriale n. 10020150032370461 000, notificata presumibilmente in data
26.04.2016; 6) cartella esattoriale n. 10020160003648206 001, notificata presumibilmente in data 05.12.2016; 7) avviso di addebito n. 40020120002822787
000, notificato presumibilmente in data 21.06.2012; 8) avviso di addebito n.
40020130005885306 000, notificato presumibilmente in data 08.03.2014; 9) avviso di addebito n. 40020140000167910 000 notificato presumibilmente in data
28.05.2014; 10) avviso di addebito n. 40020140001934910 000, notificato presumibilmente in data 07.07.2014; 11) avviso di addebito n.
40020140001994144 000, notificato presumibilmente in data 07.07.2014; 12) avviso di addebito n. 40020140005953116 000, notificato presumibilmente in data
01.12.2014; 13) avviso di addebito n. 40020140006252433 000, notificato presumibilmente in data 23.01.2015; 14) avviso di addebito n.
40020150000408574 000, notificato presumibilmente in data 18.06.2015; 15) avviso di addebito n. 40020150005861715 000, notificato presumibilmente in data
Pag. 2 di 6 27.01.2016; 16) avviso di addebito n. 40020160004039504 00, notificato presumibilmente in data 18.11.2016.
Il ricorrente deduceva la inesistenza delle cartelle esattoriali nonché la nullità della intimazione di pagamento n. 10020189007407883/000 e delle cartelle esattoriali in essa evidenziate, chiedendo, dunque:“a)accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, all'interno delle buste inviata a mezzo posta, dal Concessionario al ricorrente;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate al ricorrente;
c) conseguentemente dichiarare la nullità della intimazione di pagamento N.
10020189007407883/000, sia per i motivi su descritti che per la sua incompletezza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l'
[...]
e l' in proprio e per conto della Controparte_4 CP_2 CP_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Giova premettere che la ha preso le mosse dagli Parte_2
estratti di ruolo in atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2)
<sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
Pag. 3 di 6 addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.
372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in
Pag. 4 di 6 concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa
Pag. 5 di 6 dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola,
l'area dell'interesse ad agire.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' e Parte_2 Controparte_4
dell' (costituitosi anche in nome e per Controparte_5
conto della ), così provvede: Controparte_6 CP_7
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14.01.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 6 di 6