CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3144/2023
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 13:10
Presidente Dott. NI ER
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore LE MA GU
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ROSSI RAIMONDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi in sost.
La Corte invita l'avv Ricciardi a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Ricciardi discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
Verbale chiuso alle ore 13.20
IL PRESIDENTE
NI ER
MA AB NN
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati: dott. NI ER - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa LE MA GU – Giudice ausiliare est. all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3144 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raimondo Rossi (c.f. , fax 0683972317, pec C.F._2
) presso il quale elettivamente domicilia Email_1
in Roma, Via G. Nicotera n. 29, giusta delega in atti,
-
APPELLANTE
e
- c.f. ) con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ignazio Gardella 2, in persona del Procuratore legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15 presso l'Avv. Daniele
AL (c.f. , fax n. 0683700350, pec C.F._3
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_2
liti in atti,
- APPELLATA
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.7862/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 18.05.2023, notificata in data 19.05.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti della
[...]
Controparte_1
§.2. I fatti di causa e la motivazione della decisione impugnata sono qui di seguito riportati.
«Le emergenze processuali non consentono di accogliere la domanda di indennizzo promossa dall'attore quale titolare della polizza assicurativa n.
7490130000163820 contratta per la sua autovettura con la compagnia
[...]
contro i danni da incendio e furto, oltre che a garanzia della Controparte_1
responsabilità civile autoveicoli. Non risulta provato l'evento dannoso che avrebbe concretizzato il rischio coperto da detta polizza ossia la sottrazione ad opera di ignoti dell'autovettura assicurata, la BMW serie 4 coupé 425d di colore nero targata EX732YA, evento che a quanto dedotto da parte instante, ma non dimostrato, sarebbe avvenuto in Roma nei pressi della residenza dell'attore (in via
Tina Pica n. 44), dove questi aveva parcheggiato il veicolo lungo il margine della carreggiata verso le ore 19.00 del 31.01.2021 per poi notare la mattina del
1.02.2021, recatosi sul posto per riprenderlo verso le ore 10.15, che era stato rubato. Le circostanze del sinistro come dedotte in atti da parte attrice, infatti, non hanno trovato concreto riscontro, quanto all'effettivo verificarsi dello stesso, al luogo preciso dal quale l'autovettura, regolarmente chiusa a chiave, sarebbe stata rubata, né riguardo alla stessa scoperta della scomparsa del mezzo. Esse risultano soltanto dalla denuncia orale di furto sporta dall'attore in data 1.02.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma - Nuovo Salario (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), peraltro alle h. 11.48 ossia oltre un'ora e mezza dopo il mancato rinvenimento dell'autovettura (alle h. 10.15, a detta dello stesso attore) sebbene quella sede dei Carabinieri si trovi a poca distanza dal luogo dove il reato sarebbe stato perpetrato (cfr.doc. 13 del fascicolo di parte convenuta). Tuttavia, secondo il fermo orientamento della giurisprudenza anche di legittimità la denuncia di furto resa alle Forze dell'Ordine non è idonea a provare l'effettivo accadimento di quanto denunciato, con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo ivi riportate. Essa ha valore probatorio solo quanto alla provenienza delle
3 dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ufficiale, e costituisce sicuramente il presupposto indefettibile della copertura assicurativa, sicché in tal senso è doverosa, ma si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce di aver subito la sottrazione del bene assicurato di sua proprietà e come tale è interessata al ristoro indennitario. Pertanto, in difetto di prova alcuna articolata da parte attrice in ordine al fatto storico come dedotto in citazione, anche a fronte delle diverse puntuali contestazioni avanzate dalla compagnia di assicurazioni già in comparsa di costituzione e risposta, va ritenuto che l'odierno instante non ha osservato l'onere probatorio posto a suo carico della dimostrazione dell'effettivo verificarsi del furto posto a fondamento della pretesa indennitaria azionata nel giudizio. A tal riguardo, deve rilevarsi che il sinistro e le circostanze di tempo e di luogo del suo accadimento non potevano trovare alcun valido supporto probatorio negli unici - due - capitoli di prova testimoniale formulati dalla difesa attorea, ritenuti pertanto non rilevanti per la decisione e quindi non ammessi. Detta prova infatti, come articolata dapprima in citazione e poi nella II memoria ex art. 183 co.VI c.p.c., non verteva sull'evento dannoso in controversia, ma su circostanze inerenti alle pregresse condizioni dell'autovettura, ed in particolare il primo capitolo era teso a dimostrare che al momento dell'acquisto di quella BMW
l'odierno instante aveva ricevuto dalla venditrice una sola chiave, poiché l'altra in dotazione di serie era stata smarrita dal precedente titolare del mezzo, mentre il secondo capitolo riguardava le riparazioni del veicolo effettuate dalla carrozzeria in epoca antecedente al furto in parola, come risultanti dalla Controparte_2
fattura n. 198/2020 emessa da detta società in data 29.12.2020 per l'ammontare complessivo di € 10.696,96 (cfr. doc. 3 del fascicolo attoreo). Peraltro, in merito alla questione oggetto del primo articolato testimoniale non può non osservarsi come, anche a voler considerare che sia stato il precedente proprietario dell'autovettura a smarrirne una chiave, ma non c'è prova che attesti con data certa tale circostanza, l'assenza di una chiave ancorché non imputabile a colpa dell'ultimo acquirente avrebbe dovuto essere portata a conoscenza della assicuratrice al momento della sottoscrizione della polizza qui invocata, per consentire alla compagnia di valutare il maggior rischio di trafugamento cui era soggetto quel veicolo, da parte di chi fosse venuto in possesso della chiave smarrita,
e scegliere quantomeno di riparametrare di conseguenza il premio assicurativo, per il riequilibrio delle opposte obbligazioni negoziali, ai sensi e per gli effetti
4 dell'art. 1898 c.c. . Mentre in ordine alla predetta fattura allegata da parte attrice, deve rilevarsi che da sola essa non è idonea a provare l'avvenuta esecuzione degli interventi riparativi ivi descritti, e non lo sarebbe anche qualora fosse stata confermata in ogni sua parte - nell'esame testimoniale che non è stato ammesso - dal legale rappresentante della che l'ha emessa. Al riguardo, Controparte_2
infatti, occorre considerare i rilevanti errori contenuti in quel documento di spesa come evidenziati dalla compagnia di assicurazione convenuta circa l'indicazione delle sedi, legale e operativa, della carrozzeria, e tener conto altresì della mancata produzione in giudizio da parte dell'odierno instante sia di rilievi fotografici ritraenti la vettura in parola durante le fasi di lavorazione e/o a riparazioni ultimate, sia di documentazione attestante l'effettivo esborso delle somme riportate in detta fattura. Pertanto, considerato che secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio l'autovettura BMW serie 4 coupé 425d targata EX732YA
è stata acquistata da in data 2.12.2020 incidentata e necessitante Persona_1
di riparazioni prima di essere utilizzata, ciò che giustifica il prezzo di acquisto di €
1.999,00 indicato nella visura PRA in atti, mentre la scarna ed incompleta produzione documentale di parte attrice non è valsa a provare che - in soli due mesi circa, per giunta - il veicolo sia stato effettivamente rimesso in circolazione dopo essere stato riparato e reso di nuovo marciante, anzi riportato in perfette condizioni tanto da assumere il valore di € 16.200,00 come dichiarato in polizza, ed infine asportato da ignoti in Roma, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte - ma anche queste non dimostrate - dall'odierno instante, va ritenuto legittimo il diniego opposto dalla società convenuta all'esecuzione della prestazione in garanzia in quanto l'attore non ha adempiuto l'onere probatorio che lo gravava, contrastando efficacemente le puntuali e documentate contestazioni formulate dalla sua assicuratrice in merito allo stesso verificarsi di un evento indennizzabile secondo le pattuizioni contrattuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei parametri e dei criteri del
D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dall'ammontare dell'indennizzo richiesto, della relativa complessità della fase istruttoria, che è consistita essenzialmente nella produzione documentale, delle sole note conclusive della fase decisoria».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni
5 contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede: - rigetta la domanda di indennizzo e condanna a rifondere a parte convenuta le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.400,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CA nella misura di legge».
§.4. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: « - in via principale e nel merito:- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, […] accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come sopra riportate;
- in via subordinata: compensare e/o ridurre al minimo editale le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di lite. […]».
§.5. La costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 26.10.2023, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.6. Con ordinanza del 15.11.2023, la Corte ha respinto le istanze istruttorie (prova testimoniale e c.t.u.) avanzate dall'appellante, avendo rilevato la inammissibilità dei nuovi capitoli di prova articolati solo in sede di appello e la irrilevanza di quelli già articolati in primo grado, poichè non idonei a dimostrare il furto, nonché la superfluità della c.t.u. volta alla valutazione del valore effettivo del veicolo BMW al momento del furto.
§.7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte appellante il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le
6 argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
§.9. Nel merito, l'appello, articolato in tre motivi, non merita accoglimento.
§.9.2. I primi due motivi sono trattati congiuntamente, in quanto entrambi inerenti il difetto di prova dell'evento dannoso.
Col primo motivo, l'appellante censura la decisione gravata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non idonea a comprovare l'evento dannoso la denuncia di furto resa ai Carabinieri di Roma-Nuovo Salario senza considerare l'ulteriore documentazione depositata in atti quale il certificato PRA relativo alla perdita di possesso dell'auto, la carta di circolazione, il certificato di proprietà, la serie completa delle chiavi del veicolo (rispetto alle quali ha specificato che l'autovettura era stata acquistata fornita di un unico esemplare di chiavi in quanto il precedente proprietario aveva smarrito un copia).
Col secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente respinto la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata, in quanto la prova sarebbe stata a suo avviso necessaria per dimostrare i fatti posti a base della domanda. Così operando, il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di difesa.
Ebbene, le censure, sotto i diversi profili prospettati, non colgono nel segno.
Sul punto, la sentenza del Tribunale risulta essersi adeguata al consolidato principio secondo cui, nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che, durante il periodo di operatività della polizza, si è realizzato il rischio coperto in garanzia e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
Nel caso in esame, il fatto storico descritto dall'appellante non trova conferma nella documentazione dallo stesso prodotta in quanto gli elementi acquisiti in istruttoria non sono idonei a superare le contestazioni e le eccezioni sollevate da parte odierna appellata in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso così come ricostruito in citazione;
contestazioni ed eccezioni che hanno trovato riscontro concreto ed oggettivo nella documentazione prodotta dalla Compagnia di assicurazione.
7 Va al riguardo ricordato che costituisce principio generale e consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell'assicurazione contro i danni incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. 32637/2022; Cass. 1558/2018; Cass.
30656/2017). Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo compete, quindi, all'attore (cfr. Cass. 16.3.2012 n.4234) e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria, l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia-querela di furto poiché «La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., …» (Cass. 1935/2003; tra i precedenti più risalenti cfr. in motivazione Cass. 10262/1992: «…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro dell'indagine del giudice nel corso dell'istruttoria: di modo che quei "fatti" sono e debbano essere essi stessi oggetti di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale»). Cosicchè, chi agisce in giudizio per ottenere la liquidazione del danno ha l'onere di provare, innanzitutto, il verificarsi dell'evento dannoso non solo allegando la denuncia sporta all'autorità, ma dimostrando la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, il valore economico del veicolo come vettura circolante e di essersi adoperato con la normale diligenza.
In relazione ai fatti in esame, l'attore/appellante ha affermato di aver parcheggiato l'autovettura nei pressi della propria abitazione (in Roma, via Tina Pica n.44) verso le ore 19,00 del 31.01.2021; che, all'indomani, il giorno 1.02.2021, recatosi sul posto verso le ore 10,15, non aveva più rinvenuto il veicolo;
di aver sporto denuncia all'autorità alle ore 11,48; in sede di appello, ha poi precisato che prima di formalizzare la denuncia si era recato unitamente ad un proprio collega di lavoro ad ispezionare le zone limitrofe al luogo del furto per verificare «se l'auto era stata abbandonata dai malfattori» e che per tale motivo aveva tardato a presentare denuncia. A sostegno della ricostruzione dell'evento, il ha depositato, in Pt_1
particolare, il certificato di proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso, copia del verbale di ricezione della denuncia del furto presentata presso
8 la stazione dei Carabinieri di Roma-Nuovo Salario;
ha poi articolato prova testimoniale.
La Compagnia di assicurazione ha contestato il verificarsi del furto, evidenziando che la vettura era stata acquistata incidentata in data 02.12.2020 per il prezzo di euro 1.999,00 di gran lunga inferiore rispetto al valore assicurato di euro 16.200,00
e che l'appellante non aveva consegnato le due chiavi di serie del veicolo e che, sul punto, del tutto irrilevante e priva di data certa era da considerarsi la dichiarazione a firma di tal , legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
che comunque riferiva circostanze apprese de relato;
ha contestato infine il
[...] valore economico dell'autovettura al momento del furto.
Ebbene, ad avviso del Collegio, la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante non trova conferma negli atti di causa, tenuto conto che, come già rilevato, la denuncia- querela depositata non è un atto di per sé sufficiente a comprovare il verificarsi del furto come descritto dall'appellante all'autorità soprattutto in difetto di ulteriori elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti;
elementi che non sarebbe stato possibile acquisire nemmeno attraverso la prova testimoniale articolata, ma correttamente non ammessa dal
Tribunale.
Invero, i capitoli di prova dedotti in citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c.
(«Vero che in data 02.12.2020 la Special Sea Srls vendeva il veicolo BMW 425 D targata EX732YA al Sig. con una sola chiave perché la precedente Parte_1
era stata smarrita dal precedente proprietario, rilasciando apposita dichiarazione in data 23.12.2020?»; «Vero che la provvedeva alla Controparte_3
riparazione del veicolo targato EX732YA, emettendo la fattura di riparazione n.
198/2020, per un totale di € 10.696,96?») si riferiscono a fatti e circostanze attraverso le quali, se ammesse, non sarebbe stato possibile risalire all'evento furto né al suo effettivo verificarsi. Del resto, è lo stesso appellante che deduce la necessità dell'ammissione della prova orale al fine di dimostrare «la disponibilità di una sola chiave al momento dell'acquisto del veicolo e il fatto che la circostanza era stata fatta presente all'assicurazione al momento della stipula della polizza in quanto era stata depositata la copia della dichiarazione del concessionario» e che
«il veicolo era stato riparato ed era perfettamente marciante al momento del furto».
Nulla si chiede di provare in relazione all'effettivo verificarsi del fatto storico.
9 Quanto alla prova testimoniale articolata solo in questa sede di appello su circostanze nuove e diverse da quelle dedotte in primo grado, essa è evidentemente inammissibile ex art.345 c.p.c. né l'appellante ha addotto ragioni che possano giustificare la sua ammissione.
Per tutto ciò, ritiene il Collegio che effettivamente non sia stata raggiunta la prova in ordine al verificarsi del furto quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo preteso dal Pt_1
Il rilevato difetto di prova relativamente all'an della domanda assorbe le questioni inerenti la prova del quantum (inidoneità della fattura dei lavori di riparazione a comprovare l'effettivo esborso delle somme da parte dell'appellante).
§.9.3. Col terzo motivo di impugnazione, censura la sentenza Parte_1
gravata in punto di condanna alle spese di lite, reputando ingiusta ed eccessiva la liquidazione del Tribunale sia in relazione alla ritenuta -ma insussistente- particolare complessità della fase istruttoria sia in relazione alla mancata considerazione dell'assenza ingiustificata della Compagnia di assicurazione al procedimento di mediazione.
Ebbene, la censura è inammissibile, non rispondendo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., e ciò alla stregua del principio di diritto affermato dalla
S.C., secondo cui: «L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata» (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287; Cass. 19 novembre
2014, n. 24635; 20 maggio 2016, n. 10409; Cass. 11 gennaio 2016, n. 270; Cass.
25 febbraio 2020, n. 4990; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23919). L'appellante, infatti, si è limitato a dedurre che l'importo liquidato a titolo di compensi è ingiustificato, senza peraltro spiegare se la relativa quantificazione sia errata per l'applicazione di uno scaglione non corrispondente al valore della causa e/o per il riconoscimento del compenso per fasi non espletate e/o per l'erronea determinazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ad abundatiam va, comunque, osservato che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il Tribunale non ha affatto inteso valorizzare la fase istruttoria
10 ritenendola di una complessità tale da giustificare l'asserito aumento del compenso medio previsto dalle tariffe forensi, quanto piuttosto ha inteso l'esatto contrario - ovvero che la fase istruttoria non è stata di eccessiva complessità - come chiaramente comprensibile dal tenore dell'inciso, relativo proprio a tale fase, «che
è consistita essenzialmente nella produzione documentale».
§.10. In conclusione, l'appello deve essere del tutto disatteso con la conferma integrale della sentenza del Tribunale.
§.11. Le spese del grado seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 15.950,00, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata), in favore di
Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.7862/2023, pubblicata in data 18.05.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali del Controparte_1
grado che liquida, in euro 3.777,00, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliare est. Il Presidente
LE MA GU NI ER
11
Sezione VI civile
R.G. 3144/2023
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 13:10
Presidente Dott. NI ER
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore LE MA GU
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ROSSI RAIMONDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi in sost.
La Corte invita l'avv Ricciardi a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Ricciardi discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
Verbale chiuso alle ore 13.20
IL PRESIDENTE
NI ER
MA AB NN
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati: dott. NI ER - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa LE MA GU – Giudice ausiliare est. all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3144 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
- (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raimondo Rossi (c.f. , fax 0683972317, pec C.F._2
) presso il quale elettivamente domicilia Email_1
in Roma, Via G. Nicotera n. 29, giusta delega in atti,
-
APPELLANTE
e
- c.f. ) con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ignazio Gardella 2, in persona del Procuratore legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15 presso l'Avv. Daniele
AL (c.f. , fax n. 0683700350, pec C.F._3
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_2
liti in atti,
- APPELLATA
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.7862/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 18.05.2023, notificata in data 19.05.2023, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti della
[...]
Controparte_1
§.2. I fatti di causa e la motivazione della decisione impugnata sono qui di seguito riportati.
«Le emergenze processuali non consentono di accogliere la domanda di indennizzo promossa dall'attore quale titolare della polizza assicurativa n.
7490130000163820 contratta per la sua autovettura con la compagnia
[...]
contro i danni da incendio e furto, oltre che a garanzia della Controparte_1
responsabilità civile autoveicoli. Non risulta provato l'evento dannoso che avrebbe concretizzato il rischio coperto da detta polizza ossia la sottrazione ad opera di ignoti dell'autovettura assicurata, la BMW serie 4 coupé 425d di colore nero targata EX732YA, evento che a quanto dedotto da parte instante, ma non dimostrato, sarebbe avvenuto in Roma nei pressi della residenza dell'attore (in via
Tina Pica n. 44), dove questi aveva parcheggiato il veicolo lungo il margine della carreggiata verso le ore 19.00 del 31.01.2021 per poi notare la mattina del
1.02.2021, recatosi sul posto per riprenderlo verso le ore 10.15, che era stato rubato. Le circostanze del sinistro come dedotte in atti da parte attrice, infatti, non hanno trovato concreto riscontro, quanto all'effettivo verificarsi dello stesso, al luogo preciso dal quale l'autovettura, regolarmente chiusa a chiave, sarebbe stata rubata, né riguardo alla stessa scoperta della scomparsa del mezzo. Esse risultano soltanto dalla denuncia orale di furto sporta dall'attore in data 1.02.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma - Nuovo Salario (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), peraltro alle h. 11.48 ossia oltre un'ora e mezza dopo il mancato rinvenimento dell'autovettura (alle h. 10.15, a detta dello stesso attore) sebbene quella sede dei Carabinieri si trovi a poca distanza dal luogo dove il reato sarebbe stato perpetrato (cfr.doc. 13 del fascicolo di parte convenuta). Tuttavia, secondo il fermo orientamento della giurisprudenza anche di legittimità la denuncia di furto resa alle Forze dell'Ordine non è idonea a provare l'effettivo accadimento di quanto denunciato, con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo ivi riportate. Essa ha valore probatorio solo quanto alla provenienza delle
3 dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ufficiale, e costituisce sicuramente il presupposto indefettibile della copertura assicurativa, sicché in tal senso è doverosa, ma si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce di aver subito la sottrazione del bene assicurato di sua proprietà e come tale è interessata al ristoro indennitario. Pertanto, in difetto di prova alcuna articolata da parte attrice in ordine al fatto storico come dedotto in citazione, anche a fronte delle diverse puntuali contestazioni avanzate dalla compagnia di assicurazioni già in comparsa di costituzione e risposta, va ritenuto che l'odierno instante non ha osservato l'onere probatorio posto a suo carico della dimostrazione dell'effettivo verificarsi del furto posto a fondamento della pretesa indennitaria azionata nel giudizio. A tal riguardo, deve rilevarsi che il sinistro e le circostanze di tempo e di luogo del suo accadimento non potevano trovare alcun valido supporto probatorio negli unici - due - capitoli di prova testimoniale formulati dalla difesa attorea, ritenuti pertanto non rilevanti per la decisione e quindi non ammessi. Detta prova infatti, come articolata dapprima in citazione e poi nella II memoria ex art. 183 co.VI c.p.c., non verteva sull'evento dannoso in controversia, ma su circostanze inerenti alle pregresse condizioni dell'autovettura, ed in particolare il primo capitolo era teso a dimostrare che al momento dell'acquisto di quella BMW
l'odierno instante aveva ricevuto dalla venditrice una sola chiave, poiché l'altra in dotazione di serie era stata smarrita dal precedente titolare del mezzo, mentre il secondo capitolo riguardava le riparazioni del veicolo effettuate dalla carrozzeria in epoca antecedente al furto in parola, come risultanti dalla Controparte_2
fattura n. 198/2020 emessa da detta società in data 29.12.2020 per l'ammontare complessivo di € 10.696,96 (cfr. doc. 3 del fascicolo attoreo). Peraltro, in merito alla questione oggetto del primo articolato testimoniale non può non osservarsi come, anche a voler considerare che sia stato il precedente proprietario dell'autovettura a smarrirne una chiave, ma non c'è prova che attesti con data certa tale circostanza, l'assenza di una chiave ancorché non imputabile a colpa dell'ultimo acquirente avrebbe dovuto essere portata a conoscenza della assicuratrice al momento della sottoscrizione della polizza qui invocata, per consentire alla compagnia di valutare il maggior rischio di trafugamento cui era soggetto quel veicolo, da parte di chi fosse venuto in possesso della chiave smarrita,
e scegliere quantomeno di riparametrare di conseguenza il premio assicurativo, per il riequilibrio delle opposte obbligazioni negoziali, ai sensi e per gli effetti
4 dell'art. 1898 c.c. . Mentre in ordine alla predetta fattura allegata da parte attrice, deve rilevarsi che da sola essa non è idonea a provare l'avvenuta esecuzione degli interventi riparativi ivi descritti, e non lo sarebbe anche qualora fosse stata confermata in ogni sua parte - nell'esame testimoniale che non è stato ammesso - dal legale rappresentante della che l'ha emessa. Al riguardo, Controparte_2
infatti, occorre considerare i rilevanti errori contenuti in quel documento di spesa come evidenziati dalla compagnia di assicurazione convenuta circa l'indicazione delle sedi, legale e operativa, della carrozzeria, e tener conto altresì della mancata produzione in giudizio da parte dell'odierno instante sia di rilievi fotografici ritraenti la vettura in parola durante le fasi di lavorazione e/o a riparazioni ultimate, sia di documentazione attestante l'effettivo esborso delle somme riportate in detta fattura. Pertanto, considerato che secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio l'autovettura BMW serie 4 coupé 425d targata EX732YA
è stata acquistata da in data 2.12.2020 incidentata e necessitante Persona_1
di riparazioni prima di essere utilizzata, ciò che giustifica il prezzo di acquisto di €
1.999,00 indicato nella visura PRA in atti, mentre la scarna ed incompleta produzione documentale di parte attrice non è valsa a provare che - in soli due mesi circa, per giunta - il veicolo sia stato effettivamente rimesso in circolazione dopo essere stato riparato e reso di nuovo marciante, anzi riportato in perfette condizioni tanto da assumere il valore di € 16.200,00 come dichiarato in polizza, ed infine asportato da ignoti in Roma, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte - ma anche queste non dimostrate - dall'odierno instante, va ritenuto legittimo il diniego opposto dalla società convenuta all'esecuzione della prestazione in garanzia in quanto l'attore non ha adempiuto l'onere probatorio che lo gravava, contrastando efficacemente le puntuali e documentate contestazioni formulate dalla sua assicuratrice in merito allo stesso verificarsi di un evento indennizzabile secondo le pattuizioni contrattuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei parametri e dei criteri del
D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della controversia, determinato dall'ammontare dell'indennizzo richiesto, della relativa complessità della fase istruttoria, che è consistita essenzialmente nella produzione documentale, delle sole note conclusive della fase decisoria».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni
5 contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede: - rigetta la domanda di indennizzo e condanna a rifondere a parte convenuta le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.400,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CA nella misura di legge».
§.4. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: « - in via principale e nel merito:- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, […] accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come sopra riportate;
- in via subordinata: compensare e/o ridurre al minimo editale le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di lite. […]».
§.5. La costituitasi con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 26.10.2023, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§.6. Con ordinanza del 15.11.2023, la Corte ha respinto le istanze istruttorie (prova testimoniale e c.t.u.) avanzate dall'appellante, avendo rilevato la inammissibilità dei nuovi capitoli di prova articolati solo in sede di appello e la irrilevanza di quelli già articolati in primo grado, poichè non idonei a dimostrare il furto, nonché la superfluità della c.t.u. volta alla valutazione del valore effettivo del veicolo BMW al momento del furto.
§.7. All'odierna udienza è comparso il procuratore della parte appellante il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le
6 argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
§.9. Nel merito, l'appello, articolato in tre motivi, non merita accoglimento.
§.9.2. I primi due motivi sono trattati congiuntamente, in quanto entrambi inerenti il difetto di prova dell'evento dannoso.
Col primo motivo, l'appellante censura la decisione gravata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non idonea a comprovare l'evento dannoso la denuncia di furto resa ai Carabinieri di Roma-Nuovo Salario senza considerare l'ulteriore documentazione depositata in atti quale il certificato PRA relativo alla perdita di possesso dell'auto, la carta di circolazione, il certificato di proprietà, la serie completa delle chiavi del veicolo (rispetto alle quali ha specificato che l'autovettura era stata acquistata fornita di un unico esemplare di chiavi in quanto il precedente proprietario aveva smarrito un copia).
Col secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente respinto la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata, in quanto la prova sarebbe stata a suo avviso necessaria per dimostrare i fatti posti a base della domanda. Così operando, il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di difesa.
Ebbene, le censure, sotto i diversi profili prospettati, non colgono nel segno.
Sul punto, la sentenza del Tribunale risulta essersi adeguata al consolidato principio secondo cui, nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che, durante il periodo di operatività della polizza, si è realizzato il rischio coperto in garanzia e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
Nel caso in esame, il fatto storico descritto dall'appellante non trova conferma nella documentazione dallo stesso prodotta in quanto gli elementi acquisiti in istruttoria non sono idonei a superare le contestazioni e le eccezioni sollevate da parte odierna appellata in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso così come ricostruito in citazione;
contestazioni ed eccezioni che hanno trovato riscontro concreto ed oggettivo nella documentazione prodotta dalla Compagnia di assicurazione.
7 Va al riguardo ricordato che costituisce principio generale e consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell'assicurazione contro i danni incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. 32637/2022; Cass. 1558/2018; Cass.
30656/2017). Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo compete, quindi, all'attore (cfr. Cass. 16.3.2012 n.4234) e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria, l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia-querela di furto poiché «La denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., …» (Cass. 1935/2003; tra i precedenti più risalenti cfr. in motivazione Cass. 10262/1992: «…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro dell'indagine del giudice nel corso dell'istruttoria: di modo che quei "fatti" sono e debbano essere essi stessi oggetti di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale»). Cosicchè, chi agisce in giudizio per ottenere la liquidazione del danno ha l'onere di provare, innanzitutto, il verificarsi dell'evento dannoso non solo allegando la denuncia sporta all'autorità, ma dimostrando la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, il valore economico del veicolo come vettura circolante e di essersi adoperato con la normale diligenza.
In relazione ai fatti in esame, l'attore/appellante ha affermato di aver parcheggiato l'autovettura nei pressi della propria abitazione (in Roma, via Tina Pica n.44) verso le ore 19,00 del 31.01.2021; che, all'indomani, il giorno 1.02.2021, recatosi sul posto verso le ore 10,15, non aveva più rinvenuto il veicolo;
di aver sporto denuncia all'autorità alle ore 11,48; in sede di appello, ha poi precisato che prima di formalizzare la denuncia si era recato unitamente ad un proprio collega di lavoro ad ispezionare le zone limitrofe al luogo del furto per verificare «se l'auto era stata abbandonata dai malfattori» e che per tale motivo aveva tardato a presentare denuncia. A sostegno della ricostruzione dell'evento, il ha depositato, in Pt_1
particolare, il certificato di proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso, copia del verbale di ricezione della denuncia del furto presentata presso
8 la stazione dei Carabinieri di Roma-Nuovo Salario;
ha poi articolato prova testimoniale.
La Compagnia di assicurazione ha contestato il verificarsi del furto, evidenziando che la vettura era stata acquistata incidentata in data 02.12.2020 per il prezzo di euro 1.999,00 di gran lunga inferiore rispetto al valore assicurato di euro 16.200,00
e che l'appellante non aveva consegnato le due chiavi di serie del veicolo e che, sul punto, del tutto irrilevante e priva di data certa era da considerarsi la dichiarazione a firma di tal , legale rappresentante della Testimone_1 Parte_2
che comunque riferiva circostanze apprese de relato;
ha contestato infine il
[...] valore economico dell'autovettura al momento del furto.
Ebbene, ad avviso del Collegio, la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante non trova conferma negli atti di causa, tenuto conto che, come già rilevato, la denuncia- querela depositata non è un atto di per sé sufficiente a comprovare il verificarsi del furto come descritto dall'appellante all'autorità soprattutto in difetto di ulteriori elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti;
elementi che non sarebbe stato possibile acquisire nemmeno attraverso la prova testimoniale articolata, ma correttamente non ammessa dal
Tribunale.
Invero, i capitoli di prova dedotti in citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c.
(«Vero che in data 02.12.2020 la Special Sea Srls vendeva il veicolo BMW 425 D targata EX732YA al Sig. con una sola chiave perché la precedente Parte_1
era stata smarrita dal precedente proprietario, rilasciando apposita dichiarazione in data 23.12.2020?»; «Vero che la provvedeva alla Controparte_3
riparazione del veicolo targato EX732YA, emettendo la fattura di riparazione n.
198/2020, per un totale di € 10.696,96?») si riferiscono a fatti e circostanze attraverso le quali, se ammesse, non sarebbe stato possibile risalire all'evento furto né al suo effettivo verificarsi. Del resto, è lo stesso appellante che deduce la necessità dell'ammissione della prova orale al fine di dimostrare «la disponibilità di una sola chiave al momento dell'acquisto del veicolo e il fatto che la circostanza era stata fatta presente all'assicurazione al momento della stipula della polizza in quanto era stata depositata la copia della dichiarazione del concessionario» e che
«il veicolo era stato riparato ed era perfettamente marciante al momento del furto».
Nulla si chiede di provare in relazione all'effettivo verificarsi del fatto storico.
9 Quanto alla prova testimoniale articolata solo in questa sede di appello su circostanze nuove e diverse da quelle dedotte in primo grado, essa è evidentemente inammissibile ex art.345 c.p.c. né l'appellante ha addotto ragioni che possano giustificare la sua ammissione.
Per tutto ciò, ritiene il Collegio che effettivamente non sia stata raggiunta la prova in ordine al verificarsi del furto quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo preteso dal Pt_1
Il rilevato difetto di prova relativamente all'an della domanda assorbe le questioni inerenti la prova del quantum (inidoneità della fattura dei lavori di riparazione a comprovare l'effettivo esborso delle somme da parte dell'appellante).
§.9.3. Col terzo motivo di impugnazione, censura la sentenza Parte_1
gravata in punto di condanna alle spese di lite, reputando ingiusta ed eccessiva la liquidazione del Tribunale sia in relazione alla ritenuta -ma insussistente- particolare complessità della fase istruttoria sia in relazione alla mancata considerazione dell'assenza ingiustificata della Compagnia di assicurazione al procedimento di mediazione.
Ebbene, la censura è inammissibile, non rispondendo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., e ciò alla stregua del principio di diritto affermato dalla
S.C., secondo cui: «L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata» (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287; Cass. 19 novembre
2014, n. 24635; 20 maggio 2016, n. 10409; Cass. 11 gennaio 2016, n. 270; Cass.
25 febbraio 2020, n. 4990; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23919). L'appellante, infatti, si è limitato a dedurre che l'importo liquidato a titolo di compensi è ingiustificato, senza peraltro spiegare se la relativa quantificazione sia errata per l'applicazione di uno scaglione non corrispondente al valore della causa e/o per il riconoscimento del compenso per fasi non espletate e/o per l'erronea determinazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ad abundatiam va, comunque, osservato che, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il Tribunale non ha affatto inteso valorizzare la fase istruttoria
10 ritenendola di una complessità tale da giustificare l'asserito aumento del compenso medio previsto dalle tariffe forensi, quanto piuttosto ha inteso l'esatto contrario - ovvero che la fase istruttoria non è stata di eccessiva complessità - come chiaramente comprensibile dal tenore dell'inciso, relativo proprio a tale fase, «che
è consistita essenzialmente nella produzione documentale».
§.10. In conclusione, l'appello deve essere del tutto disatteso con la conferma integrale della sentenza del Tribunale.
§.11. Le spese del grado seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: euro 15.950,00, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata), in favore di
Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.7862/2023, pubblicata in data 18.05.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali del Controparte_1
grado che liquida, in euro 3.777,00, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002, a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliare est. Il Presidente
LE MA GU NI ER
11