Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 17020 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ROMEO LUCIANO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. SANTANOCETO Controparte_1
CATERINA ANGELA)
Resistente
All'udienza del 27.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
CP_ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852,00 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con ricorso depositato il 25.11.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_2
chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-002456953, notificata in data 25.10.2024, dell'importo di €. 2.059,55, per preteso mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2020 (luglio-novembre).
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento delle ordinanze opposte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
All'odierna udienza, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza impugnata. Il procuratore di parte ricorrente chiedeva tuttavia la condanna
CP_ dell al pagamento delle spese di lite, mentre l resistente insisteva per la CP_1
compensazione delle stesse. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio.
L con l'annullamento dell'atto impugnato ha sostanzialmente riconosciuto la CP_1
fondatezza delle ragioni dell'opponente, che per tutelare le proprie ragioni ha dovuto incoare il presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza stante che l'annullamento è avvenuto nelle more del giudizio dopo la notifica del ricorso (
cfr. provv. annullamento in atti del 13.05.2025)
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P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro