Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tassani Parte_1 C.F._1
Nicola, (C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. Giulianelli Federica C.F._3
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 07/02/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la revisione delle condizioni di Controparte_1
divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 836/2018 – R.G. 1916/2018;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
12/03/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il pubblico ministero è intervenuto riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1,
03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n.
898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai genitori e all'ordine pubblico, con cui i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 836/2018 – R.G. 1916/2018 e di seguito trascritte:
“ 4. Il Sig. corrisponderà entro e non oltre il 10 Febbraio 2025 la somma Parte_1 complessiva di €. 26.000,00 (ventiseimila) mediante bonifico sul conto della Sig.ra CP_2
quale versamento una tantum della somma forfettaria concordata a titolo di saldo anticipato del mantenimento ordinario, di tutte le spese straordinarie concordemente preventivate e preventivabili relativamente al biennio decorrente dal 1Febbraio 2025 al 1Febbraio 2027, nonché di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia per l'anno 2024 e per gli anni precedenti.
5. Le parti concordemente stabiliscono che con il regolare ed effettivo pagamento una tantum della complessiva somma di €. 26.000,00 (ventiseimila), si intenderà cessata ogni forma di contribuzione da parte del Sig. al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie in Parte_1
favore della figlia la quale, ricevuto detto pagamento, dichiara di aver raggiunto CP_2
l'indipendenza economica e che nulla Le sarà più dovuto per i predetti titoli.
6. Le parti precisano che la somma di complessivi €. 26.000,00 (ventiseimila) è stata concordemente e forfettariamente determinata tenendo in considerazione l'aggiornamento ISTAT del mantenimento ordinario, le spese straordinarie già sostenute, quelle future, quelle prevedibili e preventivabili, pertanto viene congiuntamente escluso l'obbligo di giustificazione e/o rendicontazione da parte della Sig.ra e/o della Sig.ra con l'ulteriore Controparte_1 CP_2
precisazione che il predetto pagamento prescinde anche dalla reale effettuazione della singola spesa, dalla previa concertazione o dalla successiva documentazione/dimostrazione.
7. Con il regolare adempimento di quanto sopra previsto, tutte le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di considerare cessato ogni obbligo di mantenimento in capo al
Sig. , dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni e qualsivoglia questione Parte_1
economica e patrimoniale, dichiarano altresì reciprocamente di rinunciare sin da ora ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa e di non aver più nulla a pretendere e/o avere l'una dall'altra a nessun titolo/ragione/causa, presente e/o futura, anche non dedotta e/o deducibile, in relazione ai rapporti oggetto della presente scrittura ed alle richieste di rimborso già avanzate, di rinunziare ad ogni maggiore o diversa pretesa, azione, eccezione, domanda comunque connessa e/o dipendente, anche indirettamente, ai fatti indicati in premessa e dedotti nei giudizi e negli atti ivi citati, nonché
a tacitazione definitiva di ogni pendenza in essere tra le medesime presenti e/o future e comunque di rinunciare a far valere in qualunque sede civile/penale/amministrativa, giudiziale/stragiudiziale, ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa – anche risarcitoria, rilasciandosi pertanto nei reciproci confronti ampia e liberatoria quietanza non vantando nessun residuo e/o ulteriore reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
8. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 836/2018 – R.G.1916/2018,
- dispone che , e si Parte_1 Controparte_1 CP_2
attengano alle condizioni concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi