Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025 iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 634/2024 RGA avverso la sentenza n. 153/24 R.S. del Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 13 giugno 2024, nella causa N. 897/23 R.G.; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12/06/2025; promossa da: (C.F. Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Belli ed Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Via Milazzo 4 40121 Bologna, presso l'Avvocatura Provinciale dell;
Pt_1 appellante;
contro
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Michele Mondello ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Patti in via Ambrosoli nr. 6; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso indirizzato al Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, il sig. Controparte_1 spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 296\2023, emesso in data
1
Nello specifico, l'allora opponente – che con decorrenza 10\2020 percepisce dall' la
Pt_1 pensione cat. VOCUM n. 06701114 in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (pensione quota 100) – richiedeva l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 10.888,54 richiesto dall' con comunicazione in data 24\02\2023 di riliquidazione della pensione in
Pt_1 applicazione del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019 (il quale stabilisce l'incumulabilità del reddito con il trattamento di pensione) per avere il pensionato prestato nell'anno 2021 attività lavorativa di natura subordinata per cinque settimane, retribuita con un compenso di € 1.773,05 , è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L' si costituiva ritualmente con memoria difensiva, contestando tutte le domande
Pt_1 di parte ricorrente. Secondo la tesi dell' , in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente nel corso
Pt_1 della percezione del relativo trattamento pensionistico, questo deve essere oggetto di ripetizione con riferimento a tutti i ratei dell'anno cui si riferisce il reddito dal lavoro dipendente percepito. Essendo la causa di natura documentale ed interpretativa, la stessa è stata posta immediatamente in decisione, all'udienza del 16 giugno 2024, senza necessità di assumere mezzi di prova. Il Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 153/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Accertata la irripetibilità dell'indebito pari a € 10.888,54 richiesto dall' con provvedimento di riliquidazione della pensione in data
Pt_1
24\02\2023 , dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico di cui alla pensione cat. VOCUM n. 06701114 detratta unicamente la somma di reddito netto da lavoro dipendente da lui percepito nell'anno 2021 da qualificarsi quale indebito pensionistico . 2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 296\2023 emesso dal G.L. in SEDE in data 24\12\2023 con il quale è stato ingiunto a di pagare all' la Controparte_1 Pt_1 somma di Euro 10.888,54 oltre accessori . 3) Condanna l' alla rifusione delle spese Pt_1 di lite in favore del ricorrente che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. (…)”. A fondamento del proprio decisum il Giudice di prime cure ha sinteticamente osservato:
<<(..) L'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 prevede che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 Euro lordi annui.” La lettera della norma, dunque, non legittima in alcun modo l'operato dell il quale Pt_1 dalla percezione di redditi da lavoro fa discendere la sospensione della prestazione
2 pensionistica sino alla fine dell'anno in corso al momento della produzione del reddito. Infatti, il riferimento all'anno è posto nell'art. 14 comma 3 solo per la definizione del limite reddituale destinato a delimitare l'eccezione alla incumulabilità per il lavoro occasionale autonomo, e non pare corretto utilizzarlo per estendere alla durata dell'anno civile le conseguenze della incumulabilità . Dall'esame letterale della norma emerge esclusivamente l'esistenza di un divieto di cumulo − ossia il divieto di percepire cumulativamente il trattamento di pensione e il reddito da lavoro − la cui inosservanza non può che comportare quale conseguenza che il reddito da lavoro dipendente eventualmente percepito in un anno e sino a concorrenza del medesimo non possa essere cumulato con il trattamento pensionistico percepito nel medesimo anno e debba, dunque, essere, da questo, detratto. Accertata la irripetibilità dell'indebito pari a € 10.888,54 richiesto dall' con provvedimento di riliquidazione della pensione in data Pt_1
24\02\2023 , va dunque dichiarato che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico di cui alla pensione cat. VOCUM n. 06701114 detratta unicamente la somma di reddito netto da lavoro dipendente da lui percepito nell'anno 2021da qualificarsi quale indebito pensionistico. Consegue la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 296\2023 emesso in data 24\12\2023 dal G.L. in SEDE con il quale è stato ingiunto a di pagare all la somma di Euro 10.888,54 oltre accessori.(…) Controparte_1 Pt_1
->. L' ha impugnato la predetta sentenza con ricorso ex art. 434 c.p.c., chiedendo che Pt_1 questa Corte voglia: “(…) in accoglimento dei proposti motivi di appello, in integrale riforma della sentenza n. 153/24, r.g.n. 897/23 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, pubblicata in data 13 giugno 2024, respingere tutte le domande proposte dal Sig.
nel giudizio di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo, Controparte_1 previo accertamento della ripetibilità dell'indebito richiesto da nella misura intera Pt_1
e senza le detrazioni del periodo di lavoro subordinato. Con revoca della condanna al pagamento delle spese liquidate e condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di lite, oltre che le spese legali contenute nel decreto ingiuntivo. (…)”. Con lo spiegato atto di gravame, l' ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta Pt_1 di un unico ed articolato motivo di appello, rubricato “MOTIVI – VIOLAZIONE LEGGE
– 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019)”, a mezzo del quale ha veicolato in questa sede le prospettazioni già svolte nel precedente grado. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già acquisita in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto
3 dall' meriti accoglimento per le ragioni appresso illustrate. Pt_1
Al riguardo appare opportuno richiamare, innanzitutto, la norma che disciplina la presente fattispecie. L'art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019 prevede che: “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.” A commento di tale norma, si osserva, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato. In particolare la Consulta con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che: “È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.” La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “(…) 7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto
4 determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.” Ne consegue, quindi, che è irrilevante per escludere il divieto di cumulo che l'odierno appellato abbia ricevuto per il lavoro dipendente svolto una retribuzione inferiore a 5000,00 euro annui in quanto la deroga al divieto di incumulabilità opera solo per i rapporti di lavoro occasionali e tale differente trattamento non è irragionevole stante la diversità di situazioni tra il lavoro dipendente e il lavoro occasionale per i motivi ben indicati nella sentenza della Corte Costituzionale. Si rileva, poi, che la tesi dell'allora opponente secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità. Peraltro la restituzione delle somme non costituisce una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellato.
5 In merito a questo aspetto si è, poi, di recente espressamente pronunciata la Suprema Corte (Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “(…) In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.” In particolare la Suprema Corte ha così motivato il proprio decisum: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. 10. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali Pt_1 redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019- 2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
6 rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.” Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc e, del resto, questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024. Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto dall' va accolto con statuizioni Pt_1 come da dispositivo. A fronte della particolarità e complessità della questione giuridica esaminata su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e del fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha deciso sullo specifico tema solo nelle more di questo giudizio, questa Corte ritiene che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la sentenza Pt_1 gravata, rigetta il ricorso di prime cure proposto dal sig. e tutte le domande Controparte_1 ivi formulate, con conseguente integrale conferma del Decreto Ingiuntivo n. 296\2023, emesso in data 24\12\2023 dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 12.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
8