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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI EG EM
RE VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.1014/2024 promossa da:
nato a [...] il Parte_1
25.03.1981, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
NC TT
- RICORRENTE –
c o n t r o
con sede in LA, Via Palazzina n. 6/8, (P.IVA/C.F. Controparte_1
), in persona del Procuratore Speciale Dott. nato a P.IVA_1 Controparte_2
Parma (PR), il 06.01.1977 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi
-CONVENUTO -
in punto a: nullità/illegittimità licenziamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. notificato in data 25/10/2024 Parte_1 ha convocato avanti la scrivente Giudice la
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla , in persona del legale rappresentante, con sede legale in CP_1
LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. al Sig. P.IVA_1 Parte_1 in data 25.07.2024 e successivamente confermato in data 28.08.2024
[...]
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. , a reintegrare il P.IVA_1
Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma Parte_1
I°, II° e III°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio (RGF pari ad € 2.914,82), somme maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. , a reintegrare il P.IVA_1
Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma Parte_1
IV°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio (RGF pari ad € 2.914,82), nella misura massima di 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, somme maggiorate degli interessi legali e
Pag. 2 di 19 della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a P.IVA_1 corrispondere al Sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 18, comma V°, Legge 300/70, la somma di € 69.955,68, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
IN VIA DI INFERIORE SUBORDINE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a P.IVA_1 corrispondere al Sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 18, comma VI°, Legge 300/70, la somma di € 34.977,84, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
IN OGNI CASO,
A) annullare il provvedimento disciplinare datato 24.1.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente condanna di , in persona CP_1 del legale rappresentante, con sede legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F.
e P.I. alla restituzione in favore del ricorrente della somma equivalente a tre giorni di sospensione dal lavoro pari ad € 347,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
B) accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta a titolo di “assenza ingiustificata” per i giorni dal 1.7.2024 al 5.7.2024 e, per l'effetto, condannare
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in CP_1
LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente la somma di € 579,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 3 di 19 Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi a favore del procuratore costituto che si dichiara antistatario”.
Il ricorrente espone: di essere dipendente della dal 25.3.2013 con CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento al livello 3 del CCNL metalmeccanica Confindustria e mansioni di operaio addetto alla produzione;
di rivestire la carica di RSU dal 2018; di avere ricevuto una contestazione disciplinare in data 11/1/2023 cui era seguita in data 24/1/2023 la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro per avere “sistematicamente utilizzato le assenze per malattia in modo che vi fosse continuità tra le stesse e le assenze per festività (sabato e domenica compresi) per permessi, ferie, per congedi parentali e quant'altro” così creando notevoli problemi organizzativi all'azienda e ponendo in essere “un reiterato intendimento fraudolento, contrario agil obblighi di fedeltà, diligenza e buona fede”; di essersi assentato dall'Italia dal
06/07/2024 al 17/8/2024 “per fare rientro in patria per il periodo estivo”; di avere rinvenuto al ritorno presso la propria abitazione un avviso di ricevimento di una raccomandata -poi ritirata il 21/8/2024- contenente una lettera di licenziamento nella quale la Società convenuta riferiva di avere inviato una contestazione disciplinare il 12/7/2024 relativamente alla quale risultava lasciato avviso di consegna al lavoratore il 19/7/2024 e per la quale non erano state ricevute giustificazioni;
di non avere ritrovato l'avviso di giacenza della lettera di contestazione citata;
di avere impugnato il licenziamento in data 26/8/2024; che la contestazione sarebbe stata “di tenore analogo a quella del 11.1.2023” con riferimento agli anni 2023 e 2024, nel corso dei quali la Società avrebbe contestato “un opportunistico ricorso a malattia, infortunio e congedi parentali” con conseguenti gravi problemi all'organizzazione del lavoro.
Denunciava la nullità/ritorsività/illegittimità dell'espulsione evidenziando: la legittimità delle assenze effettuate per malattia, infortunio e congedi parentali;
la
“natura esclusivamente discriminatoria e ritorsiva del licenziamento” riconducibile alla “volontà del datore di sbarazzarsi di un dipendente divenuto indesiderato per il sol fatto di avere esercitato i propri diritti e di avere rivestito la
Pag. 4 di 19 qualifica di RSU aziendale”; l'insussistenza del fatto materiale contestato, da intendersi come mancanza di antigiuridicità del comportamento addebitatogli, con riconoscimento delle tutele di cui al comma IV, o in subordine al comma V, dell'art. 18 L. n. 300/70; la violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300/70, non potendosi ritenere validamente consegnata con l'avviso di giacenza la contestazione disciplinare, in quanto “il temporaneo trasferimento all'estero di tutti i componenti della famiglia” avrebbe costituito “una circostanza non imputabile a propria colpa”, con conseguente inoperatività dell'art. 1335 c.c. e applicazione del comma IV o in subordine, VI dell'art. 18 L. n. 300/1970;
l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 24/1/2023 per gli stessi motivi spiegati in relazione al licenziamento, con richiesta di restituzione dell'importo di
Euro 347,52 trattenuto in esecuzione della sanzione di tre giorni di sospensione;
l'illegittimità della trattenuta in busta paga delle giornate dal 01/7/2024 al
05/7/2024 (Euro 579,20) in quanto asseritamente riconducibili non ad assenze ingiustificate ma a congedi parentali regolarmente richiesti.
Si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del Controparte_1 licenziamento irrogato e dei precedenti disciplinari richiamati e contestando in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Esperito senz'esito il tentativo di conciliazione e svolta attività istruttoria con escussione di testi, acquisizioni documentali ed espletamento di CTU medico legale e successiva integrazione, la causa viene ora decisa previo deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127 ter cpc.
Il ricorso proposto non è fondato (se non nella minima parte relativa al pagamento di 5 giornate di lavoro del luglio 2024, di cui infra) e va respinto.
In ordine all'eccezione di violazione della procedura di contestazione di addebito ex art. 7, l. n. 300/1970 -in quanto il rilascio dell'avviso di disponibilità per il ritiro della raccomandata di contestazione disciplinare del 12/7/2024 non sarebbe idoneo a perfezionare il ricevimento della stessa, poiché il lavoratore era in
Pakistan con l'intera famiglia e pertanto nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto “per circostanze non imputabili a propria colpa”- si osserva che
Pag. 5 di 19 l' ha documentato di avere regolarmente svolto tutti i passaggi Pt_2 procedimentali necessari per perfezionare sia la contestazione disciplinare che il successivo conseguente licenziamento.
La raccomandata di contestazione di addebito n. 15428696211-1 è stata infatti regolarmente spedita in data 12/7/2024, e v'è stato tentativo di consegna da parte di del 18/7/2024 con rilascio di avviso di giacenza e restituzione al CP_3 mittente;
è stata del pari prodotta la busta ritornata al mittente con attestazione del tentativo di consegna del 18/7/2024 e attestazione di lasciato avviso in tale data (doc. n. 2 conv.).
Come di recente ribadito anche dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 15397 del
31 maggio 2023, “la presunzione di conoscenza degli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, di cui all'art. 1335 c.c., opera -pur in mancanza di esibizione di copia dell'avviso immesso in cassetta-“essendo all'uopo sufficiente
“la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative provenienti da
[...]
dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo CP_3 deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza”; tale presunzione “opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato nella norma e può essere superata solo allorchè sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa da parte del destinatario”.
Sulla base di tali principi non può ritenersi che l'impossibilità incolpevole sia costituita dalla assenza del lavoratore e dei familiari a causa del “… temporaneo trasferimento all'estero di tutti i componenti della famiglia”.
Come esattamente eccepisce il viaggio all'estero per ferie del CP_1 ricorrente (familiari compresi) programmato il 25 maggio 2024 (cfr.doc. n. 6 di parte ricorrente) per i primi giorni di luglio non può essere considerato un evento eccezionale e imprevedibile idoneo a integrare una giustificata impossibilità da parte del destinatario, di conoscere la comunicazione.
Il lasso di tempo tra la prenotazione del volo e l'effettiva partenza avrebbe ben consentito al ricorrente in buona fede di comunicare per tempo al datore di lavoro
Pag. 6 di 19 il cambio momentaneo di domicilio1, tanto più sapendo di assentarsi per oltre un mese e mezzo con l'intero suo nucleo familiare;
ovvero, in alternativa, di incaricare qualcuno del controllo periodico della posta, circostanza nemmeno allegata dal lavoratore. Tra l'altro, come rilevato a verbale di udienza del
24.01.2025, il datore di lavoro non era informato del fatto che il lavoratore fosse all'estero o anche solo in ferie.
La comunicazione della contestazione di addebito del 12/7/2024 deve considerarsi regolarmente ricevuta e conosciuta dal ricorrente alla data del rilascio dell'avviso
(18/7/2024) ex art. 1335 c.c. non sussistendo alcuna incolpevole impossibilità del destinatario idonea a superare la presunzione di conoscenza suddetta.
Non sussiste pertanto alcuna violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300/1970.
Nel merito, va premesso che la contestazione posta a base del licenziamento del
Taqui è la seguente (doc. n. 10 ric.):
“Con la presente la Società Le contesta quanto segue.
▪ ASSENZE NEL CORSO DEL 2023
1. Nel corso del 2023 Lei è rimasto assente dal lavoro per malattia nei sottoindicati periodi:
a. dal 27.02.2023 (lunedì) al 03.03.2023 (venerdì);
b. dal 06.03.2023 (lunedì) al 08.03.2023 (mercoledì);
c. dal 11.04.2023 (martedì) al 14.04.2023 (venerdì);
d. dal 17.04.2023 (lunedì) al 21.04.2023 (venerdì);
e. dal 20.11.2023 (lunedì) al 24.11.2023 (venerdì);
f. dal 27.11.2023 (lunedì) al 30.11.2023 (venerdì); 1
“E' valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro” in quanto “il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all'indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.” (Cass. Civ., n. 28171/2024).
Pag. 7 di 19 g. dal 04.12.2023 (lunedì) al 07.12.2023 (giovedì);
h. dal 11.12.2023 (lunedì) al 15.12.2023 (venerdì);
i. dal 27.12.2023 (mercoledì) al 29.12.2023 (venerdì).
2. Lei ha usufruito di un periodo di infortunio, sulle cui cause la Società ha sempre nutrito forti e più volte ribadite perplessità, dal 09.06.2023 (venerdì) fino
a tutto il 20.10.2023 (venerdì).
3. Rientrato – in teoria – dall'infortunio, Lei ha usufruito del congedo parentale dal 23.10.2023 fino a tutto il 10.11.2023.
4. Nelle giornate di giovedì 02 e venerdì 03.11.2023 Lei ha usufruito dei ROL.
5. In pratica, nel periodo che va dal 23.10.2023 al 31.12.2023, fatta eccezione per la settimana che va dal 13 al 17.11.2023, Lei non ha mai prestato attività lavorativa.
6. Se si considera anche il mese di gennaio 2024, avendo Lei usufruito delle ferie dal 02.01.2024 al 05.01.2024, al quale è seguito un ulteriore periodo di assenza per malattia dal 08.01.2024 (lunedì) al 12.01.2024 (venerdì), la Sua assenza dal lavoro – continuativa – è durata dal 20.11.2023 al 12.01.2024 (con esclusione della giornata del 02.12.2023 – venerdì).
***
▪ ASSENZE NEL CORSO DEL 2024
7. Lei è rimasto assente dal lavoro, per malattia, nei seguenti periodi:
j. dal 08.01.2024 (lunedì) al 12.01.2024 (venerdì) (dal 02.01.2024 – martedì – al
05.01.2024 – venerdì – Lei aveva usufruito delle ferie così come richieste;
k. dal 12.02.2024 (lunedì) al 17.02.2024 (venerdì);
l. dal 03.04.2024 (mercoledì) al 05.04.2024 (venerdì);
m. dal 08.04.2024 (lunedì) al 12.04.2024 (venerdì);
n. dal 17.06.2024 (lunedì) al 21.06.2024 (venerdì).
8. Dal 24.06.2024 al 28.06.2024 ha usufruito delle ferie così come da Lei richieste e approvate.
9. Subito dopo la comunicazione della approvazione del periodo di ferie richiesto,
Lei ha dichiarato di voler godere di un congedo per maternità dal 01.07.2024 fino
a tutto il 02.08.2024.
Pag. 8 di 19 10. Le era già ben noto – in quel momento - il periodo di ferie deciso dall'Azienda per tutti i dipendenti, dal 05.08.2024 (lunedì) fino a tutto il 24.08.2024 (venerdì).
11. In pratica, tenuto conto della assenza per malattia dal 17.06.2024 al
21.06.2024 da ritenersi chiaramente insussistente nonostante la certificazione medica, Lei si è astenuto e si asterrà da ogni e qualsiasi attività lavorativa dal
17.06.204 fino a tutto il 25.08.2024.
12. Per di più, non è difficile notare che le Sue assenze per asserita malattia sono spesso a ridosso di giornate festive.
13. Il che Le ha consentito di prolungare il periodo di assenza dal lavoro (vedi, ad esempio, fra i tanti, il periodo di asserita malattia dal 27.12.2023 (mercoledì) al 29.12.2023 (venerdì).
***
14. In conclusione.
15. Lei già in precedenza ha reiteratamente posto in essere comportamenti del tutto analoghi a quelli soprariferiti, che sono stati oggetto di specifica contestazione dell'11.01.2023 e successivo provvedimento disciplinare del
24.01.2023.
16. Le Sue assenze, così come studiate e congegnate, hanno creato – negli anni - e creano – tuttora - seri e gravi problemi alla organizzazione del lavoro.
17. Le stesse, complessivamente valutate, configurano una palese violazione della necessaria diligente collaborazione fra lavoratore e datore di lavoro, essendo la
Sua condotta connotata da significativa fraudolenza ed elusione del principio di correttezza e buona fede.
18. Precisato quanto sopra, vorrà inviarci le Sue deduzioni a difesa entro 5 giorni dal ricevimento della presente.”
Nella precedente contestazione del 11.01.2023 e nel conseguente provvedimento disciplinare del 24.01.2023 (doc.ti n. 08 e 10 conv. ) -richiamata come precedente specifico nella successiva contestazione prodromica al licenziamento- la Società imputa al lavoratore la medesima condotta con riferimento alle assenze del Taqy del 2020-2021 e 2022., e cioè in sintesi di aver congegnato a tavolino, con
Pag. 9 di 19 “metodo scientifico” assenze strategiche per malattia subito prima o subito dopo festivi, congedi, ponti.
Tali assenze si collocavano a ridosso del fine settimana o in alternativa si protraevano immancabilmente dal lunedì al venerdì; ma soprattutto -in tesi azienda-
“erano palesemente congegnate per prolungare i fine settimana o altri giorni di astensione dall'attività per ferie o chiusure ovvero per il godimento dei permessi per paternità, al fine di conseguire periodi abnormi di astensione dal lavoro”.
L'azienda evidenzia il caso dell'8 dicembre [preceduto da giorni di malattia nel
2020 (con l'interruzione del 9/12, ma con malattia nei due giorni prima del fine settimana successivo;
doc. n. 11); nel 2021 (a “tappare” i due giorni tra la festività
e il fine settimana successivo;
doc. n. 12); nel 2022 (a “tappare” i tre giorni tra la festività e il fine settimana precedente;
doc. n. 13); nel 2023 (l'intera settimana precedente;
doc. n. 14)]; del periodo successivo al 6 gennaio [prolungamento con congedi di paternità nel 2020 (doc. n. 11); stesso prolungamento nel 2021, al quale si saldava una settimana e mezzo di malattia (doc. n. 12); tre giorni di malattia a posticipare il rientro nel 2022 (doc. 13); una settimana di malattia a posticipare il rientro nel 2024 (doc. 15)]; e delle ferie estive di agosto [tre giorni di malattia a “tappare” i giorni lavorativi tra il fine settimana e la chiusura nel 2020
(doc. 11); due giorni di malattia prima del fine settimana che precedeva le ferie nel 2021 (doc. 12); due giorni di malattia a inizio agosto nel 2022, anche se seguiti da qualche giorno di lavoro prima delle ferie (doc. n. 13)].
Al fine di verificare la congruità delle certificazione mediche contestate, è stata disposta CTU medico legale affidata al dr. Persona_1
Pag. 10 di 19 La premessa metodologico/scientifica della CTU consente di decidere la presente controversia sciogliendo i dubbi legati alla difficoltà ricostruttiva in ordine all'effettiva esistenza di malattie invalidanti in capo al che gli impedirono - Pt_3 nei casi specificamente esaminati- l'espletamento dell'attività lavorativa.
Il CTU evidenzia infatti come “Utilizzando il linguaggio della teoria delle probabilità, la malattia può essere considerata una cosiddetta variabile casuale;
come dire che essa assume valori numerici casuali nelle singole osservazioni che vengono effettuate.
Una condizione patologica inabilitante riguarda la distribuzione di questa variabile nel tempo: ogni stato di malattia può interessare un soggetto in qualunque momento e, più specificamente, in qualsiasi giorno della settimana o del mese.
Se ora consideriamo un arco temporale (di un mese o, meglio, di un anno) e lo definiamo come spazio probabilistico, il verificarsi di una malattia, ovvero il suo inizio, è un evento equiprobabile per ciascun giorno (lavorativo o festivo che sia), ovvero dovrebbe essere distribuito probabilisticamente in modo del tutto casuale.
Il problema sollevato dalle tabelle a colori presentate dalla parte resistente (e più sopra riprodotte per quanto possibile) è appunto un problema statistico/probabilistico.
Vediamo perché.
Anche un esame superficiale delle assenze non può non destare perplessità: è come se, lanciando un dado più e più volte, uscisse sempre lo stesso numero;
verrebbe spontaneo, in questo caso, pensare a un dado truccato.
Pertanto, chiunque esaminasse queste tabelle, non potrebbe non rimarcare la distribuzione dei giorni di malattia rispetto ad astensioni dal lavoro per
controllo, con particolare riguardo alle assenze in prossimità dei giorni festivi/dei ponti/dei w/e, come specificato nella memoria di costituzione pgg.24/33 e nelle sanzioni disciplinari;
3. Ricostruisca l'infortunio sul lavoro 9/6/2023 anche mediante acquisizione dei diari INAIL verificando la patologia contratta, la congruità del periodo di temporanea concesso da INAIL ed evt. postumi permanenti (che INAIL non ha riconosciuto). ".
Pag. 11 di 19 qualunque altro motivo (festività, riposi settimanali, permessi retribuiti, ferie): una distribuzione che di casuale sembra avere ben poco.
Si deve notare che quanto affermato prescinde dalle valutazioni che verranno fatte più avanti relativamente alle patologie documentate nonché alle diagnosi riportate sui certificati Si tratta semplicemente di un primo dato che non CP_4 consente di parlare di distribuzione casuale degli eventi-malattia. Di fatto, la frequenza con cui le varie astensioni dal lavoro per malattia cadono con sequenza continuativa nei giorni che precedono o seguono astensioni non per malattia è del tutto anomala.
Basti pensare che su 59 periodi di malattia di durata variabile (fra il 2020 e il
2024), solo uno (1,6%) non ha presentato rapporti di contiguità con assenze dal lavoro di altro tipo (malattia del 6 e 7 settembre, martedì e mercoledì).
Difficile, pertanto, escludere una qualche correlazione fra le due variabili
(assenze per malattia e assenze per altri motivi) e, quindi, affermarne
l'indipendenza. In altri termini, le due variabili non appaiono indipendenti, ma risultano presentare inevitabilmente una qualche correlazione.
Ciò viene confermato anche dal numero di volte con cui si sono verificate le circostanze oggetto di analisi: non si tratta di piccoli numeri, ma di molte osservazioni, distribuite nell'arco di ben cinque anni”.
In ordine alle contestazioni mosse dal CTP dr. (ripetute anche nelle note Per_2 conclusive del ricorrente) sulla fallacia del metodo statistico utilizzato, valgano le repliche del CTU -condivise dalla scrivente- anche considerato che il metodo statistico è una delle chiavi di lettura utilizzate dal dr. per superare Per_3
l'evidente ostacolo della difficoltà di ricostruire ex post le singole affermate malattie3 e -soprattutto- la loro idoneità ad impedire l'attività lavorativa.
Pag. 12 di 19 E così “Si potrebbe allora ricorrere a una distribuzione Bernoulliana, utilizzabile nei casi in cui un evento ha solo due possibili esiti: nel nostro caso contiguo oppure non contiguo, con distribuzione probabilistica discreta anziché normale.
In questo tipo di analisi, le due alternative sono mutuamente esclusive e la distribuzione ha un solo parametro: la probabilità.
Se ora riesaminiamo i dati esposti nell'elaborato, vediamo che sulla totalità delle assenze la probabilità di non contiguità è pari a 0,016; quella di contiguità sarà pari a (1-0,016) = 0,984. Se non è evidenza questa…
Sintetizzando: in contrasto con le ingenue osservazioni proposte dal collega, è necessario riconoscere che la validazione statistica di ciò che già di per sé è del tutto evidente (intuitivamente ed empiricamente) non è sempre necessaria per giungere a conclusioni valide. La frequenza e la contiguità delle assenze per malattia, così come osservabili, si distribuiscono secondo una densità di frequenza che rende inutili ulteriori calcoli statistici, sottolineando l'infondatezza delle tesi del CTP: la semplice analisi dei dati effettivi fornisce con immediatezza la comprensione del fenomeno osservato”.
Sulla scorta di tale premessa metodologica, il CTU esamina poi, partitamente e con specifiche motivazioni, ogni singolo certificato di cui alle due lettere di contestazione, ivi comprese le certificazioni relative all'infortunio.
Le dettagliate analisi di ogni patologia certificata consentono, con equanime valutazione, di validare anche lunghi periodi di astensione [proprio con riguardo agli oltre sei mesi di assenza causati dall'infortunio -dubitati dall'Azienda ed oggetto della contestazione- il CTU evidenzia come “Il fatto certo è che il
9/6/2023, a prescindere dal verificarsi – o meno - dell'evento-infortunio (su cui non si entra nel merito), si sono manifestate sul piano soggettivo e obiettivo, con carattere di acuzie, preesistenti lesioni degenerative del tratto lombare, almeno in parte giustificate dal notevole sovrappeso. Gli elementi probatori (clinici, strumentali, medico legali) relativi a tale condizione sembrano sufficienti a convalidare tutto il periodo di astensione dal lavoro dal 9/6/23 al 29/12/23, indipendentemente dalla sussistenza del descritto infortunio. In altri termini,
l'astensione dal lavoro sarebbe comunque giustificata anche se si fosse trattato di
Pag. 13 di 19 malattia (riacutizzazione di preesistenze degenerative) e, in ogni caso, il quadro clinico può ritenersi compatibile con l'evento quale descritto dal lavoratore”] e di escluderne altri.
Le basi su cui si fonda l'analisi medico/legale sono dettagliate alle pgg.39 e 40 della CTU e si intendono qui integralmente richiamate;
su tali basi il consulente ha ritenuto non validi ed incoerenti, e comunque privi di sufficiente giustificazione (il che, è ovvio, non significa falsi) i certificati (e conseguenti malattie) di cui alla tabella a pg.40/41, per un totale di 125 giorni di assenza ingiustificata.
Mediante il supplemento di CTU (e l'audizione della dr. Medico di base del Per_4
Taqui) vi è stato il riconoscimento di 2 giorni di malattia ritenuti giustificati, con ciò diminuendo le assenze ingiustificate a 123.
Da tali giorni vanno ulteriormente detratti i giorni di congedo familiare, per i quali non v'è questione né contestazione da parte aziendale: e si arriva a 90 giorni di assenze sine causa, ripartiti in 58 giorni negli anni 2020/2022 (oggetto della prima contestazione disciplinare, che ha comportato la sanzione della sospensione dal lavoro per 3 giorni) e 32 giorni per il periodo 2023/giugno 2024 (seconda contestazione, cui è seguito il licenziamento).
Le risultanze medico/legali consegnano al processo un dato numerico.
Tuttavia non è tanto (o solo) l'ingiustificatezza ex se dell'assenza ad essere oggetto della censura aziendale, ma 1) la 'tatticità' di tali assenze “studiate e congegnate” per prolungare inopinatamente l'astensione dal lavoro già concessa
(ferie) o programmata (congedi), 2) con la conseguenza di avere “… creato – negli anni - e creano – tuttora - seri e gravi problemi alla organizzazione del lavoro”; e tanto in “…palese violazione della necessaria diligente collaborazione fra lavoratore e datore di lavoro, essendo la Sua condotta connotata da significativa fraudolenza ed elusione del principio di correttezza e buona fede”.
E' necessario procedere pertanto alla verifica dell'esistenza di tali ulteriori elementi contestati dalla società.
Con riguardo al punto 1), tra le numerose assenze ingiustificate basti fare riferimento, a titolo esemplificativo, al mese di aprile 2023: dopo aver chiesto le
Pag. 14 di 19 ferie per il venerdì 7/4, posto che l'azienda era chiusa lunedì 10/4/2023 (Lunedì di
Pasqua), il lavoratore si assentava per malattia il martedì 11/4, sino al 14/4
(venerdì) e poi tornava dal proprio medico il 17/4/2023 (lunedì) per proseguire la malattia di una intera settimana, fino al venerdì 21/4 successivo. A quel punto, la malattia era seguita dal fine settimana e dalla giornata di ferie collettive (dunque già note al ricorrente) del 24/4/2023, che si “saldava” con la festività del
25/4/2023.
Con riguardo a tale malattia il CTU così si esprime a pg.37 della perizia: “Cert.
(44) e (45). Attestano malattia dall'11/4 al 21/4/23. La diagnosi (“faringite febbrile, poliartralgie”) appare piuttosto “inconsistente” e poco giustificativa rispetto ad un'astensione dal lavoro prolungata, preceduta da un giorno di ferie, dall'intero periodo di festività pasquali e seguita da un ulteriore giorno di ferie, di “collegamento” con la festa del 25 aprile. Malattia palesemente “strategica””.
Altro esempio significativo è quello di giugno 2024: il lavoratore in data
28/5/2024 chiedeva le ferie dal 24/6 al 28/6/2024, che venivano approvate la giornata stessa (doc. n. 22 conv., schermata programma aziendale).Ottenuta
l'approvazione delle ferie, in data 3/6/2024 inseriva permessi per congedo parentale dal 01/7 al 02/8/2024 (si veda la richiesta a , doc. n. 21 ric.) in CP_4 modo da “saldare” l'astensione “a monte” con le ferie ottenute e “a valle” direttamente con la chiusura aziendale -già nota- del 05/8/2024. A quel punto, lunedì 17 giugno non si presentava al lavoro facendo pervenire certificato di malattia (“lombalgia acuta”) per tutta la settimana, con il risultato di una assenza dal lavoro dal 17/6/2024 al 23/8/2024. Con riguardo a tale malattia il CTU così si esprime a pg.38 della perizia:
“Subito dopo la domenica 16 giugno sarebbe esordita la consueta “Lombalgia acuta”. La prognosi iniziale è da subito pari a 5 giorni, terminando il sabato successivo. Ma in seguito non avviene la ripresa del lavoro: il ricorrente si assenta per ferie fino al 30 giugno, iniziando poi un periodo di congedo per maternità, che si prolungherà fino a venerdì 2 agosto. Seguono ferie fino al 25 agosto. La temporalizzazione della lombalgia è, pertanto, assai poco convincente: se è vero che la riacutizzazione della patologia può verificarsi in qualunque
Pag. 15 di 19 momento, è altrettanto vero che, particolarmente in questo caso, è assai sospetto il suo andamento e la cronologia di esordio. E, poiché gli episodi dolorosi a localizzazione lombare hanno pressoché sempre avuto un andamento di durata
“settimanale”, la loro credibilità viene messo in dubbio, almeno in parte, dalla loro distribuzione non casuale”.
Analoghe considerazioni valgono per il periodo 2020/2022, oggetto della sanzione disciplinare conservativa:
- lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 agosto, a “saldare” il fine settimana dei giorni
1 e 2 con l'inizio delle ferie estive giovedì 6/8/2020; in dicembre 2020, a parte la giornata lavorativa del giorno 9, la malattia si verificava nei giorni 10 e 11
(giovedì e venerdì) saldandosi con il fine settimana del 12 e 13 dicembre, il quale a sua volta era seguito dal congedo di paternità da lunedì 14 a mercoledì 23/12, cui seguiva l'astensione per le festività natalizie opportunamente agganciate -a gennaio 2021- al congedo di paternità dal 7/1/2021 al giorno 8/2/2021; nel 2021 la malattia si ripresentava al termine del congedo per paternità dal 9 febbraio fino a venerdì 12/2 e poi dal lunedì 15/2 al venerdì 20/2/21: a quel punto, dal
4/12/2020 al 22/2/2021, il ricorrente aveva lavorato un giorno solo, il 9/12/20; come nell'anno precedente, i giorni di malattia di giovedì 5 e venerdì 6/8/2021 si saldavano con il fine settimana del 7 e 8 agosto il quale precedeva le ferie estive del 9/8/2021; due giorni di malattia giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, a saldare la festività dell'8 dicembre con il fine settimana dell'11 e 12; malattia che si ripeteva il 21 e 22 dicembre, ad anticipare la chiusura del 23/12 per PAR collettivi e le successive festività natalizie.
Sulle valutazioni del dr. si rimanda alle pgg.32/36 della CTU. Per_3
Con riguardo al punto 2) sopra indicato, l'azienda ha provato mediante testimoni le problematiche di carattere organizzativo che le assenze hanno causato al datore di lavoro. I testi e hanno confermato i capitoli di Testimone_1 Testimone_2 prova ammessi da 143 a 147 e dunque il fatto che in prossimità dell'inizio o della fine della settimana, di ponti , festività o chiusure collettive, l'assenza improvvisa diventa particolarmente problematica in quanto in tali casi sono maggiori le richieste di ferie e permessi, per far fronte ai quali l'azienda ha già attinto alle
Pag. 16 di 19 riserve disponibili di personale;
che prima delle chiusure di agosto e dicembre le commesse devono essere assolutamente terminate, pena lasciare il cliente senza prodotto per 2-3 settimane e che tale necessità può essere compromessa da una assenza non programmata;
che le assenze del ricorrente hanno causato a volte ritardi nell'avvio della linea e a volte veri e propri fermi produttivi per ridistribuire il personale su altri centri di lavoro4.
A fronte della disanima delle condotte del lavoratore, si ritiene che il fatto contestato sia stato provato da CP_1
La gravità dello stesso (perpetrato attraverso plurime reiterate condotte replicate con pressoché identiche modalità in un quinquennio, e che nemmeno la sanzione conservativa irrogata nel 2023 ha potuto arginare) appare icto oculi evidente, atteso che l'abuso di un diritto costituzionale quale la malattia è condotta particolarmente odiosa in quanto danneggia, sia direttamente che indirettamente,
l'intero apparato sociale ed economico che ruota attorno a diritti fondamentali della comunità: non solo quindi il datore di lavoro, ma gli stessi colleghi del lavoratore, l'inps, le ausl, gli utenti che attendono prestazioni specialistiche nelle interminabili liste d'attesa per accedere agli esami (cfr. Cass.ord., 9 settembre
2025, n. 24922: ”in caso di abuso di tale diritto rileva la condotta contraria alla buonafede, o comunque lesiva della buonafede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell'affidamento da lui riposto nel dipendente medesimo, mentre rileva
l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico”).
Ma in ogni caso, l'abuso ripetuto ha violato l'elemento fiduciario indispensabile per la tenuta del rapporto contrattuale, concretizzando quel “notevole
Pag. 17 di 19 inadempimento degli obblighi contrattuali” richiesto dalla giurisprudenza per la corretta applicazione dell'art. 2119 c.c. (Cass. 23189/2025).
Tanto basta per rigettare la domanda principale e confermare il licenziamento, e ritenere legittima la sanzione disciplinare irrigata nel gennaio 2023 ed oggetto della presente impugnazione.
Rimane da esaminare la domanda relativa all'affermata illegittimità della trattenuta in busta paga a titolo di assenza ingiustificata delle giornate dal 1° luglio 2024 al 5 luglio 2024.
Sostiene il Taqui che gli spettino le somme relative ai giorni di congedo parentale dal 1° luglio 2024 al 5 luglio 2024, erroneamente classificati come assenza ingiustificata nella busta paga del mese di luglio 2024 (doc. 20), pari all'importo di € 579,20.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha dimostrato di avere regolarmente presentato all'azienda la documentazione comprovante la richiesta di congedo parentale (doc. 21), come previsto dalla normativa vigente e dagli accordi contrattuali,
e come del resto viene implicitamente confermato nella stessa contestazione disciplinare (!) del 12.7.24 in cui si dà atto della richiesta del dipendente di usufruire un congedo di paternità dal 1.7.24 al 2.8.24.
Nonostante ciò, l'azienda ha omesso di considerare tale periodo come congedo parentale retribuito.
La circostanza che l' abbia rigettato la domanda -come ha allegato il CP_4 ricorrente senza che tale circostanza sia stata contestata dall'azienda, nemmeno nelle note finali- è stata determinata esclusivamente da un errore tecnico, per cui la domanda per lo stesso periodo era stata presentata due volte.
Il periodo in questione è stato comunque riconosciuto dall' . CP_5
Ne consegue che è tenuta al pagamento della somma di € 579,20 oltre CP_1 ad accessori di legge dal dì della trattenuta al saldo effettivo.
Pag. 18 di 19 Le spese di lite del presente procedimento sono compensate tra le parti in forza della peculiarità della vicenda, dei non completamente univoci elementi istruttori raccolti, della reciproca -seppur parziale- soccombenza reciproca.
PQM
1. In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la illegittimità della trattenuta a titolo di “assenza ingiustificata” per i giorni dal 1.7.2024 al
5.7.2024 e, per l'effetto, condanna , a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di € 579,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. rigetta tutte le altre domande avanzate in ricorso;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 26/11/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 È stato affidato al CTU il seguente quesito: "1. analizzi -esaminati gli atti delle parti – le certificazioni, e descriva le cause delle assenze per malattia dal 1/1/2020 al 21/6/2025, le eventuali visite di controllo e loro refertazioni, le visite specialistiche e/o terapie effettuate dal ricorrente collegate alle assenze per malattia;
2. Sulla scorta della analisi che precede, valutare dette certificazioni e la congruità delle stesse con le relative astensioni e la loro prognosi, sia in termini di impossibilità a svolgere la prestazione di lavoro, sia con riguardo alla durata delle astensioni, sulla scorta anche della documentazione acquisita, ivi comprese CP_ l'acquisizione presso l' del verbale completo delle visite mediche di controllo domiciliare effettuate nel periodo dal 1/1/2020 al 21/6/2024 le visite periodiche di 3 “Va detto subito che i certificati contengono unicamente la diagnosi senza dare alcuna descrizione del quadro clinico, rendendo difficile, pertanto, la valutazione della loro congruità. Gli elementi che potrebbero consentire questa valutazione sono costituiti dalla patologia attestata e, non ultima, dalla prognosi. Inoltre, essi devono essere correlati alla documentazione specialistica relativa ai periodi in cui gli stessi sono stati rilasciati, sempre se esistente.” Pg.32 4 Ha precisato “è successo che si fermasse una linea per l'assenza di Testimone_1 un operaio, o che la linea procedesse ridotta;
ADR: è capitato che , quando ero in linea con Taqui, la linea si sia fermata per un quarto d'ora per trovare una sua sostituzione, in quanto dicevano che non sarebbe venuto perché malato.”.
oltre a confermare i capitoli ha riferito che “se slitta una commessa ci Testimone_2 sono spese ulteriori di riorganizzazione”.
TRIBUNALE DI EG EM
RE VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.1014/2024 promossa da:
nato a [...] il Parte_1
25.03.1981, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
NC TT
- RICORRENTE –
c o n t r o
con sede in LA, Via Palazzina n. 6/8, (P.IVA/C.F. Controparte_1
), in persona del Procuratore Speciale Dott. nato a P.IVA_1 Controparte_2
Parma (PR), il 06.01.1977 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giulio Cesare Bonazzi
-CONVENUTO -
in punto a: nullità/illegittimità licenziamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. notificato in data 25/10/2024 Parte_1 ha convocato avanti la scrivente Giudice la
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla , in persona del legale rappresentante, con sede legale in CP_1
LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. al Sig. P.IVA_1 Parte_1 in data 25.07.2024 e successivamente confermato in data 28.08.2024
[...]
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. , a reintegrare il P.IVA_1
Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma Parte_1
I°, II° e III°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio (RGF pari ad € 2.914,82), somme maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. , a reintegrare il P.IVA_1
Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma Parte_1
IV°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio (RGF pari ad € 2.914,82), nella misura massima di 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, somme maggiorate degli interessi legali e
Pag. 2 di 19 della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a P.IVA_1 corrispondere al Sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 18, comma V°, Legge 300/70, la somma di € 69.955,68, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
IN VIA DI INFERIORE SUBORDINE
condannare , in persona del legale rappresentante, con sede CP_1 legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a P.IVA_1 corrispondere al Sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 18, comma VI°, Legge 300/70, la somma di € 34.977,84, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
IN OGNI CASO,
A) annullare il provvedimento disciplinare datato 24.1.2022 in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente condanna di , in persona CP_1 del legale rappresentante, con sede legale in LA (RE), Via Palazzina 8, C.F.
e P.I. alla restituzione in favore del ricorrente della somma equivalente a tre giorni di sospensione dal lavoro pari ad € 347,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
B) accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta a titolo di “assenza ingiustificata” per i giorni dal 1.7.2024 al 5.7.2024 e, per l'effetto, condannare
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in CP_1
LA (RE), Via Palazzina 8, C.F. e P.I. a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente la somma di € 579,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 3 di 19 Con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi a favore del procuratore costituto che si dichiara antistatario”.
Il ricorrente espone: di essere dipendente della dal 25.3.2013 con CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento al livello 3 del CCNL metalmeccanica Confindustria e mansioni di operaio addetto alla produzione;
di rivestire la carica di RSU dal 2018; di avere ricevuto una contestazione disciplinare in data 11/1/2023 cui era seguita in data 24/1/2023 la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro per avere “sistematicamente utilizzato le assenze per malattia in modo che vi fosse continuità tra le stesse e le assenze per festività (sabato e domenica compresi) per permessi, ferie, per congedi parentali e quant'altro” così creando notevoli problemi organizzativi all'azienda e ponendo in essere “un reiterato intendimento fraudolento, contrario agil obblighi di fedeltà, diligenza e buona fede”; di essersi assentato dall'Italia dal
06/07/2024 al 17/8/2024 “per fare rientro in patria per il periodo estivo”; di avere rinvenuto al ritorno presso la propria abitazione un avviso di ricevimento di una raccomandata -poi ritirata il 21/8/2024- contenente una lettera di licenziamento nella quale la Società convenuta riferiva di avere inviato una contestazione disciplinare il 12/7/2024 relativamente alla quale risultava lasciato avviso di consegna al lavoratore il 19/7/2024 e per la quale non erano state ricevute giustificazioni;
di non avere ritrovato l'avviso di giacenza della lettera di contestazione citata;
di avere impugnato il licenziamento in data 26/8/2024; che la contestazione sarebbe stata “di tenore analogo a quella del 11.1.2023” con riferimento agli anni 2023 e 2024, nel corso dei quali la Società avrebbe contestato “un opportunistico ricorso a malattia, infortunio e congedi parentali” con conseguenti gravi problemi all'organizzazione del lavoro.
Denunciava la nullità/ritorsività/illegittimità dell'espulsione evidenziando: la legittimità delle assenze effettuate per malattia, infortunio e congedi parentali;
la
“natura esclusivamente discriminatoria e ritorsiva del licenziamento” riconducibile alla “volontà del datore di sbarazzarsi di un dipendente divenuto indesiderato per il sol fatto di avere esercitato i propri diritti e di avere rivestito la
Pag. 4 di 19 qualifica di RSU aziendale”; l'insussistenza del fatto materiale contestato, da intendersi come mancanza di antigiuridicità del comportamento addebitatogli, con riconoscimento delle tutele di cui al comma IV, o in subordine al comma V, dell'art. 18 L. n. 300/70; la violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300/70, non potendosi ritenere validamente consegnata con l'avviso di giacenza la contestazione disciplinare, in quanto “il temporaneo trasferimento all'estero di tutti i componenti della famiglia” avrebbe costituito “una circostanza non imputabile a propria colpa”, con conseguente inoperatività dell'art. 1335 c.c. e applicazione del comma IV o in subordine, VI dell'art. 18 L. n. 300/1970;
l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 24/1/2023 per gli stessi motivi spiegati in relazione al licenziamento, con richiesta di restituzione dell'importo di
Euro 347,52 trattenuto in esecuzione della sanzione di tre giorni di sospensione;
l'illegittimità della trattenuta in busta paga delle giornate dal 01/7/2024 al
05/7/2024 (Euro 579,20) in quanto asseritamente riconducibili non ad assenze ingiustificate ma a congedi parentali regolarmente richiesti.
Si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del Controparte_1 licenziamento irrogato e dei precedenti disciplinari richiamati e contestando in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Esperito senz'esito il tentativo di conciliazione e svolta attività istruttoria con escussione di testi, acquisizioni documentali ed espletamento di CTU medico legale e successiva integrazione, la causa viene ora decisa previo deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127 ter cpc.
Il ricorso proposto non è fondato (se non nella minima parte relativa al pagamento di 5 giornate di lavoro del luglio 2024, di cui infra) e va respinto.
In ordine all'eccezione di violazione della procedura di contestazione di addebito ex art. 7, l. n. 300/1970 -in quanto il rilascio dell'avviso di disponibilità per il ritiro della raccomandata di contestazione disciplinare del 12/7/2024 non sarebbe idoneo a perfezionare il ricevimento della stessa, poiché il lavoratore era in
Pakistan con l'intera famiglia e pertanto nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto “per circostanze non imputabili a propria colpa”- si osserva che
Pag. 5 di 19 l' ha documentato di avere regolarmente svolto tutti i passaggi Pt_2 procedimentali necessari per perfezionare sia la contestazione disciplinare che il successivo conseguente licenziamento.
La raccomandata di contestazione di addebito n. 15428696211-1 è stata infatti regolarmente spedita in data 12/7/2024, e v'è stato tentativo di consegna da parte di del 18/7/2024 con rilascio di avviso di giacenza e restituzione al CP_3 mittente;
è stata del pari prodotta la busta ritornata al mittente con attestazione del tentativo di consegna del 18/7/2024 e attestazione di lasciato avviso in tale data (doc. n. 2 conv.).
Come di recente ribadito anche dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 15397 del
31 maggio 2023, “la presunzione di conoscenza degli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, di cui all'art. 1335 c.c., opera -pur in mancanza di esibizione di copia dell'avviso immesso in cassetta-“essendo all'uopo sufficiente
“la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative provenienti da
[...]
dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo CP_3 deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza”; tale presunzione “opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato nella norma e può essere superata solo allorchè sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa da parte del destinatario”.
Sulla base di tali principi non può ritenersi che l'impossibilità incolpevole sia costituita dalla assenza del lavoratore e dei familiari a causa del “… temporaneo trasferimento all'estero di tutti i componenti della famiglia”.
Come esattamente eccepisce il viaggio all'estero per ferie del CP_1 ricorrente (familiari compresi) programmato il 25 maggio 2024 (cfr.doc. n. 6 di parte ricorrente) per i primi giorni di luglio non può essere considerato un evento eccezionale e imprevedibile idoneo a integrare una giustificata impossibilità da parte del destinatario, di conoscere la comunicazione.
Il lasso di tempo tra la prenotazione del volo e l'effettiva partenza avrebbe ben consentito al ricorrente in buona fede di comunicare per tempo al datore di lavoro
Pag. 6 di 19 il cambio momentaneo di domicilio1, tanto più sapendo di assentarsi per oltre un mese e mezzo con l'intero suo nucleo familiare;
ovvero, in alternativa, di incaricare qualcuno del controllo periodico della posta, circostanza nemmeno allegata dal lavoratore. Tra l'altro, come rilevato a verbale di udienza del
24.01.2025, il datore di lavoro non era informato del fatto che il lavoratore fosse all'estero o anche solo in ferie.
La comunicazione della contestazione di addebito del 12/7/2024 deve considerarsi regolarmente ricevuta e conosciuta dal ricorrente alla data del rilascio dell'avviso
(18/7/2024) ex art. 1335 c.c. non sussistendo alcuna incolpevole impossibilità del destinatario idonea a superare la presunzione di conoscenza suddetta.
Non sussiste pertanto alcuna violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n.
300/1970.
Nel merito, va premesso che la contestazione posta a base del licenziamento del
Taqui è la seguente (doc. n. 10 ric.):
“Con la presente la Società Le contesta quanto segue.
▪ ASSENZE NEL CORSO DEL 2023
1. Nel corso del 2023 Lei è rimasto assente dal lavoro per malattia nei sottoindicati periodi:
a. dal 27.02.2023 (lunedì) al 03.03.2023 (venerdì);
b. dal 06.03.2023 (lunedì) al 08.03.2023 (mercoledì);
c. dal 11.04.2023 (martedì) al 14.04.2023 (venerdì);
d. dal 17.04.2023 (lunedì) al 21.04.2023 (venerdì);
e. dal 20.11.2023 (lunedì) al 24.11.2023 (venerdì);
f. dal 27.11.2023 (lunedì) al 30.11.2023 (venerdì); 1
“E' valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro” in quanto “il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all'indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.” (Cass. Civ., n. 28171/2024).
Pag. 7 di 19 g. dal 04.12.2023 (lunedì) al 07.12.2023 (giovedì);
h. dal 11.12.2023 (lunedì) al 15.12.2023 (venerdì);
i. dal 27.12.2023 (mercoledì) al 29.12.2023 (venerdì).
2. Lei ha usufruito di un periodo di infortunio, sulle cui cause la Società ha sempre nutrito forti e più volte ribadite perplessità, dal 09.06.2023 (venerdì) fino
a tutto il 20.10.2023 (venerdì).
3. Rientrato – in teoria – dall'infortunio, Lei ha usufruito del congedo parentale dal 23.10.2023 fino a tutto il 10.11.2023.
4. Nelle giornate di giovedì 02 e venerdì 03.11.2023 Lei ha usufruito dei ROL.
5. In pratica, nel periodo che va dal 23.10.2023 al 31.12.2023, fatta eccezione per la settimana che va dal 13 al 17.11.2023, Lei non ha mai prestato attività lavorativa.
6. Se si considera anche il mese di gennaio 2024, avendo Lei usufruito delle ferie dal 02.01.2024 al 05.01.2024, al quale è seguito un ulteriore periodo di assenza per malattia dal 08.01.2024 (lunedì) al 12.01.2024 (venerdì), la Sua assenza dal lavoro – continuativa – è durata dal 20.11.2023 al 12.01.2024 (con esclusione della giornata del 02.12.2023 – venerdì).
***
▪ ASSENZE NEL CORSO DEL 2024
7. Lei è rimasto assente dal lavoro, per malattia, nei seguenti periodi:
j. dal 08.01.2024 (lunedì) al 12.01.2024 (venerdì) (dal 02.01.2024 – martedì – al
05.01.2024 – venerdì – Lei aveva usufruito delle ferie così come richieste;
k. dal 12.02.2024 (lunedì) al 17.02.2024 (venerdì);
l. dal 03.04.2024 (mercoledì) al 05.04.2024 (venerdì);
m. dal 08.04.2024 (lunedì) al 12.04.2024 (venerdì);
n. dal 17.06.2024 (lunedì) al 21.06.2024 (venerdì).
8. Dal 24.06.2024 al 28.06.2024 ha usufruito delle ferie così come da Lei richieste e approvate.
9. Subito dopo la comunicazione della approvazione del periodo di ferie richiesto,
Lei ha dichiarato di voler godere di un congedo per maternità dal 01.07.2024 fino
a tutto il 02.08.2024.
Pag. 8 di 19 10. Le era già ben noto – in quel momento - il periodo di ferie deciso dall'Azienda per tutti i dipendenti, dal 05.08.2024 (lunedì) fino a tutto il 24.08.2024 (venerdì).
11. In pratica, tenuto conto della assenza per malattia dal 17.06.2024 al
21.06.2024 da ritenersi chiaramente insussistente nonostante la certificazione medica, Lei si è astenuto e si asterrà da ogni e qualsiasi attività lavorativa dal
17.06.204 fino a tutto il 25.08.2024.
12. Per di più, non è difficile notare che le Sue assenze per asserita malattia sono spesso a ridosso di giornate festive.
13. Il che Le ha consentito di prolungare il periodo di assenza dal lavoro (vedi, ad esempio, fra i tanti, il periodo di asserita malattia dal 27.12.2023 (mercoledì) al 29.12.2023 (venerdì).
***
14. In conclusione.
15. Lei già in precedenza ha reiteratamente posto in essere comportamenti del tutto analoghi a quelli soprariferiti, che sono stati oggetto di specifica contestazione dell'11.01.2023 e successivo provvedimento disciplinare del
24.01.2023.
16. Le Sue assenze, così come studiate e congegnate, hanno creato – negli anni - e creano – tuttora - seri e gravi problemi alla organizzazione del lavoro.
17. Le stesse, complessivamente valutate, configurano una palese violazione della necessaria diligente collaborazione fra lavoratore e datore di lavoro, essendo la
Sua condotta connotata da significativa fraudolenza ed elusione del principio di correttezza e buona fede.
18. Precisato quanto sopra, vorrà inviarci le Sue deduzioni a difesa entro 5 giorni dal ricevimento della presente.”
Nella precedente contestazione del 11.01.2023 e nel conseguente provvedimento disciplinare del 24.01.2023 (doc.ti n. 08 e 10 conv. ) -richiamata come precedente specifico nella successiva contestazione prodromica al licenziamento- la Società imputa al lavoratore la medesima condotta con riferimento alle assenze del Taqy del 2020-2021 e 2022., e cioè in sintesi di aver congegnato a tavolino, con
Pag. 9 di 19 “metodo scientifico” assenze strategiche per malattia subito prima o subito dopo festivi, congedi, ponti.
Tali assenze si collocavano a ridosso del fine settimana o in alternativa si protraevano immancabilmente dal lunedì al venerdì; ma soprattutto -in tesi azienda-
“erano palesemente congegnate per prolungare i fine settimana o altri giorni di astensione dall'attività per ferie o chiusure ovvero per il godimento dei permessi per paternità, al fine di conseguire periodi abnormi di astensione dal lavoro”.
L'azienda evidenzia il caso dell'8 dicembre [preceduto da giorni di malattia nel
2020 (con l'interruzione del 9/12, ma con malattia nei due giorni prima del fine settimana successivo;
doc. n. 11); nel 2021 (a “tappare” i due giorni tra la festività
e il fine settimana successivo;
doc. n. 12); nel 2022 (a “tappare” i tre giorni tra la festività e il fine settimana precedente;
doc. n. 13); nel 2023 (l'intera settimana precedente;
doc. n. 14)]; del periodo successivo al 6 gennaio [prolungamento con congedi di paternità nel 2020 (doc. n. 11); stesso prolungamento nel 2021, al quale si saldava una settimana e mezzo di malattia (doc. n. 12); tre giorni di malattia a posticipare il rientro nel 2022 (doc. 13); una settimana di malattia a posticipare il rientro nel 2024 (doc. 15)]; e delle ferie estive di agosto [tre giorni di malattia a “tappare” i giorni lavorativi tra il fine settimana e la chiusura nel 2020
(doc. 11); due giorni di malattia prima del fine settimana che precedeva le ferie nel 2021 (doc. 12); due giorni di malattia a inizio agosto nel 2022, anche se seguiti da qualche giorno di lavoro prima delle ferie (doc. n. 13)].
Al fine di verificare la congruità delle certificazione mediche contestate, è stata disposta CTU medico legale affidata al dr. Persona_1
Pag. 10 di 19 La premessa metodologico/scientifica della CTU consente di decidere la presente controversia sciogliendo i dubbi legati alla difficoltà ricostruttiva in ordine all'effettiva esistenza di malattie invalidanti in capo al che gli impedirono - Pt_3 nei casi specificamente esaminati- l'espletamento dell'attività lavorativa.
Il CTU evidenzia infatti come “Utilizzando il linguaggio della teoria delle probabilità, la malattia può essere considerata una cosiddetta variabile casuale;
come dire che essa assume valori numerici casuali nelle singole osservazioni che vengono effettuate.
Una condizione patologica inabilitante riguarda la distribuzione di questa variabile nel tempo: ogni stato di malattia può interessare un soggetto in qualunque momento e, più specificamente, in qualsiasi giorno della settimana o del mese.
Se ora consideriamo un arco temporale (di un mese o, meglio, di un anno) e lo definiamo come spazio probabilistico, il verificarsi di una malattia, ovvero il suo inizio, è un evento equiprobabile per ciascun giorno (lavorativo o festivo che sia), ovvero dovrebbe essere distribuito probabilisticamente in modo del tutto casuale.
Il problema sollevato dalle tabelle a colori presentate dalla parte resistente (e più sopra riprodotte per quanto possibile) è appunto un problema statistico/probabilistico.
Vediamo perché.
Anche un esame superficiale delle assenze non può non destare perplessità: è come se, lanciando un dado più e più volte, uscisse sempre lo stesso numero;
verrebbe spontaneo, in questo caso, pensare a un dado truccato.
Pertanto, chiunque esaminasse queste tabelle, non potrebbe non rimarcare la distribuzione dei giorni di malattia rispetto ad astensioni dal lavoro per
controllo, con particolare riguardo alle assenze in prossimità dei giorni festivi/dei ponti/dei w/e, come specificato nella memoria di costituzione pgg.24/33 e nelle sanzioni disciplinari;
3. Ricostruisca l'infortunio sul lavoro 9/6/2023 anche mediante acquisizione dei diari INAIL verificando la patologia contratta, la congruità del periodo di temporanea concesso da INAIL ed evt. postumi permanenti (che INAIL non ha riconosciuto). ".
Pag. 11 di 19 qualunque altro motivo (festività, riposi settimanali, permessi retribuiti, ferie): una distribuzione che di casuale sembra avere ben poco.
Si deve notare che quanto affermato prescinde dalle valutazioni che verranno fatte più avanti relativamente alle patologie documentate nonché alle diagnosi riportate sui certificati Si tratta semplicemente di un primo dato che non CP_4 consente di parlare di distribuzione casuale degli eventi-malattia. Di fatto, la frequenza con cui le varie astensioni dal lavoro per malattia cadono con sequenza continuativa nei giorni che precedono o seguono astensioni non per malattia è del tutto anomala.
Basti pensare che su 59 periodi di malattia di durata variabile (fra il 2020 e il
2024), solo uno (1,6%) non ha presentato rapporti di contiguità con assenze dal lavoro di altro tipo (malattia del 6 e 7 settembre, martedì e mercoledì).
Difficile, pertanto, escludere una qualche correlazione fra le due variabili
(assenze per malattia e assenze per altri motivi) e, quindi, affermarne
l'indipendenza. In altri termini, le due variabili non appaiono indipendenti, ma risultano presentare inevitabilmente una qualche correlazione.
Ciò viene confermato anche dal numero di volte con cui si sono verificate le circostanze oggetto di analisi: non si tratta di piccoli numeri, ma di molte osservazioni, distribuite nell'arco di ben cinque anni”.
In ordine alle contestazioni mosse dal CTP dr. (ripetute anche nelle note Per_2 conclusive del ricorrente) sulla fallacia del metodo statistico utilizzato, valgano le repliche del CTU -condivise dalla scrivente- anche considerato che il metodo statistico è una delle chiavi di lettura utilizzate dal dr. per superare Per_3
l'evidente ostacolo della difficoltà di ricostruire ex post le singole affermate malattie3 e -soprattutto- la loro idoneità ad impedire l'attività lavorativa.
Pag. 12 di 19 E così “Si potrebbe allora ricorrere a una distribuzione Bernoulliana, utilizzabile nei casi in cui un evento ha solo due possibili esiti: nel nostro caso contiguo oppure non contiguo, con distribuzione probabilistica discreta anziché normale.
In questo tipo di analisi, le due alternative sono mutuamente esclusive e la distribuzione ha un solo parametro: la probabilità.
Se ora riesaminiamo i dati esposti nell'elaborato, vediamo che sulla totalità delle assenze la probabilità di non contiguità è pari a 0,016; quella di contiguità sarà pari a (1-0,016) = 0,984. Se non è evidenza questa…
Sintetizzando: in contrasto con le ingenue osservazioni proposte dal collega, è necessario riconoscere che la validazione statistica di ciò che già di per sé è del tutto evidente (intuitivamente ed empiricamente) non è sempre necessaria per giungere a conclusioni valide. La frequenza e la contiguità delle assenze per malattia, così come osservabili, si distribuiscono secondo una densità di frequenza che rende inutili ulteriori calcoli statistici, sottolineando l'infondatezza delle tesi del CTP: la semplice analisi dei dati effettivi fornisce con immediatezza la comprensione del fenomeno osservato”.
Sulla scorta di tale premessa metodologica, il CTU esamina poi, partitamente e con specifiche motivazioni, ogni singolo certificato di cui alle due lettere di contestazione, ivi comprese le certificazioni relative all'infortunio.
Le dettagliate analisi di ogni patologia certificata consentono, con equanime valutazione, di validare anche lunghi periodi di astensione [proprio con riguardo agli oltre sei mesi di assenza causati dall'infortunio -dubitati dall'Azienda ed oggetto della contestazione- il CTU evidenzia come “Il fatto certo è che il
9/6/2023, a prescindere dal verificarsi – o meno - dell'evento-infortunio (su cui non si entra nel merito), si sono manifestate sul piano soggettivo e obiettivo, con carattere di acuzie, preesistenti lesioni degenerative del tratto lombare, almeno in parte giustificate dal notevole sovrappeso. Gli elementi probatori (clinici, strumentali, medico legali) relativi a tale condizione sembrano sufficienti a convalidare tutto il periodo di astensione dal lavoro dal 9/6/23 al 29/12/23, indipendentemente dalla sussistenza del descritto infortunio. In altri termini,
l'astensione dal lavoro sarebbe comunque giustificata anche se si fosse trattato di
Pag. 13 di 19 malattia (riacutizzazione di preesistenze degenerative) e, in ogni caso, il quadro clinico può ritenersi compatibile con l'evento quale descritto dal lavoratore”] e di escluderne altri.
Le basi su cui si fonda l'analisi medico/legale sono dettagliate alle pgg.39 e 40 della CTU e si intendono qui integralmente richiamate;
su tali basi il consulente ha ritenuto non validi ed incoerenti, e comunque privi di sufficiente giustificazione (il che, è ovvio, non significa falsi) i certificati (e conseguenti malattie) di cui alla tabella a pg.40/41, per un totale di 125 giorni di assenza ingiustificata.
Mediante il supplemento di CTU (e l'audizione della dr. Medico di base del Per_4
Taqui) vi è stato il riconoscimento di 2 giorni di malattia ritenuti giustificati, con ciò diminuendo le assenze ingiustificate a 123.
Da tali giorni vanno ulteriormente detratti i giorni di congedo familiare, per i quali non v'è questione né contestazione da parte aziendale: e si arriva a 90 giorni di assenze sine causa, ripartiti in 58 giorni negli anni 2020/2022 (oggetto della prima contestazione disciplinare, che ha comportato la sanzione della sospensione dal lavoro per 3 giorni) e 32 giorni per il periodo 2023/giugno 2024 (seconda contestazione, cui è seguito il licenziamento).
Le risultanze medico/legali consegnano al processo un dato numerico.
Tuttavia non è tanto (o solo) l'ingiustificatezza ex se dell'assenza ad essere oggetto della censura aziendale, ma 1) la 'tatticità' di tali assenze “studiate e congegnate” per prolungare inopinatamente l'astensione dal lavoro già concessa
(ferie) o programmata (congedi), 2) con la conseguenza di avere “… creato – negli anni - e creano – tuttora - seri e gravi problemi alla organizzazione del lavoro”; e tanto in “…palese violazione della necessaria diligente collaborazione fra lavoratore e datore di lavoro, essendo la Sua condotta connotata da significativa fraudolenza ed elusione del principio di correttezza e buona fede”.
E' necessario procedere pertanto alla verifica dell'esistenza di tali ulteriori elementi contestati dalla società.
Con riguardo al punto 1), tra le numerose assenze ingiustificate basti fare riferimento, a titolo esemplificativo, al mese di aprile 2023: dopo aver chiesto le
Pag. 14 di 19 ferie per il venerdì 7/4, posto che l'azienda era chiusa lunedì 10/4/2023 (Lunedì di
Pasqua), il lavoratore si assentava per malattia il martedì 11/4, sino al 14/4
(venerdì) e poi tornava dal proprio medico il 17/4/2023 (lunedì) per proseguire la malattia di una intera settimana, fino al venerdì 21/4 successivo. A quel punto, la malattia era seguita dal fine settimana e dalla giornata di ferie collettive (dunque già note al ricorrente) del 24/4/2023, che si “saldava” con la festività del
25/4/2023.
Con riguardo a tale malattia il CTU così si esprime a pg.37 della perizia: “Cert.
(44) e (45). Attestano malattia dall'11/4 al 21/4/23. La diagnosi (“faringite febbrile, poliartralgie”) appare piuttosto “inconsistente” e poco giustificativa rispetto ad un'astensione dal lavoro prolungata, preceduta da un giorno di ferie, dall'intero periodo di festività pasquali e seguita da un ulteriore giorno di ferie, di “collegamento” con la festa del 25 aprile. Malattia palesemente “strategica””.
Altro esempio significativo è quello di giugno 2024: il lavoratore in data
28/5/2024 chiedeva le ferie dal 24/6 al 28/6/2024, che venivano approvate la giornata stessa (doc. n. 22 conv., schermata programma aziendale).Ottenuta
l'approvazione delle ferie, in data 3/6/2024 inseriva permessi per congedo parentale dal 01/7 al 02/8/2024 (si veda la richiesta a , doc. n. 21 ric.) in CP_4 modo da “saldare” l'astensione “a monte” con le ferie ottenute e “a valle” direttamente con la chiusura aziendale -già nota- del 05/8/2024. A quel punto, lunedì 17 giugno non si presentava al lavoro facendo pervenire certificato di malattia (“lombalgia acuta”) per tutta la settimana, con il risultato di una assenza dal lavoro dal 17/6/2024 al 23/8/2024. Con riguardo a tale malattia il CTU così si esprime a pg.38 della perizia:
“Subito dopo la domenica 16 giugno sarebbe esordita la consueta “Lombalgia acuta”. La prognosi iniziale è da subito pari a 5 giorni, terminando il sabato successivo. Ma in seguito non avviene la ripresa del lavoro: il ricorrente si assenta per ferie fino al 30 giugno, iniziando poi un periodo di congedo per maternità, che si prolungherà fino a venerdì 2 agosto. Seguono ferie fino al 25 agosto. La temporalizzazione della lombalgia è, pertanto, assai poco convincente: se è vero che la riacutizzazione della patologia può verificarsi in qualunque
Pag. 15 di 19 momento, è altrettanto vero che, particolarmente in questo caso, è assai sospetto il suo andamento e la cronologia di esordio. E, poiché gli episodi dolorosi a localizzazione lombare hanno pressoché sempre avuto un andamento di durata
“settimanale”, la loro credibilità viene messo in dubbio, almeno in parte, dalla loro distribuzione non casuale”.
Analoghe considerazioni valgono per il periodo 2020/2022, oggetto della sanzione disciplinare conservativa:
- lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 agosto, a “saldare” il fine settimana dei giorni
1 e 2 con l'inizio delle ferie estive giovedì 6/8/2020; in dicembre 2020, a parte la giornata lavorativa del giorno 9, la malattia si verificava nei giorni 10 e 11
(giovedì e venerdì) saldandosi con il fine settimana del 12 e 13 dicembre, il quale a sua volta era seguito dal congedo di paternità da lunedì 14 a mercoledì 23/12, cui seguiva l'astensione per le festività natalizie opportunamente agganciate -a gennaio 2021- al congedo di paternità dal 7/1/2021 al giorno 8/2/2021; nel 2021 la malattia si ripresentava al termine del congedo per paternità dal 9 febbraio fino a venerdì 12/2 e poi dal lunedì 15/2 al venerdì 20/2/21: a quel punto, dal
4/12/2020 al 22/2/2021, il ricorrente aveva lavorato un giorno solo, il 9/12/20; come nell'anno precedente, i giorni di malattia di giovedì 5 e venerdì 6/8/2021 si saldavano con il fine settimana del 7 e 8 agosto il quale precedeva le ferie estive del 9/8/2021; due giorni di malattia giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, a saldare la festività dell'8 dicembre con il fine settimana dell'11 e 12; malattia che si ripeteva il 21 e 22 dicembre, ad anticipare la chiusura del 23/12 per PAR collettivi e le successive festività natalizie.
Sulle valutazioni del dr. si rimanda alle pgg.32/36 della CTU. Per_3
Con riguardo al punto 2) sopra indicato, l'azienda ha provato mediante testimoni le problematiche di carattere organizzativo che le assenze hanno causato al datore di lavoro. I testi e hanno confermato i capitoli di Testimone_1 Testimone_2 prova ammessi da 143 a 147 e dunque il fatto che in prossimità dell'inizio o della fine della settimana, di ponti , festività o chiusure collettive, l'assenza improvvisa diventa particolarmente problematica in quanto in tali casi sono maggiori le richieste di ferie e permessi, per far fronte ai quali l'azienda ha già attinto alle
Pag. 16 di 19 riserve disponibili di personale;
che prima delle chiusure di agosto e dicembre le commesse devono essere assolutamente terminate, pena lasciare il cliente senza prodotto per 2-3 settimane e che tale necessità può essere compromessa da una assenza non programmata;
che le assenze del ricorrente hanno causato a volte ritardi nell'avvio della linea e a volte veri e propri fermi produttivi per ridistribuire il personale su altri centri di lavoro4.
A fronte della disanima delle condotte del lavoratore, si ritiene che il fatto contestato sia stato provato da CP_1
La gravità dello stesso (perpetrato attraverso plurime reiterate condotte replicate con pressoché identiche modalità in un quinquennio, e che nemmeno la sanzione conservativa irrogata nel 2023 ha potuto arginare) appare icto oculi evidente, atteso che l'abuso di un diritto costituzionale quale la malattia è condotta particolarmente odiosa in quanto danneggia, sia direttamente che indirettamente,
l'intero apparato sociale ed economico che ruota attorno a diritti fondamentali della comunità: non solo quindi il datore di lavoro, ma gli stessi colleghi del lavoratore, l'inps, le ausl, gli utenti che attendono prestazioni specialistiche nelle interminabili liste d'attesa per accedere agli esami (cfr. Cass.ord., 9 settembre
2025, n. 24922: ”in caso di abuso di tale diritto rileva la condotta contraria alla buonafede, o comunque lesiva della buonafede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell'affidamento da lui riposto nel dipendente medesimo, mentre rileva
l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico”).
Ma in ogni caso, l'abuso ripetuto ha violato l'elemento fiduciario indispensabile per la tenuta del rapporto contrattuale, concretizzando quel “notevole
Pag. 17 di 19 inadempimento degli obblighi contrattuali” richiesto dalla giurisprudenza per la corretta applicazione dell'art. 2119 c.c. (Cass. 23189/2025).
Tanto basta per rigettare la domanda principale e confermare il licenziamento, e ritenere legittima la sanzione disciplinare irrigata nel gennaio 2023 ed oggetto della presente impugnazione.
Rimane da esaminare la domanda relativa all'affermata illegittimità della trattenuta in busta paga a titolo di assenza ingiustificata delle giornate dal 1° luglio 2024 al 5 luglio 2024.
Sostiene il Taqui che gli spettino le somme relative ai giorni di congedo parentale dal 1° luglio 2024 al 5 luglio 2024, erroneamente classificati come assenza ingiustificata nella busta paga del mese di luglio 2024 (doc. 20), pari all'importo di € 579,20.
La domanda è fondata.
Il ricorrente ha dimostrato di avere regolarmente presentato all'azienda la documentazione comprovante la richiesta di congedo parentale (doc. 21), come previsto dalla normativa vigente e dagli accordi contrattuali,
e come del resto viene implicitamente confermato nella stessa contestazione disciplinare (!) del 12.7.24 in cui si dà atto della richiesta del dipendente di usufruire un congedo di paternità dal 1.7.24 al 2.8.24.
Nonostante ciò, l'azienda ha omesso di considerare tale periodo come congedo parentale retribuito.
La circostanza che l' abbia rigettato la domanda -come ha allegato il CP_4 ricorrente senza che tale circostanza sia stata contestata dall'azienda, nemmeno nelle note finali- è stata determinata esclusivamente da un errore tecnico, per cui la domanda per lo stesso periodo era stata presentata due volte.
Il periodo in questione è stato comunque riconosciuto dall' . CP_5
Ne consegue che è tenuta al pagamento della somma di € 579,20 oltre CP_1 ad accessori di legge dal dì della trattenuta al saldo effettivo.
Pag. 18 di 19 Le spese di lite del presente procedimento sono compensate tra le parti in forza della peculiarità della vicenda, dei non completamente univoci elementi istruttori raccolti, della reciproca -seppur parziale- soccombenza reciproca.
PQM
1. In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la illegittimità della trattenuta a titolo di “assenza ingiustificata” per i giorni dal 1.7.2024 al
5.7.2024 e, per l'effetto, condanna , a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di € 579,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. rigetta tutte le altre domande avanzate in ricorso;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, li 26/11/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 È stato affidato al CTU il seguente quesito: "1. analizzi -esaminati gli atti delle parti – le certificazioni, e descriva le cause delle assenze per malattia dal 1/1/2020 al 21/6/2025, le eventuali visite di controllo e loro refertazioni, le visite specialistiche e/o terapie effettuate dal ricorrente collegate alle assenze per malattia;
2. Sulla scorta della analisi che precede, valutare dette certificazioni e la congruità delle stesse con le relative astensioni e la loro prognosi, sia in termini di impossibilità a svolgere la prestazione di lavoro, sia con riguardo alla durata delle astensioni, sulla scorta anche della documentazione acquisita, ivi comprese CP_ l'acquisizione presso l' del verbale completo delle visite mediche di controllo domiciliare effettuate nel periodo dal 1/1/2020 al 21/6/2024 le visite periodiche di 3 “Va detto subito che i certificati contengono unicamente la diagnosi senza dare alcuna descrizione del quadro clinico, rendendo difficile, pertanto, la valutazione della loro congruità. Gli elementi che potrebbero consentire questa valutazione sono costituiti dalla patologia attestata e, non ultima, dalla prognosi. Inoltre, essi devono essere correlati alla documentazione specialistica relativa ai periodi in cui gli stessi sono stati rilasciati, sempre se esistente.” Pg.32 4 Ha precisato “è successo che si fermasse una linea per l'assenza di Testimone_1 un operaio, o che la linea procedesse ridotta;
ADR: è capitato che , quando ero in linea con Taqui, la linea si sia fermata per un quarto d'ora per trovare una sua sostituzione, in quanto dicevano che non sarebbe venuto perché malato.”.
oltre a confermare i capitoli ha riferito che “se slitta una commessa ci Testimone_2 sono spese ulteriori di riorganizzazione”.