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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3020/2023
vertente tra
Parte_1
Parte appellante contro
CP_1
HIO BRUNO e Avv. ALTEA SILVIA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1526/2023 pubblicata in data
14.2.2023 e la sentenza n. 5704/2023 pubblicata in data 1.6.2023, non notificata, emesse dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma contro la Parte_1
chiedeva accertarsi e dichiararsi la natura giornalistica del rapporto di
[...] CP_1 lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 29 marzo 2018, ordinando, per l'effetto, alla Parte di assegnargli le mansioni e la qualifica di redattore ordinario (con oltre 30 mesi di anzianità professionale) ai sensi degli artt. 1 e 11 del CNLG e della contrattazione integrativa aziendale, con riconoscimento del relativo trattamento economico e giuridico, condannandola al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 58.792,20, oltre le somme successivamente maturate e maturande, a titolo di differenze retributive calcolate dal 29 marzo 2018 fino al 31 maggio 2022, con accantonamento del relativo trattamento di fine rapporto e rivalutazione monetaria, per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della perdita di valore del credito dovuta all'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
A fondamento della pretesa azionata, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere giornalista professionista dal 5 novembre 2021;
- Che sin dalla sua assunzione a tempo indeterminato (ed anche precedentemente, dal
2011) è stato assegnato alla testata giornalistica sportiva denominata Rai Sport, presso la redazione di LA, svolgendo quotidianamente le seguenti mansioni:
a) attività di ricerca, selezione ed approfondimento di notizie e documentazione su supporto video, fonico e cartaceo;
b) rielaborazione, con apporto personale e critico, delle notizie ricercate, selezionate e verificate;
c) realizzazione, anche come inviato (con relativo accredito stampa ove necessario), di articoli, servizi giornalistici (anche video), speciali (ad esempio sui
Mondiali di calcio USA del 1994; uno speciale per la testata web sul
“calciomercato”), brevi, con relativa scelta delle immagini; d) realizzazione di interviste con scelta dei soggetti da intervistare e ideazione delle domande anche sulla base delle risposte via via ricevute;
e) partecipazione a conferenze stampa in occasione degli eventi cui veniva inviato in Part trasferta come giornalista f) attività di editing dei servizi giornalistici, con scelta delle immagini, della relativa sequenza, e stesura del testo di commento al servizio;
g) aggiornamento delle pagine dei social network (Facebook, Twitter, ecc.) della testata “Rai Sport” attraverso la pubblicazione degli articoli e degli aggiornamenti dal sito principale (c.d. “link”) dal medesimo selezionati e sempre corredati di un breve commento elaborato dal ricorrente, nonché di “foto notizie”; h) attività di moderatore delle discussioni on line sulla pagina Facebook di Rai Sport;
i) pubblicazione dei contenuti della testata web anche su altri siti, come le home page dei motori di ricerca;
- Che tali mansioni sono proprie del profilo di giornalista e non già di impiegato addetto alla programmazione multimediale, con conseguente diritto al diverso inquadramento professionale e al riconoscimento del relativo trattamento economico e giuridico;
- Che con raccomandata a/r del 18 marzo 2022, per il tramite del proprio legale, ha invitato la Società datrice di lavoro alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa mediante il riconoscimento dello svolgimento di mansioni giornalistiche sin dal 29 marzo 2018 con applicazione del relativo trattamento economico, come riconosciuto agli altri giornalisti dipendenti e corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, delle relative differenze retributive;
Part
- Che la on ha fornito riscontro alcuno a tale invito;
Parte Nel giudizio così incardinato si è costituita la mpugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione, produzione e richiesta ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito, a seguito dell'escussione dei testi ammessi ha - con sentenza non definitiva, pubblicata in data 14.02.2023 - riconosciuto la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti e accolto parzialmente il ricorso proposto dall' , accertando e dichiarando il diritto di quest'ultimo al trattamento CP_1 economico di un praticante con anzianità inferiore a 12 mesi per il periodo dal 29.3.2018 al 28.3.2019, al trattamento economico di un praticante con anzianità superiore a 12 mesi dal 29.3.2019 al 4.11.2021 ed all'inquadramento, a decorrere dal 5 novembre 2021, come redattore di prima nomina con diritto al trattamento economico e normativo di un redattore con anzianità inferiore a 30 mesi.
Successivamente, in seguito ad apposita CTU contabile, con la sentenza definitiva, ha accertato la sussistenza e l'ammontare delle differenze retributive spettanti all' , CP_1 Part condannando la al pagamento, in suo favore, della somma di € 24.630,53, di cui € 20.366,68 per differenze retributive, € 3.617.46 per rivalutazione monetaria, ed € 646,39 per interessi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ulteriori sulla sorte capitale di € 20.366,68 dal 16 maggio 2023 fino al soddisfo, dichiarando al contempo il diritto di CP_1
all'accantonamento della somma di € 1.416,17 a titolo di quote di trattamento di fine
[...] rapporto.
Parte Avverso tale sentenza propone ora appello la chiedendone la riforma, con conseguente rigetto integrale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio , insistendo per il rigetto del gravame e CP_1 per l'integrale conferma delle sentenze impugnate.
All'esito dell'udienza di discussione dell'11.03.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Parte Con un primo motivo di appello la ensura la sentenza in oggetto laddove riconosce CP_ la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta dal Sig. alle dipendenze della Società, nel periodo compreso tra il 29.3.2018 ed il 31.5.2022, per avere il Giudice di prime cure del tutto omesso di valutare l'eccepita inesistenza di una testata giornalistica registrata per la redazione web ed irrintracciabilità di una vera e propria struttura redazionale di tipo CP_ giornalistico nel “gruppo di lavoro” di appartenenza del Sig. , ossia nell'Area programmi della vicedirezione non giornalistica e, in particolare, nella divisione dedicata all'informazione via web ed all'aggiornamento delle piattaforme social e streaming.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante contesta l'erronea valutazione delle emergenze probatorie, per aver il primo giudice omesso di considerare che le mansioni svolte dall' , anche come riferite dai testi escussi, corrispondono a quelle proprie del CP_1 profilo di inquadramento del dipendente, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accertamento della natura giornalistica del rapporto instaurato tra le parti, vista la mancanza degli elementi caratterizzanti l'attività tipica dei giornalisti, consistenti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella creatività della prestazione tipicamente intellettuale, nella sistematica raccolta ed elaborazione di notizie con approccio personale e critico;
nella finalità informativa della prestazione.
Parte Con il terzo motivo di appello la contesta i conteggi posti a base delle somme liquidate in favore dell' a titolo di differenze retributive per avervi erroneamente il CP_1 giudice di prime cure ricompreso la voce denominata “contingenza conglobata”.
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'odierno appellato è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 29 marzo 2018 in qualità di impiegato di livello 5 presso la
Direzione Rai Sport – Sede di LA, al termine di un percorso professionale iniziato già in CP_ Parte precedenza;
l' , infatti, ha iniziato a collaborare con n forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ––in qualità di impiegato prima di livello 6 e poi di livello
5, presso la TGR – Redazione per la Lombardia e successivamente presso la Direzione Rai
Sport – Sede di LA;
tale percorso si è concluso con l'assunzione in servizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni collettive, successivamente alla sottoscrizione, in data 26.3.2018, di un verbale di conciliazione in sede sindacale.
CP_ A decorrere dal 1.12.2019 è stato assegnato all' il livello 4, sempre con qualifica di impiegato;
successivamente, a decorrere dal 19.4.2021, il profilo professionale dell'originario ricorrente è stato modificato da impiegato ad “assistente ai programmi”, con inquadramento presso il “Coordinamento Area Programmi” della “Vice Direzione non giornalistica”; con decorrenza dal 1.1.2022, in esecuzione delle disposizioni contrattuali (cfr. art. 59, punto b, “Modifiche a regime” del CCL Rai del 2018, in atti), il profilo di “assistente ai programmi” è confluito in quello di “programmista multimediale”.
Part Ai sensi del CCL personale il programmista multimediale è colui che: “Con buona conoscenza della lingua inglese, concorre alla realizzazione - sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario – di prodotti/contenuti sia per l'ambito radiotelevisivo che multipiattaforma, svolgendo nello specifico le seguenti attività, in relazione al livello di competenza: idea, propone, imposta, prepara e realizza prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa e curando, il montaggio, l'edizione e la messa in onda, redige o concorre alla stesura di testi effettuando prestazioni in audio e in video; utilizza apparati di registrazione ed emissione;
svolge tutte le necessarie attività organizzativo amministrative e di supporto, ricercando e proponendo contenuti all'interno e all'esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e fornendo notizie all'Ufficio Stampa. Si occupa della stesura del piano di lavorazione, e della disponibilità del materiale grafico/visivo/sonoro, gestendo tale materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le aree produttive coinvolte eventualmente utilizzando appositi strumenti informatici. Aziona dalla regia telecomandi di apparati di emissione e registrazione e raccoglie i dati per il rapporto artistico di fine trasmissione.”.
Orbene, valutando il materiale probatorio acquisito nel presente giudizio, pienamente esaustivo ai fini del decidere, si può rilevare come l'attività lavorativa svolta dall' si CP_1 sia ampiamente discostata da quanto contrattualmente previsto, avendo lo stesso svolto attività di natura giornalistica, alla luce delle definizione di quest'ultima fornita dalla giurisprudenza di legittimità, più volte chiamata – anche in casi analoghi al presente – a definire il discrimen tra l'attività giornalistica ed altre professioni intellettuali.
Nel giudizio in esame - senza dover considerare le censure formali svolte dall'appellante circa l'omessa iscrizione dell' all'albo dei giornalisti professionisti e/o praticanti, in CP_1 data anteriore al 5.11.2021, peraltro non condivisibili alla stregua di quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16383 del 17/06/2008, secondo cui “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, ma non esclude - non derivando detta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa - che l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale”) -, l'unico elemento dirimente è la valutazione sostanziale dell'attività concretamente svolta dall' in base a quanto provato in CP_1 giudizio, e da tale valutazione emerge che l'attività svolta dall'appellato riveste effettivamente natura giornalistica.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, attraverso un orientamento consolidato, così distingue tra l'attività giornalistica ed altre prestazioni intellettuali: “Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità.” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 23625/2010; Cass. Sez. L. sent. n. 988/2016). Vedasi altresì Cass. n. 1853/2016 secondo cui “Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo”. Dunque, è principio oramai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la figura del Redattore ex art. 1 CNLG ricorre nel caso di attività di elaborazione, analisi ed interpretazione delle notizie o di compilazione di articoli, con apporto personale e critico, in ordine alle notizie ricercate, selezionate e verificate, con stabile inserimento del giornalista nel tessuto organizzativo aziendale ed in concomitanza della esistenza di una struttura di redazione.
Ed invero, l'attività svolta dall'originario ricorrente, come si evince in particolar modo dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, dagli articoli allegati sub 16, 17 e 18 e dalla schermata dell'intervista al campione di ciclismo allegata Persona_1 sub 12 al ricorso dell'ALIA, risulta caratterizzata da quell'elemento, consistente nella
“mediazione culturale” e nell'”apporto soggettivo e creativo”, che differenzia l'attività giornalistica da quella del programmista multimediale.
Infatti, sebbene rientrino nell'attività del programmista anche la raccolta delle informazioni e rielaborazione delle stesse ai fini della realizzazione “di prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa e curando, il montaggio, l'edizione e la messa in onda”, la redazione o concorso “alla stesura di testi”, la ricerca e proposta “di contenuti all'interno e all'esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e fornendo notizie all'Ufficio Stampa”, nonché la “stesura del piano di lavorazione, e della disponibilità del materiale grafico/visivo/sonoro, gestendo tale materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le aree produttive coinvolte”, in essa manca la scelta delle notizie da trattare e del “taglio da dare” ai servizi, che invece caratterizzano gli articoli ed i servizi curati dall' , ancorché condivisi previamente CP_1 con i giornalisti e caporedattori responsabili e da questi ultimi approvati, prima del lancio.
Infatti, l'originario ricorrente ha dedotto che, sin dal 29 marzo 2018, si è quotidianamente occupato della realizzazione di contenuti informativi da diffondere sui social network, della ricerca, selezione ed approfondimento di notizie e documentazione su supporto video, fonico e cartaceo, di editing di servizi giornalistici con scelta delle relative immagini, decidendone la sequenza e redigendo il testo di commento al servizio, di coordinamento giornalistico per eventi sportivi, decidendo l'ordine dei servizi e dei collegamenti, selezionando le immagini da mandare in onda, nonché di realizzare interviste e rielaborare le notizie ricercate, selezionate e verificate, con apporto personale e critico, attività, queste, solo in parte riconducibili al mansionario tipico del programmista multimediale, posto che l' ha CP_1 provato di aver redatto e pubblicato sul sito Rai Sport, plurimi articoli, inerenti all'andamento di diverse competizioni sportive, non riconducibili a meri annunci o commenti con funzione di supporto all'approfondimento di una notizia o all'introduzione di un programma televisivo; non si tratta, infatti, della mera trasposizione in formato web degli articoli redatti da altri giornalisti della o della realizzazione e CP_2 pubblicazione del riassunto degli stessi, o, nel caso delle interviste, dell'anteprima dei programmi ed eventi sportivi curati da altri giornalisti, bensì di approfondimenti articolati, confezionati con apporto soggettivo e creativo e - citando la Suprema Corte - “funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità”.
Infatti, gli articoli prodotti in primo grado, e riprodotti in appello, dall'originario ricorrente manifestano, diversamente da quanto sostiene l'impugnante, quell'apporto soggettivo e creativo, che non necessariamente deve essere dotato di particolare originalità, che connota tipicamente il lavoro del giornalista, sostanziandosi in un personale resoconto dell'autore, o nella personale anticipazione dell'autore di un particolare evento culturale e del suo contenuto, od anche nel commento di particolari avvenimenti di cronaca sportiva.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste capo-redattore responsabile della Tes_1 redazione web, escusso all'udienza del 10.11.2022, è emerso che egli chiedeva al collega non solo di ricercare e selezionare notizie che potessero essere pubblicate sui social CP_1 media e/o che potessero interessare per il sito, ma anche ‹‹ di fare dei pezzi ››: “ io chiedevo CP_ ad di fare un pezzo su qualcosa o di lanciare una rubrica che sarebbe andata in onda di lì a poco … io dicevo al ricorrente di scrivere dei pezzi soprattutto sulla Formula 1, sulla quale era molto ferrato, ma anche sul calcio…i pezzi da lui scritti venivano da me letti e titolati e quindi pubblicati sul sito …il web era strutturato come un giornale …il ricorrente faceva il lancio della puntata che sarebbe andata i onda di lì a poco, scriveva gli argomenti della puntata ed alla fine della scorsa stagione, insieme e a lui mettevamo sul sito la rubrica che sarebbe andata in onda a notte fonda …il ricorrente andava cercando sul web notizie che potevano essere interessanti;
le proponeva e le scriveva … mi proponeva di fare un pezzo… dopo di ciò scriveva il pezzo, me lo mandava via mail, io scrivevo il titolo e lo pubblicavo; il ricorrente era un cacciatore di “chicche” cioè notizie curiose … in CP_ occasione delle Olimpiadi di Pechino, siamo stati io e a coprire gli eventi notturni;
in tale occasione lui scriveva i pezzi, cioè lui faceva partire la diretta ed il pezzo sulle ultime medaglie della giornata, lui raccontava quello che sarebbe successo il giorno dopo e raccontava l'attribuzione delle ultime medaglie”.
Tali dichiarazioni trovano, dunque, pieno riscontro nel suddetto materiale probatorio di natura documentale, nel quale si rinviene che gli articoli de quibus sono stati realizzati direttamente dall' , come è dato evincere nella apposita sezione del sito Rai Sport, CP_1 sotto le voci “data creazione”, “data aggiornamento”, “creato modificato”.
Parte A ciò si aggiunga che, la stessa nel ricorso in appello, ha confermato che
[...]
nel periodo oggetto di causa, era il giornalista responsabile della Testimone_2 struttura web a supporto della direzione di Rai Sport e che l' era addetto CP_1 all'aggiornamento del sito web della testata giornalistica Rai Sport, facendo capo, pertanto, al medesimo, secondo le cui indicazioni caricava “negli appositi spazi, Tes_1 predisposti per alimentare la pagina web, i testi delle notizie realizzate dai giornalisti della
ed il materiale audio/video tratto dalle trasmissioni televisive della , sulla CP_2 CP_2 base delle indicazioni dei giornalisti e Testimone_2 Testimone_3
(cfr. pag. 14 ricorso in appello).
[...]
Ebbene, come si vede, ha confermato che alcuni dei testi Testimone_2 caricati sul sito riguardavano notizie realizzate/selezionate dallo stesso ed erano scritti CP_1 direttamente da quest'ultimo.
Pertanto, non vi è motivo di dubitare circa la natura giornalistica dell'attività svolta Parte dall'originario ricorrente alle dipendenze della
Del resto, lo si ribadisce, l'attività giornalistica, per univoco insegnamento del giudice di legittimità, si estrinseca nella raccolta, nell'elaborazione o nel commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, nella mediazione tra il fatto di cui si acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica, ove il giornalista, nel contesto di siffatta mediazione tra il fatto e la sua diffusione, acquisisce la conoscenza dell'evento, ne valuta la rilevanza in relazione ai destinatari e confeziona il messaggio con apporto soggettivo e creativo (ex multis Cass. 14.8.2023 n. 24636).
Al riguardo, non rileva, infatti, l'eccezione di parte appellante in base alla quale “nell'ambito della Direzione Rai Sport non esiste, né è mai esistita, una “Testata Web” e che l'unica
registrata è quella di Rai Sport”, posto che al di là della registrazione si tratta, CP_2 comunque, del sito di una testata periodica, cui sono addetti i redattori, i caporedattori ed il direttore della testata predetta;
peraltro, non è la registrazione a rendere l'attività giornalistica, ma il contenuto della stessa (cfr. Corte di Appello di Roma, Sentenza n.
1772/2024).
Ed invero, come recentemente precisato dalla Suprema Corte nella Sentenza 25 giugno 2018, n. 16691 “La legge 6 febbraio 1963, n.69, fonte normativa di rango primario dell' attività giornalistica, non enuncia una definizione dell'attività giornalistica proprio al fine di ricomprendervi qualunque attività diretta all'informazione, in qualunque forma svolta e attraverso qualunque mezzo di comunicazione diretto ad un numero indistinto di persone, dovendosi ricomprendere nella ratio della disciplina legale ogni espressione e manifestazione dell'attività informativa … Anche il legislatore del 2001, con l'art. 1 della legge n. 62 del 2001, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione on line, dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato …L'attività giornalistica rimane immutata qualunque sia il mezzo di comunicazione usato (dal termine latino medium) e vale comunque la definizione data, da questa Corte, nel senso che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, l'attualità delle notizie, la tempestività dell'informazione, elementi distintivi rispetto ad altre professioni intellettuali e funzionali a sollecitare l'interesse di una molteplicità di persone verso tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (v., fra le altre, Cass. 10 febbraio 2016, n. 1853 e i precedenti ivi richiamati). … le Sezioni unite della Corte, con sentenza 18 novembre 2016, n. 23469, hanno ribadito l'indifferenza del mezzo usato agli effetti dell'applicazione della tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. allorché … diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati (cfr. Cass., Sez.U, n. 23469 del 2016 cit.) … Le Sezioni Unite penali di questa Corte (con la già richiamata sentenza n. 31022 del 2015, seguita dalla sentenza 18 novembre 2016, n. 23469) hanno già ricordato …l'equiparazione dei giornali – in tutto o in parte – telematici a quelli tradizionali: evidentemente sulla base del riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti – ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicistica – da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento. Nondimeno la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella on line, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (cfr., fra le altre, CGUE
16 dicembre 2008, causa C-73/07, TA AR ed ulteriori precedenti richiamati da Cass., Sez. U. pen. n. 31022 del 2015 cit. e Cass. Sez. U n. 23469 del 2016 cit.).”
Peraltro, dalla corrispondenza prodotta in atti dall'appellato, si evince con chiarezza come anche nell'ambiente di lavoro fosse ampiamente diffusa e condivisa, persino ai vertici aziendali, la convinzione che all' dovesse essere riconosciuto un diverso CP_1 inquadramento professionale, in ragione dello svolgimento, da parte dello stesso, di mansioni ben eccedenti quelle proprie di un programmista multimediale e maggiormente vicine a quelle proprie di un giornalista professionista.
Infatti, nella mail del Direttore allegata sub 15 al ricorso introduttivo del giudizio Parte_2 di primo grado si legge: “E' ormai evidente a tutti che il suo attuale inquadramento aziendale non rappresenta ciò che realmente fa. Andrà studiato per questo bravissimo collega un percorso di crescita professionale legato al web ma non solo. Il delitto più grande sarebbe quello di fargli perdere l'entusiasmo o di limitarne l'operatività per questioni facilmente risolvibili di organizzazione interna nostra.”.
Infine, vanno disattese altresì le contestazioni di parte appellante in base alle quali “nel CP_ periodo per cui è causa, tra il Sig. ed i Sigg. e non sia ravvisabile Tes_1 CP_3 un rapporto di collaborazione strutturata e men che meno un rapporto di dipendenza gerarchica.” (cfr. pag. 35 ricorso in appello), posto che, al contrario, il teste ha Tes_1 affermato: “lui è il collega che si è occupato sempre del web e dei social a LA … il responsabile del web mi disse che a LA c'era il collega Persona_2 CP_1 che si occupava di web … la supervisione e la responsabilità era sempre mia di quello che veniva scritto … come capo redattore ero sempre io che controllavo quanto lui mi proponeva di pubblicare sul sito … lui lavorava a LA e da lì lui lavorava per il web e per i social …a Roma vi erano dei turni ripartiti in tre fasce e coperti da due giornalisti e otto figure non giornalistiche;
in questi turni il ricorrente non c'era perché lui lavorava a
LA; però il ricorrente mi mandava i suoi turni, in modo che io sapessi quando lui era in servizio;
in alcuni casi io ho chiesto che lui fosse presente per determinati eventi, come ho detto soprattutto quelli della Formula 1… in occasione delle Olimpiadi di Pechino, CP_ siamo stati io e a coprire gli eventi notturni”.
Del pari, il teste capo redattore, all'udienza del 15.12.2022 ha dichiarato: “tra CP_3 l'estate 2018 e gennaio 2022 ho comunque lavorato a Rai Sport come capo redattore … io avevo contatti diretti con il ricorrente perché il direttore di allora, chiedeva una Parte_3 presenza più attiva di Rai Sport sui social e era la persona che faceva da riferimento CP_1 per tale settore … era lui che cercava le immagini perché io non avevo il tempo per farlo ma ovviamente controllavo quello che veniva pubblicato;
… tutto quello che veniva pubblicato per ovvie ragioni di responsabilità era sottoposto ad un controllo”.
Analogamente, il teste Direttore di RAI Sport da novembre 2018 a novembre Parte_2 2021, escusso all'udienza del 10.11.2022 ha dichiarato: “quando io ero direttore di Rai sport, lui lavorava prevalentemente per il web di Rai sport e per i social e per le rubriche di rai sport in onda da LA … : il responsabile gerarchico, appartenendo il ricorrente al personale impiegatizio, era cioè il funzionario della segreteria di redazione di Persona_3 CP_ LA, però di fatto rispondeva alle richieste della redazione web o anche della redazione di LA … si era inventato delle possibilità di fare collegamenti CP_1 dall'esterno… se il ricorrente andava sul luogo degli eventi o quando il giornalista rientrava in sede, poteva, secondo le richieste della redazione, prendere il video CP_1 realizzato, selezionare una parte significativa e pubblicarla sul sito e sui social … a seconda di chi era di turno al web (prima vi erano solo e come Tes_1 Tes_3 giornalisti) erano coloro che intervenivano sul sito e decidevano cosa pubblicare e quale rilevanza dare;
questo spettava ai “graduati” prima che io istituissi una line più completa
… la pubblicazione sul sito veniva fatta da tutti i ragazzi che si occupavano del web e quindi anche erano cioè le persone che si occupavano a turno del web;
si trattava CP_1 di una decina di persone;
era personale impiegatizio che prendeva le direttive dalla line giornalistica.”.
Dunque, dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in primo grado risulta pienamente comprovato il vincolo di subordinazione gerarchica tra il ricorrente e la società odierna appellante. Egli era stabilmente inserito nella redazione e nell'organizzazione aziendale, per il soddisfacimento di esigenze produttive ordinarie della al pari degli Pt_1 altri dipendenti della società; era altresì tenuto a rispettare un orario di lavoro ed era, infine, controllato nel proprio dal caporedattore e dagli altri direttori e superiori gerarchici.
Pertanto, i primi due motivi di appello vanno integralmente rigettati, con conseguente pieno riconoscimento della natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti in causa.
Parte Quanto al terzo motivo di appello, con il quale la ritiene che giudice di prime cure abbia errato nel ricomprendere la voce denominata “contingenza conglobata” nelle somme liquidate in favore dell' a titolo di differenze retributive, si osserva quanto segue. CP_1 Il giudice di prime cure, nella sentenza definitiva impugnata, ha affermato “Occorre premettere, avuto riguardo alle osservazioni alla bozza di relazione peritale formulate dalle parti, che, come dedotto dal ricorrente, appare corretto includere tra le somme spettanti anche la “contingenza conglobata” … La convenuta, costituendosi, ha affermato che l'inclusione di tale voce “che ha incidenza sulla 13ma”, sarebbe errata in quanto non sarebbe un istituto previsto contrattualmente. Essa, tuttavia, non ha contestato il documento che indica la contingenza conglobata tra gli elementi retributivi né ha spiegato perché essa dovrebbe soltanto avere incidenza sulla tredicesima mensilità, né ha prodotto altre e diverse tabelle retributive in vigore nel periodo oggetto di causa. Né possono prendersi in considerazione, in quanto tardivamente espresse, le osservazioni formulate sul punto alla bozza di relazione peritale, volte a privare di valore le dette tabelle ed a dimostrare, con nuovi documenti (ad es., buste paga di altro lavoratore), la non spettanza della somma in questione. La carenza della contestazione nella memoria di costituzione impone perciò di ritenere incluso l'elemento in questione.”.
Sul punto, l'appellante, nulla ha contestato, omettendo, invero, di illustrare il diverso iter logico- giuridico che avrebbe dovuto seguire il primo giudice, per addivenire ad una diversa decisione, e di fornire precisazioni, chiarimenti e/o proposte interpretative tendenti ad una differente valutazione degli elementi di causa.
Pertanto, in questa sede, se ne condividono pienamente le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, posto che le preclusioni assertive e probatorie nel rito del lavoro impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo, il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, con preclusione di ogni allegazione tardiva. Peraltro, la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni contenute nel ricorso o nella memoria di costituzione è consentita esclusivamente alla prima udienza e solo “se ricorrono gravi motivi … previa autorizzazione del giudice” (art. 420, comma 1 cod. proc. civ.).
Pertanto, il giudice è tenuto a considerare ai fini della decisione solo i fatti, comprovati o non contestati, affermati tempestivamente dalle parti, con impossibilità di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti. Ammettere l'allegazione di fatti nuovi nel corso del processo comporterebbe la compromissione del sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e dei relativi mezzi di prova.
Ed invero, benché nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado sia stata eccepita la non debenza della contingenza de qua, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, l'odierna appellante non ha, tuttavia, contestato tempestivamente il documento giustificativo della pretesa voce di retribuzione, ossia le tabelle dei minimi prodotte dall'originario ricorrente;
ne discende la novità e inammissibilità di ogni ulteriore eccezione al riguardo, dovendo, per l'effetto, ritenersi dovuta altresì la contingenza conglobata, in forza delle tabelle contestate tardivamente e, dunque, Parte inammissibilmente, dalla
Peraltro, lo stesso CTP della RAI, nelle osservazioni alla bozza di CTU, ha precisato che l'istituto della contingenza conglobata non esiste come voce retribuiva in nessun contratto collettivo, trattandosi di un espediente economico congegnato, a partire dagli anni 50, per adeguare automaticamente le retribuzioni al costo della vita, al fine di assicurarne via via il potere di acquisto a seconda degli indici di inflazione, tramite periodici incrementi dell'indennità di contingenza;
tale incremento contingente, in forza dell'accordo interconfederale del 1975, art. 3, è stato conglobato nello stipendio base di ciascun settore e, pertanto, inserito nelle tabelle dei minimi, come voce, non autonoma, e variabile della retribuzione, assorbita nella contingenza.
Ne discende l'irrilevanza dell'assenza di tale voce all'interno delle previsioni contrattuali, dovendo, piuttosto, farsi riferimento alle tabelle dei minimi.
Ebbene tali tabelle, regolarmente prodotte dall'originario ricorrente, non sono state contestate dalla RAI, se non tardivamente in sede di osservazioni alla bozza di CTU;
pertanto, le stesse devono ritenersi applicabili al caso di specie a prescindere dalla circostanza, dedotta dall'appellante, che non si tratti di documenti ufficiali, ma di fogli di lavoro modificabili, che, in ogni caso, non esclude l'applicabilità delle voci ivi riportate.
Per quanto sinora esposto, anche il terzo ed ultimo motivo di appello devono essere rigettati.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro € 3.798,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste