TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2022
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1260/2022
Il 17 ottobre 2025 il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le conclusioni delle parti lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
IN HI
1 di 5 N. R.G. 1260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN HI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1260/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 LU AN e dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO MARIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 7 20100 MILANO, C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 3/1 42016 GUASTALLA presso il difensore avv. LU AN. APPELLANTE contro
IN QUALITA' DI Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FALZONE GIAMPIERO elettivamente domiciliato in VIA NATALINO CORAZZA 7/7 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. FALZONE GIAMPIERO. APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 di 5 Con atto di citazione in appello, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Modena, sostenendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere vessatorie le clausole in virtù delle quali era stato chiesto il pagamento di € 3.250,00 a titolo di corrispettivo per il recesso dal contratto (art. 13 condizioni generali).
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza, non avendo il CP_2 professionista fornito prova della non vessatorietà delle clausole e ribadendo le domande in primo grado.
A seguito del decesso della parte appellata, il processo veniva riassunto nei confronti dell'unico erede.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato.
In particolare, risulta che il pagamento sia stato richiesto da in Parte_1 virtù dell'art. 13 delle condizioni di vendita per cui: “fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 3, qualora il Cliente, successivamente al termine fissato al precedente articolo 3, disdica l'ordine, avrà diritto a trattenere l'importo già Pt_1 versato. Qualora il bene sia interamente prodotto e presso i magazzini Pt_1 disponibile per il Cliente, quest'ultimo in caso di disdetta, sarà tenuto a corrispondere
l'importo massimo del 50% dell'importo totale dell'ordine, comprensivo dell'acconto già versato”.
La parte appellante non ha, tuttavia, fornito prova dei presupposti per la richiesta di pagamento: in particolare, non è stato provato che il bene ordinato da CP_2 fosse stato interamente prodotto e si trovasse in giacenza presso i propri magazzini, considerato che la documentazione prodotta non appare univocamente riferibile all'ordine della parte appellata (non essendoci specifiche allegazioni e prove sulla corrispondenza tra il numero di ordine della sig.ra e quello risultante nella CP_2 documentazione), emergendo, anzi, che essa porta le date del 27-29 giugno, cioè pochi giorni dopo alla conclusione dell'ordine (18.6.2025) e ancor prima della scadenza del termine di 14 giorni per il recesso ad nutum previsto contrattualmente, rendendo tutto ciò inverosimile la prospettazione di parte attorea.
Inoltre, come rilevato dal giudice di primo grado, non è stata fornita prova della non vessatorietà della clausola, che per legge si presume fino a prova contraria.
3 di 5 Come noto, l'art. 33 del Cod. del Consumo prevede che:
“1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
… f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
…”.
L'art. 34 Codice del consumo prevede che:
“1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
… 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.”.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta, non è emersa la prova di una trattativa individuale con la consumatrice, prova che incombeva sul professionista.
Al riguardo, si ritiene non dirimente la testimonianza resa dall'agente della società appellante, il quale si limitava ad affermare di aver letto il contratto (predisposto dalla parte appellante) insieme alla consumatrice quasi novantenne e di averle lasciato dei cataloghi.
Inoltre, solo in sede di appello, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado di aver revocato l'ammissione dell'unico teste direttamente a conoscenza dei fatti (il convivente della sig. poi deceduto): tuttavia, non emerge CP_2 Parte_2 nei verbali della causa di primo grado alcuna contestazione circa tale decisione, con la conseguenza che tale eventuale nullità relativa deve ritenersi sanata.
4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte
(con esclusione della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
, disattese o assorbite tutte le Controparte_3 contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 719/2021 del
Giudice di Pace di Modena.
2- CONDANNA al pagamento in favore di in Parte_3 Controparte_1 qualità di erede di delle spese processuali per il presente grado di CP_2 giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- DISPONE il pagamento ex art. 13 T.U. Spese di giustizia di un importo pari al doppio del contributo unificato in capo alla parte appellante soccombente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 17 ottobre 2025
Il Giudice
IN HI
5 di 5
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1260/2022
Il 17 ottobre 2025 il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le conclusioni delle parti lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
IN HI
1 di 5 N. R.G. 1260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN HI, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1260/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 LU AN e dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO MARIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 7 20100 MILANO, C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 3/1 42016 GUASTALLA presso il difensore avv. LU AN. APPELLANTE contro
IN QUALITA' DI Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FALZONE GIAMPIERO elettivamente domiciliato in VIA NATALINO CORAZZA 7/7 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. FALZONE GIAMPIERO. APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 di 5 Con atto di citazione in appello, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Modena, sostenendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere vessatorie le clausole in virtù delle quali era stato chiesto il pagamento di € 3.250,00 a titolo di corrispettivo per il recesso dal contratto (art. 13 condizioni generali).
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza, non avendo il CP_2 professionista fornito prova della non vessatorietà delle clausole e ribadendo le domande in primo grado.
A seguito del decesso della parte appellata, il processo veniva riassunto nei confronti dell'unico erede.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato.
In particolare, risulta che il pagamento sia stato richiesto da in Parte_1 virtù dell'art. 13 delle condizioni di vendita per cui: “fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 3, qualora il Cliente, successivamente al termine fissato al precedente articolo 3, disdica l'ordine, avrà diritto a trattenere l'importo già Pt_1 versato. Qualora il bene sia interamente prodotto e presso i magazzini Pt_1 disponibile per il Cliente, quest'ultimo in caso di disdetta, sarà tenuto a corrispondere
l'importo massimo del 50% dell'importo totale dell'ordine, comprensivo dell'acconto già versato”.
La parte appellante non ha, tuttavia, fornito prova dei presupposti per la richiesta di pagamento: in particolare, non è stato provato che il bene ordinato da CP_2 fosse stato interamente prodotto e si trovasse in giacenza presso i propri magazzini, considerato che la documentazione prodotta non appare univocamente riferibile all'ordine della parte appellata (non essendoci specifiche allegazioni e prove sulla corrispondenza tra il numero di ordine della sig.ra e quello risultante nella CP_2 documentazione), emergendo, anzi, che essa porta le date del 27-29 giugno, cioè pochi giorni dopo alla conclusione dell'ordine (18.6.2025) e ancor prima della scadenza del termine di 14 giorni per il recesso ad nutum previsto contrattualmente, rendendo tutto ciò inverosimile la prospettazione di parte attorea.
Inoltre, come rilevato dal giudice di primo grado, non è stata fornita prova della non vessatorietà della clausola, che per legge si presume fino a prova contraria.
3 di 5 Come noto, l'art. 33 del Cod. del Consumo prevede che:
“1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
… f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
…”.
L'art. 34 Codice del consumo prevede che:
“1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
… 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.”.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta, non è emersa la prova di una trattativa individuale con la consumatrice, prova che incombeva sul professionista.
Al riguardo, si ritiene non dirimente la testimonianza resa dall'agente della società appellante, il quale si limitava ad affermare di aver letto il contratto (predisposto dalla parte appellante) insieme alla consumatrice quasi novantenne e di averle lasciato dei cataloghi.
Inoltre, solo in sede di appello, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado di aver revocato l'ammissione dell'unico teste direttamente a conoscenza dei fatti (il convivente della sig. poi deceduto): tuttavia, non emerge CP_2 Parte_2 nei verbali della causa di primo grado alcuna contestazione circa tale decisione, con la conseguenza che tale eventuale nullità relativa deve ritenersi sanata.
4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte
(con esclusione della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
, disattese o assorbite tutte le Controparte_3 contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 719/2021 del
Giudice di Pace di Modena.
2- CONDANNA al pagamento in favore di in Parte_3 Controparte_1 qualità di erede di delle spese processuali per il presente grado di CP_2 giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- DISPONE il pagamento ex art. 13 T.U. Spese di giustizia di un importo pari al doppio del contributo unificato in capo alla parte appellante soccombente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 17 ottobre 2025
Il Giudice
IN HI
5 di 5