Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1195
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Sentenza 17 ottobre 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Evelina Ticchi del Tribunale di Modena, con riferimento alla causa civile n. R.G. 1260/2022. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che le clausole contrattuali relative al pagamento di un corrispettivo per il recesso fossero valide e non vessatorie. Dall'altra parte, l'appellato ha chiesto la conferma della sentenza, argomentando che l'appellante non avesse dimostrato la non vessatorietà delle clausole in questione.

Il Giudice ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Nella sua motivazione, ha evidenziato che l'appellante non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che il bene fosse stato interamente prodotto e disponibile, come richiesto dalle condizioni contrattuali. Inoltre, ha sottolineato che la presunzione di vessatorietà delle clausole, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, non era stata superata dall'appellante, il quale non ha dimostrato che le clausole fossero state oggetto di trattativa individuale. Pertanto, il Giudice ha ritenuto infondato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1195
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1195
    Data del deposito : 17 ottobre 2025

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