TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/09/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Federica Canigiani
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Federica Canigiani
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 5.10.2022 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 12.5.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i SInori
e chiedevano disciplinarsi le modalità di CP_1 Parte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali sono poste a carico del SInor CP_1
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
- il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i canoni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del medesimo presso ciascun genitore;
- I tempi di permanenza del figlio assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario:
-un giorno a settimana, solitamente il mercoledì, dalle ore 17:00 fino alle ore
9:00 del giorno successivo quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
-un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 15:00 fino alle ore 20:00 della domenica;
-durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro il 30 giugno per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie, 31 gennaio per quelle pasquali;
-il criterio dell'alternanza fra i genitori sarà seguito anche per le altre festività durante l'anno;
-eventuali periodi di vacanza non goduti potranno essere recuperati dai genitori allorquando possibile, previa congrua comunicazione;
2 -resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri del figlio, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale CP_1 Parte_1 assegno perequativo dell'ordinario mantenimento del figlio , la Per_1 somma mensile di € 200,00 (#duecento/00#), somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata Parte_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
- Il SI. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico CP_1 universale sia percepito al 100% dalla SI.ra . Parte_1
- I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, pertanto, l'un genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, la propria quota parte.
- Le spese del presente giudizio verranno sostenute interamente dal SI.
CP_1
- Le condizioni di cui al presente atto verranno applicate dai genitori fin dal deposito del ricorso.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di conSIlio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Federica Canigiani
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Federica Canigiani
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 5.10.2022 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 12.5.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i SInori
e chiedevano disciplinarsi le modalità di CP_1 Parte_1 affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali sono poste a carico del SInor CP_1
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
- il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i canoni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del medesimo presso ciascun genitore;
- I tempi di permanenza del figlio assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario:
-un giorno a settimana, solitamente il mercoledì, dalle ore 17:00 fino alle ore
9:00 del giorno successivo quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
-un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 15:00 fino alle ore 20:00 della domenica;
-durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro il 30 giugno per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie, 31 gennaio per quelle pasquali;
-il criterio dell'alternanza fra i genitori sarà seguito anche per le altre festività durante l'anno;
-eventuali periodi di vacanza non goduti potranno essere recuperati dai genitori allorquando possibile, previa congrua comunicazione;
2 -resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri del figlio, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale CP_1 Parte_1 assegno perequativo dell'ordinario mantenimento del figlio , la Per_1 somma mensile di € 200,00 (#duecento/00#), somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata Parte_1 annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
- Il SI. presta il proprio consenso affinché l'assegno unico CP_1 universale sia percepito al 100% dalla SI.ra . Parte_1
- I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, pertanto, l'un genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, la propria quota parte.
- Le spese del presente giudizio verranno sostenute interamente dal SI.
CP_1
- Le condizioni di cui al presente atto verranno applicate dai genitori fin dal deposito del ricorso.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di conSIlio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3