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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.07.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 23640/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA) alla via Vittorio Veneto n. 374/E, presso lo studio dell'avv. Valentina Criscuolo, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L'OPPONENTE: dichiarare cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER L'OPPOSTO: dichiarare cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.11.2024, esponeva di aver Parte_1 ricevuto a mezzo A/R, in data 26.9.2024, l'avviso di addebito n. 371/2023/0005554640000, emesso per il recupero della somma complessiva di € 11.542,91 relativamente al periodo dal
01/2013 al 01/2013, asseritamente dovuta per “mancati versamenti contributivi a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, deducendo la mancata notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione antecedenti la notifica dell'avviso di addebito de quo.
Lamentava, in ogni caso, l'illegittimità e/o nullità della notifica relativa all'avviso di addebito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più stato il legale rappresentante della a partire dal 22.4.2010, come da visura in atti. Controparte_2
Tanto premesso, deducendo la illegittimità della pretesa contributiva, conveniva innanzi al CP_ Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, l'annullamento in tutto o in parte dell'avviso di addebito, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver annullato l'avviso di addebito e di averne dato comunicazione all'interessato in data 04.3.2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 25.3.2025, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 01.7.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Tanto premesso, nella specie, l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio (cfr. all. 1-2 “relazione istruttoria” e “comunicazione sgravio”, memoria di costituzione) determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite. CP_ Nel caso in esame, come detto, è pacifico che l' abbia comunicato al ricorrente l'annullamento dell'avviso di addebito in data 04.3.2025, ossia solo in data successiva alla notifica del presente ricorso (avvenuta il 20.11.2024).
In ogni caso, dalla documentazione in atti è emerso che il sig. non era più il legale Parte_1 rappresentante della sin dall'aprile del 2010 (cfr. visura camerale); pertanto, Controparte_2 trattandosi di soggetto privo di legittimazione passiva relativamente ad omessi versamenti vantati CP_ CP_ dall' per l'anno 2013, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto del comportamento processuale delle parti e della limitata attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Valentina Criscuolo dichiaratasi antistataria. 3
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA, come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, lì 02.7.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.07.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 23640/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 C.F._1
Annunziata (NA) alla via Vittorio Veneto n. 374/E, presso lo studio dell'avv. Valentina Criscuolo, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER L'OPPONENTE: dichiarare cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER L'OPPOSTO: dichiarare cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.11.2024, esponeva di aver Parte_1 ricevuto a mezzo A/R, in data 26.9.2024, l'avviso di addebito n. 371/2023/0005554640000, emesso per il recupero della somma complessiva di € 11.542,91 relativamente al periodo dal
01/2013 al 01/2013, asseritamente dovuta per “mancati versamenti contributivi a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, deducendo la mancata notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione antecedenti la notifica dell'avviso di addebito de quo.
Lamentava, in ogni caso, l'illegittimità e/o nullità della notifica relativa all'avviso di addebito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più stato il legale rappresentante della a partire dal 22.4.2010, come da visura in atti. Controparte_2
Tanto premesso, deducendo la illegittimità della pretesa contributiva, conveniva innanzi al CP_ Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, l'annullamento in tutto o in parte dell'avviso di addebito, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver annullato l'avviso di addebito e di averne dato comunicazione all'interessato in data 04.3.2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 25.3.2025, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 01.7.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Tanto premesso, nella specie, l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio (cfr. all. 1-2 “relazione istruttoria” e “comunicazione sgravio”, memoria di costituzione) determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite. CP_ Nel caso in esame, come detto, è pacifico che l' abbia comunicato al ricorrente l'annullamento dell'avviso di addebito in data 04.3.2025, ossia solo in data successiva alla notifica del presente ricorso (avvenuta il 20.11.2024).
In ogni caso, dalla documentazione in atti è emerso che il sig. non era più il legale Parte_1 rappresentante della sin dall'aprile del 2010 (cfr. visura camerale); pertanto, Controparte_2 trattandosi di soggetto privo di legittimazione passiva relativamente ad omessi versamenti vantati CP_ CP_ dall' per l'anno 2013, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con
D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto del comportamento processuale delle parti e della limitata attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Valentina Criscuolo dichiaratasi antistataria. 3
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA, come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, lì 02.7.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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