Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1119
TAR
Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
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TAR
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 8 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando e/o in procedendo; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza sul presunto inadempimento della ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la risoluzione del contratto per grave inadempimento sia una fattispecie tipica di annotazione nel casellario Anac, la cui utilità è generalmente riconosciuta. Ha inoltre affermato che l'Anac non ha poteri di valutazione discrezionale sulla gravità dei fatti, ma solo sull'utilità della notizia. Nel merito, ha considerato che le specifiche tecniche indicate nella RDO erano vincolanti e che l'amministrazione ha agito ragionevolmente nel contestare la non conformità dell'offerta e nel procedere alla risoluzione contrattuale. La Corte ha anche sottolineato che l'appellante non ha fornito prova sufficiente dell'idoneità dei PC offerti.

  • Rigettato
    Error in iudicando e/o in procedendo; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza sul presunto ritardo nella fornitura

    La Corte ha ritenuto che il riferimento al ritardo nella fornitura non fosse irragionevole, dato che la difformità dei PC offerti rispetto a quelli indicati nella RDO ha provocato il ritardo lamentato dall'amministrazione. La valutazione dell'amministrazione al riguardo non è stata considerata irragionevole.

  • Rigettato
    Error in iudicando e/o in procedendo; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza sugli elementi di straordinarietà della fattispecie che escludono l'ipotesi dell'illecito professionale

    La Corte ha ritenuto che non emergessero circostanze straordinarie tali da elidere l'inadempimento contestato alla -OMISSIS-. Ha inoltre chiarito che il riferimento dell'amministrazione alla verifica di conformità dell'offerta in sede di stipula del contratto riguardava il rapporto tra l'offerta e la richiesta, non la condotta successiva dell'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia del Tar sulla inottemperanza dell’Anac alle ordinanze presidenziali

    La Corte ha ritenuto irrilevante la dedotta inottemperanza alle ordinanze istruttorie e la tardiva produzione documentale da parte dell'Anac, poiché le argomentazioni già esposte erano sufficienti a confermare l'infondatezza delle doglianze dell'appellante.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 12 febbraio 2026, che respinge l'appello di una società contro un provvedimento dell'ANAC riguardante l'annotazione nel casellario informatico della risoluzione di un contratto per grave inadempimento. La società appellante contestava la legittimità della risoluzione, sostenendo che i PC forniti erano equivalenti a quelli richiesti e che la stazione appaltante aveva modificato le specifiche in corso d'opera senza prorogare i termini di gara. Il giudice ha ritenuto che l'ANAC avesse correttamente annotato la risoluzione, evidenziando che l'offerta della società non rispettava le specifiche tecniche richieste, causando un ritardo nella fornitura. La sentenza sottolinea che l'ANAC non ha poteri discrezionali in merito alla gravità dei fatti segnalati, ma deve valutare l'utilità della notizia per le stazioni appaltanti. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento giustificava l'annotazione, confermando la legittimità dell'operato dell'ANAC e del giudice di primo grado. La società è stata condannata al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1119
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1119
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo