Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2024
Sentenza 8 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2026REG.PROV.COLL.
N. 08168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8168 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Giuri in Milano, viale Bianca Maria, 25;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13363/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. RT UR e uditi per le parti gli avvocati Manzi su delega dell’avv. Massimino, Fonderico e l’avvocato dello Stato Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado la -OMISSIS- s.r.l. chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione di annotazione nel relativo casellario informatico della risoluzione del contratto per la fornitura di 130 PC desktop disposta a carico della stessa -OMISSIS- dalla stazione appaltante -OMISSIS-per grave ritardo nell’esecuzione contrattuale.
Per quanto di rilievo, la suddetta risoluzione era stata disposta perché la -OMISSIS- aveva indebitamente previsto la consegna di PC diversi da quelli indicati negli atti di gara, provocando così un grave ritardo nella fornitura.
2. Con il suddetto ricorso la -OMISSIS- censurava, in sintesi: che l’Anac non avesse adeguatamente considerato la circostanza per cui i PC offerti erano equivalenti o superiori rispetto a quelli indicati nella richiesta d’offerta (cd. “RDO”); che solo in corso di gara la stazione appaltante aveva chiarito come i PC richiesti dovessero coincidere con quelli già in uso presso la stessa, senza peraltro prevedere neanche una proroga del termine di presentazione delle offerte; la carenza o insufficienza istruttoria, avendo Anac pubblicato l’annotazione in difetto di un’effettiva utilità della notizia.
3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell’Anac e della -OMISSIS- -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che la sezione B del casellario Anac dovesse contenere tutte le notizie e informazioni relative agli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità e affidabilità dell’operatore, in termini strumentali alle corrispondenti valutazioni spettanti alle stazioni appaltanti.
Nella specie, l’interessata aveva formulato un’offerta (vantaggiosa) che presupponeva in realtà la fornitura di PC diversi da quelli le cui specifiche tecniche erano chiaramente indicate negli atti di gara, e che implicava peraltro tempistiche più lunghe. Il che aveva determinato la risoluzione per inadempimento del contratto e, a seguire, il ritardo nell’approvvigionamento della fornitura, di cui si dava conto nell’annotazione.
Alla luce di ciò, essendo confermato che l’offerta riguardava un prodotto diverso da quello richiesto e che l’interessata non intendeva contestare la risoluzione disposta dalla -OMISSIS-, non v’erano ragioni in base alle quali l’Anac avrebbe dovuto ritenere di non procedere all’annotazione, considerato che la stessa Anac non deve sostituirsi alla stazione appaltante nelle relative valutazioni, né è investita della controversia sulla gravità dell’inadempimento a fondamento della risoluzione contrattuale, essendo chiamata solo a valutare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità, nella specie senz’altro sussistente a fronte della suddetta fornitura predisposta per beni diversi da quelli richiesti dalla stazione appaltante.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la -OMISSIS- deducendo:
I) sul presunto inadempimento della ricorrente: error in iudicando e/o error in procedendo ; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza;
II) sul presunto ritardo nella fornitura: error in iudicando e/o error in procedendo ; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza;
III) sugli elementi di straordinarietà della fattispecie che escludono l’ipotesi dell’illecito professionale: error in iudicando e/o error in procedendo ; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza;
IV) omessa pronuncia del Tar sulla inottemperanza dell’Anac alle ordinanze presidenziali: error in iudicando e/o error in procedendo ; eccesso di potere giurisdizionale; manifesto travisamento degli elementi di fatto e di diritto; carente motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
5. Resistono al gravame l’Anac e la -OMISSIS-e -OMISSIS-, chiedendone la reiezione.
6. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, stante il rigetto nel merito dell’appello
2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel trascurare che l’annotazione al casellario Anac presuppone una valutazione di quest’ultima Autorità in ordine alla “utilità” della notizia pubblicata, al fine di consentire ad altre stazioni appaltanti di apprezzare l’affidabilità del contraente.
In tale contesto, il Tar avrebbe trascurato che mancava del tutto, nella specie, il presupposto oggettivo per la segnalazione all’Anac in termini di inadempimento contrattuale che giustificasse la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Segnatamente, a seguito della presunta non conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche prescritte, l’amministrazione avrebbe dovuto, semmai, revocare l’aggiudicazione a favore di -OMISSIS- anziché stipulare il contratto per disporne subito dopo la risoluzione per presunto inadempimento.
In tale prospettiva, solo dopo la stipula del contratto l’amministrazione contestava che i PC offerti da -OMISSIS- non fossero conformi alle specifiche tecniche indicate nella RDO, e sulla base di tale presunto grave inadempimento dichiarava la risoluzione del contratto; per converso, l’amministrazione avrebbe dovuto prima verificare la conformità dell’offerta alle specifiche richieste e solo dopo pervenire alla stipulazione del contratto.
Di qui l’illegittimità dell’annotazione, avvenuta in assenza del relativo presupposto oggettivo, e cioè un inadempimento che giustificasse la risoluzione del contratto.
2.1. Col secondo motivo d’impugnazione l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel far riferimento a un “ritardo nella fornitura” in cui la -OMISSIS- sarebbe incorsa in conseguenza dell’offerta di un prodotto diverso da quello prescritto.
Al riguardo il giudice di primo grado avrebbe trascurato che la -OMISSIS- non è incorsa in alcun ritardo, considerato che la stessa ha offerto un prodotto che la stazione appaltante ha rifiutato in funzione di un’esigenza ( i.e. , che i componenti forniti dall’impresa fossero utili a sostituire quelli di PC già in uso presso la -OMISSIS-) resa nota solo dopo la conclusione della procedura.
In proposito, non potevano ritenersi utili i chiarimenti offerti dalla stazione appaltante solo in corso di gara, considerato che alcuna modifica agli atti di gara era stata a tal fine apportata, né era stato in alcun modo esteso il termine originario per la presentazione delle offerte.
In tale contesto, non era inizialmente ipotizzabile che l’amministrazione pretendesse di utilizzare i PC richiesti come pezzi di ricambio di altri già posseduti, così giustificando la vincolatività delle specifiche tecniche, sicché la relativa comunicazione in corso di procedura (peraltro, avvenuta successivamente alla presentazione dell’offerta della -OMISSIS-) sarebbe da qualificarsi alla stregua di una inammissibile modifica delle condizioni di gara.
Sotto altro profilo, il ristretto lasso temporale intercorso tra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ( i.e. , 19 novembre 2021) e la decisione di dichiarare la risoluzione del contratto (9 dicembre 2021) escluderebbe che possa ravvisarsi nella specie un ritardo esecutivo significativo per la stazione appaltante.
2.2. Col terzo motivo, l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel trascurare che l’interessata aveva ben evidenziato, sia nel corso del procedimento, che in giudizio davanti al Tar, le circostanze straordinarie che avevano caratterizzato la vicenda e che avrebbero consentito di escludere l’esistenza di un illecito professionale tale da giustificare l’annotazione della risoluzione contrattuale.
Segnatamente, il Tar avrebbe dovuto apprezzare l’assenza di un’utilità della notizia, ai fini dell’annotazione al casellario Anac, alla luce dei numerosi elementi in grado di escludere la sussistenza nella specie di un grave illecito professionale, fra cui: l’assenza di indicazioni nella RDO circa il fatto che i PC dovessero essere compatibili col parco macchine esistente; la comunicazione postuma della -OMISSIS- (successiva alla stipulazione del contratto) con cui si rendeva noto che i PC dovessero essere identici a quelli indicati nella RDO; l’irrilevanza a tal fine dei chiarimenti forniti dall’amministrazione in corso di procedura, con effetto modificativo sul contenuto della lex specialis in assenza di nuovo termine per la presentazione dell’offerta; il fatto che il contratto richiamasse le caratteristiche tecniche di cui ai documenti d’offerta, nei quali tuttavia non era stato consentito alla concorrente di indicare altro che il prezzo offerto, in un contesto dunque in cui la -OMISSIS- avrebbe dovuto al più revocare l’aggiudicazione a -OMISSIS- anziché stipulare il contratto per poi disporne la risoluzione per inadempimento; il fatto che la stessa stazione appaltante, all’atto della stipula del contratto, avesse dato conto di aver verificato la conformità dell’offerta alla RDO.
Di qui l’assenza di elementi tali da configurare un inadempimento idoneo a giustificare l’annotazione al casellario.
2.3. Col quarto motivo di gravame, l’appellante deduce che le circostanze esposte coi precedenti motivi di doglianza dovrebbero ritenersi accertate in conseguenza dell’omessa ottemperanza alle ordinanze istruttorie presidenziali da parte dell’Anac, con cui si era chiesto a quest’ultima di depositare una relazione sulla vicenda, con produzione della relativa documentazione, incombente successivamente sollecitato dal Tar.
Dalla mancata ottemperanza dell’amministrazione alle suddette ordinanze il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova ex art. 64, comma 4, Cod. proc. amm. in ordine all’assenza di giustificazioni sull’annotazione della risoluzione contrattuale nel casellario informatico dell’Anac alla luce dei motivi di doglianza espressi da -OMISSIS-, non tempestivamente contestati dalla stessa Anac per il tramite della relazione richiesta dal Tar in sede istruttoria.
In tale contesto, anche la documentazione depositata in giudizio dall’Anac in violazione dei termini di legge dovrebbe ritenersi inammissibile.
2.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e parziale sovrapponibilità di alcune delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
2.4.1. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676) ” (Cons. Stato, V, 17 dicembre 2025, n. 10013; 26 agosto 2025, n. 7106; 31 ottobre 2025, n. 8471; 30 maggio 2025, n. 4717).
A tali ultimi fini è stato altresì osservato che “ la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi, per l’Autorità, un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata: ‘ …da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico ’ (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 quater, n. 5834 del 2024) ” (Cons. Stato, n. 8471 del 2025, cit.); ciò in un contesto in cui, appunto, “ l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448) ” (Cons. Stato, n. 7106 del 2025, cit.).
In tale contesto, “ l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836) ” (Cons. Stato, V, 12 agosto 2025, n. 7030 e richiamo ivi menzionato).
D’altra parte, la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione “ non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale ”, di guisa che “ Non occorre [neppure] attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta […] che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico ” (Cons. Stato, V, 14 agosto 2024, n. 7141).
2.4.2. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie emerge la non fondatezza del gravame proposto dalla -OMISSIS-.
2.4.2.1. Sotto un primo profilo, l’annotazione controversa attiene a una determinazione di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, rispetto alla quale è senz’altro ravvisabile un’utilità dell’informazione, trattandosi appunto di fattispecie risolutoria per inadempimento, integrante ipotesi tipica di annotazione che in base alla su richiamata giurisprudenza non richiede particolari ragioni motivazionali in ordine all’utilità (cfr., per la rilevanza di siffatti provvedimenti, anche l’art. 8, comma 1, lett. b) , Regolamento Anac di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, applicabile ai procedimenti concernenti le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 1, Regolamento di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, poi a sua volta sostituito giusta delibera n. 225 del 14 maggio 2025, di cui cfr. peraltro, oggi, il corrispondente art. 8, comma 2, lett. a) ; cfr. peraltro, nella specie, la determina impugnata, in cui si legge, dopo la descrizione dei fatti segnalati: “ questa Autorità considera utile la notizia segnalata e pertinente con le finalità di tenuta del Casellario in quanto riconducibile alla risoluzione del contratto per grave illecito professionale ”, considerato che “ la decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione giudicatrice per significative questioni verificatesi nella sua esecuzione, deve poter essere presa in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto ai fini della valutazione circa l’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce ”).
2.4.2.2. Allo stesso modo, non può ritenersi nella specie illegittimo od irragionevole l’apprezzamento circa la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, nell’ambito dei limitati margini a tal fine riconosciuti all’Anac alla luce dei suesposti principi condivisibilmente affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
In tale contesto, non è di suo conducente - né, comunque, foriero di una manifesta infondatezza delle contestazioni - il richiamo al fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto revocare l’aggiudicazione anziché stipulare il contratto per risolverlo successivamente per inadempimento: il bando contenente la RDO indicava chiaramente, infatti, le specifiche tecniche richieste e prevedeva la vincolatività di quanto previsto nella documentazione di gara, ammettendo ribassi sulla sola componente del prezzo.
D’altra parte, la stessa -OMISSIS- - conformemente alle previsioni della RDO - si limitava a prevedere il ribasso sul prezzo, richiamando per il resto (e così aderendo) al contenuto della detta RDO (cfr. il documento d’offerta, in atti, cui è peraltro annessa anche dichiarazione ove “ Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo […] che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili […] nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte ”).
In tale contesto - per quanto di rilievo nella presente sede, ai limitati fini cioè della legittimità della valutazione di non manifesta infondatezza delle contestazioni mosse all’interessata - va osservato come l’oggetto della fornitura risultasse indicato nella RDO e vincolante per gli offerenti, sicché non è dato ravvisare profili di manifesta irragionevolezza nell’operato della stazione appaltante che ha dato corso alla stipulazione del contratto all’esito della gara.
La rilevanza delle suddette specifiche tecniche era stata peraltro espressa dall’amministrazione anche mediante chiarimenti, rispondendo al quesito “ È possibile fornire PC desktop con componenti alternativi a quelli indicati? ” nel senso che “ I vendor e le caratteristiche tecniche specificate per i componenti indicati devono essere rispettati e pertanto non possono essere proposti componenti diversi da quelli specificati.
Le specifiche tecniche di cui alla gara sono frutto di una accurata valutazione interna alla -OMISSIS-, in particolare volta alla selezione di hardware affidabile e con adeguate qualità di performance e robustezza. La scelta dei vendor e delle caratteristiche tecniche dei componenti è inoltre finalizzata alla potenziale riusabilità dell’hardware con PC già in uso presso la stazione appaltante ”. All’ulteriore quesito, “ In merito alla vostra risposta sulle componenti indicate in capitolato, sottolineiamo che quanto da voi scritto contrasta con l’art 68 comma 13 del Codice degli Appalti, in cui viene chiaramente scritto che non è possibile fare menzione di modelli o brand che avrebbero il risultato di favorire o eliminare alcune imprese/prodotti. Offrire componenti di marche diverse da quelle indicate, ma tecnologicamente equivalenti, non compromette la compatibilità con eventuali altri PC in vostro possesso, pertanto non ci sembra essere una motivazione che giustifichi l’esclusione di offerte equivalenti ”, la stazione appaltante rispondeva poi nel senso che “ L’indicazione delle specifiche tecniche recanti il riferimento a modelli e marche è finalizzata alla riusabilità dell’hardware con PC già in uso presso la -OMISSIS- e di recente acquisto tramite procedura di evidenza pubblica.
L’interesse della -OMISSIS- è, pertanto, quello di essere in grado di garantire l’uniformità tra gli utenti nonché di manutenere i pc già assemblati garantendo la compatibilità dei vari componenti qualora sia necessario sostituirli.
Il fornitore si assume, quindi, la responsabilità di garantire e certificare la compatibilità dei nuovi componenti rispetto al parco macchine esistenti senza alcun onere per la -OMISSIS- ”.
Né in relazione a tali chiarimenti, di nuovo, risultano profili di manifesta infondatezza della valutazione della stazione appaltante in ragione del dedotto loro carattere di innovatività, ponendosi anzi gli stessi in linea con le previsioni di gara (tanto che il secondo dei suddetti quesiti voleva contestare il contenuto della regola stabilita); allo stesso modo, non è di suo rilevante il fatto che l’offerta della -OMISSIS- fosse stata già presentata al tempo di formulazione dei chiarimenti, stante appunto il carattere non innovativo di questi.
A ciò si aggiunga peraltro, sotto altro profilo, che l’appellante non offre circostanziata e documentata evidenza dell’idoneità dei PC messi a disposizione rispetto alle puntuali specifiche tecniche fornite dall’amministrazione nei sensi suindicati, così da far ritenere manifestamente infondato sotto tale profilo l’apprezzamento espresso dall’amministrazione.
In tale contesto non sono conducenti neanche le critiche incentrate sul riferimento al “ritardo nella fornitura”, ricondotte dall’appellante nuovamente alla contestazione circa la sussistenza di un inadempimento a sé imputabile, quando - come già osservato - la valutazione espressa dall’amministrazione al riguardo, a fronte della difformità dei PC offerti in fase esecutiva rispetto a quelli indicati nella RDO (ciò che valeva a provocare il ritardo lamentato) non era di suo irragionevole.
Né, ancora, nel suddetto contesto emergono circostanze straordinarie tali da elidere sic et simpliciter (o, comunque, da rendere manifestamente infondata la contestazione circa la sussistenza de) l’inadempimento da parte della -OMISSIS-; né rileva ancora, a tal fine, il riferimento da parte della stazione appaltante - in sede di stipulazione del contratto - all’intervenuta verifica della conformità dell’offerta, che atteneva appunto al rapporto tra quanto dichiarato dall’impresa nell’offerta e quanto richiesto dall’amministrazione, non già alla condotta successivamente tenuta dall’aggiudicataria.
Allo stesso modo, non rileva di suo la dedotta inottemperanza alle ordinanze istruttorie e tardiva produzione documentale da parte dell’Anac, attesa - a prescindere da ogni altra considerazione - la sufficienza di quanto suesposto (non smentito dall’appellante né dalle risultanze processuali) a confermare l’infondatezza delle doglianze della -OMISSIS-.
Di qui l’infondatezza dei motivi formulati.
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
3.1. Le spese vanno poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di tutte le altre persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES GG, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
RT UR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT UR | ES GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.