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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 23.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione, dagli avvocati AS RZ e Francesco
RI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli alla via Mergellina n.50
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa, in virtù di procura generale alle liti per autenticata notaio P.IVA_
del 10-2-2025, racc. n. 11248, repert. n. , in calce Persona_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Virginio
Palazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi alla via
AP UD n. 17
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 1783/2019 la Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla il
[...] Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 89.262,52, oltre interessi, per servizi di movimentazione (interscambio differito) di bancali CP_2 eseguiti ma non pagati dalla società ingiunta.
Fondava il credito su fatture con allegato estratto autentico notarile, pec di messa in mora, visura camerale, nonchè la stampa delle movimentazioni bancali e la specificazione dei bancali non resi.
Con d.i. 2124/2019 del 25.11.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con opposizione tempestivamente proposta, la Parte_1 eccepiva preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di
Latina in favore del Tribunale di Napoli Nord, in quanto la dedotta incertezza ed illiquidità del credito vantato escluderebbe il radicarsi della controversia presso il forum creditoris e farebbe prevalere i criteri determinativi della competenza territoriale ai sensi degli artt. 18 e 20
c.p.c.; nel merito, eccepiva l'inesistenza del rapporto sottostante al credito vantato nonché la erronea e/o arbitraria quantificazione dell'asserito credito da parte della società opposta, sia relativamente all'ammontare della movimentazione dei pallet che al valore unitario attribuito ai pallet stessi in fatture.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza delle avverse eccezioni ed eccependo a sua volta la omessa contestazione delle prestazioni di servizio richiamate nelle fatture azionate.
Concessa la provvisoria esecuzione, prodotta documentazione, mutato il G.I. in data 5.9.2024, raccolto interrogatorio formale ed espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 23.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Invero, l'art. 20 c.p.c. stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
-2- Nel caso di specie, il creditore ha agito per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria per la quale l'art. 1182 c.c. prescrive, nel caso di luogo di adempimento non determinato convenzionalmente o desumibile dalla natura della prestazione, che “…l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza…”.
La giurisprudenza ha precisato che devono considerarsi, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., come da adempiere al domicilio del creditore, le obbligazioni liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n. 17989).
Orbene, la opposta risulta sedente nel Comune di Fondi, compreso nella circoscrizione del Tribunale di Latina, come risulta da tutta la documentazione versata in atti e l'obbligazione risulta liquida (cfr. fatture azionate).
Nel merito l'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale,
a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi
-3- fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass.
5915/2011).
Per quanto innanzi detto, quindi, laddove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa
(l'esistenza del credito e anche l'ammontare dello stesso), nel caso di specie incombe in capo alla società opposta.
Ciò detto, nel caso di specie va chiarito che, seppure parte opponente non abbia contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le due società (prestazione di servizio di trasporto merci), ha comunque contestato la sussistenza del credito vantato dall'opposta, come indicato nelle fatture oggetto di ingiunzione, in quanto a suo dire il servizio di restituzione dei bancali alla committente, proprietaria degli stessi, CP_2 rientrerebbe nell'ambito del contratto di trasporto e dei relativi corrispettivi già pagati, né giammai sarebbe stato concordato tra le parti un costo per tali servizi aggiuntivi, arbitrariamente quantificato dalla società opposta.
Orbene, nel presente giudizio a cognizione piena la società opposta non ha adeguatamente fornito prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa avanzata col giudizio monitorio, né documentale né tam quam esaustiva prova orale.
Difatti l'elencazione della movimentazione dei pallet risulta di formazione unilaterale di parte opposta e non suffragata dalla prova testimoniale espletata.
Pertanto, tali documenti non appaiono dirimenti ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, giacché costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...”
(Cass. n. 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018 e Cass. n.
-4- 8290/2016).
Tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato che i bancali pallet utilizzati per il trasporto dei prodotti effettuato dal vettore dalla sede della committente al cliente Controparte_1 Parte_1 finale fossero di proprietà della committente stessa e che gli accordi tra le due società prevedevano che tali pedane dovessero essere riconsegnate dal vettore al committente in pari quantità rispetto a quelle consegnate, anche se in tempi differiti.
Tuttavia i testi di parte opposta hanno riferito di aver effettuato il calcolo dal conto dei bancali consegnati e ritirati, specificando che “i grandi supermercati non restituiscono i pallet, ma ti fanno il buono e poi ti caricavano tutti i bancali assieme”.
Non risulta pertanto sufficientemente dimostrato il presupposto sulla base del quale era effettuato il calcolo della differenza pallet, essendo la contabilità basata su una mera contabile (riferita) e non sulla constatazione effettiva delle singole movimentazioni.
L'opposizione va pertanto accolta, non avendo parte opposta su cui gravava l'onere provato il fatto costitutivo del suo credito ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra €. 52.001,00 e 260,000), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione agli avv.ti Francesco RI e AS RZ, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziando, decidendo sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il d.i. 2124/2019, emesso dal
Tribunale di Latina in data 25.11.2018;
-5- b) condanna la società opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.458,50 di cui euro
406,50 per spese ed 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge con attribuzione agli avv.ti
Francesco RI e AS RZ, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Latina il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
-6-