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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2733/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2733/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'8/5/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8/10/1966, ivi residente, via Ronco Galliano n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Florinda Giangravè, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28/4/1973, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 4/2/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 4/7/2024,
i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 13/9/2005 nel Comune di Palazzolo Acreide (atto trascritto al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2005);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 2/10/2008) ed (il 26/11/2011), Per_1 Per_2
- di essersi separati giusta sentenza n. 2305/2023 resa dal Tribunale di Siracusa il 18/12/2023, pubblicata il 20/12/2023, passata in giudicato.
All'udienza camerale dell'8/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) La casa coniugale di proprietà del marito (comproprietario con il fratello
[...]
) verrà assegnata al sig. CP_1 Parte_1
2) I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione prevalente nell'abitazione della madre e diritto di visita al padre;
3) Il padre corrisponderà un assegno di mantenimento a favore dei figli di €. 350,00 ciascuno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, il padre si farà carico anche delle spese straordinarie nella misura del 50% mentre l'altra metà delle spese straordinarie saranno a carico della madre;
4) Le spese rientranti nel contributo di mantenimento e spese straordinarie dovranno corrispondere alle voci indicate nelle linee guida pubblicate dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa;
5) L'Assegno unico percepito dal padre per un importo di €. 100,00 verrà corrisposto interamente dalla sig.ra che ne farà autonoma richiesta;
Pt_2
6) Il padre potrà avere i due figli con sè due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.30 in maniera alternata con la madre;
7) I figli potranno stare dal padre con pernottamento ogni sabato alternandolo con la madre dalle ore 18.00 fino all'indomani mattina;
8) le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
9) Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore
pagina 2 di 4 interesse per i figli riguardo alla loro educazione istruzione e salute tenendo conto dei bisogni delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli mentre ciascuno dei genitori eserciterà la propria capacità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
10) Entrambi i genitori dovranno tenere una condotta genitoriale volta a mantenere un sano rapporto genitore- figli nel caso in cui i figli non rispettassero il diritto di visita al padre verrà avviata una mediazione familiare al fine di ricomporre il giusto equilibrio nei rapporti genitoriali.
11) La sig.ra preleverà dalla casa coniugale i seguenti mobili: N. 2 scrivanie, n. 2 Pt_2
letti, n. 2 comò, n. 2 specchi, una cassapanca, una libreria di metallo, n. 3 appendini n. 4 sedie cucina, un tavolino di vetro, tv cucina e la credenza della cucina. Tali mobili andranno ad arredare l'immobile che la sig.ra prenderà in locazione e nel quale vivrà insieme Pt_2
ai due figli”.
Con provvedimento dell'8/5/2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle pagina 3 di 4 parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13/9/2005 nel Comune di Palazzolo Acreide, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2005 (Atto n. 31, Parte II, Serie A); omologa le condizioni di divorzio, qui da intendersi trascritte, inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzolo Acreide di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 8/5/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2733/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso l'8/5/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8/10/1966, ivi residente, via Ronco Galliano n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Florinda Giangravè, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28/4/1973, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 4/2/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 4/7/2024,
i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 13/9/2005 nel Comune di Palazzolo Acreide (atto trascritto al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2005);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 2/10/2008) ed (il 26/11/2011), Per_1 Per_2
- di essersi separati giusta sentenza n. 2305/2023 resa dal Tribunale di Siracusa il 18/12/2023, pubblicata il 20/12/2023, passata in giudicato.
All'udienza camerale dell'8/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) La casa coniugale di proprietà del marito (comproprietario con il fratello
[...]
) verrà assegnata al sig. CP_1 Parte_1
2) I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione prevalente nell'abitazione della madre e diritto di visita al padre;
3) Il padre corrisponderà un assegno di mantenimento a favore dei figli di €. 350,00 ciascuno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, il padre si farà carico anche delle spese straordinarie nella misura del 50% mentre l'altra metà delle spese straordinarie saranno a carico della madre;
4) Le spese rientranti nel contributo di mantenimento e spese straordinarie dovranno corrispondere alle voci indicate nelle linee guida pubblicate dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa;
5) L'Assegno unico percepito dal padre per un importo di €. 100,00 verrà corrisposto interamente dalla sig.ra che ne farà autonoma richiesta;
Pt_2
6) Il padre potrà avere i due figli con sè due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.30 in maniera alternata con la madre;
7) I figli potranno stare dal padre con pernottamento ogni sabato alternandolo con la madre dalle ore 18.00 fino all'indomani mattina;
8) le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
9) Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore
pagina 2 di 4 interesse per i figli riguardo alla loro educazione istruzione e salute tenendo conto dei bisogni delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli mentre ciascuno dei genitori eserciterà la propria capacità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
10) Entrambi i genitori dovranno tenere una condotta genitoriale volta a mantenere un sano rapporto genitore- figli nel caso in cui i figli non rispettassero il diritto di visita al padre verrà avviata una mediazione familiare al fine di ricomporre il giusto equilibrio nei rapporti genitoriali.
11) La sig.ra preleverà dalla casa coniugale i seguenti mobili: N. 2 scrivanie, n. 2 Pt_2
letti, n. 2 comò, n. 2 specchi, una cassapanca, una libreria di metallo, n. 3 appendini n. 4 sedie cucina, un tavolino di vetro, tv cucina e la credenza della cucina. Tali mobili andranno ad arredare l'immobile che la sig.ra prenderà in locazione e nel quale vivrà insieme Pt_2
ai due figli”.
Con provvedimento dell'8/5/2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle pagina 3 di 4 parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13/9/2005 nel Comune di Palazzolo Acreide, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2005 (Atto n. 31, Parte II, Serie A); omologa le condizioni di divorzio, qui da intendersi trascritte, inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzolo Acreide di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 8/5/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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