Art. 2.
L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:
1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.
L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti.
I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.
Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38,comma 1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l' articolo 2, commi 4 e 5 , e l' articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 .
L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:
1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.
L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti.
I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.
Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38,comma 1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l' articolo 2, commi 4 e 5 , e l' articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 .