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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa EL SO AO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 05.06.2023 al numero n. R.G. 4398/2023, avente ad oggetto: contratti d'opera
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempre, , ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_2 P.IVA_1
NO e Sabato Venezia, con studio in Napoli, alla via G. Sanfelice, 33
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Luigi Maria Cioffi, con studio C.F._2 in Salerno, alla Piazza Sedile di Portanova, 22
RESISTENTI-OPPOSTE
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE-OPPONENTE: “Accertare e dichiarare, in virtù delle motivazioni esposte in narrativa ed alla luce della documentazione prodotta in atti, che la società vanta un credito per attività di consulenza prestata in favore delle Controparte_3
Sigg.re e e, per l'effetto, condannare le stesse, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento della complessiva somma di €.31.884,70, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
Condannare altresì le convenute alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
CONCLUSIONI DELLE RESISTENTI-OPPOSTE: “1)in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda avversa, tenuto conto del mancato preventivo esperimento del procedimento di
1 mediazione obbligatoria;
2) nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata, in fatto ed in diritto le domande avverse, stante l'omessa informazione da parte della ricorrente alle istanti/committenti delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e circa le garanzie reali o personali da prestare per ottenere l'ammissione al finanziamento;
3) ancora nel merito: accertare e dichiarare, in ogni caso, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di conferimento incarico di consulenza e, per l'effetto, dichiararne la nullità, anche in ossequio alle disposizioni dettate dal codice del consumo e, per l'effetto: 4) dichiarare risolto il contratto di conferimento incarico di consulenza per le motivazioni innanzi illustrate;
5) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda avversa, ridurre il compenso eventualmente maturato da controparte alla minor percentuale del 5% calcolata sul primo scaglione dell'incarico professionale (fino ad € 150,000,00) e, conseguentemente, ridefinire la somma maturata da controparte ad € 7.379,26 (ossia il 5% di € 147.585,21 quale importo ammesso ad agevolazione); 6) condannare la società ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempre, con sede legale in Battipaglia Parte_2
(SA), alla via Palatucci, n. 3, conveniva in giudizio, innanzi il suintestato Tribunale,
[...]
e al fine di vederle condannare in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento della complessiva somma di €.31.884,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Asseriva la ricorrente di aver ricevuto incarico dalle resistenti di provvedere alla formulazione della domanda ed alla predisposizione della documentazione per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs. 185/2000 Titolo I–
Autoimprenditorialità e di non aver ottenuto il pagamento del compenso maturato per l'attività espletata, calcolato quale percentuale sull'ammontare della spesa ammessa ad agevolazione, indicata nella delibera di concessione.
Con decreto del 20.06.2023, il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al
26.02.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla parte resistente, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alle parti termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si costituivano in giudizio e , le quali in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione, sempre in via preliminare chiedevano il mutamento di rito, necessitando la causa di regolare
2 istruttoria;
nel merito contestavano la domanda ex adverso proposta, per assenza di informazioni relative alle procedure di accesso alle agevolazioni nonché la nullità del contratto di conferimento incarico per vessatorietà delle clausole, chiedendo la risoluzione del contratto stesso.
Con ordinanza resa alla prima udienza, tenutasi in modalità telematica, il giudice, attesa le richieste delle resistenti, considerato che la complessità delle questioni trattate e le difese delle parti non si conciliavano con il rito prescelto, visto l'art. 281 duodecies, comma 1,
c.p.c., disponeva il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., con decorrenza dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c., e rinvio all'udienza del
15.10.2024, poi rinviata nello stato al 16.12.2024 per tentativo di bonario componimento della lite.
Con provvedimento del 26.11.2024, il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti “dato atto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente” (trattandosi, evidentemente, di mero errore materiale, relativo a refuso, non avendo l'opponente sollevato alcuna eccezione di incompetenza) rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il 14.10.2025.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 17.11.2025 con il deposito di note scritte.
2. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza della eccezione preliminare avanzata dalla parte opposta, circa il mancato esperimento della procedura di mediazione prima dell'instaurazione del giudizio de quo; all'uopo si osserva che la controversia, relativa ad attività di consulenza espletata in forza di un contratto d'opera professionale, è stata enucleata tra le materie soggette a mediazione obbligatoria solo in data 30.06.2023, ove la data di deposito del ricorso introduttivo risale al 05.06.2023.
La domanda è, dunque, procedibile.
3. Nel merito, la domanda va accolta parzialmente.
3 Risulta per tabulas che l'Archè società svolgente attività di Parte_1
fornitura di servizi reali alle imprese quali servizi di direzione ed organizzazione, servizi di ricerca ed innovazione, servizi di assistenza economico-finanziaria, di organizzazione amministrativa, del personale, ecc., abbia ricevuto in data 15.02.2019 (all. 1 ricorso) incarico professionale da nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Parigi (Francia), alla Avenue de Breteuil n. 52, e nata a Controparte_2
Roma il 16.03.1999, residente in [...].
La detta società doveva provvedere alla formulazione della domanda ed alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs. 185/2000 Titolo I–Autoimprenditorialità e, nonostante lo svolgimento dell'attività espletata, documentata attraverso la allegazione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni (all. 2 ricorso), non riceveva il compenso maturato, quantificato nella somma complessiva di €.31.884,70, quale percentuale calcolata sull'ammontare della spesa ammessa ad agevolazione ed indicata nella delibera di concessione, somma portata dalle fatture pro-forma versate in atti, rispettivamente n.
30 del 04.10.2021 di €.10.736,00 e n. 32 del 18.11.2021 di €.21.148,70 (all. 4) e richiesta dalla società istante nella missiva inoltrata pec del 27.11.2021 (all. 3).
Sulla scorta della documentazione acquisita al giudizio, la domanda di pagamento del compenso può ritenersi provata.
Passando ad analizzare le eccezioni sollevate dalle opposte, si arguisce che non è contestato l'effettivo svolgimento dell'attività espletata dalla Parte_3
come pure nulla si obietta circa il riconoscimento delle agevolazioni a seguito di
[...]
tale operato, limitandosi la difesa ad una mancata conoscenza delle procedure previste per l'accesso alle agevolazioni e, quindi, della necessità di dover garantire il finanziamento ottenuto con una fideiussione.
Relativamente alla lamentata mancanza di informazione, va osservato che nell'incarico iniziale all'art. 13 dell'incarico si statuisce: “Dichiariamo di avere avuto piena informativa delle condizioni regolanti l'accesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'oggetto, nonché di tutte le fasi oneri e previsioni necessari per la presentazione della pratica”.
4 Trattandosi poi di una procedura di finanziamento pubblico, le parti avrebbero potuto documentarsi anche semplicemente attraverso le informazioni pubblicate sul sito dell'Ente erogatore (Invitalia SpA), come pure tali informazioni erano rinvenibili dalla normativa nazionale. Inoltre, risulta provato che, dopo l'approvazione della domanda, le condizioni di accesso venivano indicate nell'atto di concessione del 18.11.2020, trasmesso a mezzo pec in pari data e, successivamente, ribadite nel secondo atto di concessione del 10.05.2021, in seguito alle modifiche apportate al programma di investimenti. Se le opposte non avessero conosciuto la prima concessione, come eccepito, non avrebbero potuto evidentemente far apportare le modifiche al programma, come documentato. Peraltro, già in sede di compilazione della domanda per l'agevolazione, risulta la dichiarazione di disponibilità del proponente alla costituzione delle necessarie garanzie ed ai punti principali di impegni di natura finanziaria. Tale eccezione non può, quindi, essere accolta.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di supposta nullità dell'incarico di consulenza del 15.02.2019, per presunta vessatorietà delle clausole in esso contenute, in particolare delle clausole di cui agli artt. 7, 8 e 12, che - a dire delle opposte - andrebbero a limitare o escludere le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale del professionista, prevedendo l'adesione del consumatore a clausole, come quelle contenute nel contratto con Invitalia SpA, che sarebbero state ignorate da esse prima della sottoscrizione del contratto.
Per quanto attiene gli articoli richiamati a supporto della eccezione di nullità del contratto, va evidenziato che l'art. 7 prevede la corresponsione dell'importo di €.3.000,00 in favore della società nel caso di rinuncia, anche tacita, delle contraenti al prosieguo della iniziativa o al colloquio presso l'Ente competente, per cui il contenuto della disposizione non può ritenersi vessatorio, implicando un'attività seppur solo in parte svolta dalla società che può postulare una benché minima corresponsione mentre l'art. 8 dispone che, nelle ipotesi di rinuncia intervenuta dopo l'approvazione dell'agevolazione, il compenso pattuito sia quello indicato all'art. 4.
Ad ogni modo, trattasi di ipotesi non realizzatesi nel caso concreto rispetto alle quali non si è realizzato squilibrio tra le parti.
5 Trattasi, piuttosto, di clausole approvate con doppia sottoscrizione, laddove la seconda firma è apposta a seguito dello specifico richiamo degli articoli in questione.
Anche la clausola di cui all'art. 12, che prevede quale foro competente per le controversie Salerno, è parimenti sottoscritta regolarmente in quanto espressamente richiamata prima della seconda firma.
4. Va, invece, accolta la contestazione della parte opposta relativamente al quantum debeatur.
E' attestato nella documentazione prodotta che, a seguito della rimodulazione del programma di investimenti, l'importo iniziale veniva ridotto sensibilmente ed il finanziamento agevolato ottenuto nel limite dell'importo di €.147.585,21, per cui il calcolo del compenso va effettuato sulla percentuale del 5% relativamente al primo scaglione di riferimento fino ad €.150.000,00, riconoscendo alla Archè Parte_1
l'importo di €.7.379,26.
[...]
5. Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai minimi, considerando il decisum e la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa EL SO AO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 4398/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, accertato e dichiarato il diritto della Archè
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricevere il Parte_1
compenso per l'attività, condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della società istante della somma di €.7.379,26 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna le opposte-resistenti in favore della in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che si quantificano, in complessivi €.2.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come
6 per legge, ed €.300,00 per esborsi con attribuzione agli avv.ti Francesco NO e
Sabato Venezia quali antistatari.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa EL SO AO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa EL SO AO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 05.06.2023 al numero n. R.G. 4398/2023, avente ad oggetto: contratti d'opera
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempre, , ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_2 P.IVA_1
NO e Sabato Venezia, con studio in Napoli, alla via G. Sanfelice, 33
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Luigi Maria Cioffi, con studio C.F._2 in Salerno, alla Piazza Sedile di Portanova, 22
RESISTENTI-OPPOSTE
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE-OPPONENTE: “Accertare e dichiarare, in virtù delle motivazioni esposte in narrativa ed alla luce della documentazione prodotta in atti, che la società vanta un credito per attività di consulenza prestata in favore delle Controparte_3
Sigg.re e e, per l'effetto, condannare le stesse, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento della complessiva somma di €.31.884,70, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo;
Condannare altresì le convenute alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
CONCLUSIONI DELLE RESISTENTI-OPPOSTE: “1)in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda avversa, tenuto conto del mancato preventivo esperimento del procedimento di
1 mediazione obbligatoria;
2) nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondata, in fatto ed in diritto le domande avverse, stante l'omessa informazione da parte della ricorrente alle istanti/committenti delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e circa le garanzie reali o personali da prestare per ottenere l'ammissione al finanziamento;
3) ancora nel merito: accertare e dichiarare, in ogni caso, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di conferimento incarico di consulenza e, per l'effetto, dichiararne la nullità, anche in ossequio alle disposizioni dettate dal codice del consumo e, per l'effetto: 4) dichiarare risolto il contratto di conferimento incarico di consulenza per le motivazioni innanzi illustrate;
5) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda avversa, ridurre il compenso eventualmente maturato da controparte alla minor percentuale del 5% calcolata sul primo scaglione dell'incarico professionale (fino ad € 150,000,00) e, conseguentemente, ridefinire la somma maturata da controparte ad € 7.379,26 (ossia il 5% di € 147.585,21 quale importo ammesso ad agevolazione); 6) condannare la società ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempre, con sede legale in Battipaglia Parte_2
(SA), alla via Palatucci, n. 3, conveniva in giudizio, innanzi il suintestato Tribunale,
[...]
e al fine di vederle condannare in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento della complessiva somma di €.31.884,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Asseriva la ricorrente di aver ricevuto incarico dalle resistenti di provvedere alla formulazione della domanda ed alla predisposizione della documentazione per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs. 185/2000 Titolo I–
Autoimprenditorialità e di non aver ottenuto il pagamento del compenso maturato per l'attività espletata, calcolato quale percentuale sull'ammontare della spesa ammessa ad agevolazione, indicata nella delibera di concessione.
Con decreto del 20.06.2023, il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al
26.02.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla parte resistente, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alle parti termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si costituivano in giudizio e , le quali in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione, sempre in via preliminare chiedevano il mutamento di rito, necessitando la causa di regolare
2 istruttoria;
nel merito contestavano la domanda ex adverso proposta, per assenza di informazioni relative alle procedure di accesso alle agevolazioni nonché la nullità del contratto di conferimento incarico per vessatorietà delle clausole, chiedendo la risoluzione del contratto stesso.
Con ordinanza resa alla prima udienza, tenutasi in modalità telematica, il giudice, attesa le richieste delle resistenti, considerato che la complessità delle questioni trattate e le difese delle parti non si conciliavano con il rito prescelto, visto l'art. 281 duodecies, comma 1,
c.p.c., disponeva il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., con decorrenza dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c., e rinvio all'udienza del
15.10.2024, poi rinviata nello stato al 16.12.2024 per tentativo di bonario componimento della lite.
Con provvedimento del 26.11.2024, il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti “dato atto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente” (trattandosi, evidentemente, di mero errore materiale, relativo a refuso, non avendo l'opponente sollevato alcuna eccezione di incompetenza) rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il 14.10.2025.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 17.11.2025 con il deposito di note scritte.
2. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza della eccezione preliminare avanzata dalla parte opposta, circa il mancato esperimento della procedura di mediazione prima dell'instaurazione del giudizio de quo; all'uopo si osserva che la controversia, relativa ad attività di consulenza espletata in forza di un contratto d'opera professionale, è stata enucleata tra le materie soggette a mediazione obbligatoria solo in data 30.06.2023, ove la data di deposito del ricorso introduttivo risale al 05.06.2023.
La domanda è, dunque, procedibile.
3. Nel merito, la domanda va accolta parzialmente.
3 Risulta per tabulas che l'Archè società svolgente attività di Parte_1
fornitura di servizi reali alle imprese quali servizi di direzione ed organizzazione, servizi di ricerca ed innovazione, servizi di assistenza economico-finanziaria, di organizzazione amministrativa, del personale, ecc., abbia ricevuto in data 15.02.2019 (all. 1 ricorso) incarico professionale da nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Parigi (Francia), alla Avenue de Breteuil n. 52, e nata a Controparte_2
Roma il 16.03.1999, residente in [...].
La detta società doveva provvedere alla formulazione della domanda ed alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs. 185/2000 Titolo I–Autoimprenditorialità e, nonostante lo svolgimento dell'attività espletata, documentata attraverso la allegazione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni (all. 2 ricorso), non riceveva il compenso maturato, quantificato nella somma complessiva di €.31.884,70, quale percentuale calcolata sull'ammontare della spesa ammessa ad agevolazione ed indicata nella delibera di concessione, somma portata dalle fatture pro-forma versate in atti, rispettivamente n.
30 del 04.10.2021 di €.10.736,00 e n. 32 del 18.11.2021 di €.21.148,70 (all. 4) e richiesta dalla società istante nella missiva inoltrata pec del 27.11.2021 (all. 3).
Sulla scorta della documentazione acquisita al giudizio, la domanda di pagamento del compenso può ritenersi provata.
Passando ad analizzare le eccezioni sollevate dalle opposte, si arguisce che non è contestato l'effettivo svolgimento dell'attività espletata dalla Parte_3
come pure nulla si obietta circa il riconoscimento delle agevolazioni a seguito di
[...]
tale operato, limitandosi la difesa ad una mancata conoscenza delle procedure previste per l'accesso alle agevolazioni e, quindi, della necessità di dover garantire il finanziamento ottenuto con una fideiussione.
Relativamente alla lamentata mancanza di informazione, va osservato che nell'incarico iniziale all'art. 13 dell'incarico si statuisce: “Dichiariamo di avere avuto piena informativa delle condizioni regolanti l'accesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'oggetto, nonché di tutte le fasi oneri e previsioni necessari per la presentazione della pratica”.
4 Trattandosi poi di una procedura di finanziamento pubblico, le parti avrebbero potuto documentarsi anche semplicemente attraverso le informazioni pubblicate sul sito dell'Ente erogatore (Invitalia SpA), come pure tali informazioni erano rinvenibili dalla normativa nazionale. Inoltre, risulta provato che, dopo l'approvazione della domanda, le condizioni di accesso venivano indicate nell'atto di concessione del 18.11.2020, trasmesso a mezzo pec in pari data e, successivamente, ribadite nel secondo atto di concessione del 10.05.2021, in seguito alle modifiche apportate al programma di investimenti. Se le opposte non avessero conosciuto la prima concessione, come eccepito, non avrebbero potuto evidentemente far apportare le modifiche al programma, come documentato. Peraltro, già in sede di compilazione della domanda per l'agevolazione, risulta la dichiarazione di disponibilità del proponente alla costituzione delle necessarie garanzie ed ai punti principali di impegni di natura finanziaria. Tale eccezione non può, quindi, essere accolta.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di supposta nullità dell'incarico di consulenza del 15.02.2019, per presunta vessatorietà delle clausole in esso contenute, in particolare delle clausole di cui agli artt. 7, 8 e 12, che - a dire delle opposte - andrebbero a limitare o escludere le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale del professionista, prevedendo l'adesione del consumatore a clausole, come quelle contenute nel contratto con Invitalia SpA, che sarebbero state ignorate da esse prima della sottoscrizione del contratto.
Per quanto attiene gli articoli richiamati a supporto della eccezione di nullità del contratto, va evidenziato che l'art. 7 prevede la corresponsione dell'importo di €.3.000,00 in favore della società nel caso di rinuncia, anche tacita, delle contraenti al prosieguo della iniziativa o al colloquio presso l'Ente competente, per cui il contenuto della disposizione non può ritenersi vessatorio, implicando un'attività seppur solo in parte svolta dalla società che può postulare una benché minima corresponsione mentre l'art. 8 dispone che, nelle ipotesi di rinuncia intervenuta dopo l'approvazione dell'agevolazione, il compenso pattuito sia quello indicato all'art. 4.
Ad ogni modo, trattasi di ipotesi non realizzatesi nel caso concreto rispetto alle quali non si è realizzato squilibrio tra le parti.
5 Trattasi, piuttosto, di clausole approvate con doppia sottoscrizione, laddove la seconda firma è apposta a seguito dello specifico richiamo degli articoli in questione.
Anche la clausola di cui all'art. 12, che prevede quale foro competente per le controversie Salerno, è parimenti sottoscritta regolarmente in quanto espressamente richiamata prima della seconda firma.
4. Va, invece, accolta la contestazione della parte opposta relativamente al quantum debeatur.
E' attestato nella documentazione prodotta che, a seguito della rimodulazione del programma di investimenti, l'importo iniziale veniva ridotto sensibilmente ed il finanziamento agevolato ottenuto nel limite dell'importo di €.147.585,21, per cui il calcolo del compenso va effettuato sulla percentuale del 5% relativamente al primo scaglione di riferimento fino ad €.150.000,00, riconoscendo alla Archè Parte_1
l'importo di €.7.379,26.
[...]
5. Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai minimi, considerando il decisum e la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa EL SO AO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 4398/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, accertato e dichiarato il diritto della Archè
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricevere il Parte_1
compenso per l'attività, condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della società istante della somma di €.7.379,26 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna le opposte-resistenti in favore della in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che si quantificano, in complessivi €.2.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come
6 per legge, ed €.300,00 per esborsi con attribuzione agli avv.ti Francesco NO e
Sabato Venezia quali antistatari.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa EL SO AO
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