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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 774/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 774/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BOVE CHRISTIAN
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/06/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2594/2017 del 26/09/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 4 Comune di PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 120 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) ricorrenti svolgono entrambi un'attività lavorativa remunerata e sono economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla si chiedono a titolo di contributo al mantenimento;
b) nessun mantenimento è previsto per stante la somma mensile Parte_2 percepita dall'INPS;
c) continuerà ad occupare l'abitazione di proprietà sita Controparte_1
inCepagatti, via Rapattoni Superiore 16/A (ex casa coniugale), mentre la SI.ra convive stabilmente con i genitori ed il figlio , Parte_1 Parte_2
in Cepagatti alla via Gran Sasso n. 18;
d) Ognuno sarà libero di trasferire la propria residenza dove desidera;
e) il padre ha diritto di tenere con sé il figlio : Pt_2
● per due fine settimana al mese (preferibilmente in via alternata). Nel qual caso, il padre terrà il figlio per la intera giornata di sabato e per la intera giornata di domenica ed il figlio pernotterà presso la residenza del padre, in Cepagatti alla via
Rapattoni Superiore n. 16/A, per poi tornare, infine, con la madre nella serata di domenica entro le ore 22,30. I trasferimenti da/per l'abitazione del padre saranno determinate, di volte in volta, previo bonario accordo tra i genitori;
● infrasettimanalmente, previo accordo, e, comunque, sempre compatibilmente con le sedute terapeutiche (attualmente 3 volte a settimana) e di riposo di . Nel Pt_2
qual caso, il padre potrà cenare con il figlio e tenerlo con sé, dalle ore 19, riaccompagnandolo a casa dalla madre entro le ore 22.30, mentre, nel caso in cui il giorno dopo il ragazzo non abbia impegni scolastici potrà anche pernottare nella abitazione del padre, previo accordo con la madre;
● per una settimana consecutiva, nel periodo estivo, resterà con il padre che Pt_2
potrà, eventualmente, anche portarlo, con sé, in vacanza fuori Pescara;
pagina 3 di 4 ● le festività saranno trascorse dal ragazzo con un genitore o con l'altro, in maniera alternata, previo bonario accordo tra i genitori stessi.
f) le parti si rilasciano, sin da ora, reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto del figlio . Pt_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 774/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BOVE CHRISTIAN
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/06/2000 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 2594/2017 del 26/09/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/06/2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 4 Comune di PESCARA, nell'anno 2000 atto numero 120 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) ricorrenti svolgono entrambi un'attività lavorativa remunerata e sono economicamente autosufficienti;
pertanto, nulla si chiedono a titolo di contributo al mantenimento;
b) nessun mantenimento è previsto per stante la somma mensile Parte_2 percepita dall'INPS;
c) continuerà ad occupare l'abitazione di proprietà sita Controparte_1
inCepagatti, via Rapattoni Superiore 16/A (ex casa coniugale), mentre la SI.ra convive stabilmente con i genitori ed il figlio , Parte_1 Parte_2
in Cepagatti alla via Gran Sasso n. 18;
d) Ognuno sarà libero di trasferire la propria residenza dove desidera;
e) il padre ha diritto di tenere con sé il figlio : Pt_2
● per due fine settimana al mese (preferibilmente in via alternata). Nel qual caso, il padre terrà il figlio per la intera giornata di sabato e per la intera giornata di domenica ed il figlio pernotterà presso la residenza del padre, in Cepagatti alla via
Rapattoni Superiore n. 16/A, per poi tornare, infine, con la madre nella serata di domenica entro le ore 22,30. I trasferimenti da/per l'abitazione del padre saranno determinate, di volte in volta, previo bonario accordo tra i genitori;
● infrasettimanalmente, previo accordo, e, comunque, sempre compatibilmente con le sedute terapeutiche (attualmente 3 volte a settimana) e di riposo di . Nel Pt_2
qual caso, il padre potrà cenare con il figlio e tenerlo con sé, dalle ore 19, riaccompagnandolo a casa dalla madre entro le ore 22.30, mentre, nel caso in cui il giorno dopo il ragazzo non abbia impegni scolastici potrà anche pernottare nella abitazione del padre, previo accordo con la madre;
● per una settimana consecutiva, nel periodo estivo, resterà con il padre che Pt_2
potrà, eventualmente, anche portarlo, con sé, in vacanza fuori Pescara;
pagina 3 di 4 ● le festività saranno trascorse dal ragazzo con un genitore o con l'altro, in maniera alternata, previo bonario accordo tra i genitori stessi.
f) le parti si rilasciano, sin da ora, reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto del figlio . Pt_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4