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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 27 del mese di gennaio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 420/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Nicolosi Via CodiceFiscale_1
Manzoni n. 20/a presso lo studio dell'Avv. Antonella Grasso che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_2
Piazza Verga n. 29 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Italo Asciutti che lo rappresenta e difende per procura alle liti apposta su foglio separato;
resistente
OGGETTO: RILASCIO IMMOBILE E RISARCIMENTO DANNI.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 5 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 adiva questo Tribunale esponendo di Parte_1
essere proprietaria dell'immobile sito in Trecastagni Via Toselli n. 77 giusto testamento olografo della propria madre Deduceva che l'immobile era occupato dal fratello Persona_1 CP_1
, senza titolo, e ciò a far data dal decesso della madre. Rilevava di avere richiesto il rilascio
[...]
dell'immobile senza esito.
Chiedeva dunque la condanna del resistente al rilascio, oltre il risarcimento dei danni da illegittima detenzione.
Il resistente si costituiva – tardivamente - in giudizio opponendosi.
Assunte le prove richieste alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. avanzata da parte resistente in data
12.12.2024.
Non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello indicato in precedenza, e che tale potere è esercitabile d'ufficio da parte del giudice (cfr. “La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso” - cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2005, n.6572; Cass. civ., Sez. II, 04/05/2006,
n.10268). Infatti è pacifico che la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pagina 2 di 5 pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28/01/1999, n.740). Secondo la prevalente giurisprudenza, la ratio dell'istituto andrebbe individuata nell'esigenza di prevenire il contrasto di giudicati (v. tra le recenti, C., S.U., 14060/2004; C. 5006/2002),
Nella specie è dirimente la circostanza che – allo stato – non risulta pendente alcun giudizio di impugnazione del testamento. Invero parte resistente ha solamente avviato la procedura di mediazione.
Evidente quindi la non ricorrenza dei presupposti ex art. 295 c.p.c., che a monte presuppone la pendenza di un giudizio pregiudiziale.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta.
Nessun dubbio si pone circa la proprietà dell'immobile in questione da parte dell'attrice: la documentazione in atti è sufficiente per ritenere comprovato il diritto di proprietà di parte attrice sull'immobile in oggetto.
Pacifica e non contestata è la circostanza delle detenzione dell'immobile da parte del convenuto
(peraltro comprovata anche dalle risultanze dell'ammesso interrogatorio formale del resistente).
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è
desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte pagina 3 di 5 dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass.
civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno,
Sez. II, 18/04/2008).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a rilasciare l'immobile in questione in favore di parte attrice.
Invero nessun valido e legittimo titolo di detenzione può vantare il convenuto.
In ordine alla domanda relativa al danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile occorre tenere in considerazione quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza
15.11.2022 n. 33645. In particolare le SU hanno chiarito che vero è che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, ma fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
E' di tutta evidenza che nella specie tale pregiudizio non è stato nè comprovato né ancor prima dedotto. Invero nessun danno ha subito parte attrice dalla detenzione sine titulo da parte del resistente,
tenuto altresì conto della stessa ammissione della ricorrente del godimento a titolo gratuito (comodato)
di altro immobile dove risiedere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
pagina 4 di 5 uditi il procuratori delle parti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...] Controparte_1
condanna il resistente al rilascio dell'immobile l'immobile sito in Trecastagni VIA PIETRO
TOSELLI N. 77, piano T (identificato al foglio 20 particella 566 sub 1, cat. A2 classe 6) e piano S1(identificato al foglio 20 particella 566 sub 4, cat. C6, classe 6, liberi da cose e persone in favore della ricorrente;
condanna il resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2906.50 di cui € 406.50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 27 del mese di gennaio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 420/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Nicolosi Via CodiceFiscale_1
Manzoni n. 20/a presso lo studio dell'Avv. Antonella Grasso che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_2
Piazza Verga n. 29 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Italo Asciutti che lo rappresenta e difende per procura alle liti apposta su foglio separato;
resistente
OGGETTO: RILASCIO IMMOBILE E RISARCIMENTO DANNI.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano pagina 1 di 5 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 adiva questo Tribunale esponendo di Parte_1
essere proprietaria dell'immobile sito in Trecastagni Via Toselli n. 77 giusto testamento olografo della propria madre Deduceva che l'immobile era occupato dal fratello Persona_1 CP_1
, senza titolo, e ciò a far data dal decesso della madre. Rilevava di avere richiesto il rilascio
[...]
dell'immobile senza esito.
Chiedeva dunque la condanna del resistente al rilascio, oltre il risarcimento dei danni da illegittima detenzione.
Il resistente si costituiva – tardivamente - in giudizio opponendosi.
Assunte le prove richieste alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. avanzata da parte resistente in data
12.12.2024.
Non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello indicato in precedenza, e che tale potere è esercitabile d'ufficio da parte del giudice (cfr. “La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso” - cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2005, n.6572; Cass. civ., Sez. II, 04/05/2006,
n.10268). Infatti è pacifico che la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pagina 2 di 5 pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28/01/1999, n.740). Secondo la prevalente giurisprudenza, la ratio dell'istituto andrebbe individuata nell'esigenza di prevenire il contrasto di giudicati (v. tra le recenti, C., S.U., 14060/2004; C. 5006/2002),
Nella specie è dirimente la circostanza che – allo stato – non risulta pendente alcun giudizio di impugnazione del testamento. Invero parte resistente ha solamente avviato la procedura di mediazione.
Evidente quindi la non ricorrenza dei presupposti ex art. 295 c.p.c., che a monte presuppone la pendenza di un giudizio pregiudiziale.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere pertanto accolta.
Nessun dubbio si pone circa la proprietà dell'immobile in questione da parte dell'attrice: la documentazione in atti è sufficiente per ritenere comprovato il diritto di proprietà di parte attrice sull'immobile in oggetto.
Pacifica e non contestata è la circostanza delle detenzione dell'immobile da parte del convenuto
(peraltro comprovata anche dalle risultanze dell'ammesso interrogatorio formale del resistente).
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è
desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte pagina 3 di 5 dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass.
civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno,
Sez. II, 18/04/2008).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a rilasciare l'immobile in questione in favore di parte attrice.
Invero nessun valido e legittimo titolo di detenzione può vantare il convenuto.
In ordine alla domanda relativa al danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile occorre tenere in considerazione quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza
15.11.2022 n. 33645. In particolare le SU hanno chiarito che vero è che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, ma fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
E' di tutta evidenza che nella specie tale pregiudizio non è stato nè comprovato né ancor prima dedotto. Invero nessun danno ha subito parte attrice dalla detenzione sine titulo da parte del resistente,
tenuto altresì conto della stessa ammissione della ricorrente del godimento a titolo gratuito (comodato)
di altro immobile dove risiedere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
pagina 4 di 5 uditi il procuratori delle parti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...] Controparte_1
condanna il resistente al rilascio dell'immobile l'immobile sito in Trecastagni VIA PIETRO
TOSELLI N. 77, piano T (identificato al foglio 20 particella 566 sub 1, cat. A2 classe 6) e piano S1(identificato al foglio 20 particella 566 sub 4, cat. C6, classe 6, liberi da cose e persone in favore della ricorrente;
condanna il resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2906.50 di cui € 406.50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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