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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/09/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2534/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 12/07/2017 al n. 2534/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 4/2017 del
Giudice di Pace di Venosa (PZ), pubblicata in data 16/01/2017 a definizione del giudizio avente n. 72/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresento e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Loredana Rago, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via
Conceria n. 27;
APPELLANTE
E
(P.IVA in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvana
Petruccelli e con essa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Loredana Albano in Potenza in via Graminacci n. 18/E;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/05/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2534/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_2 interponeva gravame avverso alla sentenza n. 4/2017 del Giudice di Pace di Venosa (PZ), pubblicata in data 16/01/2017 a definizione del giudizio avente n. 72/2015 R.G., con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da egli proposta nei confronti di in Controparte_1 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, volta a conseguire il risarcimento dei danni occorsi a cagione del sinistro avvenuto in data
01.12.2013 sulla strada comunale per Palazzo San Gervasio in agro di
Forenza, allorquando l'appellante, alla guida della propria autovettura, sarebbe stato impattato da un veicolo rimasto non identificato, il quale, invadendo l'opposta corsia, avrebbe attinto il veicolo attoreo, determinando un ulteriore impatto con il guard-rail e la caduta nel terreno sottostante.
1.1. A fondamento dell'impugnazione, con un primo motivo, veniva dedotta la violazione dell'art. 19 lett. a) della legge n. 990/1969, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la prova dell'evento (ovvero che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto) dovesse offrirsi con un accertamento dell'autorità; con un secondo motivo, inoltre, veniva eccepita la violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato, il primo giudice, non specificamente contestata la prova testimoniale espletata, dalla quale peraltro si doveva ricavare la prova del fatto storico.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante concludeva affinché, previa riforma della sentenza impugnata, venisse condannata la controparte al risarcimento dei danni subiti così come quantificati dalla CTU espletata in primo grado, nel limite della somma di € 5.200,00, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e la sua infondatezza, pertanto concludendo per la relativa reiezione.
3. La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 16/05/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 2534/2017 R.G.
4. Tanto premesso, in via pregiudiziale deve statuirsi circa l'ammissibilità dell'appello per quanto concerne il rispetto del dettame di cui all'art. 342
c.p.c., posto che il gravame articola puntualmente deduzioni avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione, che va predicata anche in ragione del fatto che l'appellata ha articolato puntuali e specifiche deduzioni circa i motivi del gravame, che pertanto risulta pienamente intellegibile.
5. Venendo al merito dell'impugnazione, la stessa deve dirsi infondata e, pertanto, meritevole di rigetto in forza di quanto ci si accinge a chiarire.
6. In via preliminare, va evidenziato come l'appellante (attore in primo grado) si dolga della presunta responsabilità, nella causazione del sinistro, di un veicolo non identificato, sicché viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 283 del d.lgs. 206/2005, secondo cui “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni CP_2 causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato … ”.
6.1. Ebbene, risponde a consolidato orientamento, dal quale non vi è motivi di discostarsi, il principio per cui l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei
3 Proc. n. 2534/2017 R.G.
confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
6.2. Il danneggiato, dunque, sebbene non sia onerato della proposizione, prima del giudizio, di una denuncia o di una querela contro ignoti
[adempimento che non è previsto quale condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2022, n.21983)] né della dimostrazione di essersi attivato per l'identificazione del colpevole [in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Corte appello Salerno sez. I,
31/08/2023, n.1080; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873)] è, nondimeno, chiamato a dimostrare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, dunque, a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n.10540).
7. Orbene, tale dimostrazione, nel caso di specie, è stata ritenuta dal primo giudice non idoneamente offerta, e tanto con motivazione che, lungi dal porsi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 19 della L. n. 990 del 1969, si palesa condivisibile.
In particolare, le dichiarazioni dell'unico testimone oculare escusso
( , il quale affermava “di aver assistito al sinistro…”) sono Testimone_1 state ritenute non credibili in quanto contrastanti con la querela sporta dal
4 Proc. n. 2534/2017 R.G.
danneggiato, nella quale egli affermava di aver “… notato che in loco non vi era nessuno”.
7.1. A tal riguardo è d'uopo evidenziare come, quantunque non sussista alcun onere, a carico della parte danneggiata, di indicare puntualmente (in sede di querela ovvero di richiesta stragiudiziale di risarcimento) i testimoni del sinistro, nondimeno tale omissione può costituire (come nel caso in esame), in relazione alla fattispecie concreta, elemento di valutazione della attendibilità dei testi in relazione alla loro effettiva presenza sul luogo del sinistro (v. Corte di appello di Roma, sentenza del
26/01/2023, n. 584; in argomento si veda anche Cass. 33357/2021, secondo cui la mancata menzione di testi nel rapporto dei Carabinieri costituisce un forte elemento di inattendibilità di essi).
7.2. Orbene, attesa l'effettiva sussistenza di un contrasto (circa la presenza di persone al momento del sinistro) tra le dichiarazioni testimoniali e quelle rese dal danneggiato in querela, era lecito dubitare dell'attendibilità dell'unico teste oculare, escluse le cui dichiarazioni (in mancanza di altri elementi istruttori) correttamente è stata ritenuta insufficiente la prova circa l'effettivo intervento di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro.
8. Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto del presente appello, con la consequenziale conferma del pronunciamento in questa sede impugnato, anche per ciò che concerne il capo relativo alle spese di lite [e ciò in quanto, come da principi ormai consolidati, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste soltanto in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata (come nel caso che ci occupa) la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione, che qui non è stato proposto (in questo senso, ex multis e da ultimo, Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio –
18 marzo 2021, n. 7617)].
5 Proc. n. 2534/2017 R.G.
9. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
10. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2534/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituitasi in giudizio, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Così deciso in Potenza, lì 05/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 12/07/2017 al n. 2534/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 4/2017 del
Giudice di Pace di Venosa (PZ), pubblicata in data 16/01/2017 a definizione del giudizio avente n. 72/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresento e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Loredana Rago, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via
Conceria n. 27;
APPELLANTE
E
(P.IVA in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvana
Petruccelli e con essa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Loredana Albano in Potenza in via Graminacci n. 18/E;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/05/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2534/2017 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_2 interponeva gravame avverso alla sentenza n. 4/2017 del Giudice di Pace di Venosa (PZ), pubblicata in data 16/01/2017 a definizione del giudizio avente n. 72/2015 R.G., con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda da egli proposta nei confronti di in Controparte_1 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, volta a conseguire il risarcimento dei danni occorsi a cagione del sinistro avvenuto in data
01.12.2013 sulla strada comunale per Palazzo San Gervasio in agro di
Forenza, allorquando l'appellante, alla guida della propria autovettura, sarebbe stato impattato da un veicolo rimasto non identificato, il quale, invadendo l'opposta corsia, avrebbe attinto il veicolo attoreo, determinando un ulteriore impatto con il guard-rail e la caduta nel terreno sottostante.
1.1. A fondamento dell'impugnazione, con un primo motivo, veniva dedotta la violazione dell'art. 19 lett. a) della legge n. 990/1969, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la prova dell'evento (ovvero che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto) dovesse offrirsi con un accertamento dell'autorità; con un secondo motivo, inoltre, veniva eccepita la violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato, il primo giudice, non specificamente contestata la prova testimoniale espletata, dalla quale peraltro si doveva ricavare la prova del fatto storico.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante concludeva affinché, previa riforma della sentenza impugnata, venisse condannata la controparte al risarcimento dei danni subiti così come quantificati dalla CTU espletata in primo grado, nel limite della somma di € 5.200,00, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e la sua infondatezza, pertanto concludendo per la relativa reiezione.
3. La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 16/05/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 2534/2017 R.G.
4. Tanto premesso, in via pregiudiziale deve statuirsi circa l'ammissibilità dell'appello per quanto concerne il rispetto del dettame di cui all'art. 342
c.p.c., posto che il gravame articola puntualmente deduzioni avverso al percorso logico seguito dal primo giudice.
Onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass. 21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata e, specularmente, la piena ammissibilità della spiegata impugnazione, che va predicata anche in ragione del fatto che l'appellata ha articolato puntuali e specifiche deduzioni circa i motivi del gravame, che pertanto risulta pienamente intellegibile.
5. Venendo al merito dell'impugnazione, la stessa deve dirsi infondata e, pertanto, meritevole di rigetto in forza di quanto ci si accinge a chiarire.
6. In via preliminare, va evidenziato come l'appellante (attore in primo grado) si dolga della presunta responsabilità, nella causazione del sinistro, di un veicolo non identificato, sicché viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 283 del d.lgs. 206/2005, secondo cui “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni CP_2 causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo
o natante non identificato … ”.
6.1. Ebbene, risponde a consolidato orientamento, dal quale non vi è motivi di discostarsi, il principio per cui l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei
3 Proc. n. 2534/2017 R.G.
confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
6.2. Il danneggiato, dunque, sebbene non sia onerato della proposizione, prima del giudizio, di una denuncia o di una querela contro ignoti
[adempimento che non è previsto quale condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2022, n.21983)] né della dimostrazione di essersi attivato per l'identificazione del colpevole [in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Corte appello Salerno sez. I,
31/08/2023, n.1080; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873)] è, nondimeno, chiamato a dimostrare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, dunque, a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n.10540).
7. Orbene, tale dimostrazione, nel caso di specie, è stata ritenuta dal primo giudice non idoneamente offerta, e tanto con motivazione che, lungi dal porsi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 19 della L. n. 990 del 1969, si palesa condivisibile.
In particolare, le dichiarazioni dell'unico testimone oculare escusso
( , il quale affermava “di aver assistito al sinistro…”) sono Testimone_1 state ritenute non credibili in quanto contrastanti con la querela sporta dal
4 Proc. n. 2534/2017 R.G.
danneggiato, nella quale egli affermava di aver “… notato che in loco non vi era nessuno”.
7.1. A tal riguardo è d'uopo evidenziare come, quantunque non sussista alcun onere, a carico della parte danneggiata, di indicare puntualmente (in sede di querela ovvero di richiesta stragiudiziale di risarcimento) i testimoni del sinistro, nondimeno tale omissione può costituire (come nel caso in esame), in relazione alla fattispecie concreta, elemento di valutazione della attendibilità dei testi in relazione alla loro effettiva presenza sul luogo del sinistro (v. Corte di appello di Roma, sentenza del
26/01/2023, n. 584; in argomento si veda anche Cass. 33357/2021, secondo cui la mancata menzione di testi nel rapporto dei Carabinieri costituisce un forte elemento di inattendibilità di essi).
7.2. Orbene, attesa l'effettiva sussistenza di un contrasto (circa la presenza di persone al momento del sinistro) tra le dichiarazioni testimoniali e quelle rese dal danneggiato in querela, era lecito dubitare dell'attendibilità dell'unico teste oculare, escluse le cui dichiarazioni (in mancanza di altri elementi istruttori) correttamente è stata ritenuta insufficiente la prova circa l'effettivo intervento di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro.
8. Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto del presente appello, con la consequenziale conferma del pronunciamento in questa sede impugnato, anche per ciò che concerne il capo relativo alle spese di lite [e ciò in quanto, come da principi ormai consolidati, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste soltanto in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata (come nel caso che ci occupa) la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione, che qui non è stato proposto (in questo senso, ex multis e da ultimo, Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio –
18 marzo 2021, n. 7617)].
5 Proc. n. 2534/2017 R.G.
9. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta.
10. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2534/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituitasi in giudizio, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Così deciso in Potenza, lì 05/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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