Art. 24-bis. (( (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali). )) (( 1. All' articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ))
a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ))