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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5279 /2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to PESCATORI MATTEO Parte_1
e dall'avv.to OSSI ANTONIO;
ATTORE OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSO Controparte_1
GIUSEPPE e dall'avv.to VISAGGI VALERIO;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento della mancata comunicazione ed in ogni caso della mancata dimostrazione da parte dell'appaltatrice e creditrice opposta della propria regolarità contributiva, previdenziale ed Controparte_1
assistenziale e della conseguente legittima sospensione dei pagamenti delle correlative prestazioni da parte di accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto emesso in assenza di esigibilità dei relativi crediti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
Per Controparte_2
1 “Voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, così decidere: NEL MERITO 1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1107/2022 emesso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2022 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma Controparte_1
pari ad € 72.504,31, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna opposta della Controparte_1
somma pari ad € 72.504,31, oltre ad interessi moratori e/o di quella diversa, maggiore e/o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito di istruttoria;
3. con vittoria di spese, compensi,
I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione. In via istruttoria: Si insiste, anche, ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 29.2.2023, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. qui da intendersi per riportati e trascritti. Si richiama il contenuto della propria memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. qui integralmente riportata
e trascritta”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022 (d'ora Parte_1
in poi anche solamente ”) si è opposta dinanzi al Tribunale di Firenze al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1107/2022 a mezzo del quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società dell'importo di € 72.504,31, oltre interessi Controparte_1
al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate e spese della procedura, a titolo di saldo debitorio maturato nell'ambito del rapporto di appalto avente ad oggetto la fornitura del servizio di riassetto camere dell' “Hotel Mirage Golden Tulip” costituito con contratto del 30.12.2020 stipulato tra la stessa in qualità di Parte_1
committente e la società in qualità di appaltatrice, poi da Controparte_1
quest'ultima legittimamente subappaltato alla società Hygenic s.r.l.s..
2 A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'inadempimento della società Parte_1
appaltatrice e della sub-appaltatrice all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e previdenziale delle posizioni del personale dipendente impiegato nell'appalto mediante la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) e delle relative quietanze di pagamento in relazione al periodo (esattamente settembre 2021-dicembre
2021) indicato nelle fatture azionate in via monitoria, circostanza, questa, che, secondo l'impostazione della opponente, ha reso legittima la sospensione ex art. 1460 c.c. dei pagamenti relativi alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, specie alla luce della previsione legale (cfr. art. 29 d.lgs. n. 276/2003) di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ordine all'adempimento delle obbligazioni contributive e previdenziali.
2. Si è costituita in giudizio (d'ora in poi anche solamente Controparte_1
) che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto. In particolare, parte convenuta opposta ha rilevato l'impossibilità dell'opponente di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto sulla base di un asserito inadempimento degli obblighi contributivi, non risultando allo stato, peraltro, procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto nei confronti delle odierne parti al fine di ottenere il pagamento di emolumenti retributivi. D'altra parte, ha soggiunto l'opposta, Parte_1
ha avuto a disposizione le credenziali di accesso alla piattaforma ID (portale informatico costituito dalla stessa appaltatrice) grazie alle quali avrebbe potuto controllare la regolarità contributiva di tutte le posizioni del personale dipendente impiegato nei servizi appaltati.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c., con successiva ordinanza venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenendo sufficiente l'istruzione solo documentale della causa, e contestualmente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Dopodiché, sostituita tale udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
3 4. L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Va premesso che la fattispecie negoziale perfezionatasi tra la odierna opponente (in qualità di appaltante/committente) e l'opposta (in qualità di appaltatrice) va ricondotta entro il tipo contrattuale dell'appalto di servizi, il cui oggetto consiste, in questo caso, nella fornitura di un servizio, appunto, di c.d. “restoring” delle camere dell'Hotel Mirage Golden
Tulip.
Ebbene, in relazione a tale tipo contrattuale la disciplina speciale di cui all'art. 29 c.2 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
E' evidente, come può desumersi già del tenore letterale della disposizione, che la ratio della norma è quella di incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768).
Per l'effetto, alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati e – soprattutto - della conseguente configurabilità di una responsabilità solidale tra appaltante e appaltatrice rispetto al regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'appalto, è indubbio che l'odierna opponente, proprio in qualità di committente, era tenuta ad esigere dalla controparte contrattuale la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale del personale impiegato nell'appalto e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere a tal fine. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono possedere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto
4 quanto dovuto, a tal titolo, all' e all' (sul punto si veda anche Cass. n. CP_3 CP_4
4079/2022).
Ne consegue che la mancata trasmissione della indicata documentazione da parte della impresa appaltatrice, nonostante la puntuale richiesta dalla committente, integra un inadempimento grave avverso il quale quest'ultima può legittimamente reagire avvalendosi dello strumento di cui all'art. 1460 c.c., il cui impiego in una simile ipotesi non può pertanto ritenersi contrario a buona fede.
5. Ebbene, nella presente vertenza, nonostante le puntuali richieste avanzate via mail dalla impresa appaltante (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte opponente), la società appaltatrice non ha prodotto la documentazione aggiornata attestante la regolarità contributiva e previdenziale del personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione al periodo cui si riferiscono le fatture (cioè settembre- dicembre 2021) delle quali la stessa appaltatrice ha preteso il pagamento, anche in via monitoria. Tale inadempimento è persistito anche nel presente giudizio, essendosi la opposta limitata a produrre anche in questa sede due DURC non aggiornati e quindi non rilevanti ai fini del decidere in quanto cessati nella loro efficacia in epoca precedente al periodo cui si riferiscono le fatture domandate in pagamento (invero il primo DURC è scaduto il 30.6.2021 e l'altro il 28.10.2021; si veda sul punto doc. 2 del fascicolo di parte opposta). Né al riguardo può darsi rilevanza all'affermazione della opposta secondo cui l'impresa appaltatrice poteva reperire i documenti di cui necessitava accedendo alla piattaforma ID ( la quale contiste in un servizio informatico offerto dalla medesima appaltatrice ai propri clienti per consentire a questi ultimi di verificare la regolarità dei pagamenti e scaricare i relativi documenti), poiché, pur disponendo effettivamente la impresa appaltante delle credenziali di accesso a tale portale informatico (come dalla stessa dichiarato), non vi è alcuna prova – né
l'appaltatrice si è offerta di fornirla – della circostanza che sulla piattaforma fossero stati effettivamente caricati dalla (in quanto titolare del portale) i documenti di cui CP_1
trattasi.
5.1 D'altra parte, non può ritenersi dirimente neppure l'ulteriore contestazione della opposta secondo cui, essendo ormai decorsi oltre due anni dalla cessazione del contratto
(avvenuta in data 31.12.2021) e non essendo quindi più attivabile la responsabilità solidale
5 di cui alla citata disposizione di legge speciale, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla appaltante non potrebbe più ritenersi legittima. Al riguardo va, infatti, sottolineato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria vanno valutate con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento del ricorso per ingiunzione;
in tale momento si cristallizza, quindi, la vicenda sostanziale con conseguente irrilevanza di mutamenti fattuali o normativi sopravvenuti. Del resto, tale valutazione è coerente anche con la natura della fase di opposizione, che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non costituisce una "actio nullitatis" né un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì dà vita ad un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 927/2022).
Ne deriva che, essendo stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 2.2.2022. ed essendo stato emesso il relativo decreto in data 21.3.2022, quindi ben prima del decorso di due anni dalla scadenza del contratto (che sono infatti decorsi in data 31.12.2023), va affermato anche sotto questo profilo il legittimo esercizio dello strumento di autotutela contrattuale di cui all'art. 1460 c.c..
6. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, va ritenuto legittimo l'esercizio, da parte della odierna opponente, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. stante la gravità dell'inadempimento della controparte contrattuale (persistito anche nel presente giudizio, nonostante la disponibilità manifestata dalla opponente al pagamento dell'importo indicato nelle fatture a fronte della produzione, anche in fase giudiziale, della documentazione richiesta) e la natura corrispettiva delle prestazioni oggetto del contratto di leasing in questione e va, per l'effetto, integralmente revocato il provvedimento monitorio qui opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 560.00,00 (importo ingiunto pari ad €
72.504,31), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state
6 depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Le spese legali si liquidano, pertanto, in € 2552,00 per fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 3402,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 4253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- previo accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da i sensi dell'art. 1460 c.c., REVOCA il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1107/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.3.2022 in favore di Controparte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di , delle spese processuali della presente opposizione che si Parte_1
liquidano, complessivamente, in € 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
Firenze, 13 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, MOT nominata con DM del 22.10.2024
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5279 /2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to PESCATORI MATTEO Parte_1
e dall'avv.to OSSI ANTONIO;
ATTORE OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to CARUSO Controparte_1
GIUSEPPE e dall'avv.to VISAGGI VALERIO;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento della mancata comunicazione ed in ogni caso della mancata dimostrazione da parte dell'appaltatrice e creditrice opposta della propria regolarità contributiva, previdenziale ed Controparte_1
assistenziale e della conseguente legittima sospensione dei pagamenti delle correlative prestazioni da parte di accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto emesso in assenza di esigibilità dei relativi crediti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
Per Controparte_2
1 “Voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, così decidere: NEL MERITO 1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1107/2022 emesso dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1126/2022 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma Controparte_1
pari ad € 72.504,31, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna opposta della Controparte_1
somma pari ad € 72.504,31, oltre ad interessi moratori e/o di quella diversa, maggiore e/o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito di istruttoria;
3. con vittoria di spese, compensi,
I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione. In via istruttoria: Si insiste, anche, ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 29.2.2023, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. qui da intendersi per riportati e trascritti. Si richiama il contenuto della propria memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. qui integralmente riportata
e trascritta”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022 (d'ora Parte_1
in poi anche solamente ”) si è opposta dinanzi al Tribunale di Firenze al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1107/2022 a mezzo del quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società dell'importo di € 72.504,31, oltre interessi Controparte_1
al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate e spese della procedura, a titolo di saldo debitorio maturato nell'ambito del rapporto di appalto avente ad oggetto la fornitura del servizio di riassetto camere dell' “Hotel Mirage Golden Tulip” costituito con contratto del 30.12.2020 stipulato tra la stessa in qualità di Parte_1
committente e la società in qualità di appaltatrice, poi da Controparte_1
quest'ultima legittimamente subappaltato alla società Hygenic s.r.l.s..
2 A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'inadempimento della società Parte_1
appaltatrice e della sub-appaltatrice all'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e previdenziale delle posizioni del personale dipendente impiegato nell'appalto mediante la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) e delle relative quietanze di pagamento in relazione al periodo (esattamente settembre 2021-dicembre
2021) indicato nelle fatture azionate in via monitoria, circostanza, questa, che, secondo l'impostazione della opponente, ha reso legittima la sospensione ex art. 1460 c.c. dei pagamenti relativi alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, specie alla luce della previsione legale (cfr. art. 29 d.lgs. n. 276/2003) di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ordine all'adempimento delle obbligazioni contributive e previdenziali.
2. Si è costituita in giudizio (d'ora in poi anche solamente Controparte_1
) che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto. In particolare, parte convenuta opposta ha rilevato l'impossibilità dell'opponente di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto sulla base di un asserito inadempimento degli obblighi contributivi, non risultando allo stato, peraltro, procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto nei confronti delle odierne parti al fine di ottenere il pagamento di emolumenti retributivi. D'altra parte, ha soggiunto l'opposta, Parte_1
ha avuto a disposizione le credenziali di accesso alla piattaforma ID (portale informatico costituito dalla stessa appaltatrice) grazie alle quali avrebbe potuto controllare la regolarità contributiva di tutte le posizioni del personale dipendente impiegato nei servizi appaltati.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c., con successiva ordinanza venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenendo sufficiente l'istruzione solo documentale della causa, e contestualmente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Dopodiché, sostituita tale udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
3 4. L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Va premesso che la fattispecie negoziale perfezionatasi tra la odierna opponente (in qualità di appaltante/committente) e l'opposta (in qualità di appaltatrice) va ricondotta entro il tipo contrattuale dell'appalto di servizi, il cui oggetto consiste, in questo caso, nella fornitura di un servizio, appunto, di c.d. “restoring” delle camere dell'Hotel Mirage Golden
Tulip.
Ebbene, in relazione a tale tipo contrattuale la disciplina speciale di cui all'art. 29 c.2 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
E' evidente, come può desumersi già del tenore letterale della disposizione, che la ratio della norma è quella di incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768).
Per l'effetto, alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati e – soprattutto - della conseguente configurabilità di una responsabilità solidale tra appaltante e appaltatrice rispetto al regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'appalto, è indubbio che l'odierna opponente, proprio in qualità di committente, era tenuta ad esigere dalla controparte contrattuale la documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale del personale impiegato nell'appalto e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere a tal fine. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono possedere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto
4 quanto dovuto, a tal titolo, all' e all' (sul punto si veda anche Cass. n. CP_3 CP_4
4079/2022).
Ne consegue che la mancata trasmissione della indicata documentazione da parte della impresa appaltatrice, nonostante la puntuale richiesta dalla committente, integra un inadempimento grave avverso il quale quest'ultima può legittimamente reagire avvalendosi dello strumento di cui all'art. 1460 c.c., il cui impiego in una simile ipotesi non può pertanto ritenersi contrario a buona fede.
5. Ebbene, nella presente vertenza, nonostante le puntuali richieste avanzate via mail dalla impresa appaltante (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte opponente), la società appaltatrice non ha prodotto la documentazione aggiornata attestante la regolarità contributiva e previdenziale del personale dipendente impiegato nell'appalto in relazione al periodo cui si riferiscono le fatture (cioè settembre- dicembre 2021) delle quali la stessa appaltatrice ha preteso il pagamento, anche in via monitoria. Tale inadempimento è persistito anche nel presente giudizio, essendosi la opposta limitata a produrre anche in questa sede due DURC non aggiornati e quindi non rilevanti ai fini del decidere in quanto cessati nella loro efficacia in epoca precedente al periodo cui si riferiscono le fatture domandate in pagamento (invero il primo DURC è scaduto il 30.6.2021 e l'altro il 28.10.2021; si veda sul punto doc. 2 del fascicolo di parte opposta). Né al riguardo può darsi rilevanza all'affermazione della opposta secondo cui l'impresa appaltatrice poteva reperire i documenti di cui necessitava accedendo alla piattaforma ID ( la quale contiste in un servizio informatico offerto dalla medesima appaltatrice ai propri clienti per consentire a questi ultimi di verificare la regolarità dei pagamenti e scaricare i relativi documenti), poiché, pur disponendo effettivamente la impresa appaltante delle credenziali di accesso a tale portale informatico (come dalla stessa dichiarato), non vi è alcuna prova – né
l'appaltatrice si è offerta di fornirla – della circostanza che sulla piattaforma fossero stati effettivamente caricati dalla (in quanto titolare del portale) i documenti di cui CP_1
trattasi.
5.1 D'altra parte, non può ritenersi dirimente neppure l'ulteriore contestazione della opposta secondo cui, essendo ormai decorsi oltre due anni dalla cessazione del contratto
(avvenuta in data 31.12.2021) e non essendo quindi più attivabile la responsabilità solidale
5 di cui alla citata disposizione di legge speciale, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla appaltante non potrebbe più ritenersi legittima. Al riguardo va, infatti, sottolineato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria vanno valutate con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento del ricorso per ingiunzione;
in tale momento si cristallizza, quindi, la vicenda sostanziale con conseguente irrilevanza di mutamenti fattuali o normativi sopravvenuti. Del resto, tale valutazione è coerente anche con la natura della fase di opposizione, che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non costituisce una "actio nullitatis" né un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì dà vita ad un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 927/2022).
Ne deriva che, essendo stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 2.2.2022. ed essendo stato emesso il relativo decreto in data 21.3.2022, quindi ben prima del decorso di due anni dalla scadenza del contratto (che sono infatti decorsi in data 31.12.2023), va affermato anche sotto questo profilo il legittimo esercizio dello strumento di autotutela contrattuale di cui all'art. 1460 c.c..
6. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, va ritenuto legittimo l'esercizio, da parte della odierna opponente, dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. stante la gravità dell'inadempimento della controparte contrattuale (persistito anche nel presente giudizio, nonostante la disponibilità manifestata dalla opponente al pagamento dell'importo indicato nelle fatture a fronte della produzione, anche in fase giudiziale, della documentazione richiesta) e la natura corrispettiva delle prestazioni oggetto del contratto di leasing in questione e va, per l'effetto, integralmente revocato il provvedimento monitorio qui opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 560.00,00 (importo ingiunto pari ad €
72.504,31), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state
6 depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Le spese legali si liquidano, pertanto, in € 2552,00 per fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 3402,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 4253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- previo accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento sollevata da i sensi dell'art. 1460 c.c., REVOCA il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1107/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.3.2022 in favore di Controparte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di , delle spese processuali della presente opposizione che si Parte_1
liquidano, complessivamente, in € 11.835,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
Firenze, 13 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, MOT nominata con DM del 22.10.2024
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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