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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 987/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nato ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTI DOROTHY ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a CAVARZERE (VE) in [...] Controparte_1 C.F._3
14.6.1970, rappresentata e difesa dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 11.5.2022 parte ricorrente ha introdotto il Parte_1
presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 1.10.2005.
ER Dalla loro unione è nata in data [...].
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in data 29.11.2022 ha confermato i provvedimenti emessi all'esito del giudizio di separazione.
Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo di indagini di polizia tributaria.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 7.9.2018 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito sentenza di separazione di questo Tribunale del 4.2.2022 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori ER Nessuna determinazione deve essere assunta in ordine all'affidamento della figlia la quale, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età.
ER Tuttavia, è pacifico che sebbene maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente e sua tuttora convivente con la di lei madre.
4. L'assegnazione della casa familiare
Va, dunque, confermata l'assegnazione a della casa familiare sita in sita in Adria Controparte_1
(RO), vicolo Amolaretta n. 14, perché, convivendo la stessa con la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma
VI L 898/1970 (cfr. la giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez. I
30 dicembre 2011 n. 30199).
2
5. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, questi ha dichiarato di lavorare come agente di assicurazione, anche nella qualità di socio amministratore di Diamante Assicurazioni S.r.l.; di essere titolare di un reddito lordo annuo pari a circa 140.000,00 euro e di un reddito netto di circa 5.800,00 euro al mese;
di vivere in una casa di cui è proprietaria la di lui compagna, la quale lavora come barista a chiamata.
Già con ordinanza del 27.10.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, si è evidenziato che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate dallo stesso si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo pari a circa: Pt_1
- 148.086,00 lordi ed euro 95.672,00 netti (7.972,66 euro per 12 mensilità) per l'anno di imposta
2019;
- 182.004,00 lordi ed euro 116.792,00 netti (9.732,66 euro per 12 mensilità) per l'anno di imposta
2020;
- 182.004,00 lordi ed euro 115.626,00 netti (9.635,50 euro per 12 mensilità) per l'anno di imposta
2021.
Inoltre, dall'esame della C.U. rilasciata da Diamante Assicurazioni S.r.l. e depositata dallo stesso si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo pari a circa: Pt_1
- 181.502,35 lordi ed euro 106.406,23 netti (8.867,18 euro per 12 mensilità) per l'anno di imposta
2022.
Inoltre, dalle buste paga depositate in data 12.7.2023 è possibile desumere che:
- nel mese di novembre del 2022 ha percepito una retribuzione pari a 11.183,23 (di cui 1.497,13 per rimborso kilometrico;
- nel mese di dicembre del 2022 ha percepito una retribuzione pari a 11.357,68 (di cui 1.420,36 per rimborso kilometrico;
- nel mese di gennaio del 2023 ha percepito una retribuzione pari a 10.431,59 (di cui 1.465,14 per rimborso kilometrico);
- nel mese di marzo del 2023 ha percepito una retribuzione pari a 2.035,00 euro, tutti a titolo di rimborso kilometrico;
- nel mese di aprile del 2023 ha percepito una retribuzione pari a 8.217,00 euro (di cui 2.090,00 per rimborso kilometrico);
- nel mese di maggio del 2023 ha percepito una retribuzione pari a 8.122,00 euro (di cui 1.995,00 per rimborso kilometrico).
Dall'esame della relazione della Guardia di Finanza, acquisita il 5.3.2024, è possibile riscontrare che il è proprietario esclusivo di alcuni beni immobili, corrispondenti alla sua attuale Pt_1
3 abitazione ed acquistati nel corso del presente giudizio, nonché di una Mercedes GLC del valore di
49.000,00 euro e di una Jeep Renegade del valore di 21.000,00 euro circa.
E ancora, il ricorrente risulta intestatario di numerosi rapporti bancari, oltre ad essere delegato ad operare su numerosi altri.
È pacifico che il ha sempre provveduto al pagamento della rata del mutuo per l'acquisto Pt_1
della casa familiare, pari a circa 1000,00 euro al mese, sebbene il contratto di mutuo sia stato stipulato anche dalla CP_1
Nondimeno, vale evidenziare la non trascurabile consistenza del patrimonio mobiliare riferibile al e, più in generale, la ingente disponibilità di somme, solo in parte giustificabile dai Pt_1 versamenti effettuati dal ricorrente in ragione dell'attività lavorativa svolta, atteso che anche i conti direttamente intestati allo stesso si contraddistinguono per un saldo positivo del complessivo valore di centinaia di migliaia di euro.
Infatti, sono specificamente distinti i conti intestati al “in qualità di legale rappresentante” Pt_1
di Diamante Assicurazioni S.r.l. e Insurace Opportunity S.r.l., come palesemente ricavabile dallo schema riportato a pagina 3 della relazione della Guardia di Finanza, acquisita in data 5.3.2024.
A maggiore specificazione, giova porre in rilievo come dalla mera sommatoria aritmetica delle somme depositate sui conti intestati al (dunque con esclusione di quelli riferibili alle Pt_1
società e di quelli rispetto ai quali è delegato ad operare) si giunga ad un totale di circa 740.458,00 euro.
A ciò si aggiunga l'esistenza di polizze assicurative del controvalore di circa 58.565,00 euro.
Inoltre, è solo parzialmente verosimile la circostanza per cui le somme presenti sui conti intestati al quale legale rappresentante delle società o rispetto ai quali è delegato ad operare siano Pt_1
esclusivamente riconducibili ai premi versati dai clienti;
in ogni caso, infatti, non può non considerarsi che si è in presenza di liquidità del valore superiore a 2.000.000,00 di euro.
Invece, con riferimento all'esposizione debitoria, è stata riscontrata la pendenza di un solo finanziamento ancora da estinguere, del residuo valore di circa 2.500,00 euro, mentre tutti gli altri risultano estinti, anche anticipatamente.
Il ha poi documentato di avere stipulato un contratto di mutuo fondiario del valore di Pt_1
120.000,00 euro, in data 25.10.2022, per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di cui è proprietario (Cfr. doc. n. 22 di parte ricorrente).
In altri termini, all'esito delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, è emersa una situazione di assoluta agiatezza economica del connotata da una evidente potenzialità reddituale e da Pt_1
una ingente consistenza patrimoniale, in particolare mobiliare.
4 A tal proposito, vale porre in rilievo che il nell'atto introduttivo e negli ulteriori scritti Pt_1 difensivi, quantomeno sino all'acquisizione della relazione della Guardia di Finanza, aveva sottaciuto l'esistenza di un patrimonio mobiliare tanto ingente.
5.1 Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, questa ha dichiarato: di lavorare come infermiera e di percepire una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro al mese per tredici ER mensilità; di vivere nella casa familiare insieme alla figlia
All'esito delle indagini di polizia tributaria, è emerso che la resistente è stata titolare di un reddito lordo di 30.403,00 per l'anno di imposta 2021 e di 33.417,00 per l'anno di imposta 2022; trattasi di dati pienamente coerenti con quelli dedotti e documentati dalla CP_1
Inoltre, la resistente è risultata intestataria di:
-un conto corrente con saldo di circa 65.461,00 euro al 27.10.2023;
- un conto corrente con saldo di circa 20.000,00 euro;
- una carta con saldo di circa 470,00 euro.
È stata anche riscontrata l'esistenza di un libretto di risparmio aperto presso Poste Italiane, sul quale dall'agosto all'ottobre 2022 la ha eseguito diverse operazioni, consistenti dapprima nel CP_1
rimborso di buoni fruttiferi del valore di circa 19.660,00 euro e poi successivi prelievi, accrediti e giroconti del valore di 18.000,00 euro e di 28.000,00 euro.
Dunque, è evidente che anche la situazione della resistente, quantomeno da un punto di vista patrimoniale, sia migliore rispetto a quella rappresentata in atti, in particolare alla luce del consistente patrimonio mobiliare di cui è titolare, che, oltre ad essere evidenza di una potenzialità reddituale, è indicativo di una non trascurabile capacità di risparmio della CP_1
Infatti, le somme sopra meglio specificate risultano verosimilmente solo in parte riconducibili agli arretrati corrisposti dal Pt_1
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012)
6. Il mantenimento in favore della figlia
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce:
5 “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Tanto premesso, essendo la figlia maggiorenne pacificamente economicamente non autosufficiente, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
In via preliminare, deve osservarsi che sussiste la legittimazione della resistente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore
ER della figlia maggiorenne ma asseritamente non economicamente autosufficiente (cfr. ex multis
Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238).
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
Ciò posto, vale evidenziare come appaia francamente pretestuosa, se non temeraria, la pretesa avanzata nel corso del giudizio da parte del anche mediante specifica istanza di modifica Pt_1 dei provvedimenti provvisori, di riduzione dell'assegno corrisposto a titolo di mantenimento della ER figlia
6 Nel caso di specie, tenuto conto:
- del fatto che il si trova in età lavorativa, è titolare di capacità lavorativa generica e Pt_1
specifica;
- che il resistente ha dimostrato una importante potenzialità reddituale;
- del tempo verosimilmente trascorso dallo stesso con la figlia, pacificamente ridotto a sporadici incontri;
- della effettiva consistenza del patrimonio mobiliare del sottaciuta dallo stesso e non Pt_1
tenuta in considerazione neppure nel processo di separazione ai fini della quantificazione dell'assegno, come ricavabile dalla motivazione della sentenza;
- della circostanza per cui il ricorrente provvede al pagamento integrale della rata del mutuo per l'acquisto della casa ove vivono la e la figlia delle parti;
CP_1
- dell'assegnazione della casa familiare alla resistente;
- dell'attribuzione dell'assegno universale unico alla per le ragioni di seguito meglio CP_1
espresse;
- del tempo decorso dal momento della separazione e, dunque, delle accresciute esigenze della figlia secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (Cass. civ., Sez.
ER I, 8 maggio 2013, n° 10720), l'assegno di mantenimento per la può essere determinato in €
1.200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 60%, alle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche per i figli, purché documentate.
Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass.
Civ. 317 del 1998); peraltro, nella specie, proprio alla luce di quanto emerso all'esito delle indagini di polizia tributaria, il Collegio reputa che sussistessero sin dalla domanda le condizioni per ritenere congruo l'assegno di mantenimento nella misura sopra indicata.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
6.1 Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
7 Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Tale soluzione interpretativa, peraltro, è stata di recente adottata anche dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con la figlia e dei tempi di permanenza della stessa con ciascun genitore.
7. Il regime delle spese
Considerato l'interesse di entrambe le parti alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura, in relazione a tale domanda.
8 Vanno quindi dichiarate compensate, nella misura della metà, le spese di lite.
Invece, con riferimento alle ulteriori domande, risulta soccombente il il quale sin dall'atto Pt_1 introduttivo ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Dunque, le spese del giudizio che seguono la soccombenza del si liquidano d'ufficio come Pt_1
in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, tenuto conto della bassa complessità della controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in DR in data 1.10.2005 tra e come sopra generalizzati (atto Parte_1 Controparte_1
n.° 44, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2005);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
ASSEGNA ad la casa familiare sita in Adria (RO), vicolo Amolaretta n. Controparte_1
14;
PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Controparte_1
ER 1.200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 60% delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
9 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno unico universale, relativo ad ed erogato dall'INPS, venga ERona_2
corrisposto per intero ad anche in assenza del consenso di Controparte_1 [...]
Pt_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura di metà;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 21.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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