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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9796/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9796/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianluca MONTI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 7.7.2022, cittadino marocchino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 26.6.2023 (notificato all'istante in data 8.7.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso in data 11.10.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. Inoltre, la sua zona di provenienza (la città di Krifate, in Marocco) non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
La Questura ha, poi, aggiunto – recependo sul punto le valutazioni effettuate dalla Commissione territoriale – che lo straniero costituirebbe un pericolo per la sicurezza dello Stato e della collettività, dal momento che egli, pur essendo giunto in Italia già nel 2001 ed essendosi sposato con una cittadina
Pag. 1 di 8 italiana (procreando quattro figli), risulta aver commesso numerosi e gravi reati tra il 2009 e il 2022 (scontando, da ultimo, quattro anni e sei mesi di reclusione, conclusi nell'aprile del 2021), nonché aver violentemente aggredito a pugni la moglie nell'aprile 2022, procurandole un trauma cranico (fatto per il quale la coniuge, che ha nel frattempo chiesto la separazione legale dal marito, aveva presentato querela e l'istante si era visto applicare dal giudice penale la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie).
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 28.7.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza. Ha, in particolare, evidenziato che vive ormai da più di vent'anni sul territorio nazionale, ove si è sposato con Parte_1
(cittadina italiana) – con la quale ha avuto quattro figli nato a [...] Persona_1 Per_2 CP_1 Per_ 13.1.2009; , nato a [...][...]; nata a [...] [...]; , nata a Per_3 CP_1 Per_4 CP_1 il 26.1.2021), tutti cittadini italiani – e ove ha svolto plurime attività lavorative, venendo da CP_1 ultimo assunto nel 2018 come operaio dalla Società Cooperativa Sociale “Il Calabrone” di CP_1 che a decorrere dal 23.10.2019 ha trasformato il contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Quanto all'asserita pericolosità sociale del suo assistito, il difensore ne ha escluso l'attualità, riconducendo le condotte criminose perpetrate in passato dallo straniero (per le quali egli ha, peraltro, integralmente scontato le pene inflittegli) alla sua condizione di tossicodipendenza, dalla quale tuttavia ha mostrato la propria ferma volontà di affrancarsi, intraprendendo dal 7.4.2022 un percorso Parte_1 terapeutico di riabilitazione presso la Comunità “Regina della Speranza” di Comazzo (LO), il cui personale – nelle ultime relazioni redatte – ha dato atto del positivo andamento del programma di recupero, ormai nelle fasi conclusive, tanto che dal febbraio 2023 l'istante ha ripreso a lavorare presso la citata cooperativa “Il Calabrone”.
Nella stessa relazione, peraltro, sono stati rilevati significativi miglioramenti nei rapporti tra lo straniero e il suo nucleo familiare, grazie a un percorso di rivisitazione critica delle proprie precedenti condotte disfunzionali e di riavvicinamento alla moglie e ai figli, svolto parallelamente al programma terapeutico. Di ciò costituirebbero prova anche l'intervenuta remissione, in data 24.2.2023, della denuncia-querela sporta dalla moglie e il progressivo affievolimento delle prescrizioni connesse alla libertà vigilata imposte al ricorrente, che è stato da ultimo autorizzato a trascorrere due giorni alla settimana (con pernottamento incluso) presso la casa familiare sita a in via Plebiscito n. 4. CP_1
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 6.9.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 27.8.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, relazione nella quale sono state sostanzialmente ribadite le valutazioni effettuate dalla Commissione territoriale nel parere dell'11.10.2022.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 25.9.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lo stesso giorno parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha depositato documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa del suo assistito (CU 2024, CU 2023 e alcuni prospetti paga).
5. Su richiesta del Giudice designato dal Collegio, il difensore del ricorrente ha, inoltre, depositato visura penale aggiornata relativa al suo assistito.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti a sé per la discussione della causa il 6.3.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 21.2.2025 parte
Pag. 2 di 8 ricorrente ha precisato le sue conclusioni e ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Pag. 3 di 8 Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da il 7.7.2022, Parte_1 deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente, come novellata nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto chiarito in ordine alla normativa applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
In effetti, dalla Scheda Paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini della designazione del Marocco come Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 non emergono in tale Paese gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o altri fattori di pericolo tali da giustificare un divieto di refoulement.
Quanto alla pena di morte, essa è stata de facto abolita fin dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione. Per Dalla salita al trono di nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte Persona_7 hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo.
Con riferimento poi al rispetto della libertà personale, si segnala che la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Va detto che diversi osservatori hanno documentato, però, che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a séguito di manifestazioni di protesta.
Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella tutela della libertà di parola e di stampa: nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere;
i media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà, mentre le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.
Quanto alle libertà di riunione e di associazione, riconosciute e tutelate dalla Costituzione, significative compressioni si registrano solo nel Sahara Occidentale nel contesto del noto conflitto tra Parte_2
e forze armate marocchine.
Sebbene l'Islam sia riconosciuto come religione di Stato, la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, oltreché il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso;
essa riconosce, inoltre, la comunità ebraica come parte integrante della società. Il Codice penale proibisce però con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione;
di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.
Pag. 4 di 8 Notevoli progressi si sono registrati nella tutela dei diritti delle donne: una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale;
nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale e l'aggressione; la nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono, però, sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro.
Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il Codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.
Potenziali vittime di persecuzione o comunque di discriminazione segnalate dalle fonti sono essenzialmente le persone LGBTQIA+ (l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni, anche se recentemente non sono però stati riportati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici) e quelle di etnia (anche in questo caso nel quadro di una situazione in miglioramento), categorie a cui non Per_8 appartiene l'odierno ricorrente.
Quanto, poi, al pericolo di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, la Costituzione e la legge ne proibiscono il ricorso e il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato. In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che «facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata». A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte, però, finora in pochi provvedimenti concreti.
Per quanto riguarda, infine, gli eventi climatici e i più recenti eventi sismici dell'8-9 settembre 2023 (che hanno interessato comunque la sola area di Marrakech, distante quasi 200 chilometri da quella di provenienza di originario di Krifate: v., al riguardo, https://reliefweb.int/disaster/eq-2023- Parte_1
000166-mar), occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione e, quanto al problema della penuria d'acqua nelle aree rurali (ma anche urbane), per approntare un imponente piano di investimenti (vòlti alla realizzazione di bacini per lo stoccaggio dell'acqua, canali per la distribuzione della risorsa, moderni sistemi di irrigazione e anche dissalatori per usare l'acqua del mare nel settore primario), con l'obiettivo di aumentare significativamente le disponibilità d'acqua e i relativi approvvigionamenti specie nelle aree rurali (quelle più colpite dal fenomeno) entro il 2030 (cfr., ex multis, https://www.africaeaffari.it/39100/marocco-ingente- impegno-del-governocontro-la-siccita). La difficile situazione ambientale – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art.
Pag. 5 di 8 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del livello di integrazione socio- lavorativa raggiunto dallo straniero in Italia (ove egli vanta anche pregnanti legami familiari con cittadini italiani) e in assenza, attualmente, di significativi indici di pericolosità sociale.
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che vive in Italia da circa ventiquattro anni, durante i Parte_1 quali ha svolto plurime attività lavorative (è la stessa resistente ad avere evidenziato che già nel 2002, quando era ancóra minorenne, egli aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato), venendo da ultimo assunto come operaio metalmeccanico dalla Società Cooperativa Sociale “Il Calabrone” con decorrenza dal 24.10.2018, in forza di contratto a tempo pieno e determinato originariamente in scadenza al 23.10.2019 e trasformato da tale data in contratto a tempo pieno e indeterminato, tuttora in esecuzione (pur a fronte di un periodo di aspettativa tra l'aprile 2022 e il maggio 2023, a causa dell'inserimento in una struttura comunitaria a scopo di riabilitazione dalla tossicodipendenza).
Tale attività lavorativa ha consentito e tuttora consente al ricorrente di percepire redditi più che adeguati ad assicurare a lui e all'intero nucleo familiare (composto anche dalla moglie e da quattro figli minorenni) un tenore di vita dignitoso (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Non si può, poi, trascurare l'importanza dei legami familiari e affettivi vantati dall'istante sul territorio italiano, ove egli ha sposato la cittadina italiana dalla quale ha avuto quattro figli Persona_1
( nato a [...] [...]; , nato a [...][...]; nata a [...] Per_2 CP_1 Per_3 CP_1 Per_4 CP_1 Per_ 14.2.2016; nata a [...] [...]), anch'essi tutti cittadini italiani. In proposito, preme, CP_1 peraltro, evidenziare che, pur a fronte dell'intervenuta separazione legale tra i coniugi (a causa di alcuni contegni violenti dell'uomo), il ricorrente si è da ultimo riavvicinato in modo significativo sia alla moglie sia ai figli minori, a séguito di un percorso di rivisitazione critica delle proprie precedenti condotte disfunzionali (verosimilmente legate alla propria condizione di dipendenza da narcotici), con incontri
[... protetti tra lui e i figli dapprima svoltisi presso la sede del Servizio di tutela minori del Comune
o poi organizzati dagli stessi operatori della comunità terapeutica in cui si trovava inserito il CP_1 richiedente. Come correttamente evidenziato dalla difesa di i buoni progressi del percorso di Parte_1 riavvicinamento alla famiglia sono testimoniati dalla possibilità da ultimo concessa dal magistrato al ricorrente (prima della revoca definitiva della misura di sicurezza) di trascorrere ben due giorni alla settimana (compresivi di pernottamento) presso la casa familiare sita a in via Plebiscito n. 4, in CP_1 presenza sia dei figli sia della coniuge separata (v. doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente), la quale – a riprova del netto miglioramento dei rapporti con il marito – ha recentemente rimesso (il 24.2.2023) la denuncia-querela in origine presentata nei suoi confronti (v. doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tale percorso positivamente avviato (e vieppiù del contributo economico assicurato dal ricorrente, grazie al suo lavoro, per il mantenimento dei figli, come concordato in sede di separazione consensuale avanti al Tribunale di Cremona: cfr. doc. 10 del fascicolo di parte), stima il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di si porrebbe in netto contrasto con il suo diritto alla vita privata e Parte_1 familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Ciò posto, non si condividono le valutazioni effettuate dall'amministrazione resistente a sostegno della ritenuta pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato e della collettività. Come si evince dalla visura delle iscrizioni in casellario giudiziale prodotta in atti dal difensore del ricorrente (depurata del precedente per patteggiamento “allargato” del 10.7.2012, alla luce del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere
Pag. 6 di 8 utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile», con l'ulteriore precisazione che in caso di mancata applicazione di pene accessorie, come appunto nella vicenda in esame, «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna»), egli ha riportato condanne per reati ormai assai risalenti nel tempo (la loro commissione va dal giugno 2009 al gennaio 2016), le cui caratteristiche ben si attagliano a una criminogenesi riconducibile alle allegate problematiche di tossicodipendenza (i delitti più gravi, in termini di entità della pena inflitta, sono quello di detenzione illecita di sostanze stupefacenti giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 12.11.2013, irrevocabile dal 28.1.2014, e quelli di rapina in concorso e di resistenza a un pubblico ufficiale giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 14.2.2017, irrevocabile dal 23.5.2018).
Sennonché, come dimostra la relazione stilata il 27.7.2023 dalla dott.ssa responsabile della Persona_9
Comunità terapeutica “Regina della Speranza” (presso la quale l'istante è stato inserito a partire dall'aprile 2022), egli ha avviato uno specifico percorso terapeutico e comunitario di affrancamento da tale condizione di dipendenza, il quale si è concluso positivamente già nell'anno 2023, determinando la revoca, da parte del Magistrato di Sorveglianza di Milano, della misura di sicurezza della libertà vigilata in precedenza applicatagli (significativamente, in sostituzione di quella, originariamente disposta, dell'espulsione dal territorio dello Stato) con riferimento alla condanna per rapina e resistenza.
Il progressivo riavvicinamento ai familiari, lo svolgimento stabile di attività lavorativa e il superamento delle precedenti problematiche di dipendenza (come attestato nella citata relazione, ove si legge quanto segue: «I riscontri sembrano essere positivi, sia da parte della ex moglie che da parte dello stesso utente. Nonostante i lunghi periodi di assenza negli ultimi anni, il sig. ha una buona relazione con i figli: dimostra di essere in grado di Parte_1 coinvolgersi nel gioco, di dialogare con loro, di essere empatico. L'accompagnamento della comunità lo sta aiutando a crescere nella direzione di un'assunzione più matura e consapevole delle proprie responsabilità di padre. Nel periodo considerato la condotta dell'utente nel contesto comunitario è stata buona, così come il rispetto delle indicazioni fornite dall'equipe educativa della comunità») sono, dunque, circostanze che – complessivamente considerate – escludono oggi una residua pericolosità sociale del ricorrente connessa alle vicende penali pregresse e al consumo di narcotici.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce del fatto che l'accoglimento della domanda è dipeso da fattori (come, ad esempio, l'evoluzione positiva del percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza e la revoca della misura di sicurezza della libertà sorvegliata, determinanti nell'escludere la pericolosità sociale dell'istante) sopravvenuti rispetto al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV C.F._1 periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali tra le parti;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
Pag. 8 di 8