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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 11.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717/22 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1
Castiglione e Maria Rosaria Messina appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino Controparte_1
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del primo grado, depositato innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellato rappresentava di essere dipendente della con Parte_1
mansioni di operaio di IV livello del C.C.N.L. di settore;
di essere stato assunto in data 10.11.1999 dalla , con contratto di formazione e lavoro di mesi 24 part-time, trasformato a decorrere CP_2
dal 16.12.2000 in contratto di formazione e lavoro full time e convertito alla scadenza in contratto a tempo pieno e indeterminato, dal 10.11.01; di essere transitato a far data dal 1.7.00, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze della , poi , alla Controparte_3 Parte_1
quale venivano trasferiti gli importi maturati alla data del trasferimento (mensilità supplementari, ferie, TFR); che non era stato correttamente retribuito avendo ricevuto in misura parziale i premi di produzione relativi agli accordi del 15.07.1986 e del 26.03.1990, premio produzione sett., premio produzione di marzo e il premio presenze;
che l'accordo del 15.7.1986 prevedeva per il personale assunto un premio di produzione e una maggiorazione dello stesso per esposizione agli agenti nocivi;
l'accordo del 26.3.1990 prevedeva un ulteriore premio di produzione erogato secondo modalità ivi stabilite;
i restanti premi erano connessi per lo più al numero di giornate lavorate come statuito dagli accordi del 4.5.1989 e del 15.6.1996; che il C.C.N.L. del 16.03.1999 aveva previsto che tutte le voci retributive continuative e consolidate corrisposte a titolo di premio di produzione o altro, originate dalla contrattazione aziendale, continuavano a essere erogate al personale in forza alla data di sottoscrizione dei successivi accordi aziendali, mentre, per il personale assunto successivamente alla data di firma degli accordi di secondo livello, si sarebbe proceduto alla riduzione nella misura del
25% del relativo valore economico, previo accorpamento in un'unica voce (EDA); che, pertanto, la linea di confine tra vecchio e nuovo trattamento in relazione ai premi aziendali era determinata dall'essere o meno tra il personale in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di secondo livello;
che con l'accordo di secondo livello, stipulato in data 17.12.1999, si stabiliva per gli assunti in data successiva al 17.12.1999, che tutte le voci retributive fino a quel momento consolidate a titolo di premio di produzione o altro analogo sarebbero state erogate nella misura del 25% del relativo valore economico;
che la propria assunzione si era verificata con contratto stipulato il 05.11.1999, per cui non poteva essergli applicato un accordo i cui effetti riguardavano, per interpretazione letterale, solo gli assunti in data successiva al 17.12.1999, con la conseguenza che i premi di produzione dovevano essergli corrisposti per intero e non nella misura minore del 25%, come aveva fatto il datore di lavoro;
che aveva percepito, sebbene in misura ridotta, il premio oggetto di causa durante il contratto di formazione e lavoro, quindi non poteva sussistere alcuna contestazione in ordine al diritto alla percezione di tale emolumento per gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
che il successivo accordo aziendale del 17.12.1999 oltre a statuire in ordine alla misura del premio per gli assunti successivamente alla data del 17.12.1999, non avrebbe mai potuto eliminare un diritto già entrato nella sua sfera giuridica. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i trattamenti retributivi di cui agli accordi del 15.07.1986, del 26.03.1990, del
04.05.1989 e del 15.06.1996 (richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999) nella misura del
100%, con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli le differenze retributive, pari a euro 11905,86 relative al periodo indicato in ricorso.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva la prescrizione del diritto a percepire Parte_1
l'EDA in misura integrale;
precisava in ogni caso che il ricorrente - alla data dell'accordo del
17.12.1999 - non possedeva nessuno dei requisiti richiesti per poter percepire il premio di produzione;
che di fatto il ricorrente aveva beneficiato mensilmente di un importo che non gli competeva;
eccepiva, inoltre, la società la nullità del ricorso, mancando l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Quanto al merito della domanda, la sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree e la Parte_1
legittimità del proprio comportamento, alla luce della previsione di cui al CCNL Assoaeroporti del
16.03.1999, art. 3, Lettera B), le cui linee guida erano state recepite con il Verbale di Riunione del
17.12.1999; che ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato 1 della Parte specifica B del CCNL Assaeroporti del 13.03.1988, per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all'Assaeroporti, il dall'assunzione con CFL sino alla conversione del rapporto in contratto Pt_2
a tempo indeterminato (10.11.2001) non aveva mai percepito alcun premio di produzione;
che l'EDA gli era stato corrisposto all'atto della trasformazione, per mero errore, nella misura del 25%, parificandolo, dunque, ad un nuovo assunto;
che l'emolumento richiesto (EDA) non costituiva una
“progressione economica legata all'anzianità di servizio”, bensì un elemento che non era mai entrato a far parte del patrimonio del ricorrente durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro.
Con sentenza n. 961/22 il primo Giudice, rilevato che l'eccezione di nullità del ricorso era infondata così come l'eccezione di prescrizione, che la domanda, nel merito, era fondata la accoglieva, con pronunzia di condanna nei termini richiesti.
Con ricorso depositato in data 14.7.22 l'impresa datrice di lavoro del proponeva CP_1 appello censurando l'interpretazione della disciplina contrattuale e normativa applicabile al caso di specie offerta dal Giudice di prime cure e chiedendone la riforma con il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
Si costituiva nel presente grado l'originario ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e ne segue, per i motivi di seguito, l'accoglimento sotto il profilo del merito della pretesa azionata dall'originario ricorrente che risulta da respingere.
La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent CdA n.3797\22 del 31.10.2022 V. rel. Dr.ssa Giammarino). Pt_1 Controparte_4
Del resto sulla questione è intervenuta anche molto di recente la giurisprudenza di legittimità (Corte
Cassazione n.19848\2024 del 18.7.2024).
Appare opportuno riepilogare i fatti e i documenti rilevanti ai fini della decisione. Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda oggetto del giudizio sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti. Il OL veniva assunto in data 10.11.99 dalla , con contratto CP_2 di formazione e lavoro di mesi 24, part-time (dal 10.11.1999 al 09.11.2001), trasformato con comunicazione del 14.12.2000 in contratto di formazione e lavoro full time. Con lettera del
08.11.2001 la (poi ), alle cui dipendenze l'appellato era Controparte_3 Parte_1 transitato a far data dal 01.7.2000, in seguito a cessione di ramo d'azienda, gli comunicava che a far data dal 10.11.2001 il rapporto veniva convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il
CCNL Assaeroporti del 16.3.1999, art. 3 lett. B) “Le parti condividendo la necessità che le aziende perseguano l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida: tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto;
per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato.” Con il verbale di riunione del 17.12.1999 i rappresentanti aziendali e dei lavoratori, dando attuazione alla previsione contenuta nell'art. 3 lett. b) del CCNL del 16.3.1999, stabilivano: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce (EDA). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo, P. pres.;
e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza...”. Dai prospetti paga prodotti dalla
[...]
relativi al periodo agosto 2000 in poi si evince che solo a partire dal novembre 2001 - Parte_1
mensilità coincidente con la conversione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il
OL ha cominciato a percepito l'EDA, sia pure nella misura ridotta del 25%. La domanda formulata da quest'ultimo aveva ad oggetto il pagamento in misura piena della voce “EDA” ritenendo l'appellato che la sua assunzione sia risalente ad un'epoca precedente il verbale aziendale del
17.12.1999, che ha limitato la erogazione delle voci retributive premiali confluite nella voce EDA nella misura del 25% al solo personale assunto a partire dal 18.12.1999. Osserva la Corte che la data di assunzione del OL è pacificamente quella del 10 novembre 1999, tuttavia, tale assunzione è avvenuta con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che alla scadenza, ossia in data 10 novembre 2001, è stato convertito in contratto a tempo indeterminato.
Ugualmente, è indubbio che il verbale del 17.12.1999 nell'individuare i lavoratori ai quali “tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti”, accorpate nell'unica voce EDA, sarebbero state
“erogate nella misura del 25% del relativo valore economico”, fa un generico riferimento “al personale assunto in data successiva al presente”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Al contrario, però, il CCNL del 16.3.1999, del quale il verbale aziendale del 17.12.1999 è attuazione, all'art. 3 lett. B prevede specificamente che “tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data … per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”. Il CCNL del marzo
1999 quindi limita espressamente il riconoscimento delle voci retributive, continuative e consolidate, previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, dalla contrattazione aziendale, nella misura vigente all'epoca della stipula delle “intese raggiunte in sede locale” al solo “personale in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione delle intese locali. Così ricostruita la normativa contrattuale, il OL alla data di stipula dell'intesa in sede locale (17.12.1999) certamente non poteva considerarsi ricompreso tra il personale “in forza a tempo indeterminato”, in quanto il contratto da lui stipulato era un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, quindi, pacificamente, un contratto a tempo determinato. Non vi è dubbio che il lavoratore assunto con CFL è da considerarsi lavoratore dipendente della società che lo ha assunto, ma è ugualmente pacifico che non si tratta di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ma a tempo determinato.
Ed infatti il contratto di formazione lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass.
4935/1995; Cass. 2822/1997). Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta tuttavia che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto"(Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015).
L'odierna parte appellata fondava la sua pretesa sulla norma dettata dall'art. 3 del D.L. n. 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863/1984 attinente al contratto di formazione e lavoro, che al comma 5 stabilisce: “… Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro…”.
In merito a tale disciplina, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo il quale “La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva” (Sez. L, Sentenza n. 8590 del 03/04/2017; Sez. L, Sentenza n. 13496 del 13/06/2014; Sez.
L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016).
Tali principi vanno mantenuti fermi;
tuttavia, nel caso in esame la norma dettata dall'art. 3 lett. B) del CCNL 16.3.1999 non riconosce un nuovo emolumento fondato sull'anzianità maturata dal lavoratore dipendente, negando quella maturata in costanza di un contratto di formazione e lavoro.
Se così fosse la norma contrattuale avrebbe violato l'art. 3 del D.L. n. 726/1984 conv. dalla L. n.
863/1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del dipendente. La norma del CCNL del marzo 1999, invece, modifica la disciplina di alcune voci retributive, già previste dalla contrattazione collettiva, non solo facendole confluire in una sola voce denominata “Elemento distinto” (che in sede di accordo locale diventa “EDA”), ma stabilendo che, al fine di limitare i costi dell'impresa, tali voci retributive, a partire dalla stipula delle intese in sede locale, saranno riconosciute nella misura del 25% del relativo valore economico, tale riduzione, tuttavia, stabilisce la norma, non si applica ai dipendenti “in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa”, nei cui confronti tale voce retributiva sarà corrisposta con le modalità
e nella misura previgente. Appare evidente che la modifica introdotta non nega in alcun modo l'anzianità maturata in corso di CFL non essendo il discrimine tra i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a termine, fondato in alcun modo sul riconoscimento o meno dell'anzianità maturata dai primi e sulla negazione dell'anzianità maturata dai secondi. Il discrimine, invece, è determinato dal fatto storico della data di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Va ancora evidenziato che tanto il CCNL quanto l'accordo in sede locale del 17.12.1999 prevedono una norma provvisoria proprio al fine di non discriminare coloro che all'epoca della riforma godevano già di tali voci retributive confluite nell'EDA, ma risultavano assunti con contratto a termine. Con tale norma le parti collettive hanno stabilito che “il personale con contratto a tempo determinato, in forza …alla data della sottoscrizione delle intese aziendali…le voci retributive relative ai pregressi premi di produzione, qualora spettanti, continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità fino alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro a termine”. In virtù di tale norma, se il all'epoca dell'accordo del 17.12.1999 avesse già avuto in godimento le voci retributive Pt_2 confluite nell'EDA, avrebbe avuto diritto di percepirle nella misura intera fino alla scadenza del
Contratto di formazione Lavoro, ma una volta convertito il rapporto in uno a tempo indeterminato, essendo la sua assunzione a tempo indeterminato successiva al 17.12.1999, avrebbe avuto diritto di ricevere tali voci retributive secondo la disciplina dettata dall'accordo del 17.12.1999 per i nuovi assunti a tempo indeterminato e, quindi, nella misura del 25% del relativo valore economico.
Per chiarezza, appare necessario sottolineare che non risulta affatto che l'appellato all'epoca del contratto di formazione e lavoro godesse delle voci poi confluite nell'EDA, anzi, dalle buste paga prodotte dalla società, risulta che solo dal mese di novembre 2001, ossia dalla data conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato egli ha ottenuto il riconoscimento della voce EDA ma, naturalmente secondo la disciplina dettata per i neoassunti.
Su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23330 del 24/08/2021) statuendo che “Non integrano violazione dell'art.
3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto
a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio”. Già in precedenza, tuttavia, la Corte di Cassazione aveva affermato (Cass.
n. 12321/2008 e Cass. n. 11206/2009) che l'autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 4475/12; Cass. n. 19028/15; Cass. n. 13617/20). Del resto, con pronunce recentissime (Corte Cassazione n.19848\2024 del 18.7.2024), la Suprema
Corte si è pronunciata proprio su fattispecie identica a quella qui decisa, confermando la ricostruzione fin qui operata, ribadendo l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto" (Cass. n. 6018/2009;
Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n.
20074/2010). E' stato inoltre chiarito che non è configurabile una violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, che potesse dare luogo a trattamento discriminatorio, il fatto che le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).
Alla luce dei principi enunciati e della ricostruzione operata, la domanda proposta da CP_1
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata e la sentenza di primo
[...] grado va perciò riformata, ciò in accoglimento dell'appello qui giudicato.
La complessità della materia trattata ed il contrasto giurisprudenziale per lungo tempo sussistente anche in questa sede di appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado del giudizio.
PQM
La Corte così definitivamente provvede:
1. in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di;
Controparte_1
2. spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 11.2.25.
Il Consigliere est.
Luca Buccheri Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 11.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1717/22 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1
Castiglione e Maria Rosaria Messina appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino Controparte_1
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del primo grado, depositato innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, l'odierno appellato rappresentava di essere dipendente della con Parte_1
mansioni di operaio di IV livello del C.C.N.L. di settore;
di essere stato assunto in data 10.11.1999 dalla , con contratto di formazione e lavoro di mesi 24 part-time, trasformato a decorrere CP_2
dal 16.12.2000 in contratto di formazione e lavoro full time e convertito alla scadenza in contratto a tempo pieno e indeterminato, dal 10.11.01; di essere transitato a far data dal 1.7.00, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze della , poi , alla Controparte_3 Parte_1
quale venivano trasferiti gli importi maturati alla data del trasferimento (mensilità supplementari, ferie, TFR); che non era stato correttamente retribuito avendo ricevuto in misura parziale i premi di produzione relativi agli accordi del 15.07.1986 e del 26.03.1990, premio produzione sett., premio produzione di marzo e il premio presenze;
che l'accordo del 15.7.1986 prevedeva per il personale assunto un premio di produzione e una maggiorazione dello stesso per esposizione agli agenti nocivi;
l'accordo del 26.3.1990 prevedeva un ulteriore premio di produzione erogato secondo modalità ivi stabilite;
i restanti premi erano connessi per lo più al numero di giornate lavorate come statuito dagli accordi del 4.5.1989 e del 15.6.1996; che il C.C.N.L. del 16.03.1999 aveva previsto che tutte le voci retributive continuative e consolidate corrisposte a titolo di premio di produzione o altro, originate dalla contrattazione aziendale, continuavano a essere erogate al personale in forza alla data di sottoscrizione dei successivi accordi aziendali, mentre, per il personale assunto successivamente alla data di firma degli accordi di secondo livello, si sarebbe proceduto alla riduzione nella misura del
25% del relativo valore economico, previo accorpamento in un'unica voce (EDA); che, pertanto, la linea di confine tra vecchio e nuovo trattamento in relazione ai premi aziendali era determinata dall'essere o meno tra il personale in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di secondo livello;
che con l'accordo di secondo livello, stipulato in data 17.12.1999, si stabiliva per gli assunti in data successiva al 17.12.1999, che tutte le voci retributive fino a quel momento consolidate a titolo di premio di produzione o altro analogo sarebbero state erogate nella misura del 25% del relativo valore economico;
che la propria assunzione si era verificata con contratto stipulato il 05.11.1999, per cui non poteva essergli applicato un accordo i cui effetti riguardavano, per interpretazione letterale, solo gli assunti in data successiva al 17.12.1999, con la conseguenza che i premi di produzione dovevano essergli corrisposti per intero e non nella misura minore del 25%, come aveva fatto il datore di lavoro;
che aveva percepito, sebbene in misura ridotta, il premio oggetto di causa durante il contratto di formazione e lavoro, quindi non poteva sussistere alcuna contestazione in ordine al diritto alla percezione di tale emolumento per gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
che il successivo accordo aziendale del 17.12.1999 oltre a statuire in ordine alla misura del premio per gli assunti successivamente alla data del 17.12.1999, non avrebbe mai potuto eliminare un diritto già entrato nella sua sfera giuridica. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i trattamenti retributivi di cui agli accordi del 15.07.1986, del 26.03.1990, del
04.05.1989 e del 15.06.1996 (richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999) nella misura del
100%, con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli le differenze retributive, pari a euro 11905,86 relative al periodo indicato in ricorso.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva la prescrizione del diritto a percepire Parte_1
l'EDA in misura integrale;
precisava in ogni caso che il ricorrente - alla data dell'accordo del
17.12.1999 - non possedeva nessuno dei requisiti richiesti per poter percepire il premio di produzione;
che di fatto il ricorrente aveva beneficiato mensilmente di un importo che non gli competeva;
eccepiva, inoltre, la società la nullità del ricorso, mancando l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Quanto al merito della domanda, la sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree e la Parte_1
legittimità del proprio comportamento, alla luce della previsione di cui al CCNL Assoaeroporti del
16.03.1999, art. 3, Lettera B), le cui linee guida erano state recepite con il Verbale di Riunione del
17.12.1999; che ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato 1 della Parte specifica B del CCNL Assaeroporti del 13.03.1988, per il personale dipendente dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti all'Assaeroporti, il dall'assunzione con CFL sino alla conversione del rapporto in contratto Pt_2
a tempo indeterminato (10.11.2001) non aveva mai percepito alcun premio di produzione;
che l'EDA gli era stato corrisposto all'atto della trasformazione, per mero errore, nella misura del 25%, parificandolo, dunque, ad un nuovo assunto;
che l'emolumento richiesto (EDA) non costituiva una
“progressione economica legata all'anzianità di servizio”, bensì un elemento che non era mai entrato a far parte del patrimonio del ricorrente durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro.
Con sentenza n. 961/22 il primo Giudice, rilevato che l'eccezione di nullità del ricorso era infondata così come l'eccezione di prescrizione, che la domanda, nel merito, era fondata la accoglieva, con pronunzia di condanna nei termini richiesti.
Con ricorso depositato in data 14.7.22 l'impresa datrice di lavoro del proponeva CP_1 appello censurando l'interpretazione della disciplina contrattuale e normativa applicabile al caso di specie offerta dal Giudice di prime cure e chiedendone la riforma con il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
Si costituiva nel presente grado l'originario ricorrente chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e ne segue, per i motivi di seguito, l'accoglimento sotto il profilo del merito della pretesa azionata dall'originario ricorrente che risulta da respingere.
La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent CdA n.3797\22 del 31.10.2022 V. rel. Dr.ssa Giammarino). Pt_1 Controparte_4
Del resto sulla questione è intervenuta anche molto di recente la giurisprudenza di legittimità (Corte
Cassazione n.19848\2024 del 18.7.2024).
Appare opportuno riepilogare i fatti e i documenti rilevanti ai fini della decisione. Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda oggetto del giudizio sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti. Il OL veniva assunto in data 10.11.99 dalla , con contratto CP_2 di formazione e lavoro di mesi 24, part-time (dal 10.11.1999 al 09.11.2001), trasformato con comunicazione del 14.12.2000 in contratto di formazione e lavoro full time. Con lettera del
08.11.2001 la (poi ), alle cui dipendenze l'appellato era Controparte_3 Parte_1 transitato a far data dal 01.7.2000, in seguito a cessione di ramo d'azienda, gli comunicava che a far data dal 10.11.2001 il rapporto veniva convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il
CCNL Assaeroporti del 16.3.1999, art. 3 lett. B) “Le parti condividendo la necessità che le aziende perseguano l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida: tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto;
per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato.” Con il verbale di riunione del 17.12.1999 i rappresentanti aziendali e dei lavoratori, dando attuazione alla previsione contenuta nell'art. 3 lett. b) del CCNL del 16.3.1999, stabilivano: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce (EDA). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo, P. pres.;
e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza...”. Dai prospetti paga prodotti dalla
[...]
relativi al periodo agosto 2000 in poi si evince che solo a partire dal novembre 2001 - Parte_1
mensilità coincidente con la conversione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il
OL ha cominciato a percepito l'EDA, sia pure nella misura ridotta del 25%. La domanda formulata da quest'ultimo aveva ad oggetto il pagamento in misura piena della voce “EDA” ritenendo l'appellato che la sua assunzione sia risalente ad un'epoca precedente il verbale aziendale del
17.12.1999, che ha limitato la erogazione delle voci retributive premiali confluite nella voce EDA nella misura del 25% al solo personale assunto a partire dal 18.12.1999. Osserva la Corte che la data di assunzione del OL è pacificamente quella del 10 novembre 1999, tuttavia, tale assunzione è avvenuta con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che alla scadenza, ossia in data 10 novembre 2001, è stato convertito in contratto a tempo indeterminato.
Ugualmente, è indubbio che il verbale del 17.12.1999 nell'individuare i lavoratori ai quali “tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti”, accorpate nell'unica voce EDA, sarebbero state
“erogate nella misura del 25% del relativo valore economico”, fa un generico riferimento “al personale assunto in data successiva al presente”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Al contrario, però, il CCNL del 16.3.1999, del quale il verbale aziendale del 17.12.1999 è attuazione, all'art. 3 lett. B prevede specificamente che “tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data … per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”. Il CCNL del marzo
1999 quindi limita espressamente il riconoscimento delle voci retributive, continuative e consolidate, previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, dalla contrattazione aziendale, nella misura vigente all'epoca della stipula delle “intese raggiunte in sede locale” al solo “personale in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione delle intese locali. Così ricostruita la normativa contrattuale, il OL alla data di stipula dell'intesa in sede locale (17.12.1999) certamente non poteva considerarsi ricompreso tra il personale “in forza a tempo indeterminato”, in quanto il contratto da lui stipulato era un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, quindi, pacificamente, un contratto a tempo determinato. Non vi è dubbio che il lavoratore assunto con CFL è da considerarsi lavoratore dipendente della società che lo ha assunto, ma è ugualmente pacifico che non si tratta di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ma a tempo determinato.
Ed infatti il contratto di formazione lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass.
4935/1995; Cass. 2822/1997). Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta tuttavia che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto"(Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015).
L'odierna parte appellata fondava la sua pretesa sulla norma dettata dall'art. 3 del D.L. n. 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863/1984 attinente al contratto di formazione e lavoro, che al comma 5 stabilisce: “… Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro…”.
In merito a tale disciplina, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo il quale “La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva” (Sez. L, Sentenza n. 8590 del 03/04/2017; Sez. L, Sentenza n. 13496 del 13/06/2014; Sez.
L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016).
Tali principi vanno mantenuti fermi;
tuttavia, nel caso in esame la norma dettata dall'art. 3 lett. B) del CCNL 16.3.1999 non riconosce un nuovo emolumento fondato sull'anzianità maturata dal lavoratore dipendente, negando quella maturata in costanza di un contratto di formazione e lavoro.
Se così fosse la norma contrattuale avrebbe violato l'art. 3 del D.L. n. 726/1984 conv. dalla L. n.
863/1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del dipendente. La norma del CCNL del marzo 1999, invece, modifica la disciplina di alcune voci retributive, già previste dalla contrattazione collettiva, non solo facendole confluire in una sola voce denominata “Elemento distinto” (che in sede di accordo locale diventa “EDA”), ma stabilendo che, al fine di limitare i costi dell'impresa, tali voci retributive, a partire dalla stipula delle intese in sede locale, saranno riconosciute nella misura del 25% del relativo valore economico, tale riduzione, tuttavia, stabilisce la norma, non si applica ai dipendenti “in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa”, nei cui confronti tale voce retributiva sarà corrisposta con le modalità
e nella misura previgente. Appare evidente che la modifica introdotta non nega in alcun modo l'anzianità maturata in corso di CFL non essendo il discrimine tra i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a termine, fondato in alcun modo sul riconoscimento o meno dell'anzianità maturata dai primi e sulla negazione dell'anzianità maturata dai secondi. Il discrimine, invece, è determinato dal fatto storico della data di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Va ancora evidenziato che tanto il CCNL quanto l'accordo in sede locale del 17.12.1999 prevedono una norma provvisoria proprio al fine di non discriminare coloro che all'epoca della riforma godevano già di tali voci retributive confluite nell'EDA, ma risultavano assunti con contratto a termine. Con tale norma le parti collettive hanno stabilito che “il personale con contratto a tempo determinato, in forza …alla data della sottoscrizione delle intese aziendali…le voci retributive relative ai pregressi premi di produzione, qualora spettanti, continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità fino alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro a termine”. In virtù di tale norma, se il all'epoca dell'accordo del 17.12.1999 avesse già avuto in godimento le voci retributive Pt_2 confluite nell'EDA, avrebbe avuto diritto di percepirle nella misura intera fino alla scadenza del
Contratto di formazione Lavoro, ma una volta convertito il rapporto in uno a tempo indeterminato, essendo la sua assunzione a tempo indeterminato successiva al 17.12.1999, avrebbe avuto diritto di ricevere tali voci retributive secondo la disciplina dettata dall'accordo del 17.12.1999 per i nuovi assunti a tempo indeterminato e, quindi, nella misura del 25% del relativo valore economico.
Per chiarezza, appare necessario sottolineare che non risulta affatto che l'appellato all'epoca del contratto di formazione e lavoro godesse delle voci poi confluite nell'EDA, anzi, dalle buste paga prodotte dalla società, risulta che solo dal mese di novembre 2001, ossia dalla data conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato egli ha ottenuto il riconoscimento della voce EDA ma, naturalmente secondo la disciplina dettata per i neoassunti.
Su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23330 del 24/08/2021) statuendo che “Non integrano violazione dell'art.
3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto
a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio”. Già in precedenza, tuttavia, la Corte di Cassazione aveva affermato (Cass.
n. 12321/2008 e Cass. n. 11206/2009) che l'autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 4475/12; Cass. n. 19028/15; Cass. n. 13617/20). Del resto, con pronunce recentissime (Corte Cassazione n.19848\2024 del 18.7.2024), la Suprema
Corte si è pronunciata proprio su fattispecie identica a quella qui decisa, confermando la ricostruzione fin qui operata, ribadendo l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto" (Cass. n. 6018/2009;
Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n.
20074/2010). E' stato inoltre chiarito che non è configurabile una violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, che potesse dare luogo a trattamento discriminatorio, il fatto che le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).
Alla luce dei principi enunciati e della ricostruzione operata, la domanda proposta da CP_1
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata e la sentenza di primo
[...] grado va perciò riformata, ciò in accoglimento dell'appello qui giudicato.
La complessità della materia trattata ed il contrasto giurisprudenziale per lungo tempo sussistente anche in questa sede di appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado del giudizio.
PQM
La Corte così definitivamente provvede:
1. in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di;
Controparte_1
2. spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 11.2.25.
Il Consigliere est.
Luca Buccheri Il Presidente dott. Gennaro Iacone