Articolo 3 della Legge 10 novembre 1970, n. 869
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 dicembre 1970
Art. 3.
Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 , sono effettuate con le stesse modalita' stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente