Art. 3.
Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 , sono effettuate con le stesse modalita' stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 , sono effettuate con le stesse modalita' stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.