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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/08/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 443/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 443 /2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VILLA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli n. 4;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
POSTIGLIONI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Barberia n. 22;
-Appellata-
Controparte_2
-Appellato contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.9.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 74/2022 pubblicata in data 14.1.2022 , ha rigettato le domande proposte da nei confronti di volte a ottenere, Parte_1 Controparte_1 per un verso, l'accertamento: dell'inadempimento della in relazione alle polizze vita CP_3 stipulate nel corso degli anni dal 1999 al 2001, dell'avvenuta stipulazione di una transazione
“a mente del quale la Compagnia assicurativa, in luogo del risarcimento dei danni connessi alla propria responsabilità” aveva rilasciato, negli anni 2010-2011, ulteriori quattro polizze vita (prodotte con i documenti da 14 a 17), assumendo a proprio carico il pagamento dei relativi premi, della validità e efficacia delle predette polizze (sub docc. 14/17); per altro verso, la rimessione in termini dell'attore per il pagamento dei premi annuali successivi a quello iniziale.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il non avesse in alcun modo dimostrato Pt_1 la stipulazione di una transazione, da provarsi per iscritto (artt. 1967 e 1350 n. 12 c.c.), né
l'esistenza di un comportamento ingannevole o contrario a buona fede tenuto dalla Banca convenuta, né, ancora di un danno risarcibile;
che le polizze di cui ai docc. 14-17, sottoscritte senza versamento da parte dell'attore di alcun premio né iniziale né successivo, erano state legittimamente stornate dalla poiché risoltesi di diritto (art. 1924 c.c.); che nemmeno CP_3 la documentazione riferibile al terzo chiamato dalla dott. era CP_3 Controparte_2 idonea a provare la transazione, in quanto generica o non conferente.
Il ha proposto appello avverso la detta sentenza, affidandosi a quattro motivi, con Pt_1 cui lamenta:
1. La “Errata e/o omessa valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze di causa: errata distribuzione dell'onere probatorio”
2. Il “Mancato accertamento della responsabilità oggettiva della Compagnia”
3. La “Inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1325 c.c.”
4. L'erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado. si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
invece, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
***
Dato preliminarmente atto della rinuncia del lla domanda risarcitoria formulata con Pt_1 riguardo al danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento delle polizze stipulate nel
2000 e 2001, questa Corte osserva che le residue pretese dell'appellante sono infondate, per le ragioni di cui appresso. Egli chiede l'accertamento dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo, a fronte delle pregresse asserite inadempienze di rispetto a quattro polizze vita stipulate Controparte_1 negli anni dal 1999 al 2001; nonché della validità ed efficacia delle ulteriori quattro polizze vita che la compagnia di assicurazione aveva rilasciato negli anni 2010-2011 in esecuzione dell'accordo transattivo;
di conseguenza, la rimessione in termini per il pagamento dei premi annuali successivi a quello iniziale.
A detti fini, con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata per Pt_1 aver omesso di valutare – o per non aver correttamente valutato – la documentazione prodotta sin dal primo grado.
Secondo l'appellante, in particolare, le dichiarazioni dell'agente dott. Controparte_2 di cui ai docc. 34, 37 e 33, e le quietanze relative al pagamento del premio unico o iniziale, a firma dello stesso agente, apposte sulle polizze emesse negli anni 2010-2011 (docc. 14-17) proverebbero – in quanto aventi natura di confessione stragiudiziale – l'intervenuta stipulazione della transazione tra il cliente e la compagnia di assicurazione.
Inoltre, l'avvenuto rilascio delle polizze, unitamente alle quietanze, dimostrerebbe non solo l'avvenuto pagamento dei premi, ma anche la validità stessa dei contratti, in assenza, peraltro, dell'offerta in prova di una diversa ricostruzione da parte della compagnia appellata.
Il giudice avrebbe anche errato nell'interpretare e applicare i requisiti di forma validi per il contratto di transazione, per il quale la forma scritta è richiesta ad probationem e non anche ad substantiam, sicché esso potrebbe essere provato anche con una pluralità di scritti separati, non necessariamente contestuali, con ciò intendendosi pure la corrispondenza intercorsa tra le parti. E dunque, le missive in atti (docc. 5-12) attesterebbero la lite in essere tra il e Pt_1
mentre le dichiarazioni scritte dell'agente e le quietanze sarebbero indice Controparte_1 della volontà della compagnia di addivenire – recependo l'attività dell'agente - a un accordo col cliente, così come il fatto che le polizze del 2010-2011 erano state rilasciate su moduli intestati alla compagnia e mai da questa disconosciuti e che erano rimaste iscritte nei rendiconti inviati all'assicurato.
Ancora, l'appellante deduce l'infondatezza della tesi avversaria, secondo cui le polizze emesse negli anni 2010-2011 sarebbero state «stornate sin dall'origine per il mancato versamento del premio stabilito nei relativi contratti», in quanto l'istituto giuridico applicabile sarebbe unicamente quello della risoluzione, ai sensi dell'art. 1924 c.c. applicabile alle polizze vita. E comunque, la compagnia appellata, avvalendosi dell'operatività ex lege del meccanismo di risoluzione di cui all'art. 1924 c.c., non avrebbe ottemperato ai doveri di adeguata informativa nei confronti dell'assicurato, omettendo del tutto di trasmettere – in particolar modo, con riguardo alle polizze a premio pluriennale – le comunicazioni di storno delle polizze 2010-2011 (se mai avvenuto), gli avvisi di pagamento dei premi successivi al primo anno in corrispondenza di ciascuna scadenza, ovvero gli avvisi per avvalersi della possibile riattivazione delle Polizze 2010-2011 in relazione ai premi scaduti.
Ebbene, gli argomenti esposti non persuadono.
In primo luogo, alcuno dei documenti prodotti in giudizio dal prova la conclusione Pt_1 di un accordo transattivo tra il e Pt_1 Controparte_1
Le dichiarazioni scritte del dott. hanno un contenuto generico, con Controparte_2 riferimenti a importi che non trovano puntuale riscontro negli atti di causa: il documento 33 è del tutto inconferente, facendo menzione del rilascio di una polizza con decorrenza
26/11/2009 a seguito di un infortunio subito dal nel 2006. Pt_1
Lo stesso dicasi per il documento 34, in cui il si limita a comunicare al cliente CP_2
l'esistenza di rapporti con la direzione di Mogliano Veneto “per addivenire ad una possibile soluzione finalizzata ad integrare i versamenti effettuati su polizze negli anni 1999 2000”. Si tratta di una mera dichiarazione di intenti relativa a circostanze non chiaramente riconducibili alle allegazioni oggetto dell'odierno gravame.
Infine, il documento 37 è utile tutt'al più a dimostrare che il si era impegnato a CP_2 emettere polizze assicurative per un ammontare di € 251.225,00 in base a non meglio definiti accordi con la direzione generale di ma non ha alcuna portata confessoria Controparte_1 circa la stipulazione di una transazione nei termini descritti nelle difese dell'appellante, ovvero nella forma del rilascio a titolo gratuito di quattro polizze vita, tramite l'assunzione del pagamento dei premi da parte dello stesso assicuratore, a tacitazione – tramite reciproche concessioni – delle pretese risarcitorie in ipotesi derivanti dall'inadempimento, dalla mala fede e scorrettezza della compagnia nei rapporti nascenti dalla stipulazione di precedenti contratti assicurativi, negli anni 1999-2001.
Tanto più che il non ha dato prova dell'avverso inadempimento all'origine della lite Pt_1
e della transazione, né di alcun danno cagionatogli da e non vi è traccia Controparte_1 di quelle “reciproche concessioni” che caratterizzano il contratto di transazione, essendo, anzi, irragionevole supporre che la compagnia di assicurazione abbia emesso gratuitamente polizze per un valore di oltre € 450.000,00, a fronte delle doglianze del cliente in ordine a investimenti del valore, ben minore, di € 169.000,00.
Comunque, è pacifico che il non abbia pagato alcuno dei premi (unico o ricorrente) Pt_1 dovuti per le polizze in esame, in quanto, per sua stessa ammissione, sarebbe stata
[...] ad assumersene il costo. Sicché il valore probatorio delle quietanze di pagamento CP_1 del premio apposte in calce ai contratti è smentito dalle stesse allegazioni del in Pt_1 quanto incompatibile con esse.
Poiché, inoltre, come già osservato, non c'è prova dell'assunzione in via transattiva da parte di dell'obbligo di provvedere “essa stessa a farsi carico dell'ammontare Controparte_1 dei relativi premi” (così pag. 21 atto di citazione), la disciplina applicabile al caso di specie è senz'altro quella di cui all'art. 1924 c.c., che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento del primo premio (comma 1) ovvero dei premi successivi al primo
(comma 2).
Non è corretta l'interpretazione della disciplina in esame fornita dall'appellante, “In base alla suddetta norma, al mancato pagamento del primo premio o della prima rata di esso, consegue la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il premio o la rata siano effettivamente pagati;
sicché solo a partire da tale momento il contratto inizia a svolgere efficacia. Dal mancato pagamento di rata di premio successiva alla prima, deriva, invece, la sospensione della garanzia assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata insoluta, giusta la disposizione dell'art. 1901, co. II, c.c., anch'esso espressamente richiamato dalla norma in commento”.
È vero che l'art. 1924 c.c. richiama i primi due commi dell'art. 1901 c.c., sicché l'inizio dell'efficacia della garanzia assicurativa è subordinata al pagamento del primo (o unico) premio o della prima rata di premio. Ciò non toglie che, in caso di mancato pagamento del primo premio (o della prima rata di premio) l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto e, ove invece non si attivi entro tale termine, si determina la risoluzione di diritto del contratto (conformemente a quanto previsto dall'art. 1901 c.c.).
Sono, dunque, risolti di diritto e inefficaci sia la polizza n. 30131658, che prevede il versamento di un premio unico di € 199.989,00, sia i contratti, a premio ricorrente, nn.
30207632, 30221589 e 30249582, per mancato pagamento dei premi successivi a quello iniziale. Ciò a prescindere dal nomen iuris e dalla natura delle procedure interne di “storno” amministrativo adottate dalla compagnia assicuratrice.
Del resto, il fatto che le polizze (alcune) apparissero nei riepiloghi di rendiconto dei rapporti in essere col prova sì l'esistenza materiale dei contratti, ovvero la avvenuta Pt_1 stipulazione – circostanza che, tuttavia, non è in contestazione – ma non anche l'efficacia giuridica degli stessi, subordinata al pagamento dei premi ai sensi della normativa applicabile.
E, infatti, tali rendiconti recano, sotto la voce “premi pagati”, un importo pari a € 0,00, a ulteriore conferma dell'omesso versamento di quanto dovuto dall'assicurato per le polizze de quibus.
Ne consegue che l'assicurato non può essere rimesso in termini per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione inefficaci ex tunc.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 1325 c.c: anche ove le polizze non fossero affette da nullità per il difetto di causa derivante dall'omessa previsione del pagamento del corrispettivo costituito dal premio, è assorbente la dichiarazione della risoluzione delle medesime.
Inammissibile, oltre che infondata, è la domanda di accertamento della responsabilità oggettiva della compagnia di cui al secondo motivo di appello. Trattasi di deduzione del tutto nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c., e, in ogni caso, sfornita della necessaria allegazione, prima ancora che prova, del presupposto applicativo della condotta illecita del preposto, nemmeno abbozzata nei suoi elementi essenziali.
I profili di illiceità comportamentale evidenziati dall'appellante riguardano solo condotte dell'impresa assicuratrice e la sua omissione degli obblighi informativi, ma non anche dell'agente di cui essa si è servita. Né, del resto, il ha provato il danno in concreto Pt_1 derivatogli dalla asserita responsabilità del o di per le CP_2 Controparte_1 assunte carenze informative. Danno, comunque, di dubbia configurabilità, atteso che l'assicurato non aveva sostenuto alcun esborso e che, contrariamente a quanto afferma,
l'omesso pagamento del premio era a lui conoscibile per mezzo dei rendiconti personalmente offerti in giudizio.
Infondato, infine, il quarto motivo di appello, non essendovi motivo di discostarsi dal principio della integrale soccombenza nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Lo stesso vale, peraltro, anche per le spese del presente grado, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 18.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 443 /2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VILLA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli n. 4;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
POSTIGLIONI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Barberia n. 22;
-Appellata-
Controparte_2
-Appellato contumace-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.9.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 74/2022 pubblicata in data 14.1.2022 , ha rigettato le domande proposte da nei confronti di volte a ottenere, Parte_1 Controparte_1 per un verso, l'accertamento: dell'inadempimento della in relazione alle polizze vita CP_3 stipulate nel corso degli anni dal 1999 al 2001, dell'avvenuta stipulazione di una transazione
“a mente del quale la Compagnia assicurativa, in luogo del risarcimento dei danni connessi alla propria responsabilità” aveva rilasciato, negli anni 2010-2011, ulteriori quattro polizze vita (prodotte con i documenti da 14 a 17), assumendo a proprio carico il pagamento dei relativi premi, della validità e efficacia delle predette polizze (sub docc. 14/17); per altro verso, la rimessione in termini dell'attore per il pagamento dei premi annuali successivi a quello iniziale.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il non avesse in alcun modo dimostrato Pt_1 la stipulazione di una transazione, da provarsi per iscritto (artt. 1967 e 1350 n. 12 c.c.), né
l'esistenza di un comportamento ingannevole o contrario a buona fede tenuto dalla Banca convenuta, né, ancora di un danno risarcibile;
che le polizze di cui ai docc. 14-17, sottoscritte senza versamento da parte dell'attore di alcun premio né iniziale né successivo, erano state legittimamente stornate dalla poiché risoltesi di diritto (art. 1924 c.c.); che nemmeno CP_3 la documentazione riferibile al terzo chiamato dalla dott. era CP_3 Controparte_2 idonea a provare la transazione, in quanto generica o non conferente.
Il ha proposto appello avverso la detta sentenza, affidandosi a quattro motivi, con Pt_1 cui lamenta:
1. La “Errata e/o omessa valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze di causa: errata distribuzione dell'onere probatorio”
2. Il “Mancato accertamento della responsabilità oggettiva della Compagnia”
3. La “Inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1325 c.c.”
4. L'erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado. si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
invece, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
***
Dato preliminarmente atto della rinuncia del lla domanda risarcitoria formulata con Pt_1 riguardo al danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento delle polizze stipulate nel
2000 e 2001, questa Corte osserva che le residue pretese dell'appellante sono infondate, per le ragioni di cui appresso. Egli chiede l'accertamento dell'avvenuta stipulazione di un accordo transattivo, a fronte delle pregresse asserite inadempienze di rispetto a quattro polizze vita stipulate Controparte_1 negli anni dal 1999 al 2001; nonché della validità ed efficacia delle ulteriori quattro polizze vita che la compagnia di assicurazione aveva rilasciato negli anni 2010-2011 in esecuzione dell'accordo transattivo;
di conseguenza, la rimessione in termini per il pagamento dei premi annuali successivi a quello iniziale.
A detti fini, con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata per Pt_1 aver omesso di valutare – o per non aver correttamente valutato – la documentazione prodotta sin dal primo grado.
Secondo l'appellante, in particolare, le dichiarazioni dell'agente dott. Controparte_2 di cui ai docc. 34, 37 e 33, e le quietanze relative al pagamento del premio unico o iniziale, a firma dello stesso agente, apposte sulle polizze emesse negli anni 2010-2011 (docc. 14-17) proverebbero – in quanto aventi natura di confessione stragiudiziale – l'intervenuta stipulazione della transazione tra il cliente e la compagnia di assicurazione.
Inoltre, l'avvenuto rilascio delle polizze, unitamente alle quietanze, dimostrerebbe non solo l'avvenuto pagamento dei premi, ma anche la validità stessa dei contratti, in assenza, peraltro, dell'offerta in prova di una diversa ricostruzione da parte della compagnia appellata.
Il giudice avrebbe anche errato nell'interpretare e applicare i requisiti di forma validi per il contratto di transazione, per il quale la forma scritta è richiesta ad probationem e non anche ad substantiam, sicché esso potrebbe essere provato anche con una pluralità di scritti separati, non necessariamente contestuali, con ciò intendendosi pure la corrispondenza intercorsa tra le parti. E dunque, le missive in atti (docc. 5-12) attesterebbero la lite in essere tra il e Pt_1
mentre le dichiarazioni scritte dell'agente e le quietanze sarebbero indice Controparte_1 della volontà della compagnia di addivenire – recependo l'attività dell'agente - a un accordo col cliente, così come il fatto che le polizze del 2010-2011 erano state rilasciate su moduli intestati alla compagnia e mai da questa disconosciuti e che erano rimaste iscritte nei rendiconti inviati all'assicurato.
Ancora, l'appellante deduce l'infondatezza della tesi avversaria, secondo cui le polizze emesse negli anni 2010-2011 sarebbero state «stornate sin dall'origine per il mancato versamento del premio stabilito nei relativi contratti», in quanto l'istituto giuridico applicabile sarebbe unicamente quello della risoluzione, ai sensi dell'art. 1924 c.c. applicabile alle polizze vita. E comunque, la compagnia appellata, avvalendosi dell'operatività ex lege del meccanismo di risoluzione di cui all'art. 1924 c.c., non avrebbe ottemperato ai doveri di adeguata informativa nei confronti dell'assicurato, omettendo del tutto di trasmettere – in particolar modo, con riguardo alle polizze a premio pluriennale – le comunicazioni di storno delle polizze 2010-2011 (se mai avvenuto), gli avvisi di pagamento dei premi successivi al primo anno in corrispondenza di ciascuna scadenza, ovvero gli avvisi per avvalersi della possibile riattivazione delle Polizze 2010-2011 in relazione ai premi scaduti.
Ebbene, gli argomenti esposti non persuadono.
In primo luogo, alcuno dei documenti prodotti in giudizio dal prova la conclusione Pt_1 di un accordo transattivo tra il e Pt_1 Controparte_1
Le dichiarazioni scritte del dott. hanno un contenuto generico, con Controparte_2 riferimenti a importi che non trovano puntuale riscontro negli atti di causa: il documento 33 è del tutto inconferente, facendo menzione del rilascio di una polizza con decorrenza
26/11/2009 a seguito di un infortunio subito dal nel 2006. Pt_1
Lo stesso dicasi per il documento 34, in cui il si limita a comunicare al cliente CP_2
l'esistenza di rapporti con la direzione di Mogliano Veneto “per addivenire ad una possibile soluzione finalizzata ad integrare i versamenti effettuati su polizze negli anni 1999 2000”. Si tratta di una mera dichiarazione di intenti relativa a circostanze non chiaramente riconducibili alle allegazioni oggetto dell'odierno gravame.
Infine, il documento 37 è utile tutt'al più a dimostrare che il si era impegnato a CP_2 emettere polizze assicurative per un ammontare di € 251.225,00 in base a non meglio definiti accordi con la direzione generale di ma non ha alcuna portata confessoria Controparte_1 circa la stipulazione di una transazione nei termini descritti nelle difese dell'appellante, ovvero nella forma del rilascio a titolo gratuito di quattro polizze vita, tramite l'assunzione del pagamento dei premi da parte dello stesso assicuratore, a tacitazione – tramite reciproche concessioni – delle pretese risarcitorie in ipotesi derivanti dall'inadempimento, dalla mala fede e scorrettezza della compagnia nei rapporti nascenti dalla stipulazione di precedenti contratti assicurativi, negli anni 1999-2001.
Tanto più che il non ha dato prova dell'avverso inadempimento all'origine della lite Pt_1
e della transazione, né di alcun danno cagionatogli da e non vi è traccia Controparte_1 di quelle “reciproche concessioni” che caratterizzano il contratto di transazione, essendo, anzi, irragionevole supporre che la compagnia di assicurazione abbia emesso gratuitamente polizze per un valore di oltre € 450.000,00, a fronte delle doglianze del cliente in ordine a investimenti del valore, ben minore, di € 169.000,00.
Comunque, è pacifico che il non abbia pagato alcuno dei premi (unico o ricorrente) Pt_1 dovuti per le polizze in esame, in quanto, per sua stessa ammissione, sarebbe stata
[...] ad assumersene il costo. Sicché il valore probatorio delle quietanze di pagamento CP_1 del premio apposte in calce ai contratti è smentito dalle stesse allegazioni del in Pt_1 quanto incompatibile con esse.
Poiché, inoltre, come già osservato, non c'è prova dell'assunzione in via transattiva da parte di dell'obbligo di provvedere “essa stessa a farsi carico dell'ammontare Controparte_1 dei relativi premi” (così pag. 21 atto di citazione), la disciplina applicabile al caso di specie è senz'altro quella di cui all'art. 1924 c.c., che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento del primo premio (comma 1) ovvero dei premi successivi al primo
(comma 2).
Non è corretta l'interpretazione della disciplina in esame fornita dall'appellante, “In base alla suddetta norma, al mancato pagamento del primo premio o della prima rata di esso, consegue la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il premio o la rata siano effettivamente pagati;
sicché solo a partire da tale momento il contratto inizia a svolgere efficacia. Dal mancato pagamento di rata di premio successiva alla prima, deriva, invece, la sospensione della garanzia assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata insoluta, giusta la disposizione dell'art. 1901, co. II, c.c., anch'esso espressamente richiamato dalla norma in commento”.
È vero che l'art. 1924 c.c. richiama i primi due commi dell'art. 1901 c.c., sicché l'inizio dell'efficacia della garanzia assicurativa è subordinata al pagamento del primo (o unico) premio o della prima rata di premio. Ciò non toglie che, in caso di mancato pagamento del primo premio (o della prima rata di premio) l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto e, ove invece non si attivi entro tale termine, si determina la risoluzione di diritto del contratto (conformemente a quanto previsto dall'art. 1901 c.c.).
Sono, dunque, risolti di diritto e inefficaci sia la polizza n. 30131658, che prevede il versamento di un premio unico di € 199.989,00, sia i contratti, a premio ricorrente, nn.
30207632, 30221589 e 30249582, per mancato pagamento dei premi successivi a quello iniziale. Ciò a prescindere dal nomen iuris e dalla natura delle procedure interne di “storno” amministrativo adottate dalla compagnia assicuratrice.
Del resto, il fatto che le polizze (alcune) apparissero nei riepiloghi di rendiconto dei rapporti in essere col prova sì l'esistenza materiale dei contratti, ovvero la avvenuta Pt_1 stipulazione – circostanza che, tuttavia, non è in contestazione – ma non anche l'efficacia giuridica degli stessi, subordinata al pagamento dei premi ai sensi della normativa applicabile.
E, infatti, tali rendiconti recano, sotto la voce “premi pagati”, un importo pari a € 0,00, a ulteriore conferma dell'omesso versamento di quanto dovuto dall'assicurato per le polizze de quibus.
Ne consegue che l'assicurato non può essere rimesso in termini per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione inefficaci ex tunc.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 1325 c.c: anche ove le polizze non fossero affette da nullità per il difetto di causa derivante dall'omessa previsione del pagamento del corrispettivo costituito dal premio, è assorbente la dichiarazione della risoluzione delle medesime.
Inammissibile, oltre che infondata, è la domanda di accertamento della responsabilità oggettiva della compagnia di cui al secondo motivo di appello. Trattasi di deduzione del tutto nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c., e, in ogni caso, sfornita della necessaria allegazione, prima ancora che prova, del presupposto applicativo della condotta illecita del preposto, nemmeno abbozzata nei suoi elementi essenziali.
I profili di illiceità comportamentale evidenziati dall'appellante riguardano solo condotte dell'impresa assicuratrice e la sua omissione degli obblighi informativi, ma non anche dell'agente di cui essa si è servita. Né, del resto, il ha provato il danno in concreto Pt_1 derivatogli dalla asserita responsabilità del o di per le CP_2 Controparte_1 assunte carenze informative. Danno, comunque, di dubbia configurabilità, atteso che l'assicurato non aveva sostenuto alcun esborso e che, contrariamente a quanto afferma,
l'omesso pagamento del premio era a lui conoscibile per mezzo dei rendiconti personalmente offerti in giudizio.
Infondato, infine, il quarto motivo di appello, non essendovi motivo di discostarsi dal principio della integrale soccombenza nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Lo stesso vale, peraltro, anche per le spese del presente grado, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 74/2022 del Tribunale di Bologna ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 18.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano