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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 10 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2226 / 2023 promosso da:
1. nato a [...], Controparte_1
Lima, Perú il 5 agosto 1967;
2. nata a [...], Controparte_2
Lima, Perú il 4 luglio 1998;
3. nato a [...], Controparte_3
Lima, Perù, il 26 novembre 2001;
4. nata a [...], Controparte_4
Perú il 27 settembre 1972, in proprio e n.q. di esercente la potestà sul figlio minore:
5. nato a [...]- Controparte_5 go de Surco, Lima, Perù, il 3 aprile 2009;
6. nata a [...] Controparte_6
Borja, Lima, Perú, l'11 ottobre 2003;
7. nata a [...], Controparte_7
Lima, Perú il 10 maggio 2000;
8. nato a [...], Li- Parte_1 ma, Perú il 4 febbraio 2002;
- parti ricorrenti -
Pag. 2 di 10 nei confronti del , in persona del Controparte_8
Ministro p.t.; in perso- Controparte_9 na del Ministro p.t.; , in persona del Controparte_10
Sindaco pro tempore;
- parti resistenti non costituite -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso al fine di ottenere il ri- conoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponen- do di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Per_1
, nato a [...] [...].
[...] CP_10
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Le parti resistenti, nonostante la regolare notifica, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pag. 3 di 10 In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricorrente risiede all'estero e che l'avo cittadino italiano risulta nato nel ter- ritorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tute- la giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della deci- sione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal-
Pag. 4 di 10 la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit- tadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
4.- Nel merito, il ricorso è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1912 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedente- mente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912,
Pag. 5 di 10 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo co- sì in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italia- no emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente inve- stito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del
2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secon- do la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, men- tre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella peruviana, come si evince dall'Attestato dei Registri e Titoli di Cittadinanza Peruviana, rila- sciato dalla Soprintendenza Nazionale delle Migrazioni del Mini- stero dell'Interno del Perù (allegato al ricorso introduttivo), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza, atte- so che, in data 06.02.1943, [cittadina italiana iure Parte_2 sanguinis in quanto figlia di , a sua volta cittadi- Persona_2
Pag. 6 di 10 no italiano iure sanguinis in quanto figlio dell'avo cittadino italia- no ] aveva contratto matrimonio con il cittadino Persona_1 straniero (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) e dalla loro Persona_3 unione erano poi nate, in data 27.05.1943, la figlia
[...]
(cfr. doc. 12 allegato al ricorso) e, in data Persona_4
05.01.1947, la figlia , eventi tutti ve- Parte_3 rificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione
Italiana del 1948.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate
Pag. 7 di 10 dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>. L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit-
Pag. 8 di 10 timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino stra- niero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dal- la nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate, della non percorribilità della via amministrativa nel caso di specie e della mancata costituzione dei resistenti, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia delle parti resistenti;
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...], Controparte_1
Lima, Perú il 5 agosto 1967;
2. nata a [...], Controparte_2
Lima, Perú il 4 luglio 1998;
3. nato a [...], Controparte_3
Lima, Perù, il 26 novembre 2001;
4. nata a [...], Controparte_4
Perú il 27 settembre 1972;
5. nato a [...]- Controparte_5 go de Surco, Lima, Perù, il 3 aprile 2009;
Pag. 9 di 10 6. nata a [...] Controparte_6
Borja, Lima, Perú, l'11 ottobre 2003;
7. nata a [...], Controparte_7
Lima, Perú il 10 maggio 2000;
8. nato a [...], Li- Parte_1 ma, Perú il 4 febbraio 2002; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA , e per esso, Controparte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Potenza (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 18.03.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immi- grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione europea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
Pag. 1 di 10 ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2226 / 2023 promosso da:
1. nato a [...], Controparte_1
Lima, Perú il 5 agosto 1967;
2. nata a [...], Controparte_2
Lima, Perú il 4 luglio 1998;
3. nato a [...], Controparte_3
Lima, Perù, il 26 novembre 2001;
4. nata a [...], Controparte_4
Perú il 27 settembre 1972, in proprio e n.q. di esercente la potestà sul figlio minore:
5. nato a [...]- Controparte_5 go de Surco, Lima, Perù, il 3 aprile 2009;
6. nata a [...] Controparte_6
Borja, Lima, Perú, l'11 ottobre 2003;
7. nata a [...], Controparte_7
Lima, Perú il 10 maggio 2000;
8. nato a [...], Li- Parte_1 ma, Perú il 4 febbraio 2002;
- parti ricorrenti -
Pag. 2 di 10 nei confronti del , in persona del Controparte_8
Ministro p.t.; in perso- Controparte_9 na del Ministro p.t.; , in persona del Controparte_10
Sindaco pro tempore;
- parti resistenti non costituite -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso al fine di ottenere il ri- conoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponen- do di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Per_1
, nato a [...] [...].
[...] CP_10
A sostegno della domanda, gli odierni istanti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Le parti resistenti, nonostante la regolare notifica, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pag. 3 di 10 In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricorrente risiede all'estero e che l'avo cittadino italiano risulta nato nel ter- ritorio di un Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tute- la giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effetti- vo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della deci- sione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal-
Pag. 4 di 10 la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit- tadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire del ricorrente.
4.- Nel merito, il ricorso è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1912 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedente- mente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912,
Pag. 5 di 10 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo co- sì in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italia- no emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente inve- stito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del
2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secon- do la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, men- tre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella peruviana, come si evince dall'Attestato dei Registri e Titoli di Cittadinanza Peruviana, rila- sciato dalla Soprintendenza Nazionale delle Migrazioni del Mini- stero dell'Interno del Perù (allegato al ricorso introduttivo), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza, atte- so che, in data 06.02.1943, [cittadina italiana iure Parte_2 sanguinis in quanto figlia di , a sua volta cittadi- Persona_2
Pag. 6 di 10 no italiano iure sanguinis in quanto figlio dell'avo cittadino italia- no ] aveva contratto matrimonio con il cittadino Persona_1 straniero (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) e dalla loro Persona_3 unione erano poi nate, in data 27.05.1943, la figlia
[...]
(cfr. doc. 12 allegato al ricorso) e, in data Persona_4
05.01.1947, la figlia , eventi tutti ve- Parte_3 rificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione
Italiana del 1948.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate
Pag. 7 di 10 dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>. L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit-
Pag. 8 di 10 timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino stra- niero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dal- la nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate, della non percorribilità della via amministrativa nel caso di specie e della mancata costituzione dei resistenti, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia delle parti resistenti;
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...], Controparte_1
Lima, Perú il 5 agosto 1967;
2. nata a [...], Controparte_2
Lima, Perú il 4 luglio 1998;
3. nato a [...], Controparte_3
Lima, Perù, il 26 novembre 2001;
4. nata a [...], Controparte_4
Perú il 27 settembre 1972;
5. nato a [...]- Controparte_5 go de Surco, Lima, Perù, il 3 aprile 2009;
Pag. 9 di 10 6. nata a [...] Controparte_6
Borja, Lima, Perú, l'11 ottobre 2003;
7. nata a [...], Controparte_7
Lima, Perú il 10 maggio 2000;
8. nato a [...], Li- Parte_1 ma, Perú il 4 febbraio 2002; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA , e per esso, Controparte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Potenza (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 18.03.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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