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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4354/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – Opposizione ad estratto di ruolo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.10.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato rilasciato in calce al ricorso in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv. GIUSEPPE PEDICINI (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, sito a Benevento, in Via Torretta n. 29 ed ammesso, per il solo grado di appello, al Patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli in data 3.2.2021;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede di , CP_1 in Via Circumvallazione/Galleria Ciardiello n. 2;
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in data 30.11.2018, Parte_1 deduceva che il 4.10.2018, a mezzo del proprio difensore, aveva chiesto ed ottenuto un estratto di
1 ruolo relativo ai carichi iscritti nei suoi confronti, dal quale era emerso che numerose posizioni si erano estinte per prescrizione e, in particolare, quelle oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di cui alle cartelle esattoriali n. 0172007000617442, “asseritamente notificata in data 1.8.2007” (di
€ 11.091,36, relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981 per l'annualità 2006) e n.
01720110007472255, “asseritamente notificata in data 13.6.2011” (di € 605,96, relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981 per violazione norme in materia di lavoro riferite all'annualità 2007). Deduceva, quindi, l'autonoma impugnabilità dell'estratto generale dal ruolo, precisando che “…nella specie il ricorrente ha tutto l'interesse a sentir dichiarare prescritti i tributi oggetto del presente atto, anche al fine di valutare l'opportunità di organizzare le richieste di adesione ai procedimenti di azzeramento dei debiti introdotti dalla recente normativa”. Tanto premesso, chiedeva di “accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione delle pretese connesse a tali cartelle ed a tali ruoli esecutivi, con adozione di ogni consequenziale determinazione di rito e sostanziale”.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 895/2020 pubblicata il 10.6.2020, interpretando la domanda, affermava che il ricorrente si era limitato a “dolersi della prescrizione del diritto per decorso del tempo dall'iscrizione a ruolo”, rilevando che “il ricorrente non rileva un vizio di notifica delle cartelle di pagamento (che peraltro risultano notificate al ricorrente dalla produzione dell'amministrazione)...Nel consegue che, avendo il ricorrente fatto valere il mero decorso del tempo dalla notifica della cartella di pagamento, che di fatto non ha mai concretamente contestato nel suo perfezionamento, il legittimato passivo deve individuarsi nell'ente di riscossione”. Rilevava, altresì, che sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 19704/2015)
l'impugnativa dell'estratto di ruolo era possibile per far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale, mai ricevuta, e che, tuttavia, poiché il ricorrente “non lamenta l'invalidità della notifica, limitandosi a definire le cartelle "asseritamente notificate", senza contestare specificamente nulla”, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, per l'insussistenza dell'interesse ad agire.
Con atto tempestivamente notificato via PEC sia all'Avvocatura dello Stato che all'
[...]
(costituito in primo grado a mezzo del proprio Direttore), Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando, con un unico motivo di
[...] impugnazione, che il primo giudice aveva dichiarato insussistente il suo interesse ad agire e inammissibile il ricorso, sull'erroneo presupposto che in primo grado egli non avesse mai lamentato la mancata notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a far valere la prescrizione del credito maturata dopo la data di notifica stessa. Sul punto ha evidenziato che, sebbene “expressis verbis non aveva mai rappresentato le mancate notifiche” (cfr. appello pag. 2), comunque, la doglianza circa la mancata notifica delle cartelle emergeva chiaramente dalla lettura complessiva degli atti processuali e in particolare sia dal ricorso introduttivo che dai successivi atti difensivi, nei quali aveva
2 espressamente invocato la prescrizione del credito, anche a prescindere dall'eventuale notifica delle cartelle esattoriali e aveva precisato che “Tali eventi avrebbero dovuto essere documentati dalla controparte”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per l'appellato Controparte_1
Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
[...] regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile sotto la vigilanza del
[...]
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza collegiale del 29.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui deve ritenersi data lettura all'esito della camera di consiglio.
Osserva la Corte che l'appello, in relazione al vizio dedotto, deve ritenersi fondato e che, tuttavia,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dall'appellante in primo grado sia, comunque, inammissibile, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Il Tribunale, infatti, ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, sostenendo che la parte ricorrente “non lamenta l'invalidità della notifica, limitandosi a definire le cartelle “asseritamente notificate”, senza contestare specificamente nulla, dunque, manca nella specie anche l'interesse ad agire, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità dallo stesso citata” (cfr. sentenza pag. 3).
Questa Corte ritiene, invece, che già nella prospettazione del ricorso introduttivo fosse implicita la deduzione di mancata notifica delle cartelle esattoriali riportate nell'estratto di ruolo impugnato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, infatti, la deduzione che le cartelle indicate nell'estratto di ruolo impugnato erano state “asseritamente notificate” e che la parte aveva interesse a far dichiarare la prescrizione dei crediti (senza ulteriore specificazione), implicava, già di per sé, la contestazione circa l'avvenuta reale notifica delle cartelle stesse.
Come sottolineato anche dall'appellante, poi, una specifica deduzione circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali risulta contenuta nei successivi scritti difensivi (cfr. note conclusionali depositate telematicamente il 6.5.2020 pagg. 1 e 3), lì dove il ricorrente aveva precisato: “I.
Mancata prova della notificazione delle cartelle esattoriali. Preme al ricorrente evidenziare che la controparte ha mancato di dare la prova della notificazione della cartella esattoriale n.
0172007000617442 (solo asseritamente avvenuta in data 1.8.2007) e di quella n.
01720110007472255 (solo asseritamente notificata in data 13.6.2011), circostanza rilevante per la decisione della causa nel merito e anche ai fini della ammissibilità dell'azione, stante il chiaro tenore della già richiamata sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite… III. Estinzione per prescrizione del credito. I crediti condotti dalle cartelle esattoriali in oggetto sono riferiti agli anni 2006 e 2007, e gli unici atti interruttivi della prescrizione, noti al ricorrente perché richiamati nell'estratto dal ruolo generale, sarebbero costituti dalle notificazioni
3 delle due cartelle esattoriali (risalenti, rispettivamente, al giorno 1.8.2007 e al giorno 13.6.2011).
Tali eventi avrebbero dovuto essere documentati dalla controparte, tuttavia, anche a volerli dare per avvenuti, a partire da essi sarebbe nuovamente trascorso il tempo della prescrizione…”.
Dalla lettura degli atti di primo grado emerge, quindi, chiaramente che il sig. aveva Pt_1 specificamente dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo impugnati, chiedendo che ne venisse dichiarata la prescrizione maturata, stante la mancata notifica delle cartelle o, comunque, stante il decorso successivo alla data asseritamente indicata.
Per tale ragione, quindi, non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta, considerato che la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso Tribunale, quale presupposto della statuizione, riconosceva che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento, non ostando
a ciò l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità della notifica anche prima” (Cass., S.U., 19704/2015).
Tuttavia, pur dovendosi modificare la motivazione adottata dal primo giudice e, quindi, dovendosi accogliere sul punto l'appello, l'azione originariamente proposta dal sig. Parte_1
(impugnativa dell'estratto di ruolo), riproposta in questa sede quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, deve essere, in ogni caso, dichiarata inammissibile.
L'art. 12 DPR 602/1973, così come, prima modificato con l'art. 3 bis del DL 146/2021, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) e, poi, sostituito con l'art. 12 d.lgs. 110/2024 disponeva che:
“
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
4 L'art. 12 del DPR 602/1973, così come modificato, è stato da ultimo abrogato dall'art. 241, primo comma, lett. c) del d.lgs. 33/2025, il quale, a seguito dell'intervenuta abrogazione, ha sostituito la disposizione precedentemente contenuta nell'art. 12 citato con quella (analoga) di cui all'art. 91, comma 5 del medesimo d.lgs. 33/2025 (rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”).
Con le suddette norme, quindi, a partire dal 2021, il legislatore ha qualificato il pregiudizio, riconducendolo esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita dalla giurisprudenza al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con le varie novelle succedutesi nel tempo, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente, riconducendola, peraltro, non a qualsiasi manifestazione di interesse della parte alla tutela giurisdizionale anticipata, ma solo ai casi tassativamente previsti dalle norme, incrementati con alcune specifiche ipotesi dai d.lgs. 110/2024 e
33/2025.
Tali norme devono ritenersi applicabili anche ai processi pendenti poiché specificano, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, pertanto, anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (cfr. Cass., S.U. 26283/2022).
Nel caso di specie, l'istante, sin dal primo grado di giudizio, ha dichiarato di non avere ricevuto la regolare notifica delle cartelle, conosciute solo tramite l'estratto di ruolo acquisito per l'iniziativa del difensore e di aver interesse alla declaratoria di prescrizione dei crediti “al fine di valutare
l'opportunità di organizzare le richieste di adesione ai procedimenti di azzeramento dei debiti introdotti dalla recente normativa”.
Orbene, il generico interesse manifestato dall'odierno appellante (peraltro non supportato neppure dalla prova dell'esistenza di altre cartelle oltre quelle oggetto del giudizio in corso) non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore come giustificanti il ricorso alla tutela anticipata, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Di conseguenza, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo azionata dalla parte con il ricorso proposto davanti al Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025.
Quanto alle spese di lite, anche relative al giudizio di primo grado, esse vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali a partire
5 dal 2017 e dell'intervento legislativo sopraggiunto solo nel corso del giudizio di appello (il primo intervento legislativo sull'inammissibilità dell'estratto di ruolo è ascrivibile al d.l. 146/2021. Le spese tra l'appellante e l' con riferimento al presente Controparte_1 grado di giudizio, tuttavia, sono irripetibili, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 895/2020, pubblicata il 10.6.2020, Parte_1 nei confronti dell' , in parziale accoglimento Controparte_1 dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo proposta davanti al Tribunale di
Avellino ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l' appellato per il Controparte_3 presente giudizio di appello;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4354/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – Opposizione ad estratto di ruolo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.10.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato rilasciato in calce al ricorso in primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv. GIUSEPPE PEDICINI (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, sito a Benevento, in Via Torretta n. 29 ed ammesso, per il solo grado di appello, al Patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli in data 3.2.2021;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede di , CP_1 in Via Circumvallazione/Galleria Ciardiello n. 2;
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in data 30.11.2018, Parte_1 deduceva che il 4.10.2018, a mezzo del proprio difensore, aveva chiesto ed ottenuto un estratto di
1 ruolo relativo ai carichi iscritti nei suoi confronti, dal quale era emerso che numerose posizioni si erano estinte per prescrizione e, in particolare, quelle oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di cui alle cartelle esattoriali n. 0172007000617442, “asseritamente notificata in data 1.8.2007” (di
€ 11.091,36, relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981 per l'annualità 2006) e n.
01720110007472255, “asseritamente notificata in data 13.6.2011” (di € 605,96, relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981 per violazione norme in materia di lavoro riferite all'annualità 2007). Deduceva, quindi, l'autonoma impugnabilità dell'estratto generale dal ruolo, precisando che “…nella specie il ricorrente ha tutto l'interesse a sentir dichiarare prescritti i tributi oggetto del presente atto, anche al fine di valutare l'opportunità di organizzare le richieste di adesione ai procedimenti di azzeramento dei debiti introdotti dalla recente normativa”. Tanto premesso, chiedeva di “accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione delle pretese connesse a tali cartelle ed a tali ruoli esecutivi, con adozione di ogni consequenziale determinazione di rito e sostanziale”.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 895/2020 pubblicata il 10.6.2020, interpretando la domanda, affermava che il ricorrente si era limitato a “dolersi della prescrizione del diritto per decorso del tempo dall'iscrizione a ruolo”, rilevando che “il ricorrente non rileva un vizio di notifica delle cartelle di pagamento (che peraltro risultano notificate al ricorrente dalla produzione dell'amministrazione)...Nel consegue che, avendo il ricorrente fatto valere il mero decorso del tempo dalla notifica della cartella di pagamento, che di fatto non ha mai concretamente contestato nel suo perfezionamento, il legittimato passivo deve individuarsi nell'ente di riscossione”. Rilevava, altresì, che sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass., S.U. n. 19704/2015)
l'impugnativa dell'estratto di ruolo era possibile per far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale, mai ricevuta, e che, tuttavia, poiché il ricorrente “non lamenta l'invalidità della notifica, limitandosi a definire le cartelle "asseritamente notificate", senza contestare specificamente nulla”, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, per l'insussistenza dell'interesse ad agire.
Con atto tempestivamente notificato via PEC sia all'Avvocatura dello Stato che all'
[...]
(costituito in primo grado a mezzo del proprio Direttore), Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando, con un unico motivo di
[...] impugnazione, che il primo giudice aveva dichiarato insussistente il suo interesse ad agire e inammissibile il ricorso, sull'erroneo presupposto che in primo grado egli non avesse mai lamentato la mancata notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a far valere la prescrizione del credito maturata dopo la data di notifica stessa. Sul punto ha evidenziato che, sebbene “expressis verbis non aveva mai rappresentato le mancate notifiche” (cfr. appello pag. 2), comunque, la doglianza circa la mancata notifica delle cartelle emergeva chiaramente dalla lettura complessiva degli atti processuali e in particolare sia dal ricorso introduttivo che dai successivi atti difensivi, nei quali aveva
2 espressamente invocato la prescrizione del credito, anche a prescindere dall'eventuale notifica delle cartelle esattoriali e aveva precisato che “Tali eventi avrebbero dovuto essere documentati dalla controparte”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per l'appellato Controparte_1
Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
[...] regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile sotto la vigilanza del
[...]
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza collegiale del 29.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui deve ritenersi data lettura all'esito della camera di consiglio.
Osserva la Corte che l'appello, in relazione al vizio dedotto, deve ritenersi fondato e che, tuttavia,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dall'appellante in primo grado sia, comunque, inammissibile, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Il Tribunale, infatti, ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, sostenendo che la parte ricorrente “non lamenta l'invalidità della notifica, limitandosi a definire le cartelle “asseritamente notificate”, senza contestare specificamente nulla, dunque, manca nella specie anche l'interesse ad agire, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità dallo stesso citata” (cfr. sentenza pag. 3).
Questa Corte ritiene, invece, che già nella prospettazione del ricorso introduttivo fosse implicita la deduzione di mancata notifica delle cartelle esattoriali riportate nell'estratto di ruolo impugnato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, infatti, la deduzione che le cartelle indicate nell'estratto di ruolo impugnato erano state “asseritamente notificate” e che la parte aveva interesse a far dichiarare la prescrizione dei crediti (senza ulteriore specificazione), implicava, già di per sé, la contestazione circa l'avvenuta reale notifica delle cartelle stesse.
Come sottolineato anche dall'appellante, poi, una specifica deduzione circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali risulta contenuta nei successivi scritti difensivi (cfr. note conclusionali depositate telematicamente il 6.5.2020 pagg. 1 e 3), lì dove il ricorrente aveva precisato: “I.
Mancata prova della notificazione delle cartelle esattoriali. Preme al ricorrente evidenziare che la controparte ha mancato di dare la prova della notificazione della cartella esattoriale n.
0172007000617442 (solo asseritamente avvenuta in data 1.8.2007) e di quella n.
01720110007472255 (solo asseritamente notificata in data 13.6.2011), circostanza rilevante per la decisione della causa nel merito e anche ai fini della ammissibilità dell'azione, stante il chiaro tenore della già richiamata sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite… III. Estinzione per prescrizione del credito. I crediti condotti dalle cartelle esattoriali in oggetto sono riferiti agli anni 2006 e 2007, e gli unici atti interruttivi della prescrizione, noti al ricorrente perché richiamati nell'estratto dal ruolo generale, sarebbero costituti dalle notificazioni
3 delle due cartelle esattoriali (risalenti, rispettivamente, al giorno 1.8.2007 e al giorno 13.6.2011).
Tali eventi avrebbero dovuto essere documentati dalla controparte, tuttavia, anche a volerli dare per avvenuti, a partire da essi sarebbe nuovamente trascorso il tempo della prescrizione…”.
Dalla lettura degli atti di primo grado emerge, quindi, chiaramente che il sig. aveva Pt_1 specificamente dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo impugnati, chiedendo che ne venisse dichiarata la prescrizione maturata, stante la mancata notifica delle cartelle o, comunque, stante il decorso successivo alla data asseritamente indicata.
Per tale ragione, quindi, non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta, considerato che la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso Tribunale, quale presupposto della statuizione, riconosceva che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento, non ostando
a ciò l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità della notifica anche prima” (Cass., S.U., 19704/2015).
Tuttavia, pur dovendosi modificare la motivazione adottata dal primo giudice e, quindi, dovendosi accogliere sul punto l'appello, l'azione originariamente proposta dal sig. Parte_1
(impugnativa dell'estratto di ruolo), riproposta in questa sede quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, deve essere, in ogni caso, dichiarata inammissibile.
L'art. 12 DPR 602/1973, così come, prima modificato con l'art. 3 bis del DL 146/2021, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) e, poi, sostituito con l'art. 12 d.lgs. 110/2024 disponeva che:
“
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
4 L'art. 12 del DPR 602/1973, così come modificato, è stato da ultimo abrogato dall'art. 241, primo comma, lett. c) del d.lgs. 33/2025, il quale, a seguito dell'intervenuta abrogazione, ha sostituito la disposizione precedentemente contenuta nell'art. 12 citato con quella (analoga) di cui all'art. 91, comma 5 del medesimo d.lgs. 33/2025 (rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”).
Con le suddette norme, quindi, a partire dal 2021, il legislatore ha qualificato il pregiudizio, riconducendolo esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita dalla giurisprudenza al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con le varie novelle succedutesi nel tempo, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente, riconducendola, peraltro, non a qualsiasi manifestazione di interesse della parte alla tutela giurisdizionale anticipata, ma solo ai casi tassativamente previsti dalle norme, incrementati con alcune specifiche ipotesi dai d.lgs. 110/2024 e
33/2025.
Tali norme devono ritenersi applicabili anche ai processi pendenti poiché specificano, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, pertanto, anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (cfr. Cass., S.U. 26283/2022).
Nel caso di specie, l'istante, sin dal primo grado di giudizio, ha dichiarato di non avere ricevuto la regolare notifica delle cartelle, conosciute solo tramite l'estratto di ruolo acquisito per l'iniziativa del difensore e di aver interesse alla declaratoria di prescrizione dei crediti “al fine di valutare
l'opportunità di organizzare le richieste di adesione ai procedimenti di azzeramento dei debiti introdotti dalla recente normativa”.
Orbene, il generico interesse manifestato dall'odierno appellante (peraltro non supportato neppure dalla prova dell'esistenza di altre cartelle oltre quelle oggetto del giudizio in corso) non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore come giustificanti il ricorso alla tutela anticipata, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Di conseguenza, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo azionata dalla parte con il ricorso proposto davanti al Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025.
Quanto alle spese di lite, anche relative al giudizio di primo grado, esse vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali a partire
5 dal 2017 e dell'intervento legislativo sopraggiunto solo nel corso del giudizio di appello (il primo intervento legislativo sull'inammissibilità dell'estratto di ruolo è ascrivibile al d.l. 146/2021. Le spese tra l'appellante e l' con riferimento al presente Controparte_1 grado di giudizio, tuttavia, sono irripetibili, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 895/2020, pubblicata il 10.6.2020, Parte_1 nei confronti dell' , in parziale accoglimento Controparte_1 dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo proposta davanti al Tribunale di
Avellino ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l' appellato per il Controparte_3 presente giudizio di appello;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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