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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15331/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04124 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 sas di lingua Rappresentante_1 e C. ha impugnato l'invito al pagamento del Contributo Unificato in relazione al ricorso R.G. 6707/2024, comunicato con nota dell'8.7.2024 dalla segreteria del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio per l'importo di €.1.150,00, per l'insufficiente versamento del contributo unificato, chiedendone l'annullamento, in quanto la controversia, instaurata per l'annullamento della Delibera del CORECOM PIEMONTE n.9 del 27.3.2024 di definizione delle controversie riunite tra la società ricorrente e la Società_2 S.p.a., nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna del gestore Società_2 s.p.a. al pagamento della somma di €.4.365,00, rientrava in quelle soggette al contributo fisso di €.650,00 – che aveva regolarmente versato – e non in quelle di rito abbreviato, per le quali il CU dovuto era di €.1.800,00 come richiesto dal TAR.
Adduceva, in particolare, che il provvedimento del CORECOM, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni, non rientrava nella previsione del rito abbreviato ex art.119 c.p.a. non essendo provvedimento adottato da “Autorità Amministrativa Indipendente” non potendo essere considerato tale il CORECOM.
L'Ufficio di Segreteria del TAR, costituendosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto la legge n. 249/1997 istitutiva dei comitati regionali per le comunicazioni prevede che operino come organi
“funzionali dell'autorità per le Garanzie delle Comunicazioni” quindi con le funzioni di garanzia e di controllo proprie delle autorità amministrative indipendenti;
come tali, infatti, sono riconosciuti i
CORECOM dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il che comporta l'applicazione del rito speciale abbreviato ex art. 119 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in funzione di giudice monocratico, che il ricorso è infondato, dal momento che i CO.RE.
COM sono “autorità amministrative indipendenti” come si desume dalla stessa legge istitutiva del
31.7.1997 n.249 “istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive” che all'art.1 comma 13 attribuisce ai Comitati regionali le funzioni dell'Autorità per le Garanzie, per le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni “di governo, garanzia e controllo del servizio di comunicazione” proprie delle autorità amministrative indipendenti. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza Sez.III del 22.12.2011 n.6786 (citata dalla resitente) che ha qualificato i CORECOM come organi decentrati dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riconducendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controverise aventi ad oggetto tutti i provvedimenti dei comitati, al pari delle autorità amministrative indipendenti. Ne consegue, nella fattipsecie che ci riguarda, l'applicabilità del rito speciale abbreviato di cui all'art.119, lettera b) del c.p.a. e del regime fiscale correttamente applicato dalla segreteria del TAR, oggetto del presente giudizio.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Ufficio di segreteria TAR, liquidate in
€.400,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in
€.400,00 in favore dell'Ufficio resistente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15331/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04124 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 sas di lingua Rappresentante_1 e C. ha impugnato l'invito al pagamento del Contributo Unificato in relazione al ricorso R.G. 6707/2024, comunicato con nota dell'8.7.2024 dalla segreteria del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio per l'importo di €.1.150,00, per l'insufficiente versamento del contributo unificato, chiedendone l'annullamento, in quanto la controversia, instaurata per l'annullamento della Delibera del CORECOM PIEMONTE n.9 del 27.3.2024 di definizione delle controversie riunite tra la società ricorrente e la Società_2 S.p.a., nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna del gestore Società_2 s.p.a. al pagamento della somma di €.4.365,00, rientrava in quelle soggette al contributo fisso di €.650,00 – che aveva regolarmente versato – e non in quelle di rito abbreviato, per le quali il CU dovuto era di €.1.800,00 come richiesto dal TAR.
Adduceva, in particolare, che il provvedimento del CORECOM, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni, non rientrava nella previsione del rito abbreviato ex art.119 c.p.a. non essendo provvedimento adottato da “Autorità Amministrativa Indipendente” non potendo essere considerato tale il CORECOM.
L'Ufficio di Segreteria del TAR, costituendosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto la legge n. 249/1997 istitutiva dei comitati regionali per le comunicazioni prevede che operino come organi
“funzionali dell'autorità per le Garanzie delle Comunicazioni” quindi con le funzioni di garanzia e di controllo proprie delle autorità amministrative indipendenti;
come tali, infatti, sono riconosciuti i
CORECOM dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il che comporta l'applicazione del rito speciale abbreviato ex art. 119 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in funzione di giudice monocratico, che il ricorso è infondato, dal momento che i CO.RE.
COM sono “autorità amministrative indipendenti” come si desume dalla stessa legge istitutiva del
31.7.1997 n.249 “istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive” che all'art.1 comma 13 attribuisce ai Comitati regionali le funzioni dell'Autorità per le Garanzie, per le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni “di governo, garanzia e controllo del servizio di comunicazione” proprie delle autorità amministrative indipendenti. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza Sez.III del 22.12.2011 n.6786 (citata dalla resitente) che ha qualificato i CORECOM come organi decentrati dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riconducendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controverise aventi ad oggetto tutti i provvedimenti dei comitati, al pari delle autorità amministrative indipendenti. Ne consegue, nella fattipsecie che ci riguarda, l'applicabilità del rito speciale abbreviato di cui all'art.119, lettera b) del c.p.a. e del regime fiscale correttamente applicato dalla segreteria del TAR, oggetto del presente giudizio.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Ufficio di segreteria TAR, liquidate in
€.400,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in
€.400,00 in favore dell'Ufficio resistente.