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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 22.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4855/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Casaburo, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dagli avv.ti Elisa CP_1
Nannucci e Anna Oliva, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità e/o all' assegno ordinario d' invalidità ai sensi della l. 222/84
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.9.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con note 20.5.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto personalmente dall'istante. All'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Occorre rilevare, quale ragione preliminare e assorbente, che la parte ricorrente ha rinunciato al giudizio.
L'impropria formula utilizzata deve essere interpretata - anche in ragione dell'impossibilità, per sopravvenuta decadenza, di agire sulla base dell'originaria domanda amministrativa - quale rinuncia alla domanda e non mera rinuncia agli atti.
1 La rinuncia alla domanda "rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n. 1439/.2002).
Inoltre, secondo Cass. n. 23749/2011, "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione" e, come chiarito da Cass. N. 18255/2004, "La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (...)".
Alla luce di ciò va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia del ricorrente alla domanda di regresso nei confronti delle parti convenute.
Tale pronuncia di cessazione della materia del contendere è preclusiva di ogni possibilità di dare corso al processo.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa.
Spese di c.t.u. della fase sommaria vanno poste definitivamente a carico CP_ dell' .
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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