Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26738/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott.ssa Cristina Correale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.6.25, letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato da nato in [...], il [...], cf. , con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto sempre in Napoli, via Roberto Bracco 15/A ( - daniele. C.F._2 [...]
presso l'avv. Daniele Casola che lo rappresenta come da procura in atti Email_1
Resistente
Contro
, in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente Pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.12.23 parte ricorrente chiede accertarsi “il diritto del ricorrente ad accedere al procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, come da volontà manifestata già il 16.05.2023”, e conseguentemente ordinarsi alla Questura di Napoli di procedere alla formalizzazione della domanda e al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 142/2015, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione di spese e competenze di giudizio con distrazione al difensore anticipatario, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo, nonostante i solleciti a mezzo pec del 1.8.2023 e del 11.10.2023.
Con decreto del Presidente del Tribunale n.66/24 il fascicolo è stato riassegnato al giudice, dr.ssa Correale.
Il giudice monocratico, con decreto del 18.9.24, ha fissato udienza cartolare il 9.4.25 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 9.4.25.
Con note depositate il 9.4.25, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
“considerato che, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cfr. modello C3 dell'8.3.2024, allegato)” con condanna della controparte alle spese di lite, con attribuzione. Pa Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, tanto più che il ricorrente era già stato convocato in questura per la formalizzazione ed aveva già ottenuto persino il permesso di soggiorno in data 24.1.25, anteriormente all'udienza.
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All'esito dell'udienza cartolare del 17.6.25, rilevato che solo parte ricorrente depositava note in cui chiedeva la “cessazione della materia del contendere e vittoria di spese con distrazione al difensore anticipatario”, la causa è stata trattenuta in riserva dal giudice monocratico per la decisione. Orbene, essendo pacifica, alla luce degli atti depositati, la convocazione del ricorrente in
Questura in data 8.3.24 (come da modello C3 depositato dal ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza del 9.4.25) - antecedente non solo all'udienza ma anche al decreto di fissazione dell'udienza ed alla sua la notifica alla controparte unitamente al ricorso- al fine della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e stante l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convocazione del ricorrente in Questura in data 8.3.24, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite attraverso il deposito del ricorso in data 27.12.23, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Quanto alle spese di lite, deve tenersi in debito conto del fatto che tutta l'attività compiuta dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso (notifica del ricorso, note di udienza) è stata espletata in un momento in cui il ricorrente aveva già da tempo conseguito il bene cui aspirava, costituente il petitum del ricorso, e cioè la convocazione in Questura e la formalizzazione della domanda in data
8.3.24. Parte ricorrente non ha mai palesato al giudice la sopravvenuta carenza di interesse sino alle note in sostituzione dell'udienza del 9.4.25, fissata con decreto del 18.9.24.
Tanto premesso, si ritengono sussistenti giusti e gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, dal momento che la convocazione in questura del ricorrente è avvenuta poco tempo dopo il deposito del ricorso, nonché alla luce del contegno processuale del ricorrente, che al momento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non aveva già più interesse alla prosecuzione della lite, come innanzi evidenziato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso a Napoli il 23.6.25
Il Giudice dott.ssa Cristina Correale
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