Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 945
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità delle censure, mancata specificazione dei vizi dedotti e per non aver rispettato i criteri di valutazione stabiliti dalla Corte di Cassazione in tema di ricorsi avverso provvedimenti cautelari. In particolare, non sono stati adeguatamente supportati i profili di illogicità e travisamento della prova, né è stata fornita la documentazione necessaria a sostegno delle doglianze relative alle date del percorso collaborativo e alle interferenze nell'ambito della municipalità. La censura sulla conversazione relativa alle telecamere è risultata generica, omettendo di considerare la rassicurazione fornita dall'indagato. Anche la denuncia di travisamento sulla vicenda dell'aggressione ai fratelli RE è stata ritenuta priva di specificità. Infine, riguardo alla vicenda della compravendita immobiliare, non sono state ravvisate illogicità motivazionali.

  • Inammissibile
    Vizi della motivazione in punto di esigenze cautelari

    Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari è stato dichiarato inammissibile in quanto oggetto di espressa rinuncia da parte del difensore durante l'udienza, venendo meno l'interesse alla relativa decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 945
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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