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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2024, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 7746/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7746/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE PETRONE, presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domicilia come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente e
, Controparte_1 resistente non costituito nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 30.12.2016, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 04 Agosto 1997 con il coniuge , in Cava Controparte_1
DE EN (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 200), dal quale nasceva una figlia ( , nata il Per_1
20.11.1998, maggiorenne), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dalla separazione, intervenuta con sentenza n. 354/2015 del 3-24/2/2015 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, disponendo un contributo pari ad € 200,00 a carico del sig. e in suo favore per il Controparte_1 mantenimento della figlia convivente, e per le spese di locazione Persona_2 della casa di residenza, utenze domestiche. , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25.09.2017, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Parte ricorrente in via istruttoria chiedeva interrogatorio della figlia , Persona_2 richiesta rigettata ritenuti i “capitoli n.ri 1/2/3 negativi;
5 da provare documentalmente;
4 ininfluente ai fini della decisione, avuto riguardo al contegno processuale ed alla documentazione depositata agli atti di causa”; la stessa, pertanto, è stata rinviata all'udienza del 17.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta, ove il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da nota di trattazione scritta telematica ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per le memorie conclusionali stante la mancata costituzione del resistente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale con sentenza n. 354/2015 e passata in giudicato, giusta certificazione prodotta) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della figlia ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario.
Parte ricorrente con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante la coabitazione della figlia con la madre, chiedeva un contributo pari ad € 200,00 a Per_1 titolo di spese di affitto dell'immobile di residenza stante il canone di locazione mensile pari ad € 400,00, nonché precisava come il padre avrebbe regolato, autonomamente, il mantenimento per la figlia. Con la prima memoria, tuttavia, la domanda è stata precisata quale mantenimento per la minore, da corrispondersi alla madre, giacché la figlia era domiciliata presso di lei e non autonoma (fatti tempestivamente dedotti ed allegati con gli atti introduttivi). Detta richiesta, invero, è stata poi reiterata nelle richieste conclusive, ivi ribadendo la domanda di mantenimento per la figlia, oggi maggiorenne che, all'evidenza e per come prospettato, deve ritenersi non autonoma. Si ritiene, pertanto, congruo, prevedere la corresponsione, in aumento rispetto ai provvedimenti provvisori, di euro 550,00 mensili che il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, secondo le modalità di cui al dispositivo. Detta somma, pertanto, pertiene al mantenimento di , posto che le spese relative al Per_1
50% del canone di locazione, come richiesto dalla madre, non possono essere disposte, giacché a carico del titolare del contratto di locazione (o assegnatario della casa coniugale, in locazione). Infatti, dalla data dell'emissione dei provvedimenti provvisori sono emerse circostanze sopravvenute tali da indurre a disporre diversamente, tenuto conto, peraltro, di come, al netto dell'omessa attività istruttoria (si rinvia, sul punto, alla pronuncia dell'Istruttore), la ragazza oggi ha venticinque anni compiuti, fatto che, ex sé, giustifica l'aumento richiesto, posto che, evidentemente, sono accresciute le esigenze di vita della figlia, all'epoca dei provvedimenti provvisori appena diciottenne;
per non tacer del fatto che la condizione reddituale della ricorrente è alquanto precaria, posto che, come dedotto, ricorre sovente all'aiuto dei familiari per le proprie – come per quelle della figlia – esigenze di vita ordinaria.
Infine, non risulta mai essere stata proposta domanda di assegno divorzile, né, invero, risultano essere allegati e provati i fatti a sostegno, di talché, sul punto, non verrà resa pronuncia, giacché non è stata proposta relativa e specifica domanda processuale.
Vanno, poi e de residuo, confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, non incompatibili con il presente decisum e relative all'assegnazione della casa coniugale, alla domiciliazione della figlia presso la madre ed alla ripartizione, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
nulla invece, sul diritto di visita e l'affido, Per_1 stante la maggiore età della prole.
Sulle spese processuali Tenuto conto dell'assenza di profili di soccombenza processuale, le spese possono essere interamente compensate, dando atto che è parte provvisoriamente Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio del 22.11.2016, mancando, invero, la relativa documentazione che verrà chiesta con separato decreto monocratico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 in Cava DEEN il 4 Agosto 1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 200)
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento della figlia pari ad €. 550,00, importo da rivalutare Per_1 annualmente e automaticamente sulla base degli indici ISTAT e da versarle a mezzo vaglia o bonifico postale o bancario;
- conferma, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione giudiziale non incompatibili con il presente decisum.
Compensa le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7746/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE PETRONE, presso lo studio Parte_1 ultimo del quale è elettivamente domicilia come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente e
, Controparte_1 resistente non costituito nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 30.12.2016, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 04 Agosto 1997 con il coniuge , in Cava Controparte_1
DE EN (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 200), dal quale nasceva una figlia ( , nata il Per_1
20.11.1998, maggiorenne), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dalla separazione, intervenuta con sentenza n. 354/2015 del 3-24/2/2015 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, disponendo un contributo pari ad € 200,00 a carico del sig. e in suo favore per il Controparte_1 mantenimento della figlia convivente, e per le spese di locazione Persona_2 della casa di residenza, utenze domestiche. , pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25.09.2017, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Parte ricorrente in via istruttoria chiedeva interrogatorio della figlia , Persona_2 richiesta rigettata ritenuti i “capitoli n.ri 1/2/3 negativi;
5 da provare documentalmente;
4 ininfluente ai fini della decisione, avuto riguardo al contegno processuale ed alla documentazione depositata agli atti di causa”; la stessa, pertanto, è stata rinviata all'udienza del 17.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, trattata in forma scritta, ove il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da nota di trattazione scritta telematica ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per le memorie conclusionali stante la mancata costituzione del resistente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale con sentenza n. 354/2015 e passata in giudicato, giusta certificazione prodotta) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della figlia ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario.
Parte ricorrente con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante la coabitazione della figlia con la madre, chiedeva un contributo pari ad € 200,00 a Per_1 titolo di spese di affitto dell'immobile di residenza stante il canone di locazione mensile pari ad € 400,00, nonché precisava come il padre avrebbe regolato, autonomamente, il mantenimento per la figlia. Con la prima memoria, tuttavia, la domanda è stata precisata quale mantenimento per la minore, da corrispondersi alla madre, giacché la figlia era domiciliata presso di lei e non autonoma (fatti tempestivamente dedotti ed allegati con gli atti introduttivi). Detta richiesta, invero, è stata poi reiterata nelle richieste conclusive, ivi ribadendo la domanda di mantenimento per la figlia, oggi maggiorenne che, all'evidenza e per come prospettato, deve ritenersi non autonoma. Si ritiene, pertanto, congruo, prevedere la corresponsione, in aumento rispetto ai provvedimenti provvisori, di euro 550,00 mensili che il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, secondo le modalità di cui al dispositivo. Detta somma, pertanto, pertiene al mantenimento di , posto che le spese relative al Per_1
50% del canone di locazione, come richiesto dalla madre, non possono essere disposte, giacché a carico del titolare del contratto di locazione (o assegnatario della casa coniugale, in locazione). Infatti, dalla data dell'emissione dei provvedimenti provvisori sono emerse circostanze sopravvenute tali da indurre a disporre diversamente, tenuto conto, peraltro, di come, al netto dell'omessa attività istruttoria (si rinvia, sul punto, alla pronuncia dell'Istruttore), la ragazza oggi ha venticinque anni compiuti, fatto che, ex sé, giustifica l'aumento richiesto, posto che, evidentemente, sono accresciute le esigenze di vita della figlia, all'epoca dei provvedimenti provvisori appena diciottenne;
per non tacer del fatto che la condizione reddituale della ricorrente è alquanto precaria, posto che, come dedotto, ricorre sovente all'aiuto dei familiari per le proprie – come per quelle della figlia – esigenze di vita ordinaria.
Infine, non risulta mai essere stata proposta domanda di assegno divorzile, né, invero, risultano essere allegati e provati i fatti a sostegno, di talché, sul punto, non verrà resa pronuncia, giacché non è stata proposta relativa e specifica domanda processuale.
Vanno, poi e de residuo, confermate le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, non incompatibili con il presente decisum e relative all'assegnazione della casa coniugale, alla domiciliazione della figlia presso la madre ed alla ripartizione, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di;
nulla invece, sul diritto di visita e l'affido, Per_1 stante la maggiore età della prole.
Sulle spese processuali Tenuto conto dell'assenza di profili di soccombenza processuale, le spese possono essere interamente compensate, dando atto che è parte provvisoriamente Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio del 22.11.2016, mancando, invero, la relativa documentazione che verrà chiesta con separato decreto monocratico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 in Cava DEEN il 4 Agosto 1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, parte II, serie A, n. 200)
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento della figlia pari ad €. 550,00, importo da rivalutare Per_1 annualmente e automaticamente sulla base degli indici ISTAT e da versarle a mezzo vaglia o bonifico postale o bancario;
- conferma, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione giudiziale non incompatibili con il presente decisum.
Compensa le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo