Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1784/2022
promossa da
iniziato da (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MISCELL MUCARIA, deceduto il 22.05.2023, e proseguito da Parte_2
(C.F.: C.F. , nella qualità di erede, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._2
ALESSANDRA GAGLIANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO CUTTONE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: disabili gravissimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.06.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento e la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
proprio diritto al riconoscimento del diritto al beneficio economico previsto per le persone
sin dall'epoca della domanda amministrativa (28.12.2020) e sino al decesso (22/05/2023); in seguito al decesso, si costituiva l'erede che insisteva nelle domande. Con Parte_2
vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo Controparte_3
preliminarmente l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne argomentava variamente l'infondatezza chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la Dott.ssa la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
In via preliminare, giova evidenziare che le eccezioni preliminari sollevate dall'azienda resistente appaiono prive di fondamento.
In merito all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della fase di accertamento tecnico preventivo, si ricorda che ai sensi dell'art. 445 bis, comma 2 c.p.c.,
“L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della
domanda di cui al primo comma”, per il riconoscimento dei propri diritti “nelle controversie in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.
Sulla procedibilità o meno di tale azione nel caso di controversie avverso l'asp, un recente orientamento della Suprema Corte ha precisato che: “Nel procedimento delineato dall'art. 445
bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche là dove l'interessato, come CP_4
nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro
soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile”. (cfr. Cass.
34188 del 22.11.2022).
Il Giudicante, stante i multiformi indirizzi sussistenti in materia, ritiene che l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio debba obbligatoriamente instaurarsi ove legittimato passivo sia l' ritenendo che il giudizio ordinario offra comunque le medesime garanzie dell'atp CP_4
in punto di accertamento. Per quanto attiene poi il rilievo afferente la mancata allegazione della domanda amministrativa, si rileva che il procedimento di cui trattasi ha ad oggetto l'impugnazione del verbale di rigetto dell'istanza per l'accesso al beneficio economico per i soggetti affetti
Cont da disabilità gravissima, per cui è proprio il verbale rilasciato dall' la documentazione utile ai fini del decidere e che ne condiziona l'ammissibilità del ricorso;
orbene, parte ricorrente ha compiutamente allegato la comunicazione di rigetto del 01.12.2021 della
Cont propria istanza amministrativa (cfr. all. n. 1 al ricorso), evidenziando all'uopo che l' non ha allegato alla predetta comunicazione né il verbale nè le schede di valutazione contenenti le motivazioni del diniego, nonostante formale richiesta del con istanza Parte_1
di accesso agli atti (cfr all. n. 2 al ricorso).
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
In punto di diritto, giova premettere che, in virtù di quanto previsto dalla legge regionale siciliana nr. 4 del 2017 “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con
riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre
2016 di riparto del , è istituito il “ Controparte_5 Controparte_6
”, da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante
[...]
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente”.
Invero, alla stregua di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione Sicilia nr.
532 del 2017, tale beneficio viene erogato, a titolo di anticipazione, a mezzo di un trasferimento monetario quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio – sanitario,
ciò al fine di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza (art. 1); inoltre, viene specificato all'art. 5 della superiore normativa che, l'erogazione del contributo mensile è
effettuata dall'ASP competente previo trasferimento delle risorse finanziarie dall'apposito fondo dell'Assessorato regionale alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
Tanto premesso, si osserva che il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 26/09/2016 riconosce disabili gravissimi quei soggetti, già ritenuti meritevoli di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'allegato n. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, che presentino una delle seguenti condizioni patologiche (disabilità gravissima): a. Stato di coma, stato vegetativo o di minima coscienza, con GCS (Glasgow Coma Scale) <=10; b. Dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continua;
c. Grave stato di demenza con C.D.R.S. (Clinical Demential
Rating Scale) >=4; d. Lesioni spinali cervicali C0-C5; e. Gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con grado di disabilità neurologica EDSS >=9 o V°
stadio di Hoehn/Yahr mod, oppure bilancio muscolare complessivo ai 4 arti MRC<=1
(Medical Research Council); f. Deprivazione sensoriale complessa con la compresenza di visus < 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore ed ipoacusia pari o superiore a 90
dB nell'orecchio migliore;
g. Spettro autistico con gravissima disabilità comportamentale
(livello 3 del DSM 5); h. Ritardo mentale grave o profondo con QI <=34 e Lamper <=8; i.
Dipendenza vitale da assistenza e monitoraggio continuativi nelle 24 ore per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “L'indagine documentale, condotta sul defunto Parte_1
ha evidenziato la patologia di cui era affetto. Trattavasi di un P. , che era affetto da Sindrome
[...]
atassica in esito ad asportazione chirurgica di medulloblastoma IV stadio in sede emipontina sn,
vasculopatia cronica. Disartria. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Non vi
è alcun dubbio che era corretto dato il grave quadro patologico, emerso dalla documentazione agli atti,
riconoscere all'attore la disabilità gravissima, Infatti , la competente CM lo aveva considerato CP_4
invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore senza più Revisione ed aveva pure riconosciuto l'art. 3 co.3 L.104/92 e l'art. 30 co.7
L.388/2000. In merito all'art. 3 del D.M. del 26.03,16 il defunto rientrava pienamente nella lettera i
Cont del co.2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, in considerazione che la stessa , dopo aver
verificato le gravissime condizioni, aveva autorizzato la fornitura di sollevatore ed imbracatura. Al
defunto si doveva riconoscere la disabilità gravissima dalla presentazione Parte_1
dell'istanza del 28.12.2020”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso quindi, trova accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Contr Restano definitivamente a carico dell' costituita le spese per la consulenza tecnica, come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara che presentava i requisiti sanitari per essere Parte_1
riconosciuto soggetto in condizioni di disabilità gravissima e, pertanto, meritevole del beneficio previsto ai sensi dell'art 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016 sin dall'epoca della domanda amministrativa (28.12.2020) e sino al decesso (22/05/2023);
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese Controparte_2
processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge da distrarsi - dal momento del deposito del giudizio alla costituzione dell'erede - in favore dell'avv. Miscell Mucaria e - dalla costituzione dell'erede sino al momento della decisione - in favore dell'avv. Alessandra Gagliano;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono Controparte_2
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, lì 26/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo