Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6958 del 2025, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 10.4.2019 per l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia (White list)
nonché
per il conseguente accertamento dell’obbligo della Prefettura di Napoli di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con dichiarazione depositata in giudizio in data 9 febbraio 2026, ha reso noto che, con nota del precedente 6 febbraio (prot. n-OMISSIS-, la Prefettura di Napoli le ha comunicato l’avvenuta iscrizione nella White List , così dando finalmente riscontro all’istanza dalla medesima ricorrente formalizzata in data 10 aprile 2019 per attività “ trasporto materiale a discarica per conto terzi, estrazione, fornitura e trasporti di terra e materiali inerti, noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti per conto terzi ”;
Ritenuto, sulla scorta di quanto precede, di dover dichiarare cessata la materia del contendere risultando soddisfatta la pretesa sostanziale sottesa alla formulazione del gravame, avendo la Prefettura concluso, con l’adozione del relativo provvedimento, il procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012, avviato dalla ricorrente per l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia;
Ritenuto, altresì, quanto alle spese di lite, che le medesime debbano essere poste a carico della resistente Prefettura di Napoli, nella misura indicata in dispositivo, atteso il consistente ritardo nel provvedere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG OR | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.