Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 10 aprile 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 10 aprile 2025, durante per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservato ai medesimi candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui citato decreto dipartimentale n. 78 del 23 febbraio 2024;
2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni;
3) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione;
4) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
5) del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, con il quale è stato indetta una procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018;
6) del verbale n. 187 del 10 aprile 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-: “Astigmatismo misto; Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 - VN OS 05/10 ). Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Capo I, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”;
7) del decreto di esclusione n. 1730 del 18.04.2025;
8) scheda medica del 10.04.2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Astigmatismo misto; Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 - VN OS 05/10). Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Capo I, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”
9) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
10) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
11) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco”;
12) D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto;
13) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.;
14) del decreto dipartimentale n. 940 del 26 febbraio 2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale;
15) D.M. n. 283 del 23/5/2019;
16) del Capo 1, art. 1 comma 1, lettera “e”, punto 1, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166
17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”;
18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni;
19) dell'articolo 12, comma 2, dell'art. 12 del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 che autorizza, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
20) dei decreti direttoriali di esclusione n. 18 del 16 gennaio 2024, n. 182 del 19 aprile 2024 e n. 303 del 31 luglio 2024 e dei provvedimenti individuali di esclusione per inidoneità alla prova di capacità operativa o agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui agli artt. 8 e 9 del bando di procedura di speciale di reclutamento;
21) dell'all'Allegato A del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, con il quale è stato indetta una procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
21) dell'elenco degli idonei alla prova selettiva e del calendario delle visite mediche della procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
22) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
23) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e dell'elenco degli idonei alla prova selettiva della procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
24) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale.
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter
selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa TE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall’art. 8 del bando di procedura selettiva, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018.
1.1. Superata la prova selettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, è stata convocata per sottoporsi agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso, in data 10 aprile 2025. In tale sede è stata esclusa dalla procedura in quanto giudicata inidonea per la seguente motivazione: “ Astigmatismo misto; Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 – VN OS 05/10 ). Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Capo I, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1 ”. Tale misurazione era contrastante con quella risultante dall’esame cui la ricorrente si è successivamente sottoposta presso L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi il 5 maggio 2025, a seguito del quale è risultato un visus sufficiente per rientrare nei parametri della selezione in questione.
1.2. La ricorrente, pertanto, si è rivolta all’intestato Tribunale, contestando il provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
“ Falsa applicazione del decreto ministero interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera “b" e comma 2 dell’art. 1. Falsa applicazione dell’articolo 8 della lex specialis – Violazione dell’art. 3 della legge 241/90- Violazione art 1 della legge 241/1990- Eccesso di potere per difetto di motivazione- Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti -Eccesso di potere per disparità di trattamento- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta-Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa – Violazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A” - Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. ”, con cui ha dedotto l’erroneità della misurazione effettuata dalla Commissione medica, in contrasto con quella eseguita presso la Struttura medico – ospedaliera, da cui è risultata la sussistenza di parametri corrispondenti a quelli richiesti per essere ammessi alla suddetta procedura concorsuale.
“ Illegittimità dei requisiti per l’ammissione alla procedura di assunzione indicata all’art. 2 del Bando di concorso essendo restrittivi e sproporzionati al ruolo amministrativo da svolgere. Illegittimità del punto “e” dell’art. 2 del bando di concorso. Violazione della direttiva europea n. 2000/78/ce. Violazione dell’art. 3 comma 6 della legge n. 127/1997. Violazione dell’art. 3 della costituzione italiana. tutte, sotto il profilo del principio di non discriminazione. Ingiustizia manifesta ed illogicità, travisamento dei fatti, violazione del principio di certezza del diritto e del principio del merito. Disparità di trattamento, violazione dell’art. 3 e 97 cost. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 3, cost. eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione del d.m. 138/2017. Inefficacia, inadeguatezza dell’azione amministrativa. violazione del principio della par condicio concorsuale. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria .”, con cui ha dedotto che la verifica della rispondenza dei candidati della selezione in questione a quanto stabilito con l’art. 1, D.M. 166/2019 è sproporzionata, laddove non tiene conto del fatto che la procedura è volta all’assunzione di operatori non destinati a svolgere ruoli operativi, con riferimento ai quali è irragionevole pretendere la sussistenza di così stringenti requisiti fisici.
“ Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e 1 l. 241/90. ”, con cui contesta l’erroneità della valutazione della Commissione medica che non ha tenuto conto della posizione della ricorrente che, quale Vigile del Fuoco volontario e discontinuo, è sempre stata sottoposta a visite mediche di controllo.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa istruttoria, e concessione di idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita genericamente il 24 giugno 2025, depositando una relazione, con cui ha insistito per la correttezza del suo operato e ha domandato che il ricorso e l’annessa istanza cautelare fossero respinti.
1.4. Il Collegio, con ordinanza cautelare -OMISSIS- ha accolto la richiesta cautelare, ordinando, contestualmente l’integrazione del contraddittorio e fissando l’udienza pubblica del 27 gennaio 2026.
1.5. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Meritevole di accoglimento è, infatti, la doglianza articolata con il secondo motivo, il cui esame è logicamente prioritario e assorbente rispetto a quello dei motivi nn. 1-3, essendo diretta a contestare la legittimità della sottoposizione dei candidati alla procedura in questione alla verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti per il personale che svolge funzioni operative.
3.1. Sotto questo profilo è noto che, ai fini dell’accesso alle selezioni concorsuali volte all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza di determinate condizioni psicofisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento nel ruolo per cui concorre. Tale principio è sancito a livello unionale dalla Direttiva n. 2000/78 - in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – che, tuttavia, al considerando n. 18 precisa come “ La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi .”.
Deriva che se, da un lato, è consentito alla pubblica amministrazione selezionare il personale destinato a svolgere servizi di soccorso sulla base di precisi requisiti psico-fisici (e attitudinali), tali requisiti, tuttavia, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni di carattere operativo cui tale personale sarà addetto (si veda, in proposito, seppur con riferimento alla diversa questione dei limiti di età, Corte di Giustizia UE, sentenza 17 novembre 2022, in causa n. C-304/21, in cui viene sposata la tesi della verifica in concreto delle mansioni da svolgere per valutare la legittimità dell’imposizione dei limiti di età; sulla peculiarità delle funzioni svolte dal personale operativo dei Vigili del Fuoco cfr. Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768 e 13 aprile 2016, n. 1476).
3.2. Ciò posto l’art. art. 4, d.lgs. n. 217/2005 stabilisce che: “ Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica .”, mentre l’art. 70, dedicato alle “ Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori ” prevede che “ 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione ”.
Dall’esame di tali disposizioni è evidente che le mansioni cui sono addetti gli “operatori” rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio cui sono destinati gli apparati burocratici di tutte le pubbliche amministrazioni, in assenza, quindi, di peculiarità che giustifichino la sussistenza di particolari requisiti di prestanza fisica, correlati alla tipologia delle funzioni svolte.
3.3. Per altro verso si osserva che lo stesso legislatore – all’art. 12, co. 2, d.l. n. 69/23 in base al quale è stata indetta la procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato – ha previsto che il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M. Ebbene, l’art. 2 citato disciplina i “ Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali ”, diversamente dall’art. 1 – non richiamato – che, invece, reca “ Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative ”.
Allo stesso modo, il Bando di concorso con cui è stata indetta la procedura in questione, all’art. 8, si limita a stabilire che, per l’ammissione alla procedura di assunzione, sono richiesti i requisiti di “ idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 ”, senza con questo richiamare espressamente quelli previsti dall’art. 1 del suddetto D.M. che disciplina quelli necessari allo svolgimento delle funzioni operative.
4. È, quindi, irragionevole e sproporzionata la decisione dell’amministrazione di escludere la ricorrente dalla procedura di selezione in questione, per carenza dei requisiti previsti dall’art. 1, D.M. 166/2019, tanto più che trattasi di soggetto rientrante tra le file dei c.d. Vigili volontari discontinui, con riferimento ai quali è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231.
5. In definitiva, la decisione dell’amministrazione di escludere la ricorrente dalla procedura, nella parte in cui l’ha sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici stabiliti dall’art. 1 D.M. n. 166/2019 è illegittima e va, conseguentemente, annullata, con annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo, definitiva ammissione al prosieguo della procedura e ordine all’amministrazione di provvedere al suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
6. Avuto riguardo alla particolarità della controversia e la natura delle questioni trattate, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
TE AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE AU | IO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.