Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fazioli n. 31 (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine de Benedittis C.F._1
(C.f. del foro di Campobasso C.F._2
ATTORE contro con sede in Torino, via Cernaia n.7 rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Marco Pesenti (C.F. ) e Cristina Faissola (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
) del foro di Torino
[...]
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nullità della notifica, incompetenza territoriale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“A) Dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art.650 c.p.c. dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6976/2023 (R.G.N. 19408/2023) reso in data 27.11.2023 dal
[...] Tribunale di Torino;
B) Dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita nei confronti dell'opponente ; Parte_1 C) Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Isernia per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. , vista la qualifica di Parte_1 consumatore da questi rivestita ai sensi dell'art.33, secondo comma lettera u) del D.Lgs. n.206 del 6.9.2005 e, per l'effetto, D) Revocare il decreto ingiuntivo n. 6976/2023 emesso in data 27.11.2023 dal Tribunale di Torino nei confronti di;
Parte_1 E) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione tardiva.”
Parte convenuta:
“Contrariis reiectis, Riservato ogni ulteriore diritto, eccezione e azione,
In via preliminare:
pagina 1 di 3
Nel merito:
Rigettare l'opposizione tardiva del decreto ingiuntivo n. 6976/2023 con conseguente conferma dello stesso, poiché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione tardiva, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di € 33.417,50 oltre interessi al tasso legale dal 24.10.2023 al saldo;
Con vittoria delle spese del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato a quale debitore Controparte_1 Parte_2 principale, e , nella qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 6976/2023 emesso il Parte_1
27.11.2023 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 33.417,50 richiesta a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 023/70664 e del contratto di conto corrente n. 023/82858.
2. Parte attrice propone opposizione tardiva rappresentando quanto segue:
- la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata all'indirizzo di Torino, via Pietro Francesco Guala
n.115, ove risiede la sua ex moglie e con la quale egli non è più convivente poiché CP_2 separato dal 20.01.2023, circostanza che risulta dal verbale di separazione consensuale e dal relativo decreto di omologa;
- la sua residenza anagrafica è in Frosolone (IS), in via Giuseppe Antonio Fazioli n.31, come risulta dal certificato anagrafico storico che produce;
- la banca ha effettuato la notifica in un luogo diverso dalla residenza effettiva, senza aver compiuto i necessari controlli presso l'ufficio anagrafe del comune di Torino dai quali si sarebbe potuta constatare la diversa residenza;
- egli è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo tardivamente, solo quando il figlio Parte_2
gli ha comunicato il fatto, quando ormai era già decorso il termine di 40 giorni per proporre
[...]
l'opposizione;
- l'opposizione tardiva sarebbe dunque ammissibile;
- egli è qualificabile come consumatore;
- la competenza per territorio appartiene quindi inderogabile al Tribunale di Isernia, nel cui circondario egli ha la sua residenza.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione tardiva e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e sostenendo in sintesi che:
- la notifica è stata eseguita presso l'ultima residenza nota dell'opponente, all'indirizzo di Torino, via Pietro Guala, n. 115 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- il 15.12.2023 la ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, qualificandosi come CP_2 familiare/convivente per cui la notifica si è regolarmente perfezionata;
- poiché la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 15.12.2023, e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato tardivamente il 11.03.2024, ben oltre il termine di 40 giorni previsto per la proposizione dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato;
- la banca non avrebbe potuto richiedere la notifica del decreto secondo la disciplina della notificazione verso soggetto irreperibile, poiché l'incaricato del servizio postale non ha indicato come irreperibile il lasciando l'avviso di raccomandata nelle mani della ex moglie;
Pt_1
pagina 2 di 3 - essa ha verificato quale fosse l'effettiva residenza dell'opponente consumatore prima di adire il Tribunale di Torino.
4. Con ordinanza del 06.03.2024 è stata sospesa l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla posizione di . In seguito, le parti hanno depositato le memorie 171ter, Parte_1 senza richiedere attività istruttorie, e con ordinanza del 02.12.2024 è stata fissata l'udienza del
07.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c.
5. L'opposizione tardiva è ammissibile e deve essere accolta. Infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta all'indirizzo di Torino, Via Guala 115 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con comunicazione dell'avvenuto deposito ricevuta dall'ex moglie del
Egli, però, come risulta dal certificato storico di residenza che ha prodotto, non conviveva più Pt_1 con la moglie ma risulta residente in Frosolone dal 23.7.2019. La circostanza, inoltre, è confermata dal verbale di separazione personale del 20.1.2023, che attesta la cessazione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, la notifica è nulla (cfr. Cass. 23903/2018), ed è ragionevole ritenere che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, il che rende ammissibile l'opposizione oltre il termine di legge, a norma dell'art. 650 c.p.c.
6. Non rileva, in senso contrario, il fatto che la moglie del ritirando la notifica, abbia Pt_1 sottoscritto come familiare convivente, né il fatto che la banca abbia individuato la residenza del sulla base di un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Moncalieri, che evidentemente Pt_1 però non conteneva dati correttamente aggiornati.
Si tratta di circostanze che sicuramente attestano la buona fede della creditrice, ma che comunque non possono sanare l'irregolarità della notifica in pregiudizio dei diritti del destinatario.
7. Accertata l'ammissibilità dell'opposizione, ne deriva l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a decidere il merito della controversia, e la competenza di quello di Isernia, nel cui circondario l'attore risiede.
La questione non è controversa, e la stessa creditrice, in comparsa di costituzione, in via subordinata in caso di ammissibilità dell'opposizione tardiva, dichiara che “a fronte del certificato anagrafico prodotto dal Sig. , accetta l'indicazione del Tribunale” di Isernia. Parte_1
In estrema sintesi, per completezza, è pacifico che egli abbia rilasciato la garanzia in qualità di consumatore, e quindi è nulla la clausola contenuta nelle fidejussioni che individua il Tribunale di
Torino quale foro convenzionale, e sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale del luogo di residenza, a norma dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206 del 6.9.2005.
8. Le spese del presente giudizio possono essere compensate integralmente, tenuto conto della buona fede della convenuta, per le ragioni già evidenziate al punto 6.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata l'ammissibile l'opposizione tardiva, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Isernia.
Per l'effetto, revoca, nei confronti del solo , il decreto n. 6976/2023 del 27.11.2023. Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torino, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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