Art. 5.
I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita', di servizio.
Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.
I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita', di servizio.
Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.