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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
• (in atti generalizzata); Parte_1
• (in atti generalizzato); Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanni Santoro;
(attori)
contro
:
• (in atti generalizzato); Controparte_1
• (in atti generalizzata); Controparte_2
• (in atti generalizzato); Controparte_3
(convenuti contumaci)
con l'intervento di:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_4 dall'avv. Giovanni Santoro;
(interveniente, litisconsorte necessario)
Oggetto: divisione ereditaria;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso di essere comproprietari degli immobili siti in Campobasso e distinti al foglio 122, particella 75, sub.9 (appartamento) e sub.1
(ex casa del custode) in forza di comunione ereditaria e che, tuttavia, uno di essi (l'appartamento) era occupato in via esclusiva, sine titulo, da uno dei coeredi, – hanno Controparte_3 adito l'intestato Tribunale, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili suindicati mediante assegnazione agli attori, al 50% ciascuno, dell'immobile appartamento e delle quote cadute in comunione sull'immobile ex casa del custode previo pagamento, da parte degli stessi attori, dei conguagli in favore dei condividenti, e con condanna, in ogni caso, di all'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato e alla Controparte_3 corresponsione, in favore degli attori, di un'indennità di occupazione.
Dichiarata la contumacia di , e di Controparte_1 Controparte_2
, è, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, Controparte_3 CP_4
(comproprietaria anch'ella, pro quota, del solo immobile ex casa del custode), non
[...] opponendosi all'istanza degli attori e chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. volta alla formazione di un progetto di divisione e, fissata l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione e fatte precisare le conclusioni sulle restanti domande, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi (cui le parti costituite hanno espressamente), la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025.
***
Sull'approvazione del progetto di distribuzione.
Deve, in primo luogo, essere dichiarato – con la presente sentenza avente, sul punto, contenuto di ordinanza non impugnabile ex art. 789, co. 2, c.p.c. – lo scioglimento della comunione tra le parti del presente giudizio sugli immobili oggetto di causa secondo l'ipotesi prevista dal C.T.U. nel progetto di divisione di cui all'elaborato integrativo depositato in data 04/12/2024, in applicazione di quanto previsto dall'art. 789, co. 2, c.p.c., non essendo sorte contestazioni di sorta sul progetto stesso.
Deve, pertanto, essere dichiarato esecutivo il progetto di divisione in questione, con conseguente scioglimento della comunione esistente tra le parti dell'odierno giudizio sugli immobili oggetto di causa che devono, invece, essere assegnati (per l'intera proprietà del bene, quanto all'appartamento sito al quarto piano;
limitatamente alla totalità delle quote degli eredi sul bene, quanto alla ex casa del custode) in favore degli odierni attori, pro quota, al 50% ciascuno, previo pagamento, da parte di questi ultimi, dei seguenti conguagli:
• quanto al bene immobile appartamento, gli odierni attori, in solido tra loro (ma con ripartizione interna al 50%) devono versare, in favore di , Controparte_3
e , a titolo di conguaglio, Controparte_2 Controparte_1
l'importo pari ad € 10.233,33 in favore di ciascuno;
• quanto al bene immobile ex casa del custode, gli odierni attori, in solido tra loro (ma con ripartizione interna al 50%) devono versare, in favore di , Controparte_3
, e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
l'importo pari ad € 140,00 in favore di ciascuno.
Sulla domanda proposta nei confronti di . Controparte_3
La domanda proposta dagli odierni attori nei confronti di è fondata Controparte_3
e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti nonché dall'istruttoria tecnica espletata in corso di causa, infatti,
è inequivocabilmente emerso che occupa l'immobile appartamento Controparte_3 oggetto di causa, attualmente in comproprietà tra le parti dell'odierno giudizio (esclusa CP_4
).
[...]
Depongono in tal senso, infatti:
- la richiesta di corresponsione dei frutti civili dell'appartamento inviata al CP_3 dagli odierni attori;
- la residenza anagrafica del coincidente con l'indirizzo dell'immobile CP_3 appartamento (piazza Falcone e Borsellino – ex piazza Savoia – n. 1, piano 4°);
- la circostanza per cui lo stesso ha “consentito l'accesso” all'immobile in CP_3 questione, dichiarando, dinanzi al C.T.U., di avere effettuato dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso (cfr. elaborato peritale, in atti).
Accertato, quindi, sulla base della documentazione in atti, l'utilizzo esclusivo del bene immobile appartamento da parte del comproprietario (che, del resto, non Controparte_3 costituendosi nel presente giudizio, non ha, di fatto, contestato tale circostanza), si osserva, al riguardo, che, come chiarito dalla Suprema corte, in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e della sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto, appunto, del comproprietario ad una corrispondente indennità (così: Cass. civ. n. 5156/2012).
Tale indennità, peraltro, si ritiene debba essere parametrata al canone locativo del bene, stimato dal
C.T.U. in € 420,00 mensili.
Deve, quindi, essere ordinato l'immediato rilascio del bene da parte di CP_3
in favore degli odierni attori, con conseguente condanna di quest'ultimo al
[...] pagamento, in favore di ciascuno degli odierni attori, dell'indennità di occupazione della misura di €
420,00 mensili (oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo) rapportata alla singola quota di cui ciascun attore era comproprietario in regime di comunione (pari a 3/9 ciascuno) per ciascuna mensilità ricompresa nel periodo da giugno 2019 (data in cui gli attori, con la missiva in atti, hanno manifestato l'intenzione di voler fare uso – benché in via indiretta – dell'immobile) alla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte sua.
Sulle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, attesa la natura non contenziosa del presente giudizio quanto alla domanda di divisione e attesa altresì, quanto alle restanti domande, la sostanziale non opposizione da parte del convenuto, . Controparte_3
Per le stesse ragioni, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dispone lo scioglimento della comunione, tra le parti del giudizio, sugli immobili censiti presso il Catasto fabbricati del Comune di Campobasso al foglio n. 122, particella 75, sub.9-
1 come da progetto di divisione depositato dal C.T.U. in data 04/12/2024 per l'effetto, assegna: a. a e a , per la quota di 1/2 ciascuno, la piena Parte_1 Parte_2 proprietà del bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9, previo pagamento, da parte degli stessi, in solido tra loro, ma con ripartizione interna al 50%, della somma pari ad € 10.233,33 in favore di ciascun condividente, ossia in favore di
, e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
;
[...]
b. a e a , per la quota di 1/2 ciascuno, la piena Parte_1 Parte_2 proprietà di tutte le quote ereditarie sull'immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.1, previo pagamento, da parte degli stessi, in solido tra loro, ma con ripartizione interna al 50%, della somma pari ad € 140,00, in favore di ciascun condividente, ossia in favore di , , Controparte_3 Controparte_2
e ; Controparte_1 Controparte_4
• Accerta l'utilizzo esclusivo del bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9 da parte di che, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_3 di e di ciascuno, della somma pari ad € 420,00 mensili Parte_1 Parte_2
(oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo) per le mensilità ricomprese nel periodo da giugno 2019 alla data di effettivo rilascio dell'immobile, limitatamente alla singola quota di cui ciascun attore era comproprietario in regime di comunione (pari a 3/9 ciascuno);
• Ordina a o a chiunque lo detenga l'immediato rilascio del Controparte_3 bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9, in favore di e di Parte_1
; Parte_2
• Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso di trascrivere la presente ordinanza ai sensi dell'art. 2646, co. 1, c.c. previa esibizione, da parte degli interessati, di documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei conguagli indicati nel presente provvedimento;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Campobasso, 13/11/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023;
promossa da:
• (in atti generalizzata); Parte_1
• (in atti generalizzato); Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanni Santoro;
(attori)
contro
:
• (in atti generalizzato); Controparte_1
• (in atti generalizzata); Controparte_2
• (in atti generalizzato); Controparte_3
(convenuti contumaci)
con l'intervento di:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_4 dall'avv. Giovanni Santoro;
(interveniente, litisconsorte necessario)
Oggetto: divisione ereditaria;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 luglio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori – premesso di essere comproprietari degli immobili siti in Campobasso e distinti al foglio 122, particella 75, sub.9 (appartamento) e sub.1
(ex casa del custode) in forza di comunione ereditaria e che, tuttavia, uno di essi (l'appartamento) era occupato in via esclusiva, sine titulo, da uno dei coeredi, – hanno Controparte_3 adito l'intestato Tribunale, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili suindicati mediante assegnazione agli attori, al 50% ciascuno, dell'immobile appartamento e delle quote cadute in comunione sull'immobile ex casa del custode previo pagamento, da parte degli stessi attori, dei conguagli in favore dei condividenti, e con condanna, in ogni caso, di all'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato e alla Controparte_3 corresponsione, in favore degli attori, di un'indennità di occupazione.
Dichiarata la contumacia di , e di Controparte_1 Controparte_2
, è, altresì, intervenuta, nel presente giudizio, Controparte_3 CP_4
(comproprietaria anch'ella, pro quota, del solo immobile ex casa del custode), non
[...] opponendosi all'istanza degli attori e chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. volta alla formazione di un progetto di divisione e, fissata l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione e fatte precisare le conclusioni sulle restanti domande, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi (cui le parti costituite hanno espressamente), la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025.
***
Sull'approvazione del progetto di distribuzione.
Deve, in primo luogo, essere dichiarato – con la presente sentenza avente, sul punto, contenuto di ordinanza non impugnabile ex art. 789, co. 2, c.p.c. – lo scioglimento della comunione tra le parti del presente giudizio sugli immobili oggetto di causa secondo l'ipotesi prevista dal C.T.U. nel progetto di divisione di cui all'elaborato integrativo depositato in data 04/12/2024, in applicazione di quanto previsto dall'art. 789, co. 2, c.p.c., non essendo sorte contestazioni di sorta sul progetto stesso.
Deve, pertanto, essere dichiarato esecutivo il progetto di divisione in questione, con conseguente scioglimento della comunione esistente tra le parti dell'odierno giudizio sugli immobili oggetto di causa che devono, invece, essere assegnati (per l'intera proprietà del bene, quanto all'appartamento sito al quarto piano;
limitatamente alla totalità delle quote degli eredi sul bene, quanto alla ex casa del custode) in favore degli odierni attori, pro quota, al 50% ciascuno, previo pagamento, da parte di questi ultimi, dei seguenti conguagli:
• quanto al bene immobile appartamento, gli odierni attori, in solido tra loro (ma con ripartizione interna al 50%) devono versare, in favore di , Controparte_3
e , a titolo di conguaglio, Controparte_2 Controparte_1
l'importo pari ad € 10.233,33 in favore di ciascuno;
• quanto al bene immobile ex casa del custode, gli odierni attori, in solido tra loro (ma con ripartizione interna al 50%) devono versare, in favore di , Controparte_3
, e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
l'importo pari ad € 140,00 in favore di ciascuno.
Sulla domanda proposta nei confronti di . Controparte_3
La domanda proposta dagli odierni attori nei confronti di è fondata Controparte_3
e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti nonché dall'istruttoria tecnica espletata in corso di causa, infatti,
è inequivocabilmente emerso che occupa l'immobile appartamento Controparte_3 oggetto di causa, attualmente in comproprietà tra le parti dell'odierno giudizio (esclusa CP_4
).
[...]
Depongono in tal senso, infatti:
- la richiesta di corresponsione dei frutti civili dell'appartamento inviata al CP_3 dagli odierni attori;
- la residenza anagrafica del coincidente con l'indirizzo dell'immobile CP_3 appartamento (piazza Falcone e Borsellino – ex piazza Savoia – n. 1, piano 4°);
- la circostanza per cui lo stesso ha “consentito l'accesso” all'immobile in CP_3 questione, dichiarando, dinanzi al C.T.U., di avere effettuato dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso (cfr. elaborato peritale, in atti).
Accertato, quindi, sulla base della documentazione in atti, l'utilizzo esclusivo del bene immobile appartamento da parte del comproprietario (che, del resto, non Controparte_3 costituendosi nel presente giudizio, non ha, di fatto, contestato tale circostanza), si osserva, al riguardo, che, come chiarito dalla Suprema corte, in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e della sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto, appunto, del comproprietario ad una corrispondente indennità (così: Cass. civ. n. 5156/2012).
Tale indennità, peraltro, si ritiene debba essere parametrata al canone locativo del bene, stimato dal
C.T.U. in € 420,00 mensili.
Deve, quindi, essere ordinato l'immediato rilascio del bene da parte di CP_3
in favore degli odierni attori, con conseguente condanna di quest'ultimo al
[...] pagamento, in favore di ciascuno degli odierni attori, dell'indennità di occupazione della misura di €
420,00 mensili (oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo) rapportata alla singola quota di cui ciascun attore era comproprietario in regime di comunione (pari a 3/9 ciascuno) per ciascuna mensilità ricompresa nel periodo da giugno 2019 (data in cui gli attori, con la missiva in atti, hanno manifestato l'intenzione di voler fare uso – benché in via indiretta – dell'immobile) alla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte sua.
Sulle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, attesa la natura non contenziosa del presente giudizio quanto alla domanda di divisione e attesa altresì, quanto alle restanti domande, la sostanziale non opposizione da parte del convenuto, . Controparte_3
Per le stesse ragioni, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dispone lo scioglimento della comunione, tra le parti del giudizio, sugli immobili censiti presso il Catasto fabbricati del Comune di Campobasso al foglio n. 122, particella 75, sub.9-
1 come da progetto di divisione depositato dal C.T.U. in data 04/12/2024 per l'effetto, assegna: a. a e a , per la quota di 1/2 ciascuno, la piena Parte_1 Parte_2 proprietà del bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9, previo pagamento, da parte degli stessi, in solido tra loro, ma con ripartizione interna al 50%, della somma pari ad € 10.233,33 in favore di ciascun condividente, ossia in favore di
, e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
;
[...]
b. a e a , per la quota di 1/2 ciascuno, la piena Parte_1 Parte_2 proprietà di tutte le quote ereditarie sull'immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.1, previo pagamento, da parte degli stessi, in solido tra loro, ma con ripartizione interna al 50%, della somma pari ad € 140,00, in favore di ciascun condividente, ossia in favore di , , Controparte_3 Controparte_2
e ; Controparte_1 Controparte_4
• Accerta l'utilizzo esclusivo del bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9 da parte di che, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_3 di e di ciascuno, della somma pari ad € 420,00 mensili Parte_1 Parte_2
(oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo) per le mensilità ricomprese nel periodo da giugno 2019 alla data di effettivo rilascio dell'immobile, limitatamente alla singola quota di cui ciascun attore era comproprietario in regime di comunione (pari a 3/9 ciascuno);
• Ordina a o a chiunque lo detenga l'immediato rilascio del Controparte_3 bene immobile distinto al foglio 122, particella 75, sub.9, in favore di e di Parte_1
; Parte_2
• Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso di trascrivere la presente ordinanza ai sensi dell'art. 2646, co. 1, c.c. previa esibizione, da parte degli interessati, di documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei conguagli indicati nel presente provvedimento;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Campobasso, 13/11/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo