TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4894/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GOETHE n. 45, presso lo studio dell'Avv. MANIACI ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSEPPE VERGARA n. 4, presso lo studio dell'Avv. MORREALE CARMELITA GIANFRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 17/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 09/09/2016 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“PUNTO 1-1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
i medesimi, avvisati dell' importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore e della necessità di tutelare e favorire il rapporto con l'altro genitore e la relativa appartenenza, si impegnano e si obbligano a collaborare per il reciproco e sereno godimento del rapporto genitoriale, dando ampio spazio ad entrambe le figure genitoriali, alimentando e preservando la relazione delle minori con entrambi i genitori, astenendosi da comportamenti denigratori e svilenti nei confronti dell' altro genitore, collaborando e dialogando, senza coinvolgere i piccoli nelle loro discussioni e senza mai dare ai bambini informazioni denigranti o alienanti nei confronti dell' altro genitore.
2-1 figli minorenni nato a [...] il [...] Per_1 Persona_2 ed nata a [...] il [...], sono affidati Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale che verrà assegnata alla madre, sita in Isola delle Femmine, Via
Libertà n. 105, unitamente al box auto di pertinenza della sopra indicata abitazione. Il SI. avrà, tuttavia, facoltà di accedere al sopra indicato Pt_1 box, per poter prelevare i propri effetti personali ed ivi custodirli e riporli unitamente a quanto di proprietà della SI.ra , senza tuttavia CP_1 ingombrare in modo prevaricante il vano e, comunque, dando preavviso di accesso alla SI.ra di almeno un giorno onde consentirgli di poter fare CP_1 accesso al box, lasciando temporaneamente libera l'area di parcheggio antistante il garage. I genitori avranno potesta disgiunta sulle scelte di carattere ordinario e la cura quotidiana dei figli. La facoltà del pernottamento del padre presso l'abitazione materna, unitamente ai figli minori, in concomitanza dei giorni di visita concordati, sarà valevole fino al reperimento da parte del SI. di un nuovo autonomo alloggio nel contesto Pt_1 cittadino di residenza dei figli minori, diverso dalla predetta abitazione coniugale che dovrà avvenire in un termine non superiore a due mesi dalla
2 sottoscrizione del presente atto, decorsi i quali infruttuosamente, il SI. non potrà più richiedere il protrarsi della modalità di pernottamento Pt_1 presso l'abitazione familiare. Una volta reperito il nuovo alloggio il sig.
, dovrà altresì procedere con il trasferimento anche della Parte_1 propria residenza anagrafica, comunicando alla sig.ra il nuovo CP_1 indirizzo dell'abitazione, ove i minori trascorreranno le giornate ocn il padre, in costanza di esercizio del diritto di visita. Ad ogni buon conto, le parti convengono che, avvenuto il trasferimento del sig. presso un proprio Pt_1 autonomo alloggio, il pernottamento della minore presso la sua Per_3 abitazione avverrà sempre dopo il compimento di anni tre della bimba, mentre il figlio maggiore potrà essere prelevato dal apdre e pernottare presso la di lui abitazione come da accordi ivi sotto esposti:
- Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli minori nei giorni di Martedi e
Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 22:00; il padre si occuperà di prelevare i minori dalla abitazione materna e di accompagnarli a scuola per poi prelevarli e riportarli presso l'abitazione coniugale entro le ore 22:00 (i giorni sopra indicati potranno essere variati sulla scorta dei turni di lavoro di entrambi i genitori).
- A week- end alterni: il padre avrà facoltà di prelevare dall' abitazione coniugale i minori, il sabato alle ore 08:00, per riaccompagnarli sempre presso il medesimo domicilio materno, entro le ore 22:00 della domenica. Per la piccola tale regola avrà valore dal compimento del terzo anno di età in Per_3 poi. Difatti, fino al compimento del terzo anno di età della piccola Per_3 durante il weekend di spettanza (sempre alternato), il padre potrà tenerla con sé il sabato dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 22:00, premurandosi di prelevarla/riaccompagnarla presso l'abitazione coniugale. Inoltre, nel corso della settimana prevista con il week-end di pertinenza del padre, il SI. potrà tenere con sé i figli minori, un Pt_1 pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 22,30, fino a quando la SI.ra non CP_1 farà rientro da lavoro, previa comunicazione del suddetto giorno infrasettimanale, da concordare in base af turni di lavoro della madre dei due bambini.
PUNTO 3- Durante il periodo estivo i giorni previsti dovranno essere
3 complessivamente 14 da organizzare con due cicli di sette giorni consecutivi nei mesi da scegliere tra giugno e settembre, di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, con previsione di pernottamento per entrambi i figli minori
(ovviamente per la piccola il pernottamento avverrà dopo il compimento Per_3 del terzo anno di età, facendo rientro presso l'abitazione materna entro le ore
23,00 - salvo diverso accordo tra i genitori). I sette giorni consecutivi dovranno coincidere con i weekend spettanti al padre con cadenza alternata, comprendendo anche il sabato e la domenica di spettanza. Un analogo diritto sarà riconosciuto alla madre. L' allontanamento dei minori fuori dal Comune di Palermo ed in luoghi diversi dalla abitazione materna o paterna dovranno essere genitore indicando luoghi e date. previamente comunicate all' altro
PUNTO 4-- In relazione alle festività civili e religiose ed alle ricorrenze dei compleanni, salvo diverso accordo tra le parti in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori: la permanenza dei minori, fatta eccezione per i compleanni dei genitori, seguirà il criterio dell' alternanza annuale, conseguentemente, i minori, fino al compimento del terzo anno di età della minore trascorreranno con il padre o con la madre, in alternanza, la Per_3 festività dell'08 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio,
Pasqua e TT (per tali 4 festività della Pasqua e della TT i genitori si riservano di concordare con chi la festività dovrà essere trascorsa di anno in anno, possibilmente sempre attuando il principio dell'alternanza, tenuto conto del fatto che lavorativamente per i turni di lavoro dagli stessi osservati, il giorno di Pasqua è libero per chiusura dell'attività commerciale ove prestano servizio, mentre, per il lunedi dell'Angelo ovvero la TT potrebbero essere impegnati con la consueta attività lavorativa), 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, mentre successivamente al compimento del terzo di anno di età della minore i minori, trascorreranno con il padre Per_3 dal 07 dicembre all' 08 dicembre (Vigilia ed Immacolata), con la madre dal
24.12 al 27.12, con il padre dal 31.12 al 02.01 e con la madre dal 05 gennaio al 06 gennaio (Vigilia ed Epifania), con orario di prelievo dei minori dalle ore
10,00 dall' abitazione materna e di rientro presso l' abitazione materna per le ore 22,00; le altre feste civili e religiose, come già detto, seguiranno sempre il criterio dell' alternanza, con facoltà di prelievo e di riaccompagnamento per i
4 singoli giorni dalle ore 10,00 alle ore 22,00: ciascun genitore trascorrerà l' intera giornata del suo compleanno (madre- 21.06./padre 23.04 insieme ai minori, (nel caso non fosse giorno di permanenza dei minori presso il padre, quest' ultimo il giorno del suo compleanno potrà prelevare i figli e tenerli con se' dalle ore 10,00 alle ore 22,00 (salvo diverso tra le parti). I compleanni dei bambini saranno divisi, ad anni alterni, con facoltà di poter trascorrere con la madre o con il padre, il pranzo o la cena in occasione del festeggiamenti che si terranno per i singoli minori nelle due distinte date del 01 agosto e del 02 agosto, al fine di consentire ad entrambi i genitori di poter festeggiare i giorni dei compleanni con figli.
PUNTO 5--II genitore che non ha con se' i figli potrà chiamarli nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 21,30, salvo diverso accordo tra le parti, ad ogni buon conto non oltre le ore 22,00.
PUNTO 6- Entrambi i genitori potranno indicare e delegare una figura parentale per prelevare elo accompagnare i minori, eccezionalmente al posto del genitore ed in caso di impedimento del medesimo genitore: A) da e presso l' altro genitore, senza alcun onere per la sig.ra di Controparte_1 provvedere a prelevare o accompagnare i minori presso l' abitazione paterna per l' esercizio del diritto di visita del SI. ; B) delegare una Parte_1 figura parentale per prelevare i minori, eccezionalmente al posto del genitore ed in caso di impedimento dello stesso, all' uscita della scuola;
PUNTO 7- Entrambi i genitori potranno partecipare alle visite mediche dei minori, sia di routine che straordinarie e specialistiche, alle feste e recite scolastiche, ai ricevimenti degli insegnanti e ciascuno informerà l' altro genitore di tali eventi;
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola (chiedendo in autonomia l'inserimento in eventuali chat scolastiche e/o di classe, ovvero, per accessi al sito web della scuola frequentata dai minori) alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare i documenti necessari ai predetti fini ed ha il diritto di conferire indipendentemente con gli insegnanti e medici dei minori;
entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei minori;
alle feste private i minori saranno accompagnate dal genitore presso il quale si trovano;
in caso di ricovero o di permanenze anche temporanee dei minori presso
5 strutture mediche, ospedaliere elo pronto soccorso, entrambi i genitori sono autorizzati a presenziare nel rispetto degli orari di visita;
in caso sia prevista la presenza di un solo genitore, stante la tenera età dei bimbi, sarà la madre a provvedere all' accudimento ospedaliero ove necessario e saranno sempre consentite le visite giornaliere del padre in ospedale al momento del ricovero e delle dimissioni e durante i colloqui con i medici potranno essere presenti entrambi i genitori, le scuole e le attività extra scolastiche saranno scelte da entrambi i genitori tenendo conto delle inclinazioni e dei desideri dei minori.
PUNTO 8- Il SI. verserà alla SI. ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro -€
300,00- mensili per ciascun figlio minore (per l'importo complessivo di €.
600,00), somma che dovrà essere erogata entro il giorno dieci di ogni mese, con versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra e sará CP_1 rivalutata annualmente secondo l' indice ISTAT.
PUNTO 9--Le spese di natura straordinaria relative ai minori, saranno ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico del SI.
e del 50% a carico della SI.ra , e saranno Parte_1 Controparte_1 interamente soggette per ogni e qualsiasi aspetto a tutto quanto previsto ed indicato nel protocollo delle spese straordinarie attualmente in uso ed in vigore presso il Tribunale di Palermo, del 02.07.2019, che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare incondizionatamente, che si allega per intero alle presenti conclusioni in copia siglata da entrambe le parti ed al quale le parti si riportano interamente e che si intende interamente trascritto e ripetuto in ogni sua parte nelle presenti conclusioni. Le parti, ad ogni buon conto, concordano che dovrà essere ripartito nella misura del 50% a carico del SI.
e del 50% a carico della SI.ra , il costo per le spese del nido Pt_1 CP_1
(per la piccola dovranno essere sostenute fino a quando la Persona_3 bimba, non potrà essere iscritta alla scuola materna pubblica. Le spese del costo del nido, sono rimborsabili fino ai tre anni e detto bonus potrà essere integralmente percepito dal SI. che si impegna a presentare Parte_1 annualmente apposita istanza presso l' . Ove, per contingenti esigenze di CP_2 lavoro della SI.ra , tuttavia, dovesse essere necessario avvalersi della CP_1 frequenza del nido, per la piccola con un numero di ore superiori a Per_3
6 quello suscettibile di rimborso mediante il bous erogato dall' , il maggior CP_2 costo verrà comunque ripartito al 50% tra entrambi i genitori), delle attività extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo, tempo d'estate durante il periodo estivo, gite, palestra, corsi di danza, corsi di formazione, corsi di lingua, computer, doposcuola, etc..), in aggiunta al pagamento del contributo al mantenimento che dovrà essere periodicamente corrisposto, richiamando per ogni ulteriore voce, la vigenza del protocollo utilizzato presso il Tribunale di Palermo del luglio 2019.
PUNTO 10-1 coniugi rinunziano ad ogni reciproca forma di mantenimento e ad ogni personale pretesa di natura economica per sè stessi, correlate limitatamente alle domande del presente giudizio, in quanto ciascuno degli stessi è fisicamente abile al lavoro e i medesimi dichiarano di provvedere autonomamente al mantenimento personale.
PUNTO 11. Le parti concordano che l'assegno unico per i due figli minori,
(ovvero altra provvidenza per il nucleo familiare), stante il divario reddituale tra i coniugi separandi e la prevalenza del collocamento dei minori presso l'abitazione materna, verrà integralmente corrisposto in favore della sig.ra e il SI. si obbliga a sottoscrivere e Controparte_1 Parte_1 richiedere ogni eventuale documento occorrente per l'ottenimento del predetto beneficio, consegnando anche la documentazione fiscale e contabile ove necessaria, anche ai fini dell'ottenimento della certificazione ISEE.
PUNTO 12. Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1
SI.ra , il 50% della somma occorrente al pagamento della Controparte_1 babysitter, che settimanalmente potrebbe rendersi necessario, in base ai turni di lavoro della SI.ra e del SI. In particolare si precisa che CP_1 Pt_1 il pagamento ripartito nella misura del 50% avverrà anche, ove per sopraggiunte necessità dovute ai turni di lavoro della , alla Parte_2 stessa venisse imposto di effettuare dei turni di servizio dalle 06,00 del mattino rendendo indispensabile affidare la custodia dei minori a persona di fiducia fino a quando i bambini non vengono accompagnati a scuola o al nido.
PUNTO 13. Per quel che invece riguarda le rate del mutuo fondiario insistente sulla casa coniugale, la quota assicurativa del mutuo ed il prestito personale ammontante ad 1/5 dello stipendio del SI. per la Pt_1
7 ristrutturazione della casa coniugale, entrambi accesi presso la Unicredit
s.p.a, nonché, tutte le eventuali spese straordinarie per la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, dette somme verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Le spese afferenti il mutuo. la quota assicurativa del mutuo e il prestito personale ammontante ad 1/5 dello stipendio del SI. Pt_1 saranno rimborsate dalla SI.ra al SI. con accredito CP_1 Pt_1 periodico di dette somme sul conto corrente di appoggio ove sono ad oggi canalizzati i pagamenti del mutuo e del finanziamento, da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese. Il costo delle spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche per i consumi di acqua, luce, gas e telefono, aranno a carico Per_4 della SI.ra (a decorrere dalla data di assegnazione giudiziale della CP_1 predetta abitazione), in quanto assegnataria dell'immobile e la relativa intestazione dovrà, comunque, essere opportunamente volturata in favore della SI.ra , per tutto ciò che concerne l'abitazione coniugale sita in CP_1
Isola delle Femmine, Via Libertà n. 105, da assegnarsi alla SI.ra ed CP_1 ove avranno collocamento prevalente i due figli minori.
Il SI. inoltre, si obbliga a consegnare e/o rendere Parte_1 disponibile alla SI.ra , entro i termini di presentazione della Controparte_1 dichiarazione fiscale annuale (e comunque entro la fine di ciascun anno), la documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni dei pagamenti delle rate di mutuo ipotecario e del finanziamento sopra indicati.
PUNTO 14. Le parti concordano che in caso di nuovi rapporti sentimentali di ciascuno dei separandi, il coinvolgimento dei minori, potrà attuarsi unicamente in caso di legami stabili e dovrå avvenire con gradualità, concordando anche le modalità e i tempi di approccio con l'altro genitore a tutela del sereno sviluppo psico-fisico della prole.
PUNTO 15- Je parti dichiarano di avere liberamente e volontariamente concordato e stabilito le suddette condizioni con l' ausilio dei rispettivi legali, di ben conoscerle e di accettarle interamente ed incondizionatamente, impegnandosi all' integrale rispetto delle stesse.
PUNTO 16-i suddetti accordi entreranno in vigore e saranno validi ed efficaci dalla sottoscrizione del presenté atto.
8 PUNTO 17- con integrale compensazione delle spese legali e rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà per i compensi maturati come da legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 500 P. 2, S. A, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4894/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GOETHE n. 45, presso lo studio dell'Avv. MANIACI ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSEPPE VERGARA n. 4, presso lo studio dell'Avv. MORREALE CARMELITA GIANFRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 17/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 09/09/2016 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“PUNTO 1-1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
i medesimi, avvisati dell' importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore e della necessità di tutelare e favorire il rapporto con l'altro genitore e la relativa appartenenza, si impegnano e si obbligano a collaborare per il reciproco e sereno godimento del rapporto genitoriale, dando ampio spazio ad entrambe le figure genitoriali, alimentando e preservando la relazione delle minori con entrambi i genitori, astenendosi da comportamenti denigratori e svilenti nei confronti dell' altro genitore, collaborando e dialogando, senza coinvolgere i piccoli nelle loro discussioni e senza mai dare ai bambini informazioni denigranti o alienanti nei confronti dell' altro genitore.
2-1 figli minorenni nato a [...] il [...] Per_1 Persona_2 ed nata a [...] il [...], sono affidati Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa coniugale che verrà assegnata alla madre, sita in Isola delle Femmine, Via
Libertà n. 105, unitamente al box auto di pertinenza della sopra indicata abitazione. Il SI. avrà, tuttavia, facoltà di accedere al sopra indicato Pt_1 box, per poter prelevare i propri effetti personali ed ivi custodirli e riporli unitamente a quanto di proprietà della SI.ra , senza tuttavia CP_1 ingombrare in modo prevaricante il vano e, comunque, dando preavviso di accesso alla SI.ra di almeno un giorno onde consentirgli di poter fare CP_1 accesso al box, lasciando temporaneamente libera l'area di parcheggio antistante il garage. I genitori avranno potesta disgiunta sulle scelte di carattere ordinario e la cura quotidiana dei figli. La facoltà del pernottamento del padre presso l'abitazione materna, unitamente ai figli minori, in concomitanza dei giorni di visita concordati, sarà valevole fino al reperimento da parte del SI. di un nuovo autonomo alloggio nel contesto Pt_1 cittadino di residenza dei figli minori, diverso dalla predetta abitazione coniugale che dovrà avvenire in un termine non superiore a due mesi dalla
2 sottoscrizione del presente atto, decorsi i quali infruttuosamente, il SI. non potrà più richiedere il protrarsi della modalità di pernottamento Pt_1 presso l'abitazione familiare. Una volta reperito il nuovo alloggio il sig.
, dovrà altresì procedere con il trasferimento anche della Parte_1 propria residenza anagrafica, comunicando alla sig.ra il nuovo CP_1 indirizzo dell'abitazione, ove i minori trascorreranno le giornate ocn il padre, in costanza di esercizio del diritto di visita. Ad ogni buon conto, le parti convengono che, avvenuto il trasferimento del sig. presso un proprio Pt_1 autonomo alloggio, il pernottamento della minore presso la sua Per_3 abitazione avverrà sempre dopo il compimento di anni tre della bimba, mentre il figlio maggiore potrà essere prelevato dal apdre e pernottare presso la di lui abitazione come da accordi ivi sotto esposti:
- Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli minori nei giorni di Martedi e
Venerdi dalle ore 08:00 alle ore 22:00; il padre si occuperà di prelevare i minori dalla abitazione materna e di accompagnarli a scuola per poi prelevarli e riportarli presso l'abitazione coniugale entro le ore 22:00 (i giorni sopra indicati potranno essere variati sulla scorta dei turni di lavoro di entrambi i genitori).
- A week- end alterni: il padre avrà facoltà di prelevare dall' abitazione coniugale i minori, il sabato alle ore 08:00, per riaccompagnarli sempre presso il medesimo domicilio materno, entro le ore 22:00 della domenica. Per la piccola tale regola avrà valore dal compimento del terzo anno di età in Per_3 poi. Difatti, fino al compimento del terzo anno di età della piccola Per_3 durante il weekend di spettanza (sempre alternato), il padre potrà tenerla con sé il sabato dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 22:00, premurandosi di prelevarla/riaccompagnarla presso l'abitazione coniugale. Inoltre, nel corso della settimana prevista con il week-end di pertinenza del padre, il SI. potrà tenere con sé i figli minori, un Pt_1 pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 22,30, fino a quando la SI.ra non CP_1 farà rientro da lavoro, previa comunicazione del suddetto giorno infrasettimanale, da concordare in base af turni di lavoro della madre dei due bambini.
PUNTO 3- Durante il periodo estivo i giorni previsti dovranno essere
3 complessivamente 14 da organizzare con due cicli di sette giorni consecutivi nei mesi da scegliere tra giugno e settembre, di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, con previsione di pernottamento per entrambi i figli minori
(ovviamente per la piccola il pernottamento avverrà dopo il compimento Per_3 del terzo anno di età, facendo rientro presso l'abitazione materna entro le ore
23,00 - salvo diverso accordo tra i genitori). I sette giorni consecutivi dovranno coincidere con i weekend spettanti al padre con cadenza alternata, comprendendo anche il sabato e la domenica di spettanza. Un analogo diritto sarà riconosciuto alla madre. L' allontanamento dei minori fuori dal Comune di Palermo ed in luoghi diversi dalla abitazione materna o paterna dovranno essere genitore indicando luoghi e date. previamente comunicate all' altro
PUNTO 4-- In relazione alle festività civili e religiose ed alle ricorrenze dei compleanni, salvo diverso accordo tra le parti in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori: la permanenza dei minori, fatta eccezione per i compleanni dei genitori, seguirà il criterio dell' alternanza annuale, conseguentemente, i minori, fino al compimento del terzo anno di età della minore trascorreranno con il padre o con la madre, in alternanza, la Per_3 festività dell'08 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio,
Pasqua e TT (per tali 4 festività della Pasqua e della TT i genitori si riservano di concordare con chi la festività dovrà essere trascorsa di anno in anno, possibilmente sempre attuando il principio dell'alternanza, tenuto conto del fatto che lavorativamente per i turni di lavoro dagli stessi osservati, il giorno di Pasqua è libero per chiusura dell'attività commerciale ove prestano servizio, mentre, per il lunedi dell'Angelo ovvero la TT potrebbero essere impegnati con la consueta attività lavorativa), 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 22,00, mentre successivamente al compimento del terzo di anno di età della minore i minori, trascorreranno con il padre Per_3 dal 07 dicembre all' 08 dicembre (Vigilia ed Immacolata), con la madre dal
24.12 al 27.12, con il padre dal 31.12 al 02.01 e con la madre dal 05 gennaio al 06 gennaio (Vigilia ed Epifania), con orario di prelievo dei minori dalle ore
10,00 dall' abitazione materna e di rientro presso l' abitazione materna per le ore 22,00; le altre feste civili e religiose, come già detto, seguiranno sempre il criterio dell' alternanza, con facoltà di prelievo e di riaccompagnamento per i
4 singoli giorni dalle ore 10,00 alle ore 22,00: ciascun genitore trascorrerà l' intera giornata del suo compleanno (madre- 21.06./padre 23.04 insieme ai minori, (nel caso non fosse giorno di permanenza dei minori presso il padre, quest' ultimo il giorno del suo compleanno potrà prelevare i figli e tenerli con se' dalle ore 10,00 alle ore 22,00 (salvo diverso tra le parti). I compleanni dei bambini saranno divisi, ad anni alterni, con facoltà di poter trascorrere con la madre o con il padre, il pranzo o la cena in occasione del festeggiamenti che si terranno per i singoli minori nelle due distinte date del 01 agosto e del 02 agosto, al fine di consentire ad entrambi i genitori di poter festeggiare i giorni dei compleanni con figli.
PUNTO 5--II genitore che non ha con se' i figli potrà chiamarli nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 21,30, salvo diverso accordo tra le parti, ad ogni buon conto non oltre le ore 22,00.
PUNTO 6- Entrambi i genitori potranno indicare e delegare una figura parentale per prelevare elo accompagnare i minori, eccezionalmente al posto del genitore ed in caso di impedimento del medesimo genitore: A) da e presso l' altro genitore, senza alcun onere per la sig.ra di Controparte_1 provvedere a prelevare o accompagnare i minori presso l' abitazione paterna per l' esercizio del diritto di visita del SI. ; B) delegare una Parte_1 figura parentale per prelevare i minori, eccezionalmente al posto del genitore ed in caso di impedimento dello stesso, all' uscita della scuola;
PUNTO 7- Entrambi i genitori potranno partecipare alle visite mediche dei minori, sia di routine che straordinarie e specialistiche, alle feste e recite scolastiche, ai ricevimenti degli insegnanti e ciascuno informerà l' altro genitore di tali eventi;
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola (chiedendo in autonomia l'inserimento in eventuali chat scolastiche e/o di classe, ovvero, per accessi al sito web della scuola frequentata dai minori) alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare i documenti necessari ai predetti fini ed ha il diritto di conferire indipendentemente con gli insegnanti e medici dei minori;
entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei minori;
alle feste private i minori saranno accompagnate dal genitore presso il quale si trovano;
in caso di ricovero o di permanenze anche temporanee dei minori presso
5 strutture mediche, ospedaliere elo pronto soccorso, entrambi i genitori sono autorizzati a presenziare nel rispetto degli orari di visita;
in caso sia prevista la presenza di un solo genitore, stante la tenera età dei bimbi, sarà la madre a provvedere all' accudimento ospedaliero ove necessario e saranno sempre consentite le visite giornaliere del padre in ospedale al momento del ricovero e delle dimissioni e durante i colloqui con i medici potranno essere presenti entrambi i genitori, le scuole e le attività extra scolastiche saranno scelte da entrambi i genitori tenendo conto delle inclinazioni e dei desideri dei minori.
PUNTO 8- Il SI. verserà alla SI. ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro -€
300,00- mensili per ciascun figlio minore (per l'importo complessivo di €.
600,00), somma che dovrà essere erogata entro il giorno dieci di ogni mese, con versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra e sará CP_1 rivalutata annualmente secondo l' indice ISTAT.
PUNTO 9--Le spese di natura straordinaria relative ai minori, saranno ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico del SI.
e del 50% a carico della SI.ra , e saranno Parte_1 Controparte_1 interamente soggette per ogni e qualsiasi aspetto a tutto quanto previsto ed indicato nel protocollo delle spese straordinarie attualmente in uso ed in vigore presso il Tribunale di Palermo, del 02.07.2019, che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare incondizionatamente, che si allega per intero alle presenti conclusioni in copia siglata da entrambe le parti ed al quale le parti si riportano interamente e che si intende interamente trascritto e ripetuto in ogni sua parte nelle presenti conclusioni. Le parti, ad ogni buon conto, concordano che dovrà essere ripartito nella misura del 50% a carico del SI.
e del 50% a carico della SI.ra , il costo per le spese del nido Pt_1 CP_1
(per la piccola dovranno essere sostenute fino a quando la Persona_3 bimba, non potrà essere iscritta alla scuola materna pubblica. Le spese del costo del nido, sono rimborsabili fino ai tre anni e detto bonus potrà essere integralmente percepito dal SI. che si impegna a presentare Parte_1 annualmente apposita istanza presso l' . Ove, per contingenti esigenze di CP_2 lavoro della SI.ra , tuttavia, dovesse essere necessario avvalersi della CP_1 frequenza del nido, per la piccola con un numero di ore superiori a Per_3
6 quello suscettibile di rimborso mediante il bous erogato dall' , il maggior CP_2 costo verrà comunque ripartito al 50% tra entrambi i genitori), delle attività extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo, tempo d'estate durante il periodo estivo, gite, palestra, corsi di danza, corsi di formazione, corsi di lingua, computer, doposcuola, etc..), in aggiunta al pagamento del contributo al mantenimento che dovrà essere periodicamente corrisposto, richiamando per ogni ulteriore voce, la vigenza del protocollo utilizzato presso il Tribunale di Palermo del luglio 2019.
PUNTO 10-1 coniugi rinunziano ad ogni reciproca forma di mantenimento e ad ogni personale pretesa di natura economica per sè stessi, correlate limitatamente alle domande del presente giudizio, in quanto ciascuno degli stessi è fisicamente abile al lavoro e i medesimi dichiarano di provvedere autonomamente al mantenimento personale.
PUNTO 11. Le parti concordano che l'assegno unico per i due figli minori,
(ovvero altra provvidenza per il nucleo familiare), stante il divario reddituale tra i coniugi separandi e la prevalenza del collocamento dei minori presso l'abitazione materna, verrà integralmente corrisposto in favore della sig.ra e il SI. si obbliga a sottoscrivere e Controparte_1 Parte_1 richiedere ogni eventuale documento occorrente per l'ottenimento del predetto beneficio, consegnando anche la documentazione fiscale e contabile ove necessaria, anche ai fini dell'ottenimento della certificazione ISEE.
PUNTO 12. Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1
SI.ra , il 50% della somma occorrente al pagamento della Controparte_1 babysitter, che settimanalmente potrebbe rendersi necessario, in base ai turni di lavoro della SI.ra e del SI. In particolare si precisa che CP_1 Pt_1 il pagamento ripartito nella misura del 50% avverrà anche, ove per sopraggiunte necessità dovute ai turni di lavoro della , alla Parte_2 stessa venisse imposto di effettuare dei turni di servizio dalle 06,00 del mattino rendendo indispensabile affidare la custodia dei minori a persona di fiducia fino a quando i bambini non vengono accompagnati a scuola o al nido.
PUNTO 13. Per quel che invece riguarda le rate del mutuo fondiario insistente sulla casa coniugale, la quota assicurativa del mutuo ed il prestito personale ammontante ad 1/5 dello stipendio del SI. per la Pt_1
7 ristrutturazione della casa coniugale, entrambi accesi presso la Unicredit
s.p.a, nonché, tutte le eventuali spese straordinarie per la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, dette somme verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Le spese afferenti il mutuo. la quota assicurativa del mutuo e il prestito personale ammontante ad 1/5 dello stipendio del SI. Pt_1 saranno rimborsate dalla SI.ra al SI. con accredito CP_1 Pt_1 periodico di dette somme sul conto corrente di appoggio ove sono ad oggi canalizzati i pagamenti del mutuo e del finanziamento, da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese. Il costo delle spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche per i consumi di acqua, luce, gas e telefono, aranno a carico Per_4 della SI.ra (a decorrere dalla data di assegnazione giudiziale della CP_1 predetta abitazione), in quanto assegnataria dell'immobile e la relativa intestazione dovrà, comunque, essere opportunamente volturata in favore della SI.ra , per tutto ciò che concerne l'abitazione coniugale sita in CP_1
Isola delle Femmine, Via Libertà n. 105, da assegnarsi alla SI.ra ed CP_1 ove avranno collocamento prevalente i due figli minori.
Il SI. inoltre, si obbliga a consegnare e/o rendere Parte_1 disponibile alla SI.ra , entro i termini di presentazione della Controparte_1 dichiarazione fiscale annuale (e comunque entro la fine di ciascun anno), la documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni dei pagamenti delle rate di mutuo ipotecario e del finanziamento sopra indicati.
PUNTO 14. Le parti concordano che in caso di nuovi rapporti sentimentali di ciascuno dei separandi, il coinvolgimento dei minori, potrà attuarsi unicamente in caso di legami stabili e dovrå avvenire con gradualità, concordando anche le modalità e i tempi di approccio con l'altro genitore a tutela del sereno sviluppo psico-fisico della prole.
PUNTO 15- Je parti dichiarano di avere liberamente e volontariamente concordato e stabilito le suddette condizioni con l' ausilio dei rispettivi legali, di ben conoscerle e di accettarle interamente ed incondizionatamente, impegnandosi all' integrale rispetto delle stesse.
PUNTO 16-i suddetti accordi entreranno in vigore e saranno validi ed efficaci dalla sottoscrizione del presenté atto.
8 PUNTO 17- con integrale compensazione delle spese legali e rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà per i compensi maturati come da legge professionale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 500 P. 2, S. A, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
9