Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2024, proposto dai signori CA TI e UC FA, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tarvisio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Promoturismo FVG, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
-della delibera n. 131/2024 del 24 giugno 2024 della Giunta del Comune di Tarvisio;
- di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente ed in particolare:
a) la variante n. 99 al (P.R.G.C.) del demanio sciabile del Comune di Tarvisio - progetto per la realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio idrico per l’innevamento artificiale con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati (art. 11 del d.P.R. n. 327/2001), pubblicata il 9 agosto 2024 sull’albo pretorio;
b) la nota prot. n. 0008296/2024 del giorno 5 giugno 2024 della Promoturismo;
c) la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota prot. n. 0008296/2024 del 5 giugno 2024, comprensiva del documento “ Variante n. 99 PRGC DI TARVISIO - Rapporto preliminare ambientale - Verifica di assoggettabilità a VAS ”;
d) della comunicazione di avvio del procedimento prot. GEN/GEN 0012201 del giorno 9 agosto 2024;
-degli atti presupposti, inerenti e conseguenti a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tarvisio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. EL US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 23 settembre 2024 e depositato il successivo giorno 14 ottobre CA TI e FA UC, rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria delle particelle situate nel comune censuario di Camporosso Valcanale (Tarvisio), foglio 13, mappale 1194/1, 1194/2, 1194/3, e dell’immobile su queste accatastato identificato al nr. 833, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe.
Secondo i ricorrenti, con la delibera n. 131/2024 del 24 giugno 2024, il Comune di Tarvisio ha approvato la variante n. 99 al P.R.G.C., relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio idrico per l’innevamento artificiale con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio anche sui terreni predetti.
2. I ricorrenti hanno dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Col primo motivo hanno dedotto l’illegittimità della delibera sul rilievo che la valutazione preliminare di assoggettabilità a VAS è redatta da soggetto inidoneo; in particolare, il rapporto ambientale sarebbe stato steso dal sig. HE NI, non iscritto ad alcun albo.
Col secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto che l’esigenza sottesa alla variante (e cioè, la creazione di un bacino idrico per la produzione di neve artificiale per l’innevamento delle piste da sci per fini ricreativo-turistici) non avrebbe carattere della pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 327/2001. Sia, perché d’interesse sostanzialmente imprenditoriale e comunque limitato all’utenza degli sciatori, sia perché non risulta una disamina tecnica rispetto all’incapacità dei bacini esistenti di soddisfare la richiesta.
Col terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto il contrasto dei lavori previsti dal progetto con la direttiva habitat dell’Unione Europea (n. 92/43/CEE, art. 10), trattandosi di interventi che impattano significativamente sulla “ Foresta di Tarvisio ” (e in particolare sul prato realizzato nel 1996 e oggetto di convenzione col Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, come strumento per favorire la tutela dell’OR UN). Per un concorrente profilo di censura, poi, il rilievo geomorfologico dell’istruttoria, effettuato attraverso semplici fotografie aeree, non mostrerebbe i due grossi smottamenti ed erosioni verificatisi negli ultimi 5 anni, con possibili rischi di caduta nell’invaso realizzando.
Col quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento al signor TI.
3. Il Comune di è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
6. Come ha correttamente eccepito la difesa comunale, gli atti impugnati non hanno carattere definitivo, ma si iscrivono nel lungo percorso procedimentale – ancora alla fase preliminare - di variante previsto dall’art. 63 sexies , comma 1, lett. f) della l.r. n. 5/2007.
L’Amministrazione non ha infatti ancora provveduto all’adozione della variante, né alla sua approvazione: la delibera n. 131/2024 della Giunta Comunale, di natura endoprocedimentale, reca soltanto le indicazioni preliminari dell’avvio dell’ iter e – anche in ragione delle censure dedotte – non è idonea ad incidere sulla posizione dei ricorrenti.
Il ricorso risulta allora erroneamente fondato sulla presunta impugnazione di una variante urbanistica, la n. 99 al PRGC, che, tuttavia, non risulta essere stata adottata in via definitiva e l’atto oggetto di impugnazione è in realtà soltanto la delibera comunale di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS che costituisce un semplice atto preliminare e propedeutico, privo di efficacia lesiva della posizione dei ricorrenti.
7. È al riguardo principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il giudice amministrativo è competente a sindacare solo atti amministrativi adottati in via definitiva, idonei a produrre effetti giuridici immediati e concreti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi legittimi. Gli atti preparatori, interlocutori o meramente procedimentali non sono impugnabili, in quanto non costituiscono provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo.
Nel caso di specie, si ripete, la delibera di avvio della VAS non ha natura di provvedimento conclusivo ma rappresenta un atto preliminare finalizzato alla valutazione tecnica della compatibilità ambientale della variante, necessario per l’adozione eventuale e successiva della stessa variante urbanistica.
Pertanto, il ricorso è fondato su un atto inesistente sotto il profilo giuridico, in quanto la variante non è stata adottata e l’atto impugnato, in quanto di natura meramente endoprocedimentale, non è un provvedimento allo stato lesivo degli interessi dei ricorrenti.
8. Anche la nota della Promoturismo FVG del 5 giugno 2024 non ha carattere immediatamente lesivo, in quanto reca soltanto una proposta progettuale di variante; altrettanto dicasi per la “ documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota ” predetta.
9. È pure inammissibile l’impugnativa relativa alla nota comunale del 9 agosto 2024: l’atto impugnato non ha contenuto provvedimentale, trattandosi della mera comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale non immediatamente lesiva della posizione soggettiva dei ricorrenti e, quindi, non impugnabile (T.A.R. F.V.G., n. 381/2023 e 43/2021).
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
Le spese di lite, per la natura degli interessi coinvolti e l’effetto puramente processuale della presente decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL US, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL US | CA Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO