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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
RE EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8376/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7545/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 29.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, relativo a IRPEF e addizionali, IRAP e IVA per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 108.220,00.
Parte ricorrente premetteva, in fatto, quanto segue:” Con l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione,
l'Agenzia delle Entrate ha inteso contestare alla contribuente per l'anno d'imposta 2019: i) il mancato assoggettamento ad imposizione di maggiori presunti, ricavi per un importo pari ad € 195.452,00 cosi rettificando il reddito d'impresa da una perdita pari ad € - 31,657,00 ad € 163.795,00 con una conseguente maggiore imposta Irpef accertata pari ad € 70.432,00, una maggiore add.le reg.le pari ad € 3.325,00, una maggiore add.le comunale pari ad € 1.310,00; ii) iii) un valore della produzione pari ad € 318.275,00 a fronte di quello dichiarato in misura pari ad € 122.823,00 così accertando una maggiore imposta Irap pari ad
€ 4.172,00; un volume d'affari pari ad € 1.667.887,00 a fronte di quello dichiarato pari ad € 1.472.435,00 per effetto del presunto mancato assoggettamento ad imposizione di maggiori ricavi pari ad € 195.452,00 così accertando una maggiore imposta Iva pari ad € 22.935,00; oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica, pari ad € 95.083,20 Le superiori contestazioni hanno tratto fondamento da un processo verbale di constatazione elevato in data 26/10/2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio
Calabria, all'esito di una verifica generale eseguita nei confronti della ricorrente. Più in particolare nel corso della verifica i funzionari riscontravano dagli indici di affidabilità che la ditta controllata nell'annualità 2019 non era coerente oltre a individuare discrasie scaturite dal calcolo della percentuale di ricarico applicata;
gli esiti delle espletate indagini inducevano i verbalizzanti a ricostruire i ricavi mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato applicato sul costo del venduto delle diverse tipologie di beni commercializzati. Tale percentuale di ricarico asseritamente effettuata con il rigoroso metodo ponderale, veniva effettuata solo sulla parte del costo del venduto pari ad €497.014,30, ritenendo i verbalizzanti attendibile il ricarico applicato sul costo del venduto riveniente dalla vendita dei farmaci mutuabili, siccome a carico del servizio sanitario nazionale. Sul residuo costo del venduto pari ad € 497.014,30 invece venivano individuate cinque macro-categorie di costo del venduto in bese alle percentuali indicate nel mod. ISA.
Venivano quindi presi a comparazione nell'ambito delle dette cinque categorie (dispositivi medici SOP e
OTC, dispositivi medici, prodotti ed integratori alimentari, prodotti cosmetici, altri prodotti) una minima parte dei prodotti commercializzati ed il calcolo della media ponderata veniva determinato sulla scorta della comparazione dei prezzi di acquisto e di vendita. Tale procedimento inferenziale portava alla determinazione di un ricarico medio ponderato complessivo pari al 52,10% che applicato al costo del venduto di €497.014,00 conduceva a ricavi pari ad € 755.934,00. Venivano così determinati ricavi complessivi pari ad € 1.557.950,95 che comparati ai ricavi dichiarati pari ad € 1.382.499,00 davano luogo a presunti ricavi sottratti all'imposizione per un importo pari ad € 195.452,00. Inoltre veniva contestato all'odierna ricorrente il mancato versamento di ritenute d'acconto pari ad € 4.172,06 su prestazioni professionali ricevute.” Soggiungeva parte ricorrente che, in sede di procedura di adesione, veniva contestato l'accertamento sia con riguardo alla determinazione della percentuale di ricarico applicata che con riferimento alla parte riguardante il mancato versamento delle ritenute d'acconto, tuttavia senza ottenere alcun risultato.
Ciò premesso , la ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo l'Ufficio, fra l'altro, allegato il processo verbale di constatazione sulla base del quale era stata avanzata la pretesa tributaria in esame. Eccepiva poi la nullità del provvedimento per erronea determinazione della percentuale di ricarico applicabile al costo del venduto, sostenendo che essa era stata frutto di media ponderata avente come base di calcolo un piccola percentuale di prodotti di ognuna delle categorie esaminate, e dunque un campione limitato, non sufficiente a far ritenere attendibile la percentuale in tal modo determinata. Parte ricorrente si doleva inoltre del fatto che l'Ufficio non aveva tenuto conto, nel determinare i maggiori ricavi, che in genere venivano applicati maggiori sconti sulla merce venduta, come indicato negli elenchi all'uopo forniti;
nonché della circostanza che i prodotti invenduti prossimi alla scadenza venivano ceduti con sconti ancor più consistenti, a prezzi di realizzo. Inoltre non era stato tenuto conto della perdita di merce per deterioramento, ammanchi e scadenza del prodotto, quantificabile nel 5% del totale del venduto.
Parte ricorrente concludeva pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, per la riduzione della percentuale di ricarico al 30%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che evidenziava di aver disposto l'annullamento parziale del provvedimento impugnato, in autotutela, nella parte relativa al recupero a tassazione delle somme relative alle consulenze legali con ritenute d'acconto per lavoro autonomo, per un ammontare di €.
4.172, 06, avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente.
In ordine alla restante parte dell'atto impositivo, sosteneva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, contestava la tesi della ricorrente, evidenziando che l'accertamento era stato effettuato secondo i dettami di legge, con metodo analitico-induttivo, e che la ricorrente era stata posta in grado di contestare tutti i rilievi mossi;
soggiungeva che alla contribuente era stata rilasciata copia del processo verbale di constatazione e che pertanto nessuna lesione dei diritti della difesa era ravvisabile, poiché la contribuente era stata posta nelle condizioni di esplicare pienamente le proprie difese.
Nel merito, evidenziava quanto segue:”…dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria risulta che la
Ditta:--- ha provveduto, in data 02/12/2020, alla presentazione della dichiarazione Modello Unico 2020 per l'anno d'imposta 2019 (identificativo 12423669243 - 0000004), esponendo al quadro RF – rigo RF1 – componenti positivi pari ad € 1.382.499,00 e una perdita d'impresa pari ad € 31.657,00; ha provveduto, in data 02/12/2020 alla presentazione della dichiarazione Modello Irap 2020 per l'anno d'imposta 2019
(identificativo n. 12442259828 - 0000001) ove ha esposto un valore della produzione pari ad € 122.823,00.
Ha presentato in data 25/02/2020 la dichiarazione ai fini Iva (identificativo n. 14344950494- 0000007) indicando al rigo VE50 un volume d'affari pari ad € 1.472.435,00 …..La ricostruzione è stata eseguita utilizzando un metodo analitico-induttivo attraverso la rilevazione di un campione significativo di prodotti, individuati dagli elenchi esibiti dalla Parte e relativi ai prodotti maggiormente commercializzati e venduti nell'anno, al fine di determinare la percentuale di ricarico effettivamente praticata. Gli elenchi contenenti i beni rilevati sono stati esibiti dalla parte e selezionati dal sistema gestionale presente nei computer aziendali, tra quelli ritenuti più commercializzati e rappresentativi nell'anno 2019 . L'elenco contiene i prezzi di vendita e le percentuali di sconto applicata ad ogni singolo prodotto, relativi all'anno verificato, confrontati a campione con gli elenchi analitici forniti dalla parte. Sono stati comparati con i prezzi di acquisto dichiarati ed esposti in un ulteriore elenco esibito dalla parte ed estratto dal sistema gestionale in possesso della ditta verificata.
I prodotti selezionati sono circa 100, suddivisi in cinque categorie: 1) medicinali senza ricetta SOP e OTC
2) dispositivi medici 3) integratori e alimentari 4) prodotti vari di igiene e cosmesi 5) prodotti vari, fra cui quelli inerenti alla puericultura ed infanzia. L'attenzione dei verbalizzanti si è soffermata sulle categorie sopraindicate, nella considerazione che il 59% (come indicato dalla parte nello studio di settore trasmesso telematicamente) dei prodotti commercializzati è costituito da medicinali con ricetta a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, i cui ricavi, che vengono documentati dalle liquidazioni mensili (notule) presentate al
S.S.N, possono ritenersi sufficientemente affidabili. Gli elenchi sono stati elaborati in vari prospetti suddivisi per categoria, con il nome del prodotto, il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, la percentuale di sconto
(desunta dettagliatamente, prodotto per prodotto, dall'elenco fornito dalla parte), il ricarico del singolo prodotto, l'incidenza del singolo prodotto e la media ponderata che scaturisce da tali calcoli. Dal raffronto tra il prezzo di vendita scontato e il prezzo di acquisto si sono determinate le percentuali di ricarico medio ponderato per ogni categoria di prodotto. Dall'elaborazione dei prospetti, dettagliatamente presenti nel PVC, sono emerse le seguenti percentuali di ricarico medio ponderato: 1) medicinali senza ricetta SOP e OTC: 57,80% , 2) dispositivi medici:63,36% , 3) alimentari ed integratori: 41,01% , 4) prodotti di igiene e cosmesi:
51,42% , 5) prodotti vari, fra cui quelli inerenti alla puericultura ed infanzia: 56,90%. Tali risultanze sono scaturite prendendo in considerazione le percentuali di incidenza dei singoli prodotti sul totale delle vendite considerate.”
Soggiungeva l'Agenzia resistente che , in ordine alla doglianza riguardante gli sconti effettuati rispetto ai prezzi di listino, la determinazione della percentuale di ricarico era stata effettuata tenendo conto di tali sconti, sulla base degli elenchi prodotti dalla parte in sede di accertamento;
dunque non risponderebbe a verità che tale elemento sia rimasto estraneo al procedimento di determinazione dei maggiori ricavi, essendo vero il contrario.
In ordine ai furti e agli ammanchi, osservava che la rilevanza a fini fiscali di tali evenienze è disciplinata dalla normativa. Le relative voci avrebbero dovuto essere evidenziate nel bilancio e nelle dichiarazioni presentate, cosa nella specie non avvenuta. Peraltro nessuna documentazione al riguardo la parte aveva fornito. Analogamente nessuna documentazione era stata esibita in ordine ai medicinali scaduti, anch'essi sottoposti a specifica procedura, che prevede la consegna della merce scaduta a ditta specializzata, la redazione di appositi elenchi da inserire nel documento di trasporto, la conservazione della relativa fattura.
“E' evidente – concludeva l'Agenzia - l'assenza di qualsiasi documentazione a supporto della tesi di parte, per cui è assolutamente legittimo l'operato dell'Ufficio tenuto conto di quanto sopra motivato.”
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti dell'annullamento parziale operato dall'Agenzia resistente in data 22.10.2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
Nel resto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente evidenziare che la ditta facente capo alla ricorrente, nella dichiarazione riguardante l'anno di imposta in esame, ha dichiarato ricavi pari a € 1.382.499,00 e una perdita d'impresa pari ad
€ 31.657,00. Deve inoltre essere messo in evidenza che l'accertamento, come sopra illustrato, ha ritenuto congrua la percentuale di ricarico riguardante i ricavi riguardanti medicinali dispensati a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, che costituiscono il 59% del totale. L'imposizione tributaria in esame riguarda pertanto solo la restante parte della merce venduta.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Destituita di fondamento è l'eccezione di carente motivazione, poiché l'atto impugnato contiene l'analitica esposizione di tutti i dati ed elementi utilizzati per giungere alla determinazione della maggiore pretesa tributaria. Quanto alla determinazione della media ponderata delle percentuali di ricarico essa risulta essere stata correttamente effettuata dall'Agenzia delle Entrate, essendo state opportunamente individuate ben cinque categorie di prodotti omogenei ed essendo stata determinata la composizione dei campioni di merce con procedura che deve essere ritenuta esente da vizi, consistente nella individuazione, con l'ausilio del sistema computerizzato della azienda, dei prodotti maggiormente venduti all'interno di ciascuna delle categorie di merce settorializzate. Pertanto è destituita di fondamento la doglianza della ricorrente riguardante la asserita non rappresentatività dei prodotti a campione utilizzati per la determinazione della percentuale di ricarico. Né parte ricorrente ha offerto ricostruzione alternativa sulla base di dettagliata analisi dei ricarichi operati sulla merce venduta.
Non colgono nel segno nemmeno le doglianze relative alla mancata considerazione degli sconti effettuati, degli ammanchi, del deperimento della merce e della cessione a prezzi di realizzo di prodotti vicini alla scadenza.
In ordine alla asserita cessione a prezzi di costo di medicinali o altri prodotti prossimi alla scadenza, nessuna documentazione è stata fornita dalla ricorrente.
L'Agenzia resistente ha evidenziato che degli sconti applicati, risultanti da elenchi forniti dalla ditta della ricorrente, era stato tenuto conto nelle operazioni di calcolo dei ricarichi applicati, con ciò confutando le contrarie affermazioni della contribuente. In ordine alla merce mancante (per furti o altro) e alla merce scaduta nessuna documentazione è stata rinvenuta, laddove dette evenienze sono disciplinate dalla normativa e ben possono essere oggetto di detrazione, a condizione che sia documentata la relativa procedura, ben descritta nelle controdeduzioni di parte resistente. Nessuna documentazione al proposito è stata rinvenuta, né parte ricorrente ha minimamente ulteriormente offerto elementi documentali nel corso del giudizio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, deve concludersi che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente emesso e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non senza aver tenuto conto del parziale annullamento di cui al citato provvedimento emesso in autotutela dall'ente impositore.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti del parziale annullamento in autotutela disposto dall'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria con provvedimento in data 22.10.2024. Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.450,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
RE EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8376/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200417 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7545/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 29.10.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, relativo a IRPEF e addizionali, IRAP e IVA per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 108.220,00.
Parte ricorrente premetteva, in fatto, quanto segue:” Con l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione,
l'Agenzia delle Entrate ha inteso contestare alla contribuente per l'anno d'imposta 2019: i) il mancato assoggettamento ad imposizione di maggiori presunti, ricavi per un importo pari ad € 195.452,00 cosi rettificando il reddito d'impresa da una perdita pari ad € - 31,657,00 ad € 163.795,00 con una conseguente maggiore imposta Irpef accertata pari ad € 70.432,00, una maggiore add.le reg.le pari ad € 3.325,00, una maggiore add.le comunale pari ad € 1.310,00; ii) iii) un valore della produzione pari ad € 318.275,00 a fronte di quello dichiarato in misura pari ad € 122.823,00 così accertando una maggiore imposta Irap pari ad
€ 4.172,00; un volume d'affari pari ad € 1.667.887,00 a fronte di quello dichiarato pari ad € 1.472.435,00 per effetto del presunto mancato assoggettamento ad imposizione di maggiori ricavi pari ad € 195.452,00 così accertando una maggiore imposta Iva pari ad € 22.935,00; oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica, pari ad € 95.083,20 Le superiori contestazioni hanno tratto fondamento da un processo verbale di constatazione elevato in data 26/10/2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio
Calabria, all'esito di una verifica generale eseguita nei confronti della ricorrente. Più in particolare nel corso della verifica i funzionari riscontravano dagli indici di affidabilità che la ditta controllata nell'annualità 2019 non era coerente oltre a individuare discrasie scaturite dal calcolo della percentuale di ricarico applicata;
gli esiti delle espletate indagini inducevano i verbalizzanti a ricostruire i ricavi mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato applicato sul costo del venduto delle diverse tipologie di beni commercializzati. Tale percentuale di ricarico asseritamente effettuata con il rigoroso metodo ponderale, veniva effettuata solo sulla parte del costo del venduto pari ad €497.014,30, ritenendo i verbalizzanti attendibile il ricarico applicato sul costo del venduto riveniente dalla vendita dei farmaci mutuabili, siccome a carico del servizio sanitario nazionale. Sul residuo costo del venduto pari ad € 497.014,30 invece venivano individuate cinque macro-categorie di costo del venduto in bese alle percentuali indicate nel mod. ISA.
Venivano quindi presi a comparazione nell'ambito delle dette cinque categorie (dispositivi medici SOP e
OTC, dispositivi medici, prodotti ed integratori alimentari, prodotti cosmetici, altri prodotti) una minima parte dei prodotti commercializzati ed il calcolo della media ponderata veniva determinato sulla scorta della comparazione dei prezzi di acquisto e di vendita. Tale procedimento inferenziale portava alla determinazione di un ricarico medio ponderato complessivo pari al 52,10% che applicato al costo del venduto di €497.014,00 conduceva a ricavi pari ad € 755.934,00. Venivano così determinati ricavi complessivi pari ad € 1.557.950,95 che comparati ai ricavi dichiarati pari ad € 1.382.499,00 davano luogo a presunti ricavi sottratti all'imposizione per un importo pari ad € 195.452,00. Inoltre veniva contestato all'odierna ricorrente il mancato versamento di ritenute d'acconto pari ad € 4.172,06 su prestazioni professionali ricevute.” Soggiungeva parte ricorrente che, in sede di procedura di adesione, veniva contestato l'accertamento sia con riguardo alla determinazione della percentuale di ricarico applicata che con riferimento alla parte riguardante il mancato versamento delle ritenute d'acconto, tuttavia senza ottenere alcun risultato.
Ciò premesso , la ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo l'Ufficio, fra l'altro, allegato il processo verbale di constatazione sulla base del quale era stata avanzata la pretesa tributaria in esame. Eccepiva poi la nullità del provvedimento per erronea determinazione della percentuale di ricarico applicabile al costo del venduto, sostenendo che essa era stata frutto di media ponderata avente come base di calcolo un piccola percentuale di prodotti di ognuna delle categorie esaminate, e dunque un campione limitato, non sufficiente a far ritenere attendibile la percentuale in tal modo determinata. Parte ricorrente si doleva inoltre del fatto che l'Ufficio non aveva tenuto conto, nel determinare i maggiori ricavi, che in genere venivano applicati maggiori sconti sulla merce venduta, come indicato negli elenchi all'uopo forniti;
nonché della circostanza che i prodotti invenduti prossimi alla scadenza venivano ceduti con sconti ancor più consistenti, a prezzi di realizzo. Inoltre non era stato tenuto conto della perdita di merce per deterioramento, ammanchi e scadenza del prodotto, quantificabile nel 5% del totale del venduto.
Parte ricorrente concludeva pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, per la riduzione della percentuale di ricarico al 30%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che evidenziava di aver disposto l'annullamento parziale del provvedimento impugnato, in autotutela, nella parte relativa al recupero a tassazione delle somme relative alle consulenze legali con ritenute d'acconto per lavoro autonomo, per un ammontare di €.
4.172, 06, avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente.
In ordine alla restante parte dell'atto impositivo, sosteneva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, contestava la tesi della ricorrente, evidenziando che l'accertamento era stato effettuato secondo i dettami di legge, con metodo analitico-induttivo, e che la ricorrente era stata posta in grado di contestare tutti i rilievi mossi;
soggiungeva che alla contribuente era stata rilasciata copia del processo verbale di constatazione e che pertanto nessuna lesione dei diritti della difesa era ravvisabile, poiché la contribuente era stata posta nelle condizioni di esplicare pienamente le proprie difese.
Nel merito, evidenziava quanto segue:”…dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria risulta che la
Ditta:--- ha provveduto, in data 02/12/2020, alla presentazione della dichiarazione Modello Unico 2020 per l'anno d'imposta 2019 (identificativo 12423669243 - 0000004), esponendo al quadro RF – rigo RF1 – componenti positivi pari ad € 1.382.499,00 e una perdita d'impresa pari ad € 31.657,00; ha provveduto, in data 02/12/2020 alla presentazione della dichiarazione Modello Irap 2020 per l'anno d'imposta 2019
(identificativo n. 12442259828 - 0000001) ove ha esposto un valore della produzione pari ad € 122.823,00.
Ha presentato in data 25/02/2020 la dichiarazione ai fini Iva (identificativo n. 14344950494- 0000007) indicando al rigo VE50 un volume d'affari pari ad € 1.472.435,00 …..La ricostruzione è stata eseguita utilizzando un metodo analitico-induttivo attraverso la rilevazione di un campione significativo di prodotti, individuati dagli elenchi esibiti dalla Parte e relativi ai prodotti maggiormente commercializzati e venduti nell'anno, al fine di determinare la percentuale di ricarico effettivamente praticata. Gli elenchi contenenti i beni rilevati sono stati esibiti dalla parte e selezionati dal sistema gestionale presente nei computer aziendali, tra quelli ritenuti più commercializzati e rappresentativi nell'anno 2019 . L'elenco contiene i prezzi di vendita e le percentuali di sconto applicata ad ogni singolo prodotto, relativi all'anno verificato, confrontati a campione con gli elenchi analitici forniti dalla parte. Sono stati comparati con i prezzi di acquisto dichiarati ed esposti in un ulteriore elenco esibito dalla parte ed estratto dal sistema gestionale in possesso della ditta verificata.
I prodotti selezionati sono circa 100, suddivisi in cinque categorie: 1) medicinali senza ricetta SOP e OTC
2) dispositivi medici 3) integratori e alimentari 4) prodotti vari di igiene e cosmesi 5) prodotti vari, fra cui quelli inerenti alla puericultura ed infanzia. L'attenzione dei verbalizzanti si è soffermata sulle categorie sopraindicate, nella considerazione che il 59% (come indicato dalla parte nello studio di settore trasmesso telematicamente) dei prodotti commercializzati è costituito da medicinali con ricetta a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, i cui ricavi, che vengono documentati dalle liquidazioni mensili (notule) presentate al
S.S.N, possono ritenersi sufficientemente affidabili. Gli elenchi sono stati elaborati in vari prospetti suddivisi per categoria, con il nome del prodotto, il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, la percentuale di sconto
(desunta dettagliatamente, prodotto per prodotto, dall'elenco fornito dalla parte), il ricarico del singolo prodotto, l'incidenza del singolo prodotto e la media ponderata che scaturisce da tali calcoli. Dal raffronto tra il prezzo di vendita scontato e il prezzo di acquisto si sono determinate le percentuali di ricarico medio ponderato per ogni categoria di prodotto. Dall'elaborazione dei prospetti, dettagliatamente presenti nel PVC, sono emerse le seguenti percentuali di ricarico medio ponderato: 1) medicinali senza ricetta SOP e OTC: 57,80% , 2) dispositivi medici:63,36% , 3) alimentari ed integratori: 41,01% , 4) prodotti di igiene e cosmesi:
51,42% , 5) prodotti vari, fra cui quelli inerenti alla puericultura ed infanzia: 56,90%. Tali risultanze sono scaturite prendendo in considerazione le percentuali di incidenza dei singoli prodotti sul totale delle vendite considerate.”
Soggiungeva l'Agenzia resistente che , in ordine alla doglianza riguardante gli sconti effettuati rispetto ai prezzi di listino, la determinazione della percentuale di ricarico era stata effettuata tenendo conto di tali sconti, sulla base degli elenchi prodotti dalla parte in sede di accertamento;
dunque non risponderebbe a verità che tale elemento sia rimasto estraneo al procedimento di determinazione dei maggiori ricavi, essendo vero il contrario.
In ordine ai furti e agli ammanchi, osservava che la rilevanza a fini fiscali di tali evenienze è disciplinata dalla normativa. Le relative voci avrebbero dovuto essere evidenziate nel bilancio e nelle dichiarazioni presentate, cosa nella specie non avvenuta. Peraltro nessuna documentazione al riguardo la parte aveva fornito. Analogamente nessuna documentazione era stata esibita in ordine ai medicinali scaduti, anch'essi sottoposti a specifica procedura, che prevede la consegna della merce scaduta a ditta specializzata, la redazione di appositi elenchi da inserire nel documento di trasporto, la conservazione della relativa fattura.
“E' evidente – concludeva l'Agenzia - l'assenza di qualsiasi documentazione a supporto della tesi di parte, per cui è assolutamente legittimo l'operato dell'Ufficio tenuto conto di quanto sopra motivato.”
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti dell'annullamento parziale operato dall'Agenzia resistente in data 22.10.2024, successivamente alla proposizione del ricorso.
Nel resto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente evidenziare che la ditta facente capo alla ricorrente, nella dichiarazione riguardante l'anno di imposta in esame, ha dichiarato ricavi pari a € 1.382.499,00 e una perdita d'impresa pari ad
€ 31.657,00. Deve inoltre essere messo in evidenza che l'accertamento, come sopra illustrato, ha ritenuto congrua la percentuale di ricarico riguardante i ricavi riguardanti medicinali dispensati a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, che costituiscono il 59% del totale. L'imposizione tributaria in esame riguarda pertanto solo la restante parte della merce venduta.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Destituita di fondamento è l'eccezione di carente motivazione, poiché l'atto impugnato contiene l'analitica esposizione di tutti i dati ed elementi utilizzati per giungere alla determinazione della maggiore pretesa tributaria. Quanto alla determinazione della media ponderata delle percentuali di ricarico essa risulta essere stata correttamente effettuata dall'Agenzia delle Entrate, essendo state opportunamente individuate ben cinque categorie di prodotti omogenei ed essendo stata determinata la composizione dei campioni di merce con procedura che deve essere ritenuta esente da vizi, consistente nella individuazione, con l'ausilio del sistema computerizzato della azienda, dei prodotti maggiormente venduti all'interno di ciascuna delle categorie di merce settorializzate. Pertanto è destituita di fondamento la doglianza della ricorrente riguardante la asserita non rappresentatività dei prodotti a campione utilizzati per la determinazione della percentuale di ricarico. Né parte ricorrente ha offerto ricostruzione alternativa sulla base di dettagliata analisi dei ricarichi operati sulla merce venduta.
Non colgono nel segno nemmeno le doglianze relative alla mancata considerazione degli sconti effettuati, degli ammanchi, del deperimento della merce e della cessione a prezzi di realizzo di prodotti vicini alla scadenza.
In ordine alla asserita cessione a prezzi di costo di medicinali o altri prodotti prossimi alla scadenza, nessuna documentazione è stata fornita dalla ricorrente.
L'Agenzia resistente ha evidenziato che degli sconti applicati, risultanti da elenchi forniti dalla ditta della ricorrente, era stato tenuto conto nelle operazioni di calcolo dei ricarichi applicati, con ciò confutando le contrarie affermazioni della contribuente. In ordine alla merce mancante (per furti o altro) e alla merce scaduta nessuna documentazione è stata rinvenuta, laddove dette evenienze sono disciplinate dalla normativa e ben possono essere oggetto di detrazione, a condizione che sia documentata la relativa procedura, ben descritta nelle controdeduzioni di parte resistente. Nessuna documentazione al proposito è stata rinvenuta, né parte ricorrente ha minimamente ulteriormente offerto elementi documentali nel corso del giudizio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, deve concludersi che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente emesso e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non senza aver tenuto conto del parziale annullamento di cui al citato provvedimento emesso in autotutela dall'ente impositore.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti del parziale annullamento in autotutela disposto dall'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria con provvedimento in data 22.10.2024. Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.450,00, oltre oneri di legge, se dovuti.