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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
, C.F. n. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante ivi elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luca Emili ( ) dell'Avvocatura C.F._1 di E.R.A.P. MARCHE, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale Le comunicazioni a mezzo fax potranno pervenire al 071/2867028 oppure al 071/2853270. PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fiscale e P. Iva , Via dell'Agricoltura n. 1, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2 CP_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bortoluzzi (Cod. Fiscale ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Villafranca n. 4, giusta procura speciale. CP_1
Con richiesta che le comunicazioni vengano effettuate al seguente numero di fax: 071/2077280 o al seguente indirizzo e-mail: Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso ORDINANZA EX ART. 702TER C.P.C. del Tribunale di Ancona in data 27.06.2022 e in materia di contratto di appalto pubblico
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe, disattendeva la domanda proposta dall'Erap nei confronti dell'istituto di credito in epigrafe.
L'ente pubblico aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 919.561,88 pari agli interessi attivi maturati sulle giacenze dei c/c di ERAP per il periodo gennaio-dicembre 2020, non riconosciuti invece dalla banca che aveva svolto attività di tesoreria a favore dell'Erap.
Co A tal fine precisava che nel 22.12.2016 aveva affidato alla il servizio di Tesoreria all'esito di una procedura negoziata competitiva di cui la banca si era resa aggiudicataria che prevedeva il riconoscimento di una percentuale pari al 2,05% in aumento rispetto al tasso Euribor;
la convenzione aveva una durata di anni 3 a partire dal mese di gennaio 2017 sino al 31.12.2019 ed evidenziava (all'art. 21): che la cessazione di efficacia del contratto sarebbe intervenuta “senza necessità di preavviso” ma pure che “il Tesoriere è tenuto allo svolgimento del servizio anche dopo la cessazione e sino alla designazione da parte dell'Ente del nuovo
Tesoriere”.
L'Erap ERAP, con determina a contrarre del n.40/RPPU del 25/09/2020, avviava la nuova procedura competitiva che si concludeva con verbale di aggiudicazione del 3.11.2020 e successiva assegnazione provvisoria del 1.12.2020.
Il giudice a quo motivava il rigetto della domanda affermando che “L'ente ha indetto la nuova procedura di gara solo con determina del 25 settembre 2020 (doc. n. 23 allegato al ricorso) con evidente colpevole ritardo, che non trova alcuna giustificazione negli atti di causa. Dai tempi di durata del procedimento sia della gara indetta nel 2016 (pari a 71 giorni) sia di quella indetta nel 2017 (pari a 66 giorni), emerge che le tempistiche sarebbe state del tutto compatibili con il rispetto del termine di scadenza del precedente contratto di appalto, anche solo ove l'ente avesse dato seguito alla richiesta avanzata dalla banca fin dal 26 settembre 2019.” e che pertanto “è la stessa condotta tenuta dall'ente pubblico che esclude l'applicabilità al caso di specie della proroga del contratto prevista dall'art. 106, comma 11, cit.”.
Sempre a tale riguardo si precisava che: “Sul punto è intervenuta anche l' che ha individuato alcune CP_3 ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (e multis, deliberazioni 28 luglio 2021, nn. 576 e 591; deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86).
Sempre l' ha precisato che “affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti CP_3 presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n.
2882; delibere n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); CP_3
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG
38/2013);
- l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto”.”.
L'Erap impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva l'appellato istituto di credito che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
A) Con il primo motivo l'Erap si duole che il giudice a quo avrebbe deciso la controversia interloquendo sull'affidamento e sulle condizioni del servizio pubblico dipendenti da poteri autoritativi pubblicistici riconosciuti alla p.a. sindacando sulla legittimità della proroga: in breve gli sarebbe stato precluso il potere di sindacato e di disapplicazione.
B) Con il secondo motivo si prospetta che il giudice avrebbe errato nel mettere in discussione l'efficacia e la legittimità del rapporto e della proroga per le ragioni sopra spiegate;
ne deriverebbe che in difetto di disapplicazione e declaratoria di illegittimità della proroga proveniente dall'Autorità Giudiziaria competente o dalla stessa PA (annullamento in autotutela) la proroga intervenuta e le condizioni di cui all'art. 21 della convenzione sono legittime, efficaci, esecutive ed esecutorie secondo le disposizioni di cui all'art. 21 bis e seguenti della L. n. 241/1990.
C) Con il terzo motivo, l'appellante allega di essersi avvalso legittimamente della proroga tecnica di cui all'art. 106 d. lgs. n. 50/2016 comma 11 come declinata nel regolamento convenzionale all'art. 21 sussistendo i presupposti della imprevedibilità e della non imputabilità all'Ente della situazione che ha determinato l'urgenza e la necessità della proroga tecnica. Al tutto andava aggiunto che l'ente si era attivato sin dal 2018 per approvare gli atti propedeutici all'esecuzione della procedura di aggiudicazione, che la proroga tecnica di cui all'art. 106 comma 11 d.lgs. n. 50/2016 è stata prevista nel Decreto 214 del
03.10.2016 che approva lo schema di convenzione e nella convenzione medesima all'art. 21 comma 2 nella e che l'emergenza Covid aveva certamente influenzato le tempistiche dell'affidamento.
D) Con il quarto motivo di appello l'Erap si duole che il giudice abbia deciso per l'invalidità della proroga tecnica argomentandola con la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, elemento che al più avrebbe consentito soltanto un eventuale risarcimento dei danni. I quattro motivi di appello in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente e deve esserne sancita l'infondatezza.
Ed invero, come precisato dal T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 27/09/2023, n. 14297: “In sostanza, dall'art. 106 si ricava che: - l'Amministrazione può disporre la proroga tecnica solo se tale possibilità sia inserita nella lex specialis di gara;
- la proroga tecnica, sulla base della clausola di opzione prevista nella lex specialis di gara, deve essere adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce: poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto, la stessa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace. Se infatti il contratto è già scaduto e quindi non più efficace non è possibile dar corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno;
”.
Orbene nel caso di specie, circostanza assorbente e ribadita in questa sede dall'appellato istituto di credito, non si riscontra alcun provvedimento amministrativo che abbia disposto la proroga tecnica prima della scadenza della convenzione (31.12.2019), scadenza che precede l'emergenza Covid: inoltre la semplice previsione di una proroga tecnica nel Decreto 214 del 03.10.2016 (e quindi ancor prima dell'inizio dell'efficacia della contratto) che ha approvato lo schema di convenzione e nella convenzione medesima non sostituisce il necessario e posteriore atto amministrativo in tal senso.
In breve, a seguito dell'omesso provvedimento di proroga tecnica il contratto era scaduto.
E) Con il quinto motivo si allega che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che alla scadenza della convenzione di tesoreria era ancora attivo il contratto di conto corrente bancario e di quanto viene disposto dal TUB all'art. 118 in materia di ius variandi quando il contratto stipulato dal cliente sia a tempo determinato, con la conseguenza “che il tasso previsto in convenzione al 2.05% si continua ad applicare all'Ente in quanto è l'unico previsto nella lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi in quanto i conti intestati ad ERAP Marche sono rimasti accesi e disciplinati dalla lettera di apertura di conto corrente che nel documento di sintesi allegato alla lettera di apertura di conto corrente all'art. alla voce somme depositate – tassi creditori – remunerazione delle giacenze individua il tasso al 2.05% euribor 3 mesi x 365 giorni.”
F) Con il sesto motivo si allega che l'Erap aveva introdotto anche una domanda in via subordinata volta ad ottenere la somma di denaro ritenuta dal Giudice di giustizia nel caso in cui venisse accertato che il tasso al
2.05% non fosse più applicabile Domanda cui il Giudice non aveva dato alcuna risposta.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
E' bene ripetere che alla data del 31.12.2019 la convenzione era scaduta e che l'oggetto delle medesima era la funzione di tesoreria affidata alla banca, sicchè risulta evidente che i conti intestati all'Erap - come disciplinati nella lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi - erano necessariamente accessori alla convenzione. La conseguenza del venir meno della convenzione ha comportato l'inefficacia dei contratti accessori e il calcolo degli interessi sui depositi al saggio legale al tempo pari allo 0,05%
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019) (“così nella sentenza impugnata “ in assenza di disciplina pattizia (la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2019), le giacenze medie depositate presso la banca hanno generato interessi corrispettivi al tasso legale, come applicato dalla banca.”). E' dunque evidente che il giudice abbia disatteso anche la domanda subordinata.
La decisione assunta assorbe l'eccezione riconvenzionale riproposta dall'istituto di credito. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 26.155, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 18.03.2025
Il Presidente estensore
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
, C.F. n. in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante ivi elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luca Emili ( ) dell'Avvocatura C.F._1 di E.R.A.P. MARCHE, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale Le comunicazioni a mezzo fax potranno pervenire al 071/2867028 oppure al 071/2853270. PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fiscale e P. Iva , Via dell'Agricoltura n. 1, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2 CP_1
Amministrazione rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bortoluzzi (Cod. Fiscale ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Villafranca n. 4, giusta procura speciale. CP_1
Con richiesta che le comunicazioni vengano effettuate al seguente numero di fax: 071/2077280 o al seguente indirizzo e-mail: Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso ORDINANZA EX ART. 702TER C.P.C. del Tribunale di Ancona in data 27.06.2022 e in materia di contratto di appalto pubblico
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe, disattendeva la domanda proposta dall'Erap nei confronti dell'istituto di credito in epigrafe.
L'ente pubblico aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 919.561,88 pari agli interessi attivi maturati sulle giacenze dei c/c di ERAP per il periodo gennaio-dicembre 2020, non riconosciuti invece dalla banca che aveva svolto attività di tesoreria a favore dell'Erap.
Co A tal fine precisava che nel 22.12.2016 aveva affidato alla il servizio di Tesoreria all'esito di una procedura negoziata competitiva di cui la banca si era resa aggiudicataria che prevedeva il riconoscimento di una percentuale pari al 2,05% in aumento rispetto al tasso Euribor;
la convenzione aveva una durata di anni 3 a partire dal mese di gennaio 2017 sino al 31.12.2019 ed evidenziava (all'art. 21): che la cessazione di efficacia del contratto sarebbe intervenuta “senza necessità di preavviso” ma pure che “il Tesoriere è tenuto allo svolgimento del servizio anche dopo la cessazione e sino alla designazione da parte dell'Ente del nuovo
Tesoriere”.
L'Erap ERAP, con determina a contrarre del n.40/RPPU del 25/09/2020, avviava la nuova procedura competitiva che si concludeva con verbale di aggiudicazione del 3.11.2020 e successiva assegnazione provvisoria del 1.12.2020.
Il giudice a quo motivava il rigetto della domanda affermando che “L'ente ha indetto la nuova procedura di gara solo con determina del 25 settembre 2020 (doc. n. 23 allegato al ricorso) con evidente colpevole ritardo, che non trova alcuna giustificazione negli atti di causa. Dai tempi di durata del procedimento sia della gara indetta nel 2016 (pari a 71 giorni) sia di quella indetta nel 2017 (pari a 66 giorni), emerge che le tempistiche sarebbe state del tutto compatibili con il rispetto del termine di scadenza del precedente contratto di appalto, anche solo ove l'ente avesse dato seguito alla richiesta avanzata dalla banca fin dal 26 settembre 2019.” e che pertanto “è la stessa condotta tenuta dall'ente pubblico che esclude l'applicabilità al caso di specie della proroga del contratto prevista dall'art. 106, comma 11, cit.”.
Sempre a tale riguardo si precisava che: “Sul punto è intervenuta anche l' che ha individuato alcune CP_3 ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (e multis, deliberazioni 28 luglio 2021, nn. 576 e 591; deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86).
Sempre l' ha precisato che “affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti CP_3 presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n.
2882; delibere n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); CP_3
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG
38/2013);
- l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto”.”.
L'Erap impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva l'appellato istituto di credito che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
A) Con il primo motivo l'Erap si duole che il giudice a quo avrebbe deciso la controversia interloquendo sull'affidamento e sulle condizioni del servizio pubblico dipendenti da poteri autoritativi pubblicistici riconosciuti alla p.a. sindacando sulla legittimità della proroga: in breve gli sarebbe stato precluso il potere di sindacato e di disapplicazione.
B) Con il secondo motivo si prospetta che il giudice avrebbe errato nel mettere in discussione l'efficacia e la legittimità del rapporto e della proroga per le ragioni sopra spiegate;
ne deriverebbe che in difetto di disapplicazione e declaratoria di illegittimità della proroga proveniente dall'Autorità Giudiziaria competente o dalla stessa PA (annullamento in autotutela) la proroga intervenuta e le condizioni di cui all'art. 21 della convenzione sono legittime, efficaci, esecutive ed esecutorie secondo le disposizioni di cui all'art. 21 bis e seguenti della L. n. 241/1990.
C) Con il terzo motivo, l'appellante allega di essersi avvalso legittimamente della proroga tecnica di cui all'art. 106 d. lgs. n. 50/2016 comma 11 come declinata nel regolamento convenzionale all'art. 21 sussistendo i presupposti della imprevedibilità e della non imputabilità all'Ente della situazione che ha determinato l'urgenza e la necessità della proroga tecnica. Al tutto andava aggiunto che l'ente si era attivato sin dal 2018 per approvare gli atti propedeutici all'esecuzione della procedura di aggiudicazione, che la proroga tecnica di cui all'art. 106 comma 11 d.lgs. n. 50/2016 è stata prevista nel Decreto 214 del
03.10.2016 che approva lo schema di convenzione e nella convenzione medesima all'art. 21 comma 2 nella e che l'emergenza Covid aveva certamente influenzato le tempistiche dell'affidamento.
D) Con il quarto motivo di appello l'Erap si duole che il giudice abbia deciso per l'invalidità della proroga tecnica argomentandola con la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, elemento che al più avrebbe consentito soltanto un eventuale risarcimento dei danni. I quattro motivi di appello in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente e deve esserne sancita l'infondatezza.
Ed invero, come precisato dal T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 27/09/2023, n. 14297: “In sostanza, dall'art. 106 si ricava che: - l'Amministrazione può disporre la proroga tecnica solo se tale possibilità sia inserita nella lex specialis di gara;
- la proroga tecnica, sulla base della clausola di opzione prevista nella lex specialis di gara, deve essere adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce: poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto, la stessa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace. Se infatti il contratto è già scaduto e quindi non più efficace non è possibile dar corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno;
”.
Orbene nel caso di specie, circostanza assorbente e ribadita in questa sede dall'appellato istituto di credito, non si riscontra alcun provvedimento amministrativo che abbia disposto la proroga tecnica prima della scadenza della convenzione (31.12.2019), scadenza che precede l'emergenza Covid: inoltre la semplice previsione di una proroga tecnica nel Decreto 214 del 03.10.2016 (e quindi ancor prima dell'inizio dell'efficacia della contratto) che ha approvato lo schema di convenzione e nella convenzione medesima non sostituisce il necessario e posteriore atto amministrativo in tal senso.
In breve, a seguito dell'omesso provvedimento di proroga tecnica il contratto era scaduto.
E) Con il quinto motivo si allega che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che alla scadenza della convenzione di tesoreria era ancora attivo il contratto di conto corrente bancario e di quanto viene disposto dal TUB all'art. 118 in materia di ius variandi quando il contratto stipulato dal cliente sia a tempo determinato, con la conseguenza “che il tasso previsto in convenzione al 2.05% si continua ad applicare all'Ente in quanto è l'unico previsto nella lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi in quanto i conti intestati ad ERAP Marche sono rimasti accesi e disciplinati dalla lettera di apertura di conto corrente che nel documento di sintesi allegato alla lettera di apertura di conto corrente all'art. alla voce somme depositate – tassi creditori – remunerazione delle giacenze individua il tasso al 2.05% euribor 3 mesi x 365 giorni.”
F) Con il sesto motivo si allega che l'Erap aveva introdotto anche una domanda in via subordinata volta ad ottenere la somma di denaro ritenuta dal Giudice di giustizia nel caso in cui venisse accertato che il tasso al
2.05% non fosse più applicabile Domanda cui il Giudice non aveva dato alcuna risposta.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
E' bene ripetere che alla data del 31.12.2019 la convenzione era scaduta e che l'oggetto delle medesima era la funzione di tesoreria affidata alla banca, sicchè risulta evidente che i conti intestati all'Erap - come disciplinati nella lettera di apertura di conto corrente e dal documento di sintesi - erano necessariamente accessori alla convenzione. La conseguenza del venir meno della convenzione ha comportato l'inefficacia dei contratti accessori e il calcolo degli interessi sui depositi al saggio legale al tempo pari allo 0,05%
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019) (“così nella sentenza impugnata “ in assenza di disciplina pattizia (la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2019), le giacenze medie depositate presso la banca hanno generato interessi corrispettivi al tasso legale, come applicato dalla banca.”). E' dunque evidente che il giudice abbia disatteso anche la domanda subordinata.
La decisione assunta assorbe l'eccezione riconvenzionale riproposta dall'istituto di credito. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 26.155, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 18.03.2025
Il Presidente estensore
Gianmichele Marcelli