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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10068 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36773/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36773 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Nicolosi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Annarumma, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10348/2023 emesso nel procedimento n. 24569/2023.
CONCLUSIONI: la parte opposta ha concluso come da verbale di udienza dell'11.6.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 La ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 10348/2023 per l'importo di € 100.000,00 nei confronti della in Parte_3 relazione ad un riconoscimento di debito sottoscritto in data 5.4.2023.
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo che ne venisse Parte_4 dichiarata la nullità e che il medesimo venisse revocato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine ha dedotto: - che non sussisteva alcun presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che in particolare sarebbe stato onere del creditore fornire la prova del diritto vantato e che invece nessun documento era stato prodotto in allegato al ricorso;
- che non vi era traccia nel fascicolo monitorio della scrittura privata, cui si faceva riferimento nel ricorso;
- che in assenza della produzione della documentazione, solo indicata in ricorso, non sarebbe stato possibile per l'opponente comunque formulare una difesa di merito;
- che non sussisteva il presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione;
- che l'opposizione avrebbe dovuto essere totalmente accolta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto opposto.
A tal fine ha dedotto: - che il credito azionato era documentato a mezzo di scrittura privata, costituente accordo transattivo, nella quale l'opponente aveva riconosciuto espressamente il proprio debito;
- che in sede di opposizione, in ogni caso, si sarebbe dovuta valutare la fondatezza del credito azionato, anche nell'ipotesi in cui il decreto fosse stato emesso al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge;
- che non sussistevano dubbi in ordine alla fondatezza della domanda di condanna, atteso il tenore della scrittura sottoscritta dalla controparte;
- che sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione e per il totale rigetto dell'opposizione; - che sussisteva anche il presupposto per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con refusione maggiorata delle spese di lite.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
Le prove orali richieste da parte opposta non sono state ammesse.
All'esito dell'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
A. L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dalla nei confronti della , fondato sulla Controparte_1 Parte_3 scrittura privata del 5.4.2023.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione nella sostanza la società ha dedotto in primo luogo Parte_1 che tale documento non era stato effettivamente allegato al fascicolo monitorio ed in secondo luogo che in considerazione di tale circostanza non era nella condizione di contestare in maniera specifica e puntuale la domanda della parte ricorrente.
Dal canto suo la costituendosi nella presente sede, ha prodotto, quale doc. Controparte_1
n. 3 la citata scrittura privata, insistendo per la fondatezza del proprio credito.
Nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. la parte opponente, a fronte di tale produzione ha dedotto che il documento difettava di tutte le necessarie sottoscrizioni e che in data
24.7.2023 era stato notificato alla atto di precetto in Controparte_3 rinnovazione, con il quale era stato intimato dalla il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 16.110,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1261/2022 emesso nel giudizio rg. 3225/2022 dal Tribunale Ordinario di Frosinone, provvedimento che era stato citato nelle premesse della scrittura privata transattiva posta a fondamento della pretesa di controparte, con la conseguenza che non risultava comprensibile se si intendesse far valere tale scrittura ovvero il precedente titolo esecutivo.
B. L'OGGETTO DELLA COGNIZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
In ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla parte opponente, va ricordato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (cfr. in tal senso Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 15186 del 06/08/2004).
Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza che effettivamente la scrittura privata del
5.4.2023 non fosse stata prodotta in sede monitoria, occorre valutare alla luce di quanto prodotto in sede di opposizione la fondatezza del credito azionato.
C. I PRINCIPI REGOLATORI DELLA FATTISPECIE DELLA RICOGNIZIONE DI DEBITO.
Appare opportuno anzitutto richiamare i principi regolatori della fattispecie della ricognizione di debito, per poi valutare in concreto se la scrittura privata prodotta, anche tenuto conto delle pagina 3 di 7 difese spiegate da parte opponente nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., possa costituire adeguata prova del credito azionato.
Va anzitutto ricordato che l'art. 1988 disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito statuendo l'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). Entrambe le fattispecie sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido (Cass. Sez. III, ordinanza n. 24451 del
3/11/2020).
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, la ricognizione di debito ha natura negoziale (Cass. I, n. 16621/2013) determinando unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. In particolare, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della
"causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (cfr. in tal senso Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016).
Si esclude, inoltre, che la promessa o la ricognizione abbiano natura confessoria (Cass. III, n.
13689/2012): invero la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza. Ne consegue che il dichiarante può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della stessa della ricognizione e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione.
E' pacifico che l'oggetto della ricognizione di debito coincida con il diritto di credito che si afferma spetti al destinatario della promessa unilaterale e che la ricognizione debba provenire pagina 4 di 7 da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata: da ciò discende che, con riferimento alle persone giuridiche e agli enti collettivi, non può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012).
Quanto all'onere della prova posto a carico del dichiarante che intenda negare l'esistenza del diritto di credito, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. III, n. 21098/2013). È stato inoltre affermato dalla Suprema Corte che nel fornire detta prova contraria il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6191 del 22/03/2005).
L'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno, conseguentemente, qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto o sia invalido, o si sia estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022). Sempre in tema di onere della prova, è stato precisato che il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988, che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Sez. L, Sentenza n. 17713 del 07/09/2016).
D. IL CONTENUTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DEL 5.4.2023.
Dall'esame del documento denominato “scrittura privata”, sottoscritto dal legale rappresentante dell'odierna opponente e da quello dell'odierna opposta, nonché da quelli delle società e Nuova Ecol società consortile s.r.l. e dall'avv. Pierpaolo Controparte_4
Dell'Anno, indicato come difensore dell'odierna opposta, emerge che:
- la società si obbligava a versare in favore della società la somma di € Parte_1 CP_1
110.000,00 di cui € 10.000,00 contestualmente alla firma dell'atto mediante bonifico bancario immediato, quanto ad € 15.000,00 entro e non oltre il 28.4.2023 e quanto ai residui €
85.000,00 in cinque rate mensili di € 17.000,00 cadauna a partire dal 30 maggio sino all'estinzione del debito;
- Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine previsto avrebbe comportato per la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la decadenza dal beneficio del CP_1 termine, con diritto della parte creditrice di agire per il recupero dell'intero importo residuo ancora dovuto;
pagina 5 di 7 - la società si riconosceva debitrice ex art. 1988 c.c. della somma di € 110.000,00 nei Parte_1 confronti della società Controparte_1
In ordine al contenuto di tale documento, la difesa dell'opponente ha sostenuto che la scrittura difettava di alcune sottoscrizioni, senza peraltro specificare quali. In ogni caso si rileva che è presente e non è stata disconosciuta la sottoscrizione del legale rappresentante della società , circostanza assolutamente dirimente trattandosi di un riconoscimento Parte_1 di debito a carico di tale soggetto.
L'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente attiene alla circostanza che ad altra società (la
è stato notificato atto di precetto in rinnovazione, con il CP_3 Controparte_3 quale era stato intimato dalla il pagamento della somma complessiva di € Controparte_4
16.110,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1261/2022 emesso nel giudizio rg. 3225/2022 dal
Tribunale Ordinario di Frosinone, provvedimento citato nella premessa della richiamata scrittura privata. Sul punto, pur prescindendo dalla considerazione che si tratta di allegazione priva di alcun riscontro probatorio, sembra sufficiente notare che, secondo quanto previsto nella richiamata scrittura all'art. 3 la Vis Unita si impegnava a rinunciare al titolo in proprio possesso nei confronti della oltanto all'esito del pagamento della seconda tranche CP_3 da parte dell'odierna opponente, pagamento pacificamente non avvenuto.
Secondo i principi in precedenza esposti, le allegazioni di parte opponente non sono dunque idonee a privare il riconoscimento di debito della sua efficacia probatoria.
Deve al contrario ritenersi che nel presente procedimento sia emersa chiaramente la prova della sussistenza del credito azionato dalla con conseguente rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
E. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento alla domanda proposta in sede monitoria e dell'espletamento di tutte le fasi processuali. Non si ritiene la ricorrenza del presupposto per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della circostanza che la parte opposta non ha effettivamente documentato di aver prodotto il documento costituente riconoscimento di debito fin dalla fase monitoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
10348/2023 emesso nel procedimento n. 24569/2023;
pagina 6 di 7 - respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso in Roma il 6.7.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UNDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36773 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Nicolosi, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Annarumma, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10348/2023 emesso nel procedimento n. 24569/2023.
CONCLUSIONI: la parte opposta ha concluso come da verbale di udienza dell'11.6.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 La ha richiesto ed ottenuto l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 10348/2023 per l'importo di € 100.000,00 nei confronti della in Parte_3 relazione ad un riconoscimento di debito sottoscritto in data 5.4.2023.
La ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo che ne venisse Parte_4 dichiarata la nullità e che il medesimo venisse revocato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A tal fine ha dedotto: - che non sussisteva alcun presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che in particolare sarebbe stato onere del creditore fornire la prova del diritto vantato e che invece nessun documento era stato prodotto in allegato al ricorso;
- che non vi era traccia nel fascicolo monitorio della scrittura privata, cui si faceva riferimento nel ricorso;
- che in assenza della produzione della documentazione, solo indicata in ricorso, non sarebbe stato possibile per l'opponente comunque formulare una difesa di merito;
- che non sussisteva il presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione;
- che l'opposizione avrebbe dovuto essere totalmente accolta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto opposto.
A tal fine ha dedotto: - che il credito azionato era documentato a mezzo di scrittura privata, costituente accordo transattivo, nella quale l'opponente aveva riconosciuto espressamente il proprio debito;
- che in sede di opposizione, in ogni caso, si sarebbe dovuta valutare la fondatezza del credito azionato, anche nell'ipotesi in cui il decreto fosse stato emesso al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge;
- che non sussistevano dubbi in ordine alla fondatezza della domanda di condanna, atteso il tenore della scrittura sottoscritta dalla controparte;
- che sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione e per il totale rigetto dell'opposizione; - che sussisteva anche il presupposto per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con refusione maggiorata delle spese di lite.
Nel corso del procedimento, l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
Le prove orali richieste da parte opposta non sono state ammesse.
All'esito dell'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
A. L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dalla nei confronti della , fondato sulla Controparte_1 Parte_3 scrittura privata del 5.4.2023.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione nella sostanza la società ha dedotto in primo luogo Parte_1 che tale documento non era stato effettivamente allegato al fascicolo monitorio ed in secondo luogo che in considerazione di tale circostanza non era nella condizione di contestare in maniera specifica e puntuale la domanda della parte ricorrente.
Dal canto suo la costituendosi nella presente sede, ha prodotto, quale doc. Controparte_1
n. 3 la citata scrittura privata, insistendo per la fondatezza del proprio credito.
Nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. la parte opponente, a fronte di tale produzione ha dedotto che il documento difettava di tutte le necessarie sottoscrizioni e che in data
24.7.2023 era stato notificato alla atto di precetto in Controparte_3 rinnovazione, con il quale era stato intimato dalla il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 16.110,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1261/2022 emesso nel giudizio rg. 3225/2022 dal Tribunale Ordinario di Frosinone, provvedimento che era stato citato nelle premesse della scrittura privata transattiva posta a fondamento della pretesa di controparte, con la conseguenza che non risultava comprensibile se si intendesse far valere tale scrittura ovvero il precedente titolo esecutivo.
B. L'OGGETTO DELLA COGNIZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
In ordine alla preliminare eccezione sollevata dalla parte opponente, va ricordato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (cfr. in tal senso Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 15186 del 06/08/2004).
Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza che effettivamente la scrittura privata del
5.4.2023 non fosse stata prodotta in sede monitoria, occorre valutare alla luce di quanto prodotto in sede di opposizione la fondatezza del credito azionato.
C. I PRINCIPI REGOLATORI DELLA FATTISPECIE DELLA RICOGNIZIONE DI DEBITO.
Appare opportuno anzitutto richiamare i principi regolatori della fattispecie della ricognizione di debito, per poi valutare in concreto se la scrittura privata prodotta, anche tenuto conto delle pagina 3 di 7 difese spiegate da parte opponente nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., possa costituire adeguata prova del credito azionato.
Va anzitutto ricordato che l'art. 1988 disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito statuendo l'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). Entrambe le fattispecie sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido (Cass. Sez. III, ordinanza n. 24451 del
3/11/2020).
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, la ricognizione di debito ha natura negoziale (Cass. I, n. 16621/2013) determinando unicamente un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. In particolare, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della
"causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (cfr. in tal senso Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016).
Si esclude, inoltre, che la promessa o la ricognizione abbiano natura confessoria (Cass. III, n.
13689/2012): invero la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza. Ne consegue che il dichiarante può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della stessa della ricognizione e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione.
E' pacifico che l'oggetto della ricognizione di debito coincida con il diritto di credito che si afferma spetti al destinatario della promessa unilaterale e che la ricognizione debba provenire pagina 4 di 7 da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata: da ciò discende che, con riferimento alle persone giuridiche e agli enti collettivi, non può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012).
Quanto all'onere della prova posto a carico del dichiarante che intenda negare l'esistenza del diritto di credito, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. III, n. 21098/2013). È stato inoltre affermato dalla Suprema Corte che nel fornire detta prova contraria il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6191 del 22/03/2005).
L'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno, conseguentemente, qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto o sia invalido, o si sia estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022). Sempre in tema di onere della prova, è stato precisato che il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988, che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Sez. L, Sentenza n. 17713 del 07/09/2016).
D. IL CONTENUTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DEL 5.4.2023.
Dall'esame del documento denominato “scrittura privata”, sottoscritto dal legale rappresentante dell'odierna opponente e da quello dell'odierna opposta, nonché da quelli delle società e Nuova Ecol società consortile s.r.l. e dall'avv. Pierpaolo Controparte_4
Dell'Anno, indicato come difensore dell'odierna opposta, emerge che:
- la società si obbligava a versare in favore della società la somma di € Parte_1 CP_1
110.000,00 di cui € 10.000,00 contestualmente alla firma dell'atto mediante bonifico bancario immediato, quanto ad € 15.000,00 entro e non oltre il 28.4.2023 e quanto ai residui €
85.000,00 in cinque rate mensili di € 17.000,00 cadauna a partire dal 30 maggio sino all'estinzione del debito;
- Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine previsto avrebbe comportato per la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la decadenza dal beneficio del CP_1 termine, con diritto della parte creditrice di agire per il recupero dell'intero importo residuo ancora dovuto;
pagina 5 di 7 - la società si riconosceva debitrice ex art. 1988 c.c. della somma di € 110.000,00 nei Parte_1 confronti della società Controparte_1
In ordine al contenuto di tale documento, la difesa dell'opponente ha sostenuto che la scrittura difettava di alcune sottoscrizioni, senza peraltro specificare quali. In ogni caso si rileva che è presente e non è stata disconosciuta la sottoscrizione del legale rappresentante della società , circostanza assolutamente dirimente trattandosi di un riconoscimento Parte_1 di debito a carico di tale soggetto.
L'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente attiene alla circostanza che ad altra società (la
è stato notificato atto di precetto in rinnovazione, con il CP_3 Controparte_3 quale era stato intimato dalla il pagamento della somma complessiva di € Controparte_4
16.110,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 1261/2022 emesso nel giudizio rg. 3225/2022 dal
Tribunale Ordinario di Frosinone, provvedimento citato nella premessa della richiamata scrittura privata. Sul punto, pur prescindendo dalla considerazione che si tratta di allegazione priva di alcun riscontro probatorio, sembra sufficiente notare che, secondo quanto previsto nella richiamata scrittura all'art. 3 la Vis Unita si impegnava a rinunciare al titolo in proprio possesso nei confronti della oltanto all'esito del pagamento della seconda tranche CP_3 da parte dell'odierna opponente, pagamento pacificamente non avvenuto.
Secondo i principi in precedenza esposti, le allegazioni di parte opponente non sono dunque idonee a privare il riconoscimento di debito della sua efficacia probatoria.
Deve al contrario ritenersi che nel presente procedimento sia emersa chiaramente la prova della sussistenza del credito azionato dalla con conseguente rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
E. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento alla domanda proposta in sede monitoria e dell'espletamento di tutte le fasi processuali. Non si ritiene la ricorrenza del presupposto per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della circostanza che la parte opposta non ha effettivamente documentato di aver prodotto il documento costituente riconoscimento di debito fin dalla fase monitoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
10348/2023 emesso nel procedimento n. 24569/2023;
pagina 6 di 7 - respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso in Roma il 6.7.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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